Articolo 13 della Legge 13 novembre 1978, n. 727
Articolo 12Articolo 14
Versione
8 dicembre 1978
Art. 13.
Chiunque effettua montaggi o riparazioni di cronotachigrafi CEE senza la prevista autorizzazione ovvero, se autorizzato, senza l'osservanza delle disposizioni contenute nel regolamento (CEE) n. 1463/70, e successive modificazioni e integrazioni, e delle prescrizioni stabilite, ai sensi del precedente articolo 3, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 60.000 a L. 120.000.
Entrata in vigore il 8 dicembre 1978
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