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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 01/08/2025, n. 1010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1010 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. 1032/2023
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott.ssa Annalisa Gianfelice Presidente Rel.
Dott.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dott. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appella iscritta al n. 1032 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e promossa
DA
(C.F. in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Ronconi;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: ), in persona del Direttore in Controparte_1 P.IVA_2 carica pro tempore, per Controparte_2
in persona del Direttore in carica pro
[...] tempore., per (C.F.: Controparte_3
) in persona del in carica pro tempore, ciascuno rappresentato e P.IVA_3 CP_3 difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, come da procura in atti;
APPELLATE Oggetto: appello avverso la sentenza n. 350 del Tribunale di Pesaro pubblicata in data
12/5/2023 e in materia di opposizione a ordinanza d'ingiunzione.
Conclusioni: come da note scritte di pc.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale adito rigettava l'opposizione promossa da
[...] avverso l'ordinanza d'ingiunzione emessa dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Pt_2
Provinciale di Pesaro e Urbino con la quale quest'ultima chiedeva all'attrice la ripetizione della somma pari ad € 197.859,28 versata a titolo di risarcimento dei danni in esecuzione della sentenza n. 623/2005 emessa dal Tribunale di Ancona nel giudizio concernente la responsabilità professionale della Conservatoria dei Registri Immobiliari
e del TA Persona_1
L'originaria domanda promossa dall'allora era volta ad ottenere Controparte_4 il risarcimento del danno, in quanto a fronte di un contratto di mutuo ipotecario intervenuto tra la predetta banca e la Ing. che Controparte_5 prevedeva la liberazione del vincolo sulle singole unità immobiliari previo versamento di Lit. 74.000.000 per ogni immobile (ovvero dell'importo complessivo di Lit.
1.695.000.000), su richiesta di annotazione del TA, il Conservatore in data
15.11.1997 aveva proceduto alla cancellazione integrale dell'ipoteca senza la verifica degli anzidetti versamenti. Nel frattempo, era sopraggiunto il fallimento della mutuataria e l'istituto di credito era rimasto privo di garanzia.
L'ordinanza di ingiunzione opposta si fondava, secondo l' Controparte_1 sull'operatività dell'art. 393 c.p.c., atteso che l'omessa riassunzione del giudizio di rinvio con il quale la Corte di cassazione aveva cassato la sentenza della Corte di
Appello di Ancona che, in riforma della sentenza di primo grado aveva escluso la responsabilità della Conservatoria, aveva fatto venire meno il titolo giustificativo di predetto pagamento, stante l'estinzione dell'intero giudizio.
Il Tribunale, per quel che qui è di interesse:
pag. 2/9 - riteneva infondata l'eccezione di prescrizione formulata dall'attrice opponente alla ingiunzione richiesta dall' , sostenendo che il termine Controparte_1 decennale non fosse ancora spirato in quanto: a) decorrente dal deposito della sentenza della Corte di Appello di Ancona avvenuta in data 5.10.2012 e b) la domanda di ripetizione delle somme proposta dall' in sede Controparte_1 di udienza di precisazione delle conclusioni in data 7.12.2011 rappresentasse un atto interruttivo della prescrizione;
- rigettava altresì la domanda in via riconvenzionale di risarcimento dei danni richiesta dall'attrice opponente in compensazione sostenendo che non vi fosse responsabilità della Conservatoria, sia in ragione della specifica clausola di esonero della responsabilità in capo alla stessa contenuta nell'atto pubblico, sia perché non avrebbe provato “di essere rimasta creditrice della società delle somme relative ai 21 alloggi né, tantomeno, di aver insinuato il CP_5 credito vantato nel passivo del fallimento della società, né di quale avrebbe potuto essere l'esito di tale eventuale insinuazione”.
impugnava la predetta sentenza e prospettava le doglianze in Parte_1 seguito indicate.
L Controparte_6
si costituivano chiedendo il rigetto
[...] dell'appello.
A seguito del deposito degli scritti difensivi di cui all'art. 352 c.p.c., in data 24.6.2025 la causa veniva trattenuta in decisione dal giudice istruttore per riferire dinnanzi al
Collegio.
