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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/04/2025, n. 1792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1792 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del 16 aprile 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7336/2022 R.G. Sez. Lavoro,
PROMOSSA DA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Salvatore Novello e Maurizio Mariani, Parte_1
giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa CP_1 dall'avv. Enrico Buscemi, giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
-Resistente-
E NEI CONFRONTI DI
in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Livia Gaezza, giusta procura generale alle liti;
-Litisconsorte necessario-
********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 11.08.2022, il ricorrente indicato in epigrafe ha agito in giudizio, esponendo: di aver lavorato in nero “ininterrottamente” alle dipendenze della ditta (poi divenuta dal 02.01.1999 sino al 30.9.2016, svolgendo le CP_1 CP_1
mansioni di commesso alla vendita al dettaglio dei capi di abbigliamento, venendo altresì
1 adibito “al disbrigo di incombenze all'interno del negozio di abbigliamento”, allo svolgimento delle operazioni bancarie in relazione ai conti correnti aziendali, all'apertura del negozio, insieme al titolare, alle ore 07:00 di ogni mattina, alla sistemazione della merce negli scaffali, alla prezzatura dei capi di abbigliamento, allo spostamento della merce dal magazzino al negozio sovrastante e viceversa, allo scarico della merce dai camion per riporla all'interno del magazzino, alla pulizia dei locali e dei vetri delle vetrine;
di essere stato adibito a “disimpegnare ulteriori attività quali il recarsi presso il medico generico del sig. (dott.ssa ) per le prescrizioni di medicinali e/o Persona_1 Persona_2 esami diagnostici”; di avere prestato la sua attività lavorativa dalle ore 07:00 alle ore 13:00
e dalle ore 16:00 alle ore 20:00 dal lunedì al sabato, per 10 ore al giorno e 60 ore settimanali;
di avere prestato mediamente 20 ore settimanali di lavoro straordinario, oltre al normale orario di lavoro settimanale di 40 ore;
di avere percepito, dal 02.01.1999 sino al 31.12.2001, una retribuzione media mensile di euro 645,57 e, dal 01.01.2002 sino al 30.9.2016, di euro
1.250,00; che, in realtà, il pagamento avveniva a fine giornata con la corresponsione di una somma fissa, pari ad euro 50,00; di essere stato licenziato oralmente in data 30.09.2016; di avere usufruito di soli 7 giorni di ferie all'anno; di non avere mai ricevuto la 13° e la 14° mensilità, l'indennità di mancato preavviso e il T.F.R..
L'attore ha poi rappresentato che il rapporto di lavoro che lo ha legato alla società resistente era di natura subordinata e che l'inquadramento contrattuale avrebbe dovuto essere al 4° livello del C.C.N.L. per i dipendenti del settore del Commercio, evidenziando al riguardo: che era tenuto ad “osservare un preciso e puntuale e sempre uguale orario di lavoro”, di essere stato “sottoposto al potere di direttiva e coordinamento, disciplinare, vigilanza, nell'espletamento delle diverse e promiscue mansioni da svolgere … di volta in volta emanate dal datore di lavoro sig. ”, che era “tenuto a giustificare … Persona_1 eventuali ritardi nell'inizio dell'orario di lavoro, le assenze ed a richiedere al datore di lavoro l'autorizzazione per eventuali fruizioni di permessi, giustificare le rare assenze per malattia e/o altri motivi ed era comunque tenuto a preventivamente a comunicare e/o a giustificare l'assenza dal posto di lavoro mediante contatto telefonico”, che il periodo di ferie “veniva unilateralmente stabilito dal datore di lavoro e coincideva con la chiusura nella settimana di ferragosto del negozio di abbigliamento”, che “era tenuto a richiedere ed ottenere l'autorizzazione da parte del datore di lavoro per fruire di un giorno di ferie in diverso periodo lavorativo”, che “il datore richiamava e redarguiva i lavoratori”, lui
2 compreso, “che non osservavano puntualmente l'orario o le altre disposizioni impartite”, che egli, come gli altri dipendenti, era obbligato a “indossare una camicia nel periodo estivo e giacca e cravatta nel periodo invernale.”.
Ciò premesso ed invocata l'applicazione della disciplina collettiva di riferimento, il ricorrente ha domandato al giudice adito di: accertare e dichiarare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con la società (già ditta individuale Romeo) dal CP_1
02.01.1999 al 30.09.2016; condannare la ditta al pagamento, in suo favore, CP_1
della complessiva somma di euro 688.898,97, oltre accessori, dei quali euro 95.045,98 a titolo di differenze retributive, euro 511.084,80 a titolo di compenso per lavoro straordinario, euro 17.349,42 a titolo di indennità sostitutiva di ferie non godute, euro
2.653,20 a titolo di indennità per mancato preavviso ed euro 72.765,57 a titolo di T.F.R.; condannare la al versamento in suo favore dei contributi previdenziali ed CP_1
assistenziali dovuti per la durata del dedotto rapporto di lavoro;
infine, condannare la società resistente al versamento delle spese processuali, con distrazione in favore dei difensori che se ne sono dichiarati antistatari.
