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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 17/03/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3026/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 13/03/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 3026/2022 promossa
DA
, in qualità di erede del Sig.re rappresentato e Parte_1 Persona_1 difeso dall'Avv. GRIO MAURIZIO, giusta procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dai funzionari dr. Pietro Leonetti, dott.ssa Valeria Zoccali e dott.ssa Claudia Venditti giusta delega del direttore della Direzione
CP_ provinciale di Latina, in atti
-resistente-
avente ad oggetto: pagamento ratei a titolo di indennità di accompagnamento (art.1 L. n.
18/1980)
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi degli artt. 429 e 127ter c.p.c. depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
CP_
2. La domanda attorea - avente ad oggetto la condanna dell' al pagamento della prestazione di indennità di accompagnamento ex art.1 L. n.18/198 (prestazione riconosciuta
CP_ con Verbale medico legale in data 17.3.2022 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 11.06.2021) in favore di parte ricorrente sig. , in qualità Parte_1
di erede del de cuius deceduto in data 3.12.2021, con decorrenza dalla data Persona_1
di presentazione della domanda amministrativa del 11.06.2021 e fino alla data del decesso del sig. avvenuta in data 3.12.2021, - è infondata e deve essere rigettata. Persona_1
3. Nel caso di specie non è in contestazione la sussistenza delle condizioni sanitarie in capo al de cuius al fine della fruizione dell'indennità di accompagnamento, prestazione peraltro riconosciuta con decorrenza dalla domanda amministrativa e sino al decesso dello stesso;
l' , nel costituirsi in giudizio in data 16.10.2023 ha chiesto dichiararsi la cessazione della CP_2
materia del contendere avendo espressamente dedotto il riconoscimento in capo al de cuius dell'importo richiesto ai fini del riconoscimento dell'indennità l'indennità di accompagnamento (art.1 L. n. 18/1980 ) come si evince dal modello di liquidazione allegato alla memoria ed ha espressamente dedotto di aver riconosciuto un importo complessivo pari ad € 3.132,60.
Invero, oggetto del giudizio è la mancata liquidazione dei ratei in favore dell'erede atteso il mancato invio del modello AP23 in cui sono indicate le coordinate bancarie ove ricevere la prestazione;
CP_ Nel caso concreto come evidenziato dall' nelle ultime note depositate in data 12.03.2025
- peraltro non contestate da parte istante che non ha neppure depositato note per l'odierna udienza come era suo onere fare- si evince che con il modello Ap23 del 15.04.2024
(depositato da parte istante nelle note di udienza del 27.06.2024) parte ricorrente abbia
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro richiesto il pagamento di un'altra prestazione, non oggetto di causa e precisamente la pensione VO n. 400010001342 (cfr. modello AP23 depositato in atti ) e non il pagamento della prestazione di cui è causa, che si identifica con il n. 044-400007109233 Cat. INVCIV.
CP_ come risulta dal prospetto di liquidazione depositato dall' nella memoria costitutiva Mod
TP/150.
4. Nel caso in esame è pertanto evidente che parte ricorrente non ha effettivamente fornito adeguato riscontro probatorio in ordine a tutti gli ulteriori elementi costituivi del suo diritto ad ottenere il pagamento della prestazione di indennità di accompagnamento ex art.1 L.
n.18/198 atteso il mancato invio del modello AP23 sulla corretta prestazione oggetto di causa.
5. Il ricorso, pertanto deve essere rigettato.
6. Attesa la presenza in atti della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. le spese di lite non possono essere poste a carico di parte ricorrente.
P. Q. M.
ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ed istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso
2) nulla sulle spese di lite
Latina, 17/03/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 13/03/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 3026/2022 promossa
DA
, in qualità di erede del Sig.re rappresentato e Parte_1 Persona_1 difeso dall'Avv. GRIO MAURIZIO, giusta procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dai funzionari dr. Pietro Leonetti, dott.ssa Valeria Zoccali e dott.ssa Claudia Venditti giusta delega del direttore della Direzione
CP_ provinciale di Latina, in atti
-resistente-
avente ad oggetto: pagamento ratei a titolo di indennità di accompagnamento (art.1 L. n.
18/1980)
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi degli artt. 429 e 127ter c.p.c. depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
CP_
2. La domanda attorea - avente ad oggetto la condanna dell' al pagamento della prestazione di indennità di accompagnamento ex art.1 L. n.18/198 (prestazione riconosciuta
CP_ con Verbale medico legale in data 17.3.2022 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 11.06.2021) in favore di parte ricorrente sig. , in qualità Parte_1
di erede del de cuius deceduto in data 3.12.2021, con decorrenza dalla data Persona_1
di presentazione della domanda amministrativa del 11.06.2021 e fino alla data del decesso del sig. avvenuta in data 3.12.2021, - è infondata e deve essere rigettata. Persona_1
3. Nel caso di specie non è in contestazione la sussistenza delle condizioni sanitarie in capo al de cuius al fine della fruizione dell'indennità di accompagnamento, prestazione peraltro riconosciuta con decorrenza dalla domanda amministrativa e sino al decesso dello stesso;
l' , nel costituirsi in giudizio in data 16.10.2023 ha chiesto dichiararsi la cessazione della CP_2
materia del contendere avendo espressamente dedotto il riconoscimento in capo al de cuius dell'importo richiesto ai fini del riconoscimento dell'indennità l'indennità di accompagnamento (art.1 L. n. 18/1980 ) come si evince dal modello di liquidazione allegato alla memoria ed ha espressamente dedotto di aver riconosciuto un importo complessivo pari ad € 3.132,60.
Invero, oggetto del giudizio è la mancata liquidazione dei ratei in favore dell'erede atteso il mancato invio del modello AP23 in cui sono indicate le coordinate bancarie ove ricevere la prestazione;
CP_ Nel caso concreto come evidenziato dall' nelle ultime note depositate in data 12.03.2025
- peraltro non contestate da parte istante che non ha neppure depositato note per l'odierna udienza come era suo onere fare- si evince che con il modello Ap23 del 15.04.2024
(depositato da parte istante nelle note di udienza del 27.06.2024) parte ricorrente abbia
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro richiesto il pagamento di un'altra prestazione, non oggetto di causa e precisamente la pensione VO n. 400010001342 (cfr. modello AP23 depositato in atti ) e non il pagamento della prestazione di cui è causa, che si identifica con il n. 044-400007109233 Cat. INVCIV.
CP_ come risulta dal prospetto di liquidazione depositato dall' nella memoria costitutiva Mod
TP/150.
4. Nel caso in esame è pertanto evidente che parte ricorrente non ha effettivamente fornito adeguato riscontro probatorio in ordine a tutti gli ulteriori elementi costituivi del suo diritto ad ottenere il pagamento della prestazione di indennità di accompagnamento ex art.1 L.
n.18/198 atteso il mancato invio del modello AP23 sulla corretta prestazione oggetto di causa.
5. Il ricorso, pertanto deve essere rigettato.
6. Attesa la presenza in atti della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. le spese di lite non possono essere poste a carico di parte ricorrente.
P. Q. M.
ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ed istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso
2) nulla sulle spese di lite
Latina, 17/03/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro