Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 17/03/2026, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00681/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00624/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 624 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Messina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Palermo, via Simone Cuccia, 45;
contro
- il Comune di Trapani, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati SC Paolo Di Trapani e Carmela Santangelo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della nota prot. n.-OMISSIS-, di rigetto delle istanze di condono edilizio presentate in data 1.04.1986 ai sensi della L. 47/1985 e della L.r. 37/1985, prot. nn. -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Trapani;
Viste le memorie difensive e di replica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice la dott.ssa Anna GN;
Udito, nella pubblica udienza del giorno 28 gennaio 2026, il difensore di parte ricorrente, presente così come specificato nel verbale.
FATTO
Con ricorso ritualmente proposto, -OMISSIS-, in qualità di proprietario, ha impugnato, al fine dell’annullamento, il provvedimento prot. n.-OMISSIS-del 19 luglio 2023, notificatogli il 20 febbraio 2024, con cui il Comune di Trapani ha respinto le domande di condono edilizio presentate ai sensi della legge n. 47 del 1985 e della legge regionale n. 37 del 1985, in data 1° aprile 1986, dal padre -OMISSIS- suo dante causa deceduto il 20 ottobre 2008, relative a interventi edilizi insistenti su un fabbricato sito in Trapani, -OMISSIS-
Il ricorrente espone che il predetto immobile in origine era costituito da un laboratorio di lavorazione del marmo risalente ai primi anni del novecento, successivamente affiancato, negli anni cinquanta, da un edificio residenziale realizzato in forza di titoli edilizi rilasciati dal Comune di Trapani.
Nel periodo compreso tra il 1962 e il 1968 sarebbero stati eseguiti alcuni interventi edilizi in assenza di titolo, consistenti, da un lato, nel frazionamento e nel mutamento di destinazione d’uso del preesistente laboratorio di marmi e, dall’altro, nell’ampliamento degli appartamenti posti al piano terra e al piano primo, nonché nella realizzazione di un locale lavanderia sul terrazzo di copertura.
Per la regolarizzazione di tali opere il padre -OMISSIS- aveva presentato, in data 1° aprile 1986, quattro distinte domande di condono edilizio assunte ai protocolli nn.-OMISSIS-, corredate dal pagamento integrale dell’oblazione, dalla documentazione tecnica prescritta e dall’avvenuto accatastamento degli immobili.
Il Comune di Trapani aveva formulato richieste di integrazione documentale con nota prot. n.-OMISSIS-del 20 gennaio 1989; la documentazione richiesta veniva trasmessa da -OMISSIS- tra il dicembre 1990 e il gennaio 1991. Successivamente l’Amministrazione comunale aveva reiterato la medesima richiesta con nota prot. n. -OMISSIS-del 23 agosto 1994.
Nonostante ciò, l’Amministrazione comunale non aveva adottato alcun provvedimento espresso per oltre trent’anni, fino all’adozione della nota prot. n.-OMISSIS-del 19 luglio 2023, regolarmente notificata il 20 febbraio 2024, della quale è dedotta l’illegittimità per cinque motivi.
Con il primo motivo è asserita la violazione delle garanzie procedimentali di cui all’art. 10- bis della legge n. 241 del 1990 e all’art. 11- bis della legge regionale n. 10 del 1991, per omessa comunicazione del preavviso di rigetto in relazione alle istanze di condono edilizio presentate il 1° aprile 1986, poichè tale omissione avrebbe inciso in modo sostanziale sull’esito del procedimento, precludendo l’attivazione del contraddittorio procedimentale.
Il ricorrente afferma che il preavviso di rigetto di cui alla nota prot. n. -OMISSIS- sarebbe stato notificato “a soggetti estranei alla pratica”.
Con il secondo motivo è dedotta l’avvenuta formazione del silenzio-assenso sulle istanze di condono edilizio ai sensi dell’art. 26, comma 15, della legge regionale n. 37 del 1985, evidenziandosi che, decorso il termine perentorio di ventiquattro mesi dalla presentazione delle domande, dal pagamento integrale dell’oblazione e dalla completa integrazione documentale, il Comune di Trapani non ha adottato alcun provvedimento espresso, con conseguente formazione tacita dei titoli edilizi in sanatoria, al più tardi nel gennaio 1993.
Ne deriverebbe l’illegittimità del provvedimento di rigetto prot. n.-OMISSIS-del 19 luglio 2023, adottato in assenza di un previo esercizio del potere di autotutela.
Con il terzo motivo è dedotta la violazione dei principi di certezza dei rapporti giuridici, tutela dell’affidamento e buon andamento dell’azione amministrativa, poiché il lungo lasso di tempo trascorso tra la presentazione delle istanze di condono (1° aprile 1986) e l’adozione del diniego (19 luglio 2023, notificato il 20 febbraio 2024) avrebbe determinato il consolidamento di una posizione giuridica qualificata in capo al privato, senza che il Comune di Trapani abbia svolto una valutazione concreta sull’attualità dell’interesse pubblico.
Con il quarto motivo viene censurata l’applicazione automatica del vincolo di rispetto cimiteriale in relazione alle istanze di condono assunte ai protocolli nn. -OMISSIS- deducendosi che esse riguarderebbero esclusivamente opere interne, consistenti nel frazionamento e nel cambio di destinazione d’uso dell’antico laboratorio di marmi e nella diversa distribuzione degli ambienti interni dell’appartamento al piano primo, senza incremento volumetrico e su un edificio preesistente al vincolo, e sarebbero pertanto compatibili con la disciplina dell’art. 338 del regio decreto n. 1265 del 1934.
Con il quinto motivo, il diniego è censurato nella parte relativa alle istanze assunte ai protocolli nn. -OMISSIS- concernenti gli ampliamenti degli appartamenti al piano terra e al piano primo e la realizzazione del locale lavanderia sul terrazzo di copertura, deducendosi che una parte significativa delle opere ricadrebbe oltre la fascia di rispetto cimiteriale e che, per la parte eventualmente insistente entro i cinquanta metri, l’incremento volumetrico rientrerebbe nei limiti consentiti dall’art. 338 del regio decreto n. 1265 del 1934, senza pregiudizio per le finalità igienico-sanitarie sottese al vincolo.
Il Comune di Trapani, costituitosi in giudizio per resistere al ricorso, ha sostenuto la legittimità del provvedimento di rigetto prot. n.-OMISSIS-del 19 luglio 2023, sul presupposto che l’intero fabbricato ricadrebbe all’interno della fascia di rispetto cimiteriale di cinquanta metri, da qualificarsi come vincolo di inedificabilità assoluta.
Il Comune di Trapani ha negato l’applicabilità dell’istituto del silenzio-assenso in presenza di vincoli di inedificabilità assoluta e sostenuto l’irrilevanza dell’omissione del preavviso di rigetto, ritenendo l’atto a contenuto vincolato e contestando altresì la qualificazione degli interventi come opere interne e i dati volumetrici dedotti dal ricorrente.
Con memoria del 24 dicembre 2025, parte ricorrente ha ribadito le censure già formulate, insistendo sull’avvenuta formazione del silenzio-assenso e sulla non sanabilità del vizio procedimentale derivante dall’omesso preavviso di rigetto, nonché sulla compatibilità degli interventi edilizi con la disciplina del vincolo cimiteriale; con successiva memoria di replica del 6 gennaio 2026, ha controdedotto alle argomentazioni del Comune di Trapani, contestando i dati volumetrici addotti dall’Amministrazione e ribadendo che gli ampliamenti insistenti nella fascia di rispetto rientrerebbero nei limiti del dieci per cento previsti dall’art. 338 del regio decreto n. 1265 del 1934, evidenziando altresì che il fabbricato è inserito in un contesto urbano consolidato e separato dal cimitero da una strada pubblica.
All’udienza pubblica del 28 gennaio 2026 il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato, per le ragioni di seguito spiegate.
Il diniego di sanatoria adottato dal Comune di Trapani in relazione alle istanze prot. nn.-OMISSIS- (pratiche nn.-OMISSIS-), presentate dal dante causa del ricorrente in data 1° aprile 1986, si fonda su una ragione ostativa dichiarata dirimente nel parere (contrario) n.-OMISSIS- del 13 giugno 2023 reso dal competente ufficio comunale, così come richiamato negli atti procedimentali (preavviso di rigetto) e nel provvedimento finale, consistente nell’ubicazione dell’immobile nella “ fascia di inedificabilità cimiteriale di mt. 50,00 dal cimitero e pertanto in contrasto con interessi igienico sanitari di cui all’art. 23 della legge regionale 37/85 e ss. mm. ii. e pertanto non ammissibile ”.
Va precisato che tale ragione ostativa, nella sua fonte e portata, discende direttamente dal vincolo legale ex art. 338 del r.d. n. 1265/1934, richiamato dall’art. 57 d.P.R. n. 285/1990, mentre il riferimento agli “interessi igienico-sanitari” di cui alla l.r. n. 37 del 1985 attiene al profilo finalistico della tutela.