Instauratosi il contraddittorio, la società resistente si è tempestivamente costituita in giudizio, contestando l'esistenza inter partes di un rapporto di lavoro subordinato e rappresentando, in particolare, che: il sig. è cugino del signor , legale Pt_1 Persona_1
rappresentante della resistente la madre del ricorrente, in punto di morte, ed CP_1
in ragione dello stato di disoccupazione dello stesso e delle sue ataviche e gravi difficoltà economiche, aveva raccomandato al sig. di dare una mano al proprio figlio, Persona_1
cosa che il signor ha sempre fatto regolandogli delle piccole somme di denaro a CP_1 fronte dell'espletamento di alcune commissioni ed incombenze esterne al negozio di abbigliamento gestito dalla incombenze legate più che altro ad esigenze CP_1
personali del sig. quali, a titolo esemplificativo, il pagamento di bollette, il ritiro CP_1 di ricette mediche, l'alzare sporadicamente la saracinesca del negozio;
era il sig. che, Pt_1
al fine di vedersi erogata qualche prebenda economica dal sig. si recava CP_1
spontaneamente in negozio per verificare se lo stesso avesse bisogno di qualcosa.
CP_ Con memoria del 13.11.2022, anche l' si è costituito in giudizio, aderendo, nei limiti della prescrizione quinquennale, alla domanda di versamento dei contributi eventualmente omessi dal datore di lavoro.
3 Espletata attività istruttoria orale, ritenuta la causa matura per la decisione ed autorizzato il deposito di note conclusive, all'esito dell'udienza del 16.04.2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127 ter c.p.c., sono state acquisite le note di trattazione delle parti ed è stata pronunciata la presente sentenza.
2. Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo, passiamo ora ad analizzare il merito della controversia.
Oggetto del contendere è la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, affermata dal ricorrente e negata dalla società resistente.
Sul tema va rammentato che, secondo il consolidato l'insegnamento della Corte di
Cassazione, "l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, assumendo la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto stesso, è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione,
l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e non decisiva". (Cass. Sez. lav., 6.8.2004, n. 15275; nello stesso senso, tra le altre, Cass. Sez. lav., 27.3.2018, n. 7587/ord.; Cass. Sez. lav., 25.10.2004, n. 20669; Cass.
Sez. lav., 23.7.2004, n. 13884; Cass. Sez. lav., 25.5.2004, n. 10043; Cass. Sez. lav.,
13.5.2004, n. 9151; Cass. Sez. lav., 17.7.2003, n. 11203; Cass. Sez. Lav., 28.3.2003, n.
4770).
Nello stesso senso si è affermato che la subordinazione si sostanzia in un vincolo di soggezione gerarchica del lavoratore consistente nella sottoposizione a direttive impartite dal datore di lavoro, in conformità alle esigenze aziendali (o datoriali) tali da inerire all'intrinseco svolgimento della prestazione, e che l'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è
l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro e il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale, elemento che deve essere accertato o escluso mediante il ricorso agli elementi che il giudice deve concretamente individuare dando prevalenza ai dati fattuali emergenti dalle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa
(così Cass., civ. sez. lav., 9.3.2009 n. 5645; Cass. Sez. lav., 8.6.2017, n. 14296; Cass. Sez.
4 lav. 14.6.2018, n. 15631; Cass. Sez. lav. 5.7.2021, n. 18943, la quale ha ulteriormente sottolineato che nei tempi attuali i due tipi di rapporto di lavoro, subordinato e autonomo,
“non compaiono che raramente nelle loro forme e prospettazioni primordiali e più semplici, in quanto gli aspetti molteplici di una vita quotidiana e di una realtà sociale in continuo sviluppo e le diuturne sollecitazioni che ne promanano hanno insinuato in ognuno di essi elementi per così dire perturbatori che appannano, turbano, appunto, la primigenia simplicitas del “tipo legale” e fanno dei medesimi, non di rado, qualcosa di ibrido e, comunque, di difficilmente definibile. Per cui la qualificazione sub specie di locatio operis
o locatio operarum e la sua sussunzione sotto l'uno o l'altro nomen iuris diventa più delicata e richiede una più approfondita opera di accertamento della realtà fattuale”).
Sul tema la Corte di legittimità ha avuto, altresì, modo di ribadire che, qualora sia difficile, per la peculiarità del rapporto, individuare il discrimine, “ai fini della individuazione della
c.d. natura giuridica del rapporto, il primario parametro distintivo della subordinazione deve essere necessariamente accertato o escluso mediante il ricorso ad elementi sussidiari che il giudice deve individuare in concreto, dando prevalenza ai dati fattuali emergenti dall'effettivo svolgimento del rapporto” (Cass. Sez. lav. 14.6.2018, n. 15631; Cass. Sez. lav., 8.6.2017, n. 14296; Cass. Sez. Lav., 28.3.2003, n. 4770; Cass. Sez. lav., 15.6.1999, n.
5960), con la precisazione che i suddetti indici rivelatori della subordinazione consistono nella retribuzione fissa mensile in relazione sinallagmatica con la prestazione lavorativa, nell'orario di lavoro fisso e continuativo, nella continuità della prestazione in funzione di collegamento tecnico organizzativo e produttivo con le esigenze aziendali, nel vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia, nell'inserimento nell'organizzazione aziendale (Cass. Sez. lav., 8.4.2015, n. 7024; Cass. Sez. lav. 5.7.2021,
n. 18943).
E sul lavoratore che intenda rivendicare in giudizio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato grava l'onere di fornire gli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta invocata (così, tra le numerose altre, Cass. Sez. lav. 5.7.2021, n. 18943; Cass., Sez. lav., 3.8.2017, n. 19436; Cass. Sez. lav., 22.5.2017, n. 12801; Cass., Sez. lav. 14.5.2013,
n. 11530; Cass. Sez. lav., 8.2.2010, n. 2728; Cass., Sez. lav. 17.11.2009, n. 2728).