Con il primo motivo di appello, censura il capo della sentenza nella Parte_1 parte in cui il Tribunale ha ritenuto che la domanda di ripetizione delle somme richiesta all'udienza di precisazione delle conclusioni nel giudizio dinnanzi la Corte di Appello costituisse atto interruttivo alla prescrizione.
pag. 3/9 Più precisamente, l'appellante sostiene che l'art. 393 c.p.c., secondo cui la mancanza riassunzione del giudizio di Cassazione comporti l'estinzione dell'intero processo, travolgerebbe anche le istanze in esso formulate.
Il motivo è inammissibile ove si consideri che nella doglianza in esame non risulta aggredita la motivazione con la quale il Tribunale ha ritenuto che la prescrizione decorre dal deposito della sentenza n. 589/2012 della Corte di Appello di Ancona, motivazione che da sola è idonea a sorreggere il rigetto della relativa eccezione di prescrizione.
A tale riguardo occorre sottolineare che: “qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l'omessa impugnazione di tutte le rationes decidenti rende inammissibili le censure relative alle singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime, quand'anche fondate, non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre non impugnate, all'annullamento della decisione stessa (cfr., ex plurimis, le sentenze nn.
389 e 13070 del 2007, 3386 e 22753 del 2011, 2108 del 2012).” (Cfr. Cassazione civile, sez. un. 29/03/2013 n. 7931).
Osserva il Collegio che la statuizione della sentenza, relativa all'individuazione del dies a quo del termine decennale di prescrizione decorrerebbe dalla pubblicazione della sentenza della Corte di Appello, non è stata aggredita dall'appellante, che ha concentrato le proprie censure limitatamente alla istanza di ripetizione sollevata in udienza di precisazione delle conclusioni.
Ad ogni modo, va osservata l'infondatezza della tesi dell'appellante: l' atto processuale costituito dalla precisazione delle conclusioni nel grado di appello, datato 7.11.2012, anche se travolto dalla estinzione dell'intero giudizio, conserva, come del resto l'atto processuale affetto da nullità, efficacia interruttiva della prescrizione, in quanto idoneo a manifestare la volontà del titolare del diritto di esercitarlo, essendo espressione di un comportamento inequivoco del creditore in ripetizione volto a far valere il proprio diritto e tale da comportare la costituzione in mora del debitore.
pag. 4/9 Infatti secondo la Cassazione, “In caso di estinzione del processo, di norma solo l'atto introduttivo del giudizio ha efficacia interruttiva istantanea della prescrizione, che ricomincia a decorrere dalla data di tale atto, non avendo efficacia interruttiva le attività processuali svolte nel processo estinto. Tuttavia, all'interno di un processo poi estinto può esplicare efficacia interruttiva della prescrizione il singolo atto processuale qualora esso esprima al contempo anche un contenuto sostanziale, essendo espressione di un comportamento inequivoco del creditore volto a far valere il proprio diritto e tale da comportare la costituzione in mora del debitore” (si vedano: Cass. n. 11016 del 2003 ;
Cass. n. 825 del 2006, Cass. n. 14517 del 2007).
Questo Collegio condivide inoltre la decisione del primo giudice secondo cui il dies a quo della prescrizione decorre nel caso di specie dalla pubblicazione della sentenza della Corte di Appello, sorgendo solo in quel momento il diritto per l' CP_1
a richiedere la ripetizione di quanto pagato, nelle more dell'appello, in
[...] esecuzione della sentenza di primo grado.
Con il secondo e il terzo motivo di appello, i quali per connessione possono essere trattati congiuntamente, l'appellante impugna la parte della sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha escluso la responsabilità della Conservatoria Immobiliare dal danno conseguente dalla cancellazione delle ipoteche.
L'appellante lamenta l'erronea applicazione dell'art. 393 c.p.c. poiché il primo giudice, nel ritenere il processo estinto per mancata riassunzione del giudizio di rinvio, non avrebbe considerato che la medesima norma prevede anche che con la riproposizione della domanda, come avvenuto nel caso di specie, la sentenza della Cassazione conserva il suo effetto vincolante.