In tal senso, si è espressa la consolidata giurisprudenza amministrativa secondo la quale il vincolo cimiteriale che discende direttamente dall’art. 338 del Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (“ Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie ”) e ss. mm. ii., richiamato dall’art. 57 del d.P.R. n. 285 del 1990 (“ Approvazione del regolamento di polizia mortuaria ”) va qualificato come vincolo legale conformativo ostativo all’edificabilità, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge (comma 1).
In tale cornice normativa, per effetto della modifica intervenuta con l'art. 28 (“ Edificabilità delle zone limitrofe ad aree cimiteriali ”), comma 1, lett. b), l. 1° agosto 2002, n. 166, ai commi quinto e settimo dell'art. 338 citato, è stata prevista la possibilità di riduzione della fascia di rispetto per eseguire un'opera pubblica o un intervento urbanistico con autorizzazione all'ampliamento di edifici preesistenti, la costruzione di nuovi edifici (comma 5), nonché la possibilità di autorizzare (comma 7) l'esecuzione, all'interno della fascia di rispetto, di interventi funzionali all'utilizzo specifico degli edifici esistenti, con ampliamento anche nella percentuale massima del 10 per cento del volume esistente, oltre agli interventi previsti alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 31 della l. n. 457 del 1978 (tra i quali, pur essendo previsti per l'edilizia residenziale, sono compresi anche gli interventi di ristrutturazione edilizia).
Va però subito precisato che il comma 7 attiene agli interventi assentibili in via ordinaria sugli edifici esistenti e non consente la sanabilità delle opere abusive ai sensi della disciplina speciale del condono edilizio, quando il vincolo operi come causa ostativa ex art. 33 della l. n. 47/1985.
Infatti, secondo il condivisibile insegnamento della giurisprudenza amministrativa, il vincolo cimiteriale di inedificabilità ex art. 338, comma 1, del T.U.L.S. ha, in ragione del tenore testuale, dell’impianto sistematico della disciplina e delle rationes che lo sorreggono, carattere assoluto, conoscendo unicamente le deroghe (da interpretare in senso necessariamente restrittivo e comunque, come pacifico tra le parti, non ricorrenti nel caso di specie) dei commi 4 e 5 del medesimo articolo.
In tale prospettiva, è stato in particolare affermato che “ non sono condonabili le opere abusive realizzate all'interno della fascia di rispetto cimiteriale, atteso che il vincolo cimiteriale determina una situazione di inedificabilità ex lege ed integra una limitazione legale della proprietà a carattere assoluto, direttamente incidente sul valore del bene e non suscettibile di deroghe di fatto ” (Cons. Stato, sez. VI, 23 agosto 2023, n. 7922; id., 15 ottobre 2018, n. 5911; in termini anche Cons. Stato, sez. IV, 13 dicembre 2017, n. 5873).
Più in particolare, la riconducibilità del vincolo di cui al comma 1 dell'art. 338 r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 alla previsione dell'art. 33 della l. n. 47 del 1985 (opere non suscettibili di sanatoria) risiede nella lettera d) del primo comma di quest'ultimo, laddove si riferisce ad “ ogni altro vincolo che comporti la inedificabilità delle aree ”; né lo stesso può essere ricondotto alla previsione di vincolo relativo ex art. 32 della l. n. 47 del 1985, atteso che tale norma si riferisce ad altri istituti, consistenti nella sottoposizione di determinate aree a tutela di interessi generali esercitata mediante autorizzazione/nulla-osta dell’autorità preposta, chiamata a valutare la compatibilità dell’opera con l’interesse protetto (Cons. Stato, VI, 9 marzo 2016, n. 949).
Da tali premesse discendono conseguenze nette anche sul piano dell’obbligo motivazionale: l'Amministrazione, nel rigettare l'istanza di condono, non è tenuta a motivare in ordine alle concrete caratteristiche del manufatto realizzato e alla sua idoneità a pregiudicare gli interessi pubblici sottesi all'imposizione del vincolo cimiteriale, essendo sufficiente il rilievo circa l'avvenuta realizzazione dell'intervento edilizio in zona sottoposta alla fascia di rispetto cimiteriale e, quindi, in zona gravata da vincolo comportante inedificabilità assoluta (Cons. Stato, VI, 10 aprile 2020, n. 2370).