Facendo applicazione di tali principi, si ricava che parte ricorrente è gravata dell'onere di allegare e provare l'esistenza e l'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare
5 da parte del datore o, in alternativa, l'esistenza di indici sussidiari caratterizzanti il rapporto, in forza dei quali il giudice possa compiere un giudizio positivo di sussistenza del vincolo di subordinazione.
Nel caso di specie tale onere probatorio non è stato adeguatamente assolto, dal momento che l'istruttoria orale e le – invero scarne – produzioni documentali non hanno fornito elementi decisivi a conforto delle tesi attoree.
Deve, innanzitutto, osservarsi che il ricorso risulta generico e carente già in punto di fatto e sotto il profilo dell'allegazione del potere direttivo, organizzativo e disciplinare da parte del presunto datore di lavoro, essendosi il ricorrente limitato ad affermare di essere stato
“sottoposto al potere di direttiva e coordinamento, disciplinare, vigilanza, nell'espletamento delle” sue mansioni “di volta in volta emanate dal datore di lavoro sig.
” e che era “tenuto a giustificare” le eventuali assenze o ritardi, senza Persona_1
meglio specificare in cosa consistesse il concreto ed effettivo atteggiarsi del potere direttivo e di controllo dell'asserito datore di lavoro e quali fossero le conseguenze delle eventuali assenze o ritardi non giustificati.
A fronte di tali generiche allegazioni, peraltro, le risultanze dell'istruttoria orale non hanno offerto elementi sufficienti per considerare raggiunta la prova della natura subordinata del rapporto.
Al riguardo, si osserva che nessuno dei testimoni escussi ha fornito elementi certi, univoci e utili per poter ricondurre il presunto rapporto di lavoro al paradigma della subordinazione.
Ed infatti, i testi e , il primo ex dipendente ed il Testimone_1 Testimone_2
secondo dipendente della ditta e, come tali, a diretta e personale conoscenza degli CP_1
eventi aziendali, hanno concordemente escluso che il sig. abbia mai lavorato alle Pt_1 dipendenze della resistente o del sig. (“non ha mai lavorato nel negozio”, “non è CP_1 mai stato dipendente del negozio”), sottolineando che lo stesso ricorrente, quale cugino del titolare, si recava a volte presso l'esercizio commerciale perché il sig. lo incaricava CP_1
di acquistare beni di prima necessità per sé e per il medesimo ricorrente, fornendogli il denaro occorrente per l'acquisto, ovvero lo incaricava saltuariamente di andare a pagare bollette alla posta o alla banca, sebbene quest'ultima attività venisse svolta normalmente dal cognato del sig. il teste , inoltre, ha precisato che CP_1 Testimone_3 Tes_1
era capitato che il sig. si fosse effettivamente recato a Palermo presso un fornitore Pt_1
insieme alla figlia del sig. ma lo aveva fatto solo per farle compagnia, dato che CP_1
6 questa era analfabeta, e che lo stesso ricorrente, “qualche volta quando veniva in negozio, essendo un amante dei cani,” aveva portato a passeggio i cani del sig. ma lo aveva CP_1 fatto “spontaneamente senza che gli venisse ordinato da qualcuno”.
Analoghe propalazioni sono state effettuate dai testi cognato del sig. Testimone_3 ed ex dipendente della ditta, , gestore di un'edicola ubicata nelle CP_1 Testimone_4
vicinanze del negozio, e figlia del sig. e collaboratrice Testimone_5 CP_1 della ditta paterna, sentiti nel giudizio di opposizione proposto avverso l'ordinanza reiettiva pronunciata in sede di rito c.d. che era stato promosso contro il presunto Per_3
licenziamento orale, i quali hanno unanimemente dichiarato che il sig. non era Pt_1
dipendente della ditta e che lo stesso frequentava i locali aziendali perché il sig. CP_1
per spirito di generosità, gli faceva acquistare i generi alimentari per entrambi, fornendogli i soldi necessari per fare la spesa, e lo incaricava di effettuare “piccole commissioni”, come andare a comprare i giornali o il caffè o le sigarette o andare in banca o alla posta per pagare le bollette, magari concedendo che lo stesso tenesse per sé il resto che residuava dal prezzo di acquisto.
Poco rilevante, invece, si rivela la deposizione del teste , fornitore della ditta Tes_6
esaminato sia nel corso dell'odierno procedimento che nell'ambito del citato CP_1
giudizio di opposizione, il quale ha dichiarato che nelle occasioni nelle quali egli, una o due volte a settimana, negli anni dal 2001 al 2010, si recava in prima mattinata al negozio del sig. per la consegna della merce, trovava davanti la bottega il ricorrente e il sig. CP_1
che provvedevano ad aprire il negozio, per cui egli procedeva alla consegna dei CP_1
capi di abbigliamento o al sig. o, quando ivi si recava nelle giornate del martedì, Pt_1
verso le ore 12:00, ad altro personale presente, aggiungendo di avere a volte osservato il ricorrente mentre sistemava o spacchettava la merce o faceva le pulizie e il sig. CP_1 mentre dava “ordini e disposizioni sul lavoro da eseguire al e” a “tutti gli altri Pt_1 dipendenti”.