Di conseguenza, sostiene l'appellante, il primo giudice avrebbe dovuto attenersi alla sentenza della Corte di Cassazione che aveva riformato il capo in cui la Corte di
Appello aveva escluso la responsabilità della . Parte_3
pag. 5/9 Nel merito, reitera che la Conservatoria, prima di procedere alla cancellazione delle ipoteche, avrebbe dovuto procedere ad un “controllo sostanziale” dell'atto ricevuto e, precisamente, assicurarsi dell'avvenuto pagamento da parte della debitrice.
I motivi sono inammissibili e comunque infondati.
Invero, l'appellante non considera che con l'eccezione di prescrizione estintiva sopra richiamata lo stesso non contesta l'esistenza del diritto di credito, ma anzi la afferma, invocando la sua estinzione per decorrenza del tempo.
Di conseguenza, è incompatibile con l'eccezione di prescrizione estintiva la domanda promossa in via riconvenzionale volta ad accertare, nella ipotesi di rigetto della predetta eccezione, il diritto al risarcimento del danno.
Ad ogni modo, le censure sono nel merito infondate.
L'art. 393 c.p.c. prevede che la mancata riassunzione del giudizio di rinvio nel termine di cui all'art. 392 c.p.c. estingue il processo ossia le precedenti fasi di giudizio ma, che, qualora venga riproposta la domanda, la sentenza della Corte di Cassazione conserva il suo effetto vincolate, limitato, beninteso, al principio di diritto in essa affermato “effetto vincolante, tuttavia, da intendersi nel senso che, a fronte della caducazione di tutte le attività espletate, resta salva la sola efficacia del principio di diritto affermato dalla
Corte di cassazione” (Cass. n. 6188/2014; Cass. 8891/2020; Cass. n. 23487/2024; Cass.
n. 5104/2006; Cass. n. 986/1993).
Osserva il Collegio che la sentenza n. 5620/2016 della Corte di cassazione non ha enunciato alcun principio di diritto ma ha piuttosto demandato al giudice del rinvio un accertamento di fatto.
La pronuncia della Corte di Appello cassata aveva accolto l'appello proposto dall' sul presupposto che l'attrice non avesse Controparte_1 Controparte_4 dato prova del danno derivante dalla cancellazione delle ipoteche senza preventiva verifica dei versamenti ossia, più precisamente, che avesse dato solo prova del fallimento della società debitrice senza tuttavia dimostrare specificamente che il credito da privilegiato fosse degradato a chirografo.
pag. 6/9 Sul punto, i giudici di legittimità hanno, al contrario, riformato predetta motivazione sostenendo che agli atti vi erano le risultanze probatorie non vagliate dalla Corte di
Appello.
Con ciò però la Corte di Cassazione non ha ritenuto l'esistenza del danno, come sostenuto dagli appellanti, bensì ha rimesso al giudice di merito la valutazione di predette risultanze al fine di valutare, eventualmente, l'esistenza di esso “senza tenere, segnatamente, in alcun conto le risultanze istruttorie e processuali evidenziate dalla
a sostegno del ricorso incidentale proposto e certamente Controparte_4 determinanti ai fini della decisione della causa, anche con riferimento ad una eventuale liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c., ove ne ricorrano i presupposti”.
La domanda svolta dalla è comunque infondata nel merito. CP_4
La domanda di risarcimento del danno svolta verso il Conservatore rientra nel novero della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. comportando in capo alla presunta danneggiata l'onere della prova di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano.
Nel caso di specie si imputa al Conservatore una condotta omissiva.
