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Sentenza 17 dicembre 2024
Sentenza 17 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/12/2024, n. 6144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 6144 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di conIGlio e composto dai IGg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2264/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa per Parte_1 mandato in atti dall'Avv. Maggio Ariela;
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso per Controparte_1 mandato in atti dall'Avv. Di Vara Riccardo;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione giudiziale
Conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte depositate per l'udienza del
6.12.2024 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c-.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato il 21/02/2024
premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1 Controparte_1 il 05/01/2004 a IA (Roma), unione dalla quale è nata, il 6/09/2004, la GL , ha chiesto che venisse pronunciata la separazione personale Persona_1 addebitandone la responsabilità al marito, disponendo altresì l'obbligo a carico dello stesso di versare la complessiva somma di euro 400,00 mensili, a titolo di
1 mantenimento per la moglie.
2. Si è costituito in giudizio il resistente, il quale, offrendo una diversa ricostruzione dei fatti, ha aderito alla domanda di separazione chiedendo il rigetto delle ulteriori domande formulate da controparte.
3. All'udienza dell'8/10/2024, celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. i procuratori delle parti hanno dichiarato che le stesse hanno raggiunto un accordo relativamente alle condizioni della separazione e, a parziale modifica delle domande ed eccezioni rispettivamente proposte, hanno precisato le proprie conclusioni chiedendo congiuntamente a questo Collegio l'adozione di specifici provvedimenti e, segnatamente quelli di cui all'accordo denominato
“conclusioni congiunte”, depositato il 16/10/2024.
4. All'udienza del 6.12.2024 le parti hanno provveduto a depositare l'atto di matrimonio dal Comune (IA) ove è stato celebrato il matrimonio e la causa
è stata posta in decisione.
5. Orbene, ricorrono le condizioni per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nelle “conclusioni congiunte” che in questa sede integralmente si riportano:
“1) La IG.ra rinuncia all'assegnazione della casa coniugale e Parte_1 alla percezione dell'assegno unico familiare a tutt'oggi erogato in favore della GL
; il predetto assegno continuerà ad essere percepito in via esclusiva Persona_1 dal padre;
2) Il IG. , a far data dal provvedimento di omologa della separazione CP_1 del Tribunale di Palermo, verserà entro il giorno 5 di ogni mese un contributo per il mantenimento della IGnora pari ad € 100,00 mensili, a mezzo bonifico Pt_1 bancario, e continuerà a mantenere la GL in via esclusiva;
anche Persona_1 le spese straordinarie resteranno a suo carico al 100%;
3) Le condizioni di cui al precedente punto 2) saranno mantenute fino al 6.7.2025; decorso tale termine null'altro sarà dovuto dal , quale contribuzione al CP_1 mantenimento della IG.ra ; le spese relative al mantenimento Parte_1 ordinario e quelle straordinarie, a partire da tale momento (6.7.2025), resteranno invece ad integrale carico del IG. ; Controparte_1
4) La IG. si obbliga a trasferire la propria residenza presso un Parte_1 altro immobile (diverso da quello attuale di Contrada Piano Cardoni snc) entro e non
2 oltre il 31.12.2024;
5) Le spese del presente procedimento restano integralmente compensate tra le parti.”
6. Le superiori condizioni, espressione della concorde volontà delle parti, poiché non sono contrarie all'ordine pubblico né a disposizioni imperative di legge e appaiono conformi all'interesse della prole, possono essere recepite dal Tribunale.
7. In considerazione dell'esito del giudizio va, infine, disposta la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, nel contraddittorio con le parti, definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c.:
1. prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e pronuncia la separazione dei coniugi , nata a [...] il [...], e , nato a Parte_1 Controparte_1
TI (PA) il 07/06/1972, i quali hanno contratto matrimonio in IA (Roma) il 5/01/2004 trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 1, parte II, serie A, dell'anno 2004, alle condizioni indicate in parte motiva;
2. dispone la compensazione integrale delle spese processuali.