Si tratta, quindi, di informazioni provenienti da soggetto esterno all'organizzazione aziendale che nulla ha saputo rispondere in ordine alle esatte mansioni espletate dal ricorrente, all'eventuale orario di lavoro osservato e al pagamento di una eventuale retribuzione fissa e predeterminata, senza contare l'estrema genericità di quanto riferito in ordine all'asserito esercizio del potere direttivo da parte del sig. CP_1
7 Pertanto, l'unico testimone che, sia nell'odierno procedimento che nel corso del suddetto giudizio di opposizione, ha reso dichiarazioni del tutto confermative della prospettazione attorea è , già dipendente della ditta nel periodo dal 2009 al 2016 Testimone_7 CP_1
in qualità di commesso alla vendita, il quale ha asserito che il ricorrente era stato assunto dopo qualche mese rispetto a quando era iniziato il suo rapporto di lavoro, ribadendo che il sig. oltre a essere incaricato di svolgere “commissioni personali” per conto del Pt_1
sig. espletava le mansioni dedotte in ricorso e osservava un orario di lavoro CP_1
articolato dal lunedì al sabato, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:45 alle ore 20:00,
e aggiungendo che lo stesso ricorrente gli aveva riferito che era solito aprire il negozio intorno alle ore 07:00 e che era stato licenziato ad agosto o settembre del 2016.
Quanto all'esercizio del potere direttivo e di controllo da parte dell'asserito datore di lavoro, il teste ha affermato che il sig. “riceveva indicazioni o disposizioni Tes_7 Pt_1 sull'attività da svolgere”, sull'orario da osservare e sul “coordinamento” con gli altri dipendenti o direttamente dal sig. o dal cognato di questi, che CP_1 Testimone_3
il ricorrente doveva essere autorizzato ad assentarsi dal luogo di lavoro e che era capitato che il titolare abbia rimproverato il sig. “per questioni relative all'orario di lavoro Pt_1
o anche all'attività compiuta”.
Ebbene, va innanzitutto evidenziata l'estrema genericità delle dichiarazioni rese dal teste in ordine all'elemento fondamentale che connota il rapporto di lavoro subordinato, Tes_7
e cioè l'esercizio, da parte del datore di lavoro, del potere direttivo, di controllo e disciplinare nei confronti dei lavoratori dipendenti, atteso che lo stesso non ha precisato quali fossero il contenuto e le modalità esplicative degli ordini e delle disposizioni impartite al ricorrente dal sig. o dai suoi preposti: nella specie, invero, non è dato rinvenire CP_1 elementi univoci per determinare il contenuto e la tipologia delle dedotte “indicazioni o disposizioni” ed i tempi e/o la frequenza in cui queste sarebbero state impartite, sì da potere ritenere inconfutabilmente che il ricorrente, per gli anni in questione, fosse assoggettato ad un penetrante e costante potere di direzione e controllo datoriale e fosse stabilmente inserito nell'organizzazione lavorativa senza potere liberamente disporre dei tempi e delle modalità di espletamento della propria attività lavorativa.
In secondo luogo, la deposizione del sig. deve reputarsi gravemente inficiata nella Tes_7
sua attendibilità, stante che, come riportato nel verbale di udienza del 06.07.2021, relativo al citato giudizio di opposizione ad ordinanza c.d. (v. doc. n. 16 fasc. ric. e n. 4 Per_3
8 fasc. res.), il rapporto di lavoro del testimone era cessato per volontarie dimissioni dallo stesso rassegnate per “divergenze” con il sig. con il quale aveva “avuto delle CP_1 discussioni” e con il quale litigava “spesso”, il che lascia ragionevolmente supporre che la sua ricostruzione della vicenda sia stata fortemente influenzata e condizionata dal livore e dal rancore che il teste nutriva nei confronti del suo ex datore di lavoro.
L'esito reiettivo del ricorso, inoltre, si giustifica sulla scorta del condiviso insegnamento della Suprema Corte secondo cui, “sul piano del metodo, di fronte ad una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice è tenuto ad applicare il criterio dell'onere della prova, che impone all'attore di fornire la dimostrazione dei fatti allegati a fondamento della propria pretesa, e perciò ritenere che l'onere stesso non sia stato superato” (Cass. Sez. lav. 28.09.2006, n. 21028).
Né a diversa conclusione si può giungere valorizzando le due fotografie allegate al ricorso introduttivo, trattandosi di foto che ritraggono semplicemente un uomo (verosimilmente da identificare con il sig. che si trova all'interno di un negozio di abbigliamento. Pt_1
3. Pertanto, stante la mancata dimostrazione dei caratteri propri della subordinazione (a fronte di una pluralità di elementi che, al contrario, denotano la ricorrenza di una semplice frequentazione dei locali aziendali da parte del ricorrente a titolo di cortesia e di generosità da parte del parente titolare), il ricorso non è meritevole di accoglimento, in quanto nessuna pretesa retributiva o contributiva (che, evidentemente, presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato) è azionabile nella specie.
Nonostante la soccombenza del ricorrente, le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti, tenuto conto delle peculiarità della fattispecie concreta e delle difficoltà probatorie a carico di parte ricorrente, che costituiscono elemento valutabile ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (cfr. Corte Cost. 77/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 7336/2022 R.G.L., rigetta il ricorso e compensa interamente le spese processuali tra le parti.