Coerentemente, quando le opere abusive ricadono in zona soggetta a vincolo cimiteriale ex art. 338 del r.d. n. 1265 del 1934, il rigetto delle relative istanze di condono, tenuto conto del carattere assoluto del vincolo di inedificabilità, si configura quale atto dovuto e vincolato - restando fermo che tale vincolatezza opera in presenza dell’accertata ricadenza nella fascia di rispetto e in difetto di deroghe o riduzioni legittimamente perfezionate nelle forme tipizzate dall’art. 338, commi 4 e 5, r.d. n. 1265/1934, non ravvisabili nel caso di specie - a fronte del quale l'Amministrazione comunale non ha alcun margine di apprezzamento, né è tenuta a motivare in ordine alle ragioni specifiche per cui, per le caratteristiche del manufatto abusivo, esso sia compatibile con la salvaguardia degli interessi pubblici sottesi al vincolo (cfr. C.G.A. 30 settembre 2021, n. 819; T.A.R. Sicilia, Catania, I, 26 aprile 2022, n. 1172).
Ciò significa che l'esistenza del vincolo cimiteriale nell'area nella quale è stato realizzato un manufatto abusivo, comportando l'inedificabilità assoluta, impedisce il rilascio della concessione in sanatoria ai sensi dell'art. 33 della l. n. 47 del 1985, senza necessità di compiere valutazioni in ordine alla concreta compatibilità dell'opera con i valori tutelati dal vincolo (cfr. ex multis , Cons. Stato, VI, 7 novembre 2023, n. 9574; id ., 14 dicembre 2023, n. 10798; id ., VII, 30 ottobre 2023, n. 9302; id ., VI, 30 agosto 2023, n. 8066).
Riguardo al piano processuale e probatorio, giova richiamare il principio – costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa in materia edilizia, specie quando sono in discussione fattispecie di condono, sanatoria e provvedimenti repressivi – secondo cui grava sul privato l’onere di provare, con elementi oggettivi e verificabili, la data di realizzazione e di ultimazione delle opere abusive (e, correlativamente, i fatti storici dai quali dipende l’applicabilità del regime più favorevole) trattandosi di circostanze che rientrano nella sua sfera di conoscibilità e disponibilità probatoria, stante che nella materia de qua il principio dispositivo in punto di onere della prova, dettato dall'art. 2697, comma 1, cod. civ., opera con pienezza, senza il temperamento del metodo acquisitivo, stante la maggior vicinanza della fonte di prova (il cespite) al proprietario istante (cfr. Cons. Stato, II, 1° febbraio 2024, n. 1016; C.G.A., sez. giur., 9 agosto 2023, n. 518; id ., 25 gennaio 2024, n. 69; T.A.R. Sicilia, Palermo, IV, 30 ottobre 2025, n. 2394).
Ne consegue che incombeva sul ricorrente – il quale ha contestato il presupposto localizzativo posto a base del diniego – l’onere di offrire una prova tecnica seria e verificabile della non ubicazione dell’immobile, anche solo parziale, nella fascia (o dell’erroneità della misurazione richiamata dal Comune resistente), ovvero dell’esistenza di una deroga legittimamente perfezionata secondo la procedura e i presupposti di legge.
Ciò significa che, per superare la ragione ostativa del diniego, il ricorrente avrebbe dovuto adeguatamente provare almeno uno dei seguenti fatti decisivi: che l’immobile si trova oltre la fascia di rispetto rilevante ai sensi dell’art. 338 del r.d. n. 1265 del 1934 (mediante misurazione tecnica controllabile), oppure che la misurazione posta a base del diniego (richiamo alla fascia “mt. 50,00 dal cimitero”) è errata (sempre tramite rilievo tecnico) o ricorre una deroga/riduzione legittimamente intervenuta secondo la procedura tipizzata dall’art. 338 del r.d. n. 1265 del 1934.
In mancanza di tali dimostrazioni, il presupposto fattuale del diniego è restato non adeguatamente contestato.
Sotto tale profilo probatorio, va infatti osservato che le istanze di condono del 1° aprile 1986 (prot. nn. -OMISSIS-) e la relativa documentazione non assolvono l’onere probatorio sulla distanza in quanto si limitano a identificare l’immobile e a descrivere gli interventi oggetto di condono, ma, per quanto qui decisivo, non recano:
- un rilievo planimetrico quotato e verificabile dal quale risulti la distanza dal perimetro cimiteriale;
- un elaborato topografico/georeferenziato che individui perimetro e punti di misurazione;
- una certificazione tecnica che attesti la collocazione dell’immobile fuori fascia.