Secondo le originarie allegazioni della nell'atto di frazione di frazionamento di CP_4 mutuo con contestuale frazionamento di ipoteca stipulato in data 12.9.1997 a rogito
TA (doc. 7 produzione venivano individuate e descritte con gli Per_1 CP_4 estremi catastali 13 unità immobiliari gravate da ipoteca per il complessivo ammontare di lire 1.695.000.000; dette unità immobiliari potevano essere liberate unicamente dietro versamento della somma minima di lire 74.000.000 per singola unità immobiliare;
con la richiesta di annotazione presentata in data 15.11.1997 presso la
Conservatoria dei registri immobiliari di dal TA (doc 8 produzione CP_2 Per_1
, sarebbe stata effettuata la restrizione dell'ipoteca e la liberazione di tutte le CP_4 unità immobiliari;
il Conservatore non avrebbe quindi provveduto alla verifica dei pagamenti della somma di lire 74.000.000 per ogni unità immobiliare liberata dal vincolo, pagamenti che dovevano essere provati mediante bonifici secondo l'atto di assenso preventivo condizionato contenuto nel rogito 12.09.1997 di frazionamento del pag. 7/9 mutuo con contestuale frazionamento di ipoteca intercorso fra la Banca e la società costruttrice.
Ricordato che l'attore in risarcimento del danno è onerato della prova anche del fatto negativo, la domanda si palesa carente di prova: ritiene il Collegio che, nel caso di specie, difetta la prova della condotta colposa attribuita al Conservatore.
Orbene, la richiesta di annotazione invocata come prova della condotta omissiva non riguarda gli immobili che nell'atto di frazionamento del mutuo dovevano essere interessati dal frazionamento di ipoteca.
Infatti secondo l'atto di frazionamento del mutuo, le quote riguardavano le porzioni immobiliari di cui al NCEU alla sez. G fg. 4 part. 404, identificate con i sub 1, 4, 6,
11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 27, 31, 34; la richiesta di annotazione di restrizione di beni
(doc. 8 produzione riguarda i diversi sub. 3, 2, 5, 14, 23, 24, 25, 26, 7, 8, 9, 10, CP_4
16, 20, 21, 22, 28, 29, 30, 32, 33.
Contrariamente a quanto affermato dalla la richiesta di restrizione e quindi di CP_4 liberazione di ipoteca di cui al doc 8 non ha riguardato le 13 porzioni immobiliari che dovevano essere successivamente liberate e per le quali allega la perdita della garanzia reale.
L'appello va pertanto rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello promosso da contro Parte_1 [...]
avverso la Controparte_6 sentenza in epigrafe, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado Parte_1 di giudizio in favore di – Controparte_6
pag. 8/9 Controparte_6 Controparte_3 che si liquidano in € 2.977,00 + € 1.911,00 + € 5.103,00 rispettivamente
[...] per le fasi di studio, di introduzione e di decisione, oltre rimborso forfettario al
15%, IVA e CAP come per legge se dovuti;
- sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
Ancona, così deciso in Camera di Consiglio del 22.7.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. 1032/2023
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott.ssa Annalisa Gianfelice Presidente Rel.
Dott.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dott. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appella iscritta al n. 1032 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e promossa
DA
(C.F. in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Ronconi;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: ), in persona del Direttore in Controparte_1 P.IVA_2 carica pro tempore, per Controparte_2
in persona del Direttore in carica pro
[...] tempore., per (C.F.: Controparte_3
) in persona del in carica pro tempore, ciascuno rappresentato e P.IVA_3 CP_3 difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, come da procura in atti;
APPELLATE Oggetto: appello avverso la sentenza n. 350 del Tribunale di Pesaro pubblicata in data
12/5/2023 e in materia di opposizione a ordinanza d'ingiunzione.
Conclusioni: come da note scritte di pc.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale adito rigettava l'opposizione promossa da
[...] avverso l'ordinanza d'ingiunzione emessa dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Pt_2
Provinciale di Pesaro e Urbino con la quale quest'ultima chiedeva all'attrice la ripetizione della somma pari ad € 197.859,28 versata a titolo di risarcimento dei danni in esecuzione della sentenza n. 623/2005 emessa dal Tribunale di Ancona nel giudizio concernente la responsabilità professionale della Conservatoria dei Registri Immobiliari
e del TA Persona_1
L'originaria domanda promossa dall'allora era volta ad ottenere Controparte_4 il risarcimento del danno, in quanto a fronte di un contratto di mutuo ipotecario intervenuto tra la predetta banca e la Ing. che Controparte_5 prevedeva la liberazione del vincolo sulle singole unità immobiliari previo versamento di Lit. 74.000.000 per ogni immobile (ovvero dell'importo complessivo di Lit.