Catania, 23 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Giuseppe Tripi
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del 16 aprile 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7336/2022 R.G. Sez. Lavoro,
PROMOSSA DA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Salvatore Novello e Maurizio Mariani, Parte_1
giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa CP_1 dall'avv. Enrico Buscemi, giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
-Resistente-
E NEI CONFRONTI DI
in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Livia Gaezza, giusta procura generale alle liti;
-Litisconsorte necessario-
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 11.08.2022, il ricorrente indicato in epigrafe ha agito in giudizio, esponendo: di aver lavorato in nero “ininterrottamente” alle dipendenze della ditta (poi divenuta dal 02.01.1999 sino al 30.9.2016, svolgendo le CP_1 CP_1
mansioni di commesso alla vendita al dettaglio dei capi di abbigliamento, venendo altresì
1 adibito “al disbrigo di incombenze all'interno del negozio di abbigliamento”, allo svolgimento delle operazioni bancarie in relazione ai conti correnti aziendali, all'apertura del negozio, insieme al titolare, alle ore 07:00 di ogni mattina, alla sistemazione della merce negli scaffali, alla prezzatura dei capi di abbigliamento, allo spostamento della merce dal magazzino al negozio sovrastante e viceversa, allo scarico della merce dai camion per riporla all'interno del magazzino, alla pulizia dei locali e dei vetri delle vetrine;
di essere stato adibito a “disimpegnare ulteriori attività quali il recarsi presso il medico generico del sig. (dott.ssa ) per le prescrizioni di medicinali e/o Persona_1 Persona_2 esami diagnostici”; di avere prestato la sua attività lavorativa dalle ore 07:00 alle ore 13:00
e dalle ore 16:00 alle ore 20:00 dal lunedì al sabato, per 10 ore al giorno e 60 ore settimanali;
di avere prestato mediamente 20 ore settimanali di lavoro straordinario, oltre al normale orario di lavoro settimanale di 40 ore;
di avere percepito, dal 02.01.1999 sino al 31.12.2001, una retribuzione media mensile di euro 645,57 e, dal 01.01.2002 sino al 30.9.2016, di euro
1.250,00; che, in realtà, il pagamento avveniva a fine giornata con la corresponsione di una somma fissa, pari ad euro 50,00; di essere stato licenziato oralmente in data 30.09.2016; di avere usufruito di soli 7 giorni di ferie all'anno; di non avere mai ricevuto la 13° e la 14° mensilità, l'indennità di mancato preavviso e il T.F.R..
L'attore ha poi rappresentato che il rapporto di lavoro che lo ha legato alla società resistente era di natura subordinata e che l'inquadramento contrattuale avrebbe dovuto essere al 4° livello del C.C.N.L. per i dipendenti del settore del Commercio, evidenziando al riguardo: che era tenuto ad “osservare un preciso e puntuale e sempre uguale orario di lavoro”, di essere stato “sottoposto al potere di direttiva e coordinamento, disciplinare, vigilanza, nell'espletamento delle diverse e promiscue mansioni da svolgere … di volta in volta emanate dal datore di lavoro sig. ”, che era “tenuto a giustificare … Persona_1 eventuali ritardi nell'inizio dell'orario di lavoro, le assenze ed a richiedere al datore di lavoro l'autorizzazione per eventuali fruizioni di permessi, giustificare le rare assenze per malattia e/o altri motivi ed era comunque tenuto a preventivamente a comunicare e/o a giustificare l'assenza dal posto di lavoro mediante contatto telefonico”, che il periodo di ferie “veniva unilateralmente stabilito dal datore di lavoro e coincideva con la chiusura nella settimana di ferragosto del negozio di abbigliamento”, che “era tenuto a richiedere ed ottenere l'autorizzazione da parte del datore di lavoro per fruire di un giorno di ferie in diverso periodo lavorativo”, che “il datore richiamava e redarguiva i lavoratori”, lui
2 compreso, “che non osservavano puntualmente l'orario o le altre disposizioni impartite”, che egli, come gli altri dipendenti, era obbligato a “indossare una camicia nel periodo estivo e giacca e cravatta nel periodo invernale.”.
Ciò premesso ed invocata l'applicazione della disciplina collettiva di riferimento, il ricorrente ha domandato al giudice adito di: accertare e dichiarare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con la società (già ditta individuale Romeo) dal CP_1
02.01.1999 al 30.09.2016; condannare la ditta al pagamento, in suo favore, CP_1
della complessiva somma di euro 688.898,97, oltre accessori, dei quali euro 95.045,98 a titolo di differenze retributive, euro 511.084,80 a titolo di compenso per lavoro straordinario, euro 17.349,42 a titolo di indennità sostitutiva di ferie non godute, euro
2.653,20 a titolo di indennità per mancato preavviso ed euro 72.765,57 a titolo di T.F.R.; condannare la al versamento in suo favore dei contributi previdenziali ed CP_1
assistenziali dovuti per la durata del dedotto rapporto di lavoro;
infine, condannare la società resistente al versamento delle spese processuali, con distrazione in favore dei difensori che se ne sono dichiarati antistatari.