Il ricorrente ha richiamato, a sostegno della legittimità di una parte più antica del fabbricato, atti risalenti nel tempo (autorizzazione a edificare del 20 dicembre 1952, rilasciata dal Municipio di Trapani “giusto progetto approvato dalla Commissione Edile nella seduta del 17/12/1952”, e progetto di modifica del 23 settembre 1957). Tali documenti, tuttavia, sono utili a ricostruire la storia edilizia dell’immobile, ma non provano la distanza dal cimitero, né la collocazione fuori fascia, né incidono sulla natura ex lege del vincolo (che opera indipendentemente dal recepimento urbanistico; cfr. sul punto, C.G.A. n. 819/2021 e T.A.R. Catania n. 1172/2022, cit.). Anche sotto questo profilo, quindi, la prova richiesta non è stata offerta da parte ricorrente.
Parimenti la nota prot. n. -OMISSIS- del 12 gennaio 1989, che dà atto del parere di rinvio della Commissione per il Recupero Edilizio (seduta 13/12/1988, n. 352) e richiede documentazione tecnica (rilievi, perizia giurata, idoneità statica, conteggi, ecc.) e la nota prot. n.-OMISSIS-del 22/08/1994 (con successiva annotazione anche del 23/11/1994) che sollecita il deposito della documentazione già richiesta, attestano la complessità e la non immediatezza dell’esito dell’istruttoria delle pratiche di condono e non recano una misurazione della distanza, né una certificazione tecnico-localizzativa favorevole al ricorrente.
Vi è poi la perizia giurata di parte del 10 gennaio 1991 (geom. Pollina), di contenuto essenzialmente descrittivo-dimensionale (superfici, volumetrie; richiamo a volumi complessivi), funzionale alla pratica di condono, ma che non risulta contenere alcun rilievo topografico georeferenziato, né l’individuazione del perimetro cimiteriale come base di calcolo, né una misurazione della distanza con metodo tecnico controllabile, né una conclusione espressa nel senso della collocazione fuori fascia. Pertanto, anche tale documento non assolve l’onere della prova sulla distanza delle opere dalla fascia di rispetto cimiteriale.
Quanto alla aerofotogrammetria depositata dal ricorrente (volo aprile 1941, strisciata 2, fotogramma 58v IGM n. 5925/17) si tratta di documentazione non sostitutiva di una misurazione tecnico-metrica giuridicamente affidabile della distanza, in mancanza di un aggancio planimetrico quotato e di criteri di misurazione verificabili.
Quanto ai conteggi volumetrici, essi attengono al quantum dell’abuso, non alla sua collocazione rispetto al perimetro cimiteriale e pertanto sono ininfluenti rispetto alla questione prioritaria dell’ubicazione.
In conclusione, il presupposto fattuale del diniego deve ritenersi non validamente contestato.
Alla luce di tali risultanze probatorie le specifiche censure proposte sono infondate per le ragioni di seguito spiegate.
Il primo motivo non è fondato.
Il ricorrente deduce la violazione dell’art. 10- bis della legge n. 241 del 1990 (e dell’art. 11- bis l.r. n. 10/1991), sostenendo che il diniego impugnato non sarebbe stato preceduto dalla necessaria comunicazione di preavviso di rigetto nei suoi confronti.
Va subito osservato che il preavviso di rigetto è stato adottato dall’Amministrazione resistente ma indirizzato “al sig. -OMISSIS-” dante causa dell’odierno ricorrente, con nota prot. n. -OMISSIS- che però è stata trasmessa presso la PEC dell’ing. Carmela Bernardi; non risulta, tuttavia, documentato in atti un formale titolo rappresentativo in capo alla predetta professionista, né un’espressa elezione di domicilio presso lo stessa.
Risulta altresì, secondo quanto dedotto in ricorso e non contestato dall’Amministrazione resistente, che la nota di preavviso è stata successivamente consegnata al ricorrente in occasione della convocazione presso gli uffici comunali avvenuta in data 20 febbraio 2024 contestualmente alla notifica del provvedimento finale di diniego della sanatoria.
Ne consegue che una fase partecipativa è stata astrattamente attivata, pur non emergendo dagli atti una rituale comunicazione personale all’erede subentrato nella titolarità del bene.
In particolare, deve osservarsi che, pur a fronte della consegna del preavviso, contenente sostanzialmente la comunicazione del parere contrario n.-OMISSIS- del 13 giugno 2023, in occasione della convocazione del ricorrente presso gli uffici comunali avvenuta il 20 febbraio 2024, il ricorrente non ha comunque dedotto – né in sede procedimentale né in giudizio – quali specifiche osservazioni tecniche avrebbe potuto utilmente rappresentare e in che modo esse avrebbero potuto incidere sul presupposto localizzativo, rimasto privo di riscontri contrari.