1.695.000.000), su richiesta di annotazione del TA, il Conservatore in data
15.11.1997 aveva proceduto alla cancellazione integrale dell'ipoteca senza la verifica degli anzidetti versamenti. Nel frattempo, era sopraggiunto il fallimento della mutuataria e l'istituto di credito era rimasto privo di garanzia.
L'ordinanza di ingiunzione opposta si fondava, secondo l' Controparte_1 sull'operatività dell'art. 393 c.p.c., atteso che l'omessa riassunzione del giudizio di rinvio con il quale la Corte di cassazione aveva cassato la sentenza della Corte di
Appello di Ancona che, in riforma della sentenza di primo grado aveva escluso la responsabilità della Conservatoria, aveva fatto venire meno il titolo giustificativo di predetto pagamento, stante l'estinzione dell'intero giudizio.
Il Tribunale, per quel che qui è di interesse:
pag. 2/9 - riteneva infondata l'eccezione di prescrizione formulata dall'attrice opponente alla ingiunzione richiesta dall' , sostenendo che il termine Controparte_1 decennale non fosse ancora spirato in quanto: a) decorrente dal deposito della sentenza della Corte di Appello di Ancona avvenuta in data 5.10.2012 e b) la domanda di ripetizione delle somme proposta dall' in sede Controparte_1 di udienza di precisazione delle conclusioni in data 7.12.2011 rappresentasse un atto interruttivo della prescrizione;
- rigettava altresì la domanda in via riconvenzionale di risarcimento dei danni richiesta dall'attrice opponente in compensazione sostenendo che non vi fosse responsabilità della Conservatoria, sia in ragione della specifica clausola di esonero della responsabilità in capo alla stessa contenuta nell'atto pubblico, sia perché non avrebbe provato “di essere rimasta creditrice della società delle somme relative ai 21 alloggi né, tantomeno, di aver insinuato il CP_5 credito vantato nel passivo del fallimento della società, né di quale avrebbe potuto essere l'esito di tale eventuale insinuazione”.
impugnava la predetta sentenza e prospettava le doglianze in Parte_1 seguito indicate.
L Controparte_6
si costituivano chiedendo il rigetto
[...] dell'appello.
A seguito del deposito degli scritti difensivi di cui all'art. 352 c.p.c., in data 24.6.2025 la causa veniva trattenuta in decisione dal giudice istruttore per riferire dinnanzi al
Collegio.
Con il primo motivo di appello, censura il capo della sentenza nella Parte_1 parte in cui il Tribunale ha ritenuto che la domanda di ripetizione delle somme richiesta all'udienza di precisazione delle conclusioni nel giudizio dinnanzi la Corte di Appello costituisse atto interruttivo alla prescrizione.
pag. 3/9 Più precisamente, l'appellante sostiene che l'art. 393 c.p.c., secondo cui la mancanza riassunzione del giudizio di Cassazione comporti l'estinzione dell'intero processo, travolgerebbe anche le istanze in esso formulate.
Il motivo è inammissibile ove si consideri che nella doglianza in esame non risulta aggredita la motivazione con la quale il Tribunale ha ritenuto che la prescrizione decorre dal deposito della sentenza n. 589/2012 della Corte di Appello di Ancona, motivazione che da sola è idonea a sorreggere il rigetto della relativa eccezione di prescrizione.
A tale riguardo occorre sottolineare che: “qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l'omessa impugnazione di tutte le rationes decidenti rende inammissibili le censure relative alle singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime, quand'anche fondate, non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre non impugnate, all'annullamento della decisione stessa (cfr., ex plurimis, le sentenze nn.
389 e 13070 del 2007, 3386 e 22753 del 2011, 2108 del 2012).” (Cfr. Cassazione civile, sez. un. 29/03/2013 n. 7931).
Osserva il Collegio che la statuizione della sentenza, relativa all'individuazione del dies a quo del termine decennale di prescrizione decorrerebbe dalla pubblicazione della sentenza della Corte di Appello, non è stata aggredita dall'appellante, che ha concentrato le proprie censure limitatamente alla istanza di ripetizione sollevata in udienza di precisazione delle conclusioni.