Instauratosi il contraddittorio, la società resistente si è tempestivamente costituita in giudizio, contestando l'esistenza inter partes di un rapporto di lavoro subordinato e rappresentando, in particolare, che: il sig. è cugino del signor , legale Pt_1 Persona_1
rappresentante della resistente la madre del ricorrente, in punto di morte, ed CP_1
in ragione dello stato di disoccupazione dello stesso e delle sue ataviche e gravi difficoltà economiche, aveva raccomandato al sig. di dare una mano al proprio figlio, Persona_1
cosa che il signor ha sempre fatto regolandogli delle piccole somme di denaro a CP_1 fronte dell'espletamento di alcune commissioni ed incombenze esterne al negozio di abbigliamento gestito dalla incombenze legate più che altro ad esigenze CP_1
personali del sig. quali, a titolo esemplificativo, il pagamento di bollette, il ritiro CP_1 di ricette mediche, l'alzare sporadicamente la saracinesca del negozio;
era il sig. che, Pt_1
al fine di vedersi erogata qualche prebenda economica dal sig. si recava CP_1
spontaneamente in negozio per verificare se lo stesso avesse bisogno di qualcosa.
CP_ Con memoria del 13.11.2022, anche l' si è costituito in giudizio, aderendo, nei limiti della prescrizione quinquennale, alla domanda di versamento dei contributi eventualmente omessi dal datore di lavoro.
3 Espletata attività istruttoria orale, ritenuta la causa matura per la decisione ed autorizzato il deposito di note conclusive, all'esito dell'udienza del 16.04.2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127 ter c.p.c., sono state acquisite le note di trattazione delle parti ed è stata pronunciata la presente sentenza.
2. Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo, passiamo ora ad analizzare il merito della controversia.
Oggetto del contendere è la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, affermata dal ricorrente e negata dalla società resistente.
Sul tema va rammentato che, secondo il consolidato l'insegnamento della Corte di
Cassazione, "l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, assumendo la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto stesso, è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione,
l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e non decisiva". (Cass. Sez. lav., 6.8.2004, n. 15275; nello stesso senso, tra le altre, Cass. Sez. lav., 27.3.2018, n. 7587/ord.; Cass. Sez. lav., 25.10.2004, n. 20669; Cass.
Sez. lav., 23.7.2004, n. 13884; Cass. Sez. lav., 25.5.2004, n. 10043; Cass. Sez. lav.,
13.5.2004, n. 9151; Cass. Sez. lav., 17.7.2003, n. 11203; Cass. Sez. Lav., 28.3.2003, n.
4770).
Nello stesso senso si è affermato che la subordinazione si sostanzia in un vincolo di soggezione gerarchica del lavoratore consistente nella sottoposizione a direttive impartite dal datore di lavoro, in conformità alle esigenze aziendali (o datoriali) tali da inerire all'intrinseco svolgimento della prestazione, e che l'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è
l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro e il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale, elemento che deve essere accertato o escluso mediante il ricorso agli elementi che il giudice deve concretamente individuare dando prevalenza ai dati fattuali emergenti dalle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa
(così Cass., civ. sez. lav., 9.3.2009 n. 5645; Cass. Sez. lav., 8.6.2017, n. 14296; Cass. Sez.
4 lav. 14.6.2018, n. 15631; Cass. Sez. lav. 5.7.2021, n. 18943, la quale ha ulteriormente sottolineato che nei tempi attuali i due tipi di rapporto di lavoro, subordinato e autonomo,
“non compaiono che raramente nelle loro forme e prospettazioni primordiali e più semplici, in quanto gli aspetti molteplici di una vita quotidiana e di una realtà sociale in continuo sviluppo e le diuturne sollecitazioni che ne promanano hanno insinuato in ognuno di essi elementi per così dire perturbatori che appannano, turbano, appunto, la primigenia simplicitas del “tipo legale” e fanno dei medesimi, non di rado, qualcosa di ibrido e, comunque, di difficilmente definibile. Per cui la qualificazione sub specie di locatio operis
o locatio operarum e la sua sussunzione sotto l'uno o l'altro nomen iuris diventa più delicata e richiede una più approfondita opera di accertamento della realtà fattuale”).
Sul tema la Corte di legittimità ha avuto, altresì, modo di ribadire che, qualora sia difficile, per la peculiarità del rapporto, individuare il discrimine, “ai fini della individuazione della
c.d. natura giuridica del rapporto, il primario parametro distintivo della subordinazione deve essere necessariamente accertato o escluso mediante il ricorso ad elementi sussidiari che il giudice deve individuare in concreto, dando prevalenza ai dati fattuali emergenti dall'effettivo svolgimento del rapporto” (Cass. Sez. lav. 14.6.2018, n. 15631; Cass. Sez. lav., 8.6.2017, n. 14296; Cass. Sez. Lav., 28.3.2003, n. 4770; Cass. Sez. lav., 15.6.1999, n.
5960), con la precisazione che i suddetti indici rivelatori della subordinazione consistono nella retribuzione fissa mensile in relazione sinallagmatica con la prestazione lavorativa, nell'orario di lavoro fisso e continuativo, nella continuità della prestazione in funzione di collegamento tecnico organizzativo e produttivo con le esigenze aziendali, nel vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia, nell'inserimento nell'organizzazione aziendale (Cass. Sez. lav., 8.4.2015, n. 7024; Cass. Sez. lav. 5.7.2021,
n. 18943).
E sul lavoratore che intenda rivendicare in giudizio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato grava l'onere di fornire gli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta invocata (così, tra le numerose altre, Cass. Sez. lav. 5.7.2021, n. 18943; Cass., Sez. lav., 3.8.2017, n. 19436; Cass. Sez. lav., 22.5.2017, n. 12801; Cass., Sez. lav. 14.5.2013,
n. 11530; Cass. Sez. lav., 8.2.2010, n. 2728; Cass., Sez. lav. 17.11.2009, n. 2728).