Tale circostanza consente di escludere che la dedotta irregolarità abbia inciso in modo effettivo e sostanziale sul diritto di partecipazione procedimentale, difettando la prova di un concreto pregiudizio difensivo.
Ciò premesso, occorre scrutinare la questione alla luce del più recente orientamento giurisprudenziale secondo il quale l’istituto del preavviso di rigetto trova applicazione anche nei procedimenti di sanatoria edilizia e che, a seguito della modifica introdotta dal d.l. n. 76/2020, la relativa omissione non è automaticamente sanabile ai sensi dell’art. 21- octies , comma 2, della legge n. 241 del 1990 (cfr. C.G.A., 3 novembre 2025, n. 846; C.G.A. 16 luglio 2025, n. 585; C.G.A., 3 febbraio 2025, n. 75).
La medesima giurisprudenza, tuttavia, ha precisato che, affinché la violazione dell’art. 10- bis comporti l’illegittimità del provvedimento, il privato non può limitarsi a dedurre in via astratta la lesione delle proprie garanzie partecipative, ma deve indicare specificamente quali elementi fattuali o valutativi avrebbe potuto introdurre nel contraddittorio procedimentale e in che modo essi avrebbero potuto incidere sull’esito finale.
È proprio sotto tale profilo che la censura non ha fondamento.
Nel caso di specie, la ragione ostativa posta a base del diniego è costituita dalla ubicazione dell’immobile nella fascia di rispetto cimiteriale, vincolo legale ostativo che preclude l’assentibilità dell’intervento edilizio contestato.
In tale contesto, la doglianza procedimentale non è accompagnata dall’indicazione di concreti elementi tecnici ulteriori che il ricorrente avrebbe potuto utilmente introdurre nel procedimento e che avrebbero potuto condurre a un diverso esito; né, soprattutto, essa si misura con il difetto di prova tecnica “decisiva” sul presupposto localizzativo, già rilevato.
Ne consegue che, nel caso concreto, la dedotta irregolarità non presenta carattere decisivo, in difetto di qualunque allegazione specifica circa un possibile apporto partecipativo idoneo a incidere su un presupposto legale ostativo rimasto non superato in giudizio (in tal senso, v. C.G.A. sentenza n. 846/2025).
In sintesi, in applicazione dei principi affermati dalla citata giurisprudenza, la violazione dedotta non assume carattere invalidante in assenza della dimostrazione che l’apporto partecipativo omesso sarebbe stato idoneo a incidere sul presupposto legale ostativo, rimasto invece fermo anche in sede giurisdizionale.
Anche il secondo motivo non è fondato.
Il ricorrente sostiene che, decorso il termine di 24 mesi (a seguito di oblazione/oneri e accatastamento) si sarebbe formato un titolo tacito entro gennaio 1993 e che il Comune di Trapani avrebbe dovuto agire in autotutela, adottando un atto di ritiro di secondo grado.
La tesi di parte ricorrente non può essere condivisa, poiché la fattispecie di silenzio-assenso presuppone comunque la piena sussistenza dei requisiti sostanziali della sanatoria.
La formazione del silenzio assenso presuppone, infatti, non solo il decorso del termine assegnato all'amministrazione per la pronuncia esplicita, ma anche il ricorrere di tutte le condizioni e dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo al richiedente, con la conseguenza che non può ritenersi formato il silenzio assenso, e non può riscontrarsi alcun effetto abilitativo, ove l'istanza non prospetti una condizione di piena conformità al paradigma legale e non ricorrano tutti gli elementi costitutivi della fattispecie (così: Consiglio di Stato, VII, 16 febbraio 2023, n. 1634; id. 17 luglio 2023, n.6966).
In applicazione di tale principio, l’assunto del titolo tacito non può comunque prevalere in presenza di un vincolo cimiteriale di inedificabilità assoluta.
E, infatti, è stato precisato che sulle domande di condono relative a manufatti costruiti nella fascia di rispetto cimiteriale non si forma il silenzio assenso (T.A.R. Sicilia, Catania, I, 29 gennaio 2015, n. 276; Consiglio di Stato, V, 9 dicembre 2006, n. 1493).
D’altra parte, resta assorbente quanto già accertato: il ricorrente non ha offerto prova tecnica idonea a superare l’accertamento comunale sull’ubicazione in fascia di rispetto cimiteriale.