Ad ogni modo, va osservata l'infondatezza della tesi dell'appellante: l' atto processuale costituito dalla precisazione delle conclusioni nel grado di appello, datato 7.11.2012, anche se travolto dalla estinzione dell'intero giudizio, conserva, come del resto l'atto processuale affetto da nullità, efficacia interruttiva della prescrizione, in quanto idoneo a manifestare la volontà del titolare del diritto di esercitarlo, essendo espressione di un comportamento inequivoco del creditore in ripetizione volto a far valere il proprio diritto e tale da comportare la costituzione in mora del debitore.
pag. 4/9 Infatti secondo la Cassazione, “In caso di estinzione del processo, di norma solo l'atto introduttivo del giudizio ha efficacia interruttiva istantanea della prescrizione, che ricomincia a decorrere dalla data di tale atto, non avendo efficacia interruttiva le attività processuali svolte nel processo estinto. Tuttavia, all'interno di un processo poi estinto può esplicare efficacia interruttiva della prescrizione il singolo atto processuale qualora esso esprima al contempo anche un contenuto sostanziale, essendo espressione di un comportamento inequivoco del creditore volto a far valere il proprio diritto e tale da comportare la costituzione in mora del debitore” (si vedano: Cass. n. 11016 del 2003 ;
Cass. n. 825 del 2006, Cass. n. 14517 del 2007).
Questo Collegio condivide inoltre la decisione del primo giudice secondo cui il dies a quo della prescrizione decorre nel caso di specie dalla pubblicazione della sentenza della Corte di Appello, sorgendo solo in quel momento il diritto per l' CP_1
a richiedere la ripetizione di quanto pagato, nelle more dell'appello, in
[...] esecuzione della sentenza di primo grado.
Con il secondo e il terzo motivo di appello, i quali per connessione possono essere trattati congiuntamente, l'appellante impugna la parte della sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha escluso la responsabilità della Conservatoria Immobiliare dal danno conseguente dalla cancellazione delle ipoteche.
L'appellante lamenta l'erronea applicazione dell'art. 393 c.p.c. poiché il primo giudice, nel ritenere il processo estinto per mancata riassunzione del giudizio di rinvio, non avrebbe considerato che la medesima norma prevede anche che con la riproposizione della domanda, come avvenuto nel caso di specie, la sentenza della Cassazione conserva il suo effetto vincolante.
Di conseguenza, sostiene l'appellante, il primo giudice avrebbe dovuto attenersi alla sentenza della Corte di Cassazione che aveva riformato il capo in cui la Corte di
Appello aveva escluso la responsabilità della . Parte_3
pag. 5/9 Nel merito, reitera che la Conservatoria, prima di procedere alla cancellazione delle ipoteche, avrebbe dovuto procedere ad un “controllo sostanziale” dell'atto ricevuto e, precisamente, assicurarsi dell'avvenuto pagamento da parte della debitrice.
I motivi sono inammissibili e comunque infondati.
Invero, l'appellante non considera che con l'eccezione di prescrizione estintiva sopra richiamata lo stesso non contesta l'esistenza del diritto di credito, ma anzi la afferma, invocando la sua estinzione per decorrenza del tempo.
Di conseguenza, è incompatibile con l'eccezione di prescrizione estintiva la domanda promossa in via riconvenzionale volta ad accertare, nella ipotesi di rigetto della predetta eccezione, il diritto al risarcimento del danno.
Ad ogni modo, le censure sono nel merito infondate.
L'art. 393 c.p.c. prevede che la mancata riassunzione del giudizio di rinvio nel termine di cui all'art. 392 c.p.c. estingue il processo ossia le precedenti fasi di giudizio ma, che, qualora venga riproposta la domanda, la sentenza della Corte di Cassazione conserva il suo effetto vincolate, limitato, beninteso, al principio di diritto in essa affermato “effetto vincolante, tuttavia, da intendersi nel senso che, a fronte della caducazione di tutte le attività espletate, resta salva la sola efficacia del principio di diritto affermato dalla
Corte di cassazione” (Cass. n. 6188/2014; Cass. 8891/2020; Cass. n. 23487/2024; Cass.
n. 5104/2006; Cass. n. 986/1993).