Facendo applicazione di tali principi, si ricava che parte ricorrente è gravata dell'onere di allegare e provare l'esistenza e l'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare
5 da parte del datore o, in alternativa, l'esistenza di indici sussidiari caratterizzanti il rapporto, in forza dei quali il giudice possa compiere un giudizio positivo di sussistenza del vincolo di subordinazione.
Nel caso di specie tale onere probatorio non è stato adeguatamente assolto, dal momento che l'istruttoria orale e le – invero scarne – produzioni documentali non hanno fornito elementi decisivi a conforto delle tesi attoree.
Deve, innanzitutto, osservarsi che il ricorso risulta generico e carente già in punto di fatto e sotto il profilo dell'allegazione del potere direttivo, organizzativo e disciplinare da parte del presunto datore di lavoro, essendosi il ricorrente limitato ad affermare di essere stato
“sottoposto al potere di direttiva e coordinamento, disciplinare, vigilanza, nell'espletamento delle” sue mansioni “di volta in volta emanate dal datore di lavoro sig.
” e che era “tenuto a giustificare” le eventuali assenze o ritardi, senza Persona_1
meglio specificare in cosa consistesse il concreto ed effettivo atteggiarsi del potere direttivo e di controllo dell'asserito datore di lavoro e quali fossero le conseguenze delle eventuali assenze o ritardi non giustificati.
A fronte di tali generiche allegazioni, peraltro, le risultanze dell'istruttoria orale non hanno offerto elementi sufficienti per considerare raggiunta la prova della natura subordinata del rapporto.
Al riguardo, si osserva che nessuno dei testimoni escussi ha fornito elementi certi, univoci e utili per poter ricondurre il presunto rapporto di lavoro al paradigma della subordinazione.
Ed infatti, i testi e , il primo ex dipendente ed il Testimone_1 Testimone_2
secondo dipendente della ditta e, come tali, a diretta e personale conoscenza degli CP_1
eventi aziendali, hanno concordemente escluso che il sig. abbia mai lavorato alle Pt_1 dipendenze della resistente o del sig. (“non ha mai lavorato nel negozio”, “non è CP_1 mai stato dipendente del negozio”), sottolineando che lo stesso ricorrente, quale cugino del titolare, si recava a volte presso l'esercizio commerciale perché il sig. lo incaricava CP_1
di acquistare beni di prima necessità per sé e per il medesimo ricorrente, fornendogli il denaro occorrente per l'acquisto, ovvero lo incaricava saltuariamente di andare a pagare bollette alla posta o alla banca, sebbene quest'ultima attività venisse svolta normalmente dal cognato del sig. il teste , inoltre, ha precisato che CP_1 Testimone_3 Tes_1
era capitato che il sig. si fosse effettivamente recato a Palermo presso un fornitore Pt_1
insieme alla figlia del sig. ma lo aveva fatto solo per farle compagnia, dato che CP_1
6 questa era analfabeta, e che lo stesso ricorrente, “qualche volta quando veniva in negozio, essendo un amante dei cani,” aveva portato a passeggio i cani del sig. ma lo aveva CP_1 fatto “spontaneamente senza che gli venisse ordinato da qualcuno”.
Analoghe propalazioni sono state effettuate dai testi cognato del sig. Testimone_3 ed ex dipendente della ditta, , gestore di un'edicola ubicata nelle CP_1 Testimone_4
vicinanze del negozio, e figlia del sig. e collaboratrice Testimone_5 CP_1 della ditta paterna, sentiti nel giudizio di opposizione proposto avverso l'ordinanza reiettiva pronunciata in sede di rito c.d. che era stato promosso contro il presunto Per_3
licenziamento orale, i quali hanno unanimemente dichiarato che il sig. non era Pt_1
dipendente della ditta e che lo stesso frequentava i locali aziendali perché il sig. CP_1
per spirito di generosità, gli faceva acquistare i generi alimentari per entrambi, fornendogli i soldi necessari per fare la spesa, e lo incaricava di effettuare “piccole commissioni”, come andare a comprare i giornali o il caffè o le sigarette o andare in banca o alla posta per pagare le bollette, magari concedendo che lo stesso tenesse per sé il resto che residuava dal prezzo di acquisto.
Poco rilevante, invece, si rivela la deposizione del teste , fornitore della ditta Tes_6
esaminato sia nel corso dell'odierno procedimento che nell'ambito del citato CP_1
giudizio di opposizione, il quale ha dichiarato che nelle occasioni nelle quali egli, una o due volte a settimana, negli anni dal 2001 al 2010, si recava in prima mattinata al negozio del sig. per la consegna della merce, trovava davanti la bottega il ricorrente e il sig. CP_1
che provvedevano ad aprire il negozio, per cui egli procedeva alla consegna dei CP_1
capi di abbigliamento o al sig. o, quando ivi si recava nelle giornate del martedì, Pt_1
verso le ore 12:00, ad altro personale presente, aggiungendo di avere a volte osservato il ricorrente mentre sistemava o spacchettava la merce o faceva le pulizie e il sig. CP_1 mentre dava “ordini e disposizioni sul lavoro da eseguire al e” a “tutti gli altri Pt_1 dipendenti”.