Il terzo motivo è parimenti infondato.
Il ricorrente invoca la tutela dell’affidamento per il decorso di quasi 40 anni e assume che il Comune resistente avrebbe dovuto svolgere una valutazione comparativa “rafforzata” e una verifica concreta della portata del vincolo.
Tuttavia, una volta ferma (non superata in giudizio) l’ubicazione dell’immobile nella fascia di rispetto cimiteriale e considerata la natura assoluta ex lege del vincolo, non è configurabile una valutazione discrezionale di compatibilità concreta, salvo il ricorrere delle eccezioni tipizzate, che nella specie non risultano.
Per costante giurisprudenza amministrativa " è legittimo il provvedimento ingiuntivo di demolizione dell'immobile abusivo, per mancato accoglimento della domanda di condono edilizio, in quanto il comportamento del Comune, anche per il lungo tempo trascorso dal momento della presentazione della domanda di condono al momento in cui sono intervenuti prima il provvedimento di diniego e poi l'ordine di demolizione, non è idoneo a radicare in capo alla parte interessata alla sanatoria un legittimo affidamento sulla favorevole conclusione del procedimento attivato con la domanda di sanatoria. I provvedimenti che sanzionano l'attività edilizia abusiva - ivi compresi i dinieghi di sanatoria - sono, infatti, atti in tutto vincolati che non richiedono una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né ancora alcuna motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non potendo neppure ammettersi l'esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare, e non potendo l'interessato dolersi del fatto che l'Amministrazione non abbia emanato in data antecedente i dovuti atti repressivi " (C.G.A., 5 luglio 2024, n. 473; cfr. anche ex multis , Cons. Stato, VII, 15 febbraio 2024, n. 1523; id ., VI, 8 aprile 2019 , n. 2292).
In materia di procedimenti amministrativi avviati su istanze di condono edilizio, la giurisprudenza ha inoltre chiarito: " Per quanto riguarda la sanatoria straordinaria disciplinata dalle L. n. 47 del 1985, L. n. 724 del 1994 e L. n. 326 del 2003, va detto che essa costituisce un beneficio che può essere concesso solo in presenza di determinati requisiti, e che è disciplinata da una disciplina assolutamente speciale e derogatoria che non prevede alcun termine di estinzione del potere dell'amministrazione di provvedere, fatta salva la formazione del silenzio-assenso previsto dall'art. 35, comma 14, della L. n. 47 del 1985 (n.d.r.: non ipotizzabile nel caso del vincolo cimiteriale per le ragioni sopra esposte). Di conseguenza, l'esercizio del potere di provvedere sulle istanze di condono, presentate ai sensi delle leggi citate, sono sufficientemente motivate, ove l'esito sia negativo, con l'indicazione dell'assenza dei requisiti richiesti, senza che sia necessario che l'amministrazione, anche a distanza di tempo, indichi le ragioni di interesse pubblico idonee a supportare il diniego di sanatoria ed a prevalere sull'affidamento del privato, non essendo peraltro individuabile a monte alcun affidamento meritevole di tutela sull'accoglimento di una domanda di condono sprovvista dei requisiti di legge " (cfr. Cons. Stato, VI, 21 agosto 2023, n. 7849).
Ne consegue che, nella fattispecie in esame, il lungo decorso del tempo non è idoneo, di per sé, a radicare un affidamento meritevole di tutela sulla definizione favorevole di un’istanza che difetta dei requisiti di legge; né può supplire al difetto di prova tecnica sulla distanza o sulla deroga, che resta assorbente.
Il quarto motivo è parimenti infondato.
Il ricorrente sostiene che, almeno per le istanze prot. n. -OMISSIS- (frazionamento/cambio d’uso del laboratorio al piano terra) e prot. n. -OMISSIS- (diversa distribuzione interna dell’appartamento al primo piano), il diniego sarebbe illegittimo perché il comma 7 dell’art. 338, r.d. 1265 del 1934, consentirebbe, per edifici esistenti in fascia, interventi di recupero, cambi d’uso e alcuni ampliamenti.
Va al contrario osservato che l’art. 338, comma 7, cit., in forza del quale “ All'interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ... tra cui l'ampliamento ... del 10 per cento ... ”, individua ipotesi di interventi astrattamente consentiti sugli edifici esistenti in zona di rispetto, ma la censura non supera il dato dirimente già accertato: il ricorrente non ha provato in modo puntuale e tecnico, né la corretta qualificazione degli interventi nei limiti normativi dedotti, né la loro concreta riferibilità (quanto a consistenza e localizzazione) a porzioni effettivamente scrutinabili secondo la disciplina invocata, restando comunque ferma l’assenza di una prova tecnica idonea sulla distanza e sull’eventuale assetto derogatorio.