Così deciso in Palermo, nella camera di conIGlio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 12/12/2024.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dal Relatore, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di conIGlio e composto dai IGg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2264/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa per Parte_1 mandato in atti dall'Avv. Maggio Ariela;
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso per Controparte_1 mandato in atti dall'Avv. Di Vara Riccardo;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione giudiziale
Conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte depositate per l'udienza del
6.12.2024 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c-.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato il 21/02/2024
premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1 Controparte_1 il 05/01/2004 a IA (Roma), unione dalla quale è nata, il 6/09/2004, la GL , ha chiesto che venisse pronunciata la separazione personale Persona_1 addebitandone la responsabilità al marito, disponendo altresì l'obbligo a carico dello stesso di versare la complessiva somma di euro 400,00 mensili, a titolo di
1 mantenimento per la moglie.
2. Si è costituito in giudizio il resistente, il quale, offrendo una diversa ricostruzione dei fatti, ha aderito alla domanda di separazione chiedendo il rigetto delle ulteriori domande formulate da controparte.
3. All'udienza dell'8/10/2024, celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. i procuratori delle parti hanno dichiarato che le stesse hanno raggiunto un accordo relativamente alle condizioni della separazione e, a parziale modifica delle domande ed eccezioni rispettivamente proposte, hanno precisato le proprie conclusioni chiedendo congiuntamente a questo Collegio l'adozione di specifici provvedimenti e, segnatamente quelli di cui all'accordo denominato
“conclusioni congiunte”, depositato il 16/10/2024.
4. All'udienza del 6.12.2024 le parti hanno provveduto a depositare l'atto di matrimonio dal Comune (IA) ove è stato celebrato il matrimonio e la causa
è stata posta in decisione.
5. Orbene, ricorrono le condizioni per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nelle “conclusioni congiunte” che in questa sede integralmente si riportano:
“1) La IG.ra rinuncia all'assegnazione della casa coniugale e Parte_1 alla percezione dell'assegno unico familiare a tutt'oggi erogato in favore della GL
; il predetto assegno continuerà ad essere percepito in via esclusiva Persona_1 dal padre;
2) Il IG. , a far data dal provvedimento di omologa della separazione CP_1 del Tribunale di Palermo, verserà entro il giorno 5 di ogni mese un contributo per il mantenimento della IGnora pari ad € 100,00 mensili, a mezzo bonifico Pt_1 bancario, e continuerà a mantenere la GL in via esclusiva;
anche Persona_1 le spese straordinarie resteranno a suo carico al 100%;
3) Le condizioni di cui al precedente punto 2) saranno mantenute fino al 6.7.2025; decorso tale termine null'altro sarà dovuto dal , quale contribuzione al CP_1 mantenimento della IG.ra ; le spese relative al mantenimento Parte_1 ordinario e quelle straordinarie, a partire da tale momento (6.7.2025), resteranno invece ad integrale carico del IG. ; Controparte_1
4) La IG. si obbliga a trasferire la propria residenza presso un Parte_1 altro immobile (diverso da quello attuale di Contrada Piano Cardoni snc) entro e non
2 oltre il 31.12.2024;
5) Le spese del presente procedimento restano integralmente compensate tra le parti.”
6. Le superiori condizioni, espressione della concorde volontà delle parti, poiché non sono contrarie all'ordine pubblico né a disposizioni imperative di legge e appaiono conformi all'interesse della prole, possono essere recepite dal Tribunale.
7. In considerazione dell'esito del giudizio va, infine, disposta la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, nel contraddittorio con le parti, definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c.:
1. prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e pronuncia la separazione dei coniugi , nata a [...] il [...], e , nato a Parte_1 Controparte_1
TI (PA) il 07/06/1972, i quali hanno contratto matrimonio in IA (Roma) il 5/01/2004 trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 1, parte II, serie A, dell'anno 2004, alle condizioni indicate in parte motiva;
2. dispone la compensazione integrale delle spese processuali.
Così deciso in Palermo, nella camera di conIGlio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 12/12/2024.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dal Relatore, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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