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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 04/04/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
971/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente Rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 971/2024 promossa da:
nato in [...] il [...] con il patrocinio dell'Avv. Colini CP_1
Paola, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori giusta delega in atti;
ricorrente
E
, nata in [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Colini Controparte_2
Paola, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: CUMULO DI DOMANDA CONGIUNTA DI SEPARAZIONE E DI
CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia di separazione e di cessazione effetti civili del matrimonio contratto il 17/06/2006 in SS NA (PG), precisando che dall'unione è nata la figlia il Parte_1
03/03/2009 in Terni (TR) e che il rapporto coniugale in passato, sereno ed appagante, negli ultimi tempi aveva manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno quindi proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione e, decorsi i termini di legge, di divorzio.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti tenuta con modalità di scambio note scritte per la separazione, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle conclusioni congiunte riportate in ricorso.
Affermata l'ammissibilità del ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di cessazione effetti civili del matrimonio (Cass., n. 28727/2023), con sentenza parziale n. 105/24 è stata pronunciata la separazione tra le parti disponendo la prosecuzione del giudizio per la successiva pronuncia di divorzio.
Nell'udienza di comparizione delle parti tenuta con modalità di scambio note scritte le parti hanno confermato le seguenti condizioni di cessazione effetti civili del matrimonio:
“1 Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Terni.
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Terni, in Via
Scarpettella n. 7, al signor;
nonché le disposizioni in merito ai mobili, arredi e CP_1 pertinenze, di proprietà comune di entrambi i coniugi, che sebbene in uso al marito, rimangono nella disponibilità di entrambi, con facoltà della signora di Controparte_2 tornare al loro godimento esclusivo in qualsiasi momento, previa richiesta dalla medesima avanzata nei confronti del signor . CP_1
3. Confermare la condizione che la signora insieme alla figlia, Controparte_2 [...]
, vivrà, nella casa di proprietà di quest'ultima, sita in Terni, Viale Cesare Battisti n. Pt_1
143/ A.
4. Confermare l'affidamento della figlia ad entrambi i genitori, i quali Parte_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
5. Confermare la collocazione prevalente della figlia presso la residenza Parte_1 materna.
6. Il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: 6/a) il lunedi, il mercoledi e il venerdi, dall'uscita di scuola fino alle ore 15.30 circa, presso l'abitazione di Viale C. Battisti, o comunque nei luoghi e nelle circostanze che si rendessero necessarie all'esigenze della minore;
6/b) a settimane alterne, dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, e comunque entro le ore 21;
6/c) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi di anno in anno, compatibilmente con le esigenze lavorative di ciascuno dei coniugi.
7. Confermare l'assegno di mantenimento per la figlia pari nel complesso ad € 200,00 mensili, che il padre verserà alla madre entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
8. Confermare che le spese straordinarie nell'interesse dei figli siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
8/a) le spese per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, e quelle per le prestazioni mediche, anche specialistiche, non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
8/b) le spese per l'iscrizione all'università, quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
9. I coniugi si impegnano a donare alla figlia , ognuno per la propria quota, la Parte_1 casa coniugale di Via Scarpettella n. 7, al raggiungimento della maggiore età di quest'ultima.
10. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi alla Presidente delegata in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione effetti civili del matrimonio contratto in data 17/06/2006 tra
[...]
e in SS NA (PG) alle condizioni indicate nel CP_1 Controparte_2 ricorso congiunto;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
SS MA (PG) (atto n. 8, parte II, Serie A, anno 2006);
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in data 26 marzo 2025
Presidente est.
Dott.ssa Monica Velletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente Rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 971/2024 promossa da:
nato in [...] il [...] con il patrocinio dell'Avv. Colini CP_1
Paola, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori giusta delega in atti;
ricorrente
E
, nata in [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Colini Controparte_2
Paola, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: CUMULO DI DOMANDA CONGIUNTA DI SEPARAZIONE E DI
CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia di separazione e di cessazione effetti civili del matrimonio contratto il 17/06/2006 in SS NA (PG), precisando che dall'unione è nata la figlia il Parte_1
03/03/2009 in Terni (TR) e che il rapporto coniugale in passato, sereno ed appagante, negli ultimi tempi aveva manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno quindi proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione e, decorsi i termini di legge, di divorzio.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti tenuta con modalità di scambio note scritte per la separazione, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle conclusioni congiunte riportate in ricorso.
Affermata l'ammissibilità del ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di cessazione effetti civili del matrimonio (Cass., n. 28727/2023), con sentenza parziale n. 105/24 è stata pronunciata la separazione tra le parti disponendo la prosecuzione del giudizio per la successiva pronuncia di divorzio.
Nell'udienza di comparizione delle parti tenuta con modalità di scambio note scritte le parti hanno confermato le seguenti condizioni di cessazione effetti civili del matrimonio:
“1 Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Terni.
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Terni, in Via
Scarpettella n. 7, al signor;
nonché le disposizioni in merito ai mobili, arredi e CP_1 pertinenze, di proprietà comune di entrambi i coniugi, che sebbene in uso al marito, rimangono nella disponibilità di entrambi, con facoltà della signora di Controparte_2 tornare al loro godimento esclusivo in qualsiasi momento, previa richiesta dalla medesima avanzata nei confronti del signor . CP_1
3. Confermare la condizione che la signora insieme alla figlia, Controparte_2 [...]
, vivrà, nella casa di proprietà di quest'ultima, sita in Terni, Viale Cesare Battisti n. Pt_1
143/ A.
4. Confermare l'affidamento della figlia ad entrambi i genitori, i quali Parte_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
5. Confermare la collocazione prevalente della figlia presso la residenza Parte_1 materna.
6. Il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: 6/a) il lunedi, il mercoledi e il venerdi, dall'uscita di scuola fino alle ore 15.30 circa, presso l'abitazione di Viale C. Battisti, o comunque nei luoghi e nelle circostanze che si rendessero necessarie all'esigenze della minore;
6/b) a settimane alterne, dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, e comunque entro le ore 21;
6/c) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi di anno in anno, compatibilmente con le esigenze lavorative di ciascuno dei coniugi.
7. Confermare l'assegno di mantenimento per la figlia pari nel complesso ad € 200,00 mensili, che il padre verserà alla madre entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
8. Confermare che le spese straordinarie nell'interesse dei figli siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
8/a) le spese per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, e quelle per le prestazioni mediche, anche specialistiche, non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
8/b) le spese per l'iscrizione all'università, quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
9. I coniugi si impegnano a donare alla figlia , ognuno per la propria quota, la Parte_1 casa coniugale di Via Scarpettella n. 7, al raggiungimento della maggiore età di quest'ultima.
10. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi alla Presidente delegata in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione effetti civili del matrimonio contratto in data 17/06/2006 tra
[...]
e in SS NA (PG) alle condizioni indicate nel CP_1 Controparte_2 ricorso congiunto;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
SS MA (PG) (atto n. 8, parte II, Serie A, anno 2006);
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in data 26 marzo 2025
Presidente est.
Dott.ssa Monica Velletti