In ogni caso, va ribadito – ed è argomentazione dirimente - che il comma 7 dell’art. 338, cit., disciplina interventi assentibili in via ordinaria sugli edifici esistenti, previa verifica amministrativa di conformità, ma non opera come norma “abilitativa” ai fini della sanatoria straordinaria di opere già abusive, la quale resta soggetta al diverso e speciale regime dell’art. 33 della l. n. 47/1985.
Ne consegue che la mera astratta riconducibilità dell’intervento a una delle tipologie contemplate dal comma 7 non sarebbe di per sé sufficiente a fondare la condonabilità dell’opera, ove essa ricada in area gravata da vincolo di inedificabilità assoluta.
Inoltre, l’operatività delle eccezioni è tipizzata e non consente valutazioni “elastiche” fondate su considerazioni di innocuità dell’uso o di irrilevanza concreta dell’intervento; ne consegue che il motivo, pur prospettando una distinzione tra istanze, resta privo del presupposto probatorio e tecnico necessario per fondare l’illegittimità del diniego parziale.
Anche il quinto motivo, infine, è infondato.
Il ricorrente deduce che comunque “buona parte” degli ampliamenti ricadrebbe oltre la fascia di 50 metri e che l’incremento nella fascia sarebbe contenuto entro il 10%, invocando altresì la circostanza dell’esistenza di una strada pubblica e una qualificazione “non assoluta” del vincolo.
Va ancora ribadito che, in fatto, tale ricostruzione non è sorretta da prova tecnica idonea poiché non sono stati prodotti in atti un rilievo georeferenziato, né una planimetria quotata con perimetro cimiteriale, né una misurazione verificabile in giudizio che consenta di accertare con certezza quali porzioni ricadano oltre o entro la fascia e con quali distanze.
In diritto, l’argomento della strada è recessivo: la giurisprudenza ha precisato che la presenza di una strada intercorrente tra cimitero e costruzione non assume rilievo in senso favorevole al privato, poiché l’art. 338, cit., non prescrive un effetto “automatico” e l’eventuale riduzione richiede la procedura tipizzata (cfr. T.A.R. Catania n. 1172/2022, cit.).
Quanto alla deroga, essa presuppone comunque l’esistenza di atti e presupposti specifici di legge (nei modi tipizzati): il ricorrente, invece, non ha allegato, né provato l’intervenuta adozione di provvedimenti derogatori validamente perfezionati, e dunque la doglianza resta priva del supporto fattuale indispensabile.
In ogni caso, la giurisprudenza ha affermato che “ per consolidato orientamento pretorio, non sarebbe comunque ammessa una sanatoria solo parziale (nei limiti del 10 % ex comma 7 dell’art. 338 T.U.L.S.). Costituisce, infatti, jus receptum il principio secondo cui “Tutta la legislazione urbanistica e la giurisprudenza formatasi in materia di condono edilizio escludono la possibilità di una sanatoria parziale, sul presupposto che il concetto di costruzione deve essere inteso in senso unitario e non in relazione a singole parti autonomamente considerate. Pertanto, non è possibile scindere la costruzione tra i vari elementi che la compongono ai fini della sanatoria di singole porzioni di essa” (Consiglio di Stato, VI, 23 agosto 2023, n.7922; id. 13 aprile 2022, n. 2768 ).
Ne consegue che il richiamo al limite del 10% previsto dal comma 7 dell’art. 338 non può tradursi, in sede di sanatoria, in una scissione dell’intervento abusivo al fine di conseguire una sanatoria frazionata, atteso che la disciplina del condono edilizio presuppone una valutazione unitaria dell’opera e non consente di isolare singole porzioni astrattamente compatibili per elidere l’effetto preclusivo derivante dal vincolo legale.
In conclusione, il ricorso, in quanto, infondato, va rigettato, con salvezza degli atti impugnati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte ricorrente, liquidandosi nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto della natura e complessità della controversia e dell’attività difensiva espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta, con salvezza degli atti impugnati.
Condanna parte ricorrente al pagamento in favore del Comune di Trapani, delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di dare comunicazione della presente sentenza alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le parti private.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
SC BR, Presidente
Anna GN, Consigliere, Estensore
Luca Girardi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna GN | SC BR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.