Si tratta, quindi, di informazioni provenienti da soggetto esterno all'organizzazione aziendale che nulla ha saputo rispondere in ordine alle esatte mansioni espletate dal ricorrente, all'eventuale orario di lavoro osservato e al pagamento di una eventuale retribuzione fissa e predeterminata, senza contare l'estrema genericità di quanto riferito in ordine all'asserito esercizio del potere direttivo da parte del sig. CP_1
7 Pertanto, l'unico testimone che, sia nell'odierno procedimento che nel corso del suddetto giudizio di opposizione, ha reso dichiarazioni del tutto confermative della prospettazione attorea è , già dipendente della ditta nel periodo dal 2009 al 2016 Testimone_7 CP_1
in qualità di commesso alla vendita, il quale ha asserito che il ricorrente era stato assunto dopo qualche mese rispetto a quando era iniziato il suo rapporto di lavoro, ribadendo che il sig. oltre a essere incaricato di svolgere “commissioni personali” per conto del Pt_1
sig. espletava le mansioni dedotte in ricorso e osservava un orario di lavoro CP_1
articolato dal lunedì al sabato, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:45 alle ore 20:00,
e aggiungendo che lo stesso ricorrente gli aveva riferito che era solito aprire il negozio intorno alle ore 07:00 e che era stato licenziato ad agosto o settembre del 2016.
Quanto all'esercizio del potere direttivo e di controllo da parte dell'asserito datore di lavoro, il teste ha affermato che il sig. “riceveva indicazioni o disposizioni Tes_7 Pt_1 sull'attività da svolgere”, sull'orario da osservare e sul “coordinamento” con gli altri dipendenti o direttamente dal sig. o dal cognato di questi, che CP_1 Testimone_3
il ricorrente doveva essere autorizzato ad assentarsi dal luogo di lavoro e che era capitato che il titolare abbia rimproverato il sig. “per questioni relative all'orario di lavoro Pt_1
o anche all'attività compiuta”.
Ebbene, va innanzitutto evidenziata l'estrema genericità delle dichiarazioni rese dal teste in ordine all'elemento fondamentale che connota il rapporto di lavoro subordinato, Tes_7
e cioè l'esercizio, da parte del datore di lavoro, del potere direttivo, di controllo e disciplinare nei confronti dei lavoratori dipendenti, atteso che lo stesso non ha precisato quali fossero il contenuto e le modalità esplicative degli ordini e delle disposizioni impartite al ricorrente dal sig. o dai suoi preposti: nella specie, invero, non è dato rinvenire CP_1 elementi univoci per determinare il contenuto e la tipologia delle dedotte “indicazioni o disposizioni” ed i tempi e/o la frequenza in cui queste sarebbero state impartite, sì da potere ritenere inconfutabilmente che il ricorrente, per gli anni in questione, fosse assoggettato ad un penetrante e costante potere di direzione e controllo datoriale e fosse stabilmente inserito nell'organizzazione lavorativa senza potere liberamente disporre dei tempi e delle modalità di espletamento della propria attività lavorativa.
In secondo luogo, la deposizione del sig. deve reputarsi gravemente inficiata nella Tes_7
sua attendibilità, stante che, come riportato nel verbale di udienza del 06.07.2021, relativo al citato giudizio di opposizione ad ordinanza c.d. (v. doc. n. 16 fasc. ric. e n. 4 Per_3
8 fasc. res.), il rapporto di lavoro del testimone era cessato per volontarie dimissioni dallo stesso rassegnate per “divergenze” con il sig. con il quale aveva “avuto delle CP_1 discussioni” e con il quale litigava “spesso”, il che lascia ragionevolmente supporre che la sua ricostruzione della vicenda sia stata fortemente influenzata e condizionata dal livore e dal rancore che il teste nutriva nei confronti del suo ex datore di lavoro.
L'esito reiettivo del ricorso, inoltre, si giustifica sulla scorta del condiviso insegnamento della Suprema Corte secondo cui, “sul piano del metodo, di fronte ad una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice è tenuto ad applicare il criterio dell'onere della prova, che impone all'attore di fornire la dimostrazione dei fatti allegati a fondamento della propria pretesa, e perciò ritenere che l'onere stesso non sia stato superato” (Cass. Sez. lav. 28.09.2006, n. 21028).
Né a diversa conclusione si può giungere valorizzando le due fotografie allegate al ricorso introduttivo, trattandosi di foto che ritraggono semplicemente un uomo (verosimilmente da identificare con il sig. che si trova all'interno di un negozio di abbigliamento. Pt_1
3. Pertanto, stante la mancata dimostrazione dei caratteri propri della subordinazione (a fronte di una pluralità di elementi che, al contrario, denotano la ricorrenza di una semplice frequentazione dei locali aziendali da parte del ricorrente a titolo di cortesia e di generosità da parte del parente titolare), il ricorso non è meritevole di accoglimento, in quanto nessuna pretesa retributiva o contributiva (che, evidentemente, presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato) è azionabile nella specie.
Nonostante la soccombenza del ricorrente, le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti, tenuto conto delle peculiarità della fattispecie concreta e delle difficoltà probatorie a carico di parte ricorrente, che costituiscono elemento valutabile ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (cfr. Corte Cost. 77/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 7336/2022 R.G.L., rigetta il ricorso e compensa interamente le spese processuali tra le parti.
Catania, 23 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Giuseppe Tripi
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