Osserva il Collegio che la sentenza n. 5620/2016 della Corte di cassazione non ha enunciato alcun principio di diritto ma ha piuttosto demandato al giudice del rinvio un accertamento di fatto.
La pronuncia della Corte di Appello cassata aveva accolto l'appello proposto dall' sul presupposto che l'attrice non avesse Controparte_1 Controparte_4 dato prova del danno derivante dalla cancellazione delle ipoteche senza preventiva verifica dei versamenti ossia, più precisamente, che avesse dato solo prova del fallimento della società debitrice senza tuttavia dimostrare specificamente che il credito da privilegiato fosse degradato a chirografo.
pag. 6/9 Sul punto, i giudici di legittimità hanno, al contrario, riformato predetta motivazione sostenendo che agli atti vi erano le risultanze probatorie non vagliate dalla Corte di
Appello.
Con ciò però la Corte di Cassazione non ha ritenuto l'esistenza del danno, come sostenuto dagli appellanti, bensì ha rimesso al giudice di merito la valutazione di predette risultanze al fine di valutare, eventualmente, l'esistenza di esso “senza tenere, segnatamente, in alcun conto le risultanze istruttorie e processuali evidenziate dalla
a sostegno del ricorso incidentale proposto e certamente Controparte_4 determinanti ai fini della decisione della causa, anche con riferimento ad una eventuale liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c., ove ne ricorrano i presupposti”.
La domanda svolta dalla è comunque infondata nel merito. CP_4
La domanda di risarcimento del danno svolta verso il Conservatore rientra nel novero della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. comportando in capo alla presunta danneggiata l'onere della prova di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano.
Nel caso di specie si imputa al Conservatore una condotta omissiva.
Secondo le originarie allegazioni della nell'atto di frazione di frazionamento di CP_4 mutuo con contestuale frazionamento di ipoteca stipulato in data 12.9.1997 a rogito
TA (doc. 7 produzione venivano individuate e descritte con gli Per_1 CP_4 estremi catastali 13 unità immobiliari gravate da ipoteca per il complessivo ammontare di lire 1.695.000.000; dette unità immobiliari potevano essere liberate unicamente dietro versamento della somma minima di lire 74.000.000 per singola unità immobiliare;
con la richiesta di annotazione presentata in data 15.11.1997 presso la
Conservatoria dei registri immobiliari di dal TA (doc 8 produzione CP_2 Per_1
, sarebbe stata effettuata la restrizione dell'ipoteca e la liberazione di tutte le CP_4 unità immobiliari;
il Conservatore non avrebbe quindi provveduto alla verifica dei pagamenti della somma di lire 74.000.000 per ogni unità immobiliare liberata dal vincolo, pagamenti che dovevano essere provati mediante bonifici secondo l'atto di assenso preventivo condizionato contenuto nel rogito 12.09.1997 di frazionamento del pag. 7/9 mutuo con contestuale frazionamento di ipoteca intercorso fra la Banca e la società costruttrice.
Ricordato che l'attore in risarcimento del danno è onerato della prova anche del fatto negativo, la domanda si palesa carente di prova: ritiene il Collegio che, nel caso di specie, difetta la prova della condotta colposa attribuita al Conservatore.
Orbene, la richiesta di annotazione invocata come prova della condotta omissiva non riguarda gli immobili che nell'atto di frazionamento del mutuo dovevano essere interessati dal frazionamento di ipoteca.
Infatti secondo l'atto di frazionamento del mutuo, le quote riguardavano le porzioni immobiliari di cui al NCEU alla sez. G fg. 4 part. 404, identificate con i sub 1, 4, 6,
11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 27, 31, 34; la richiesta di annotazione di restrizione di beni
(doc. 8 produzione riguarda i diversi sub. 3, 2, 5, 14, 23, 24, 25, 26, 7, 8, 9, 10, CP_4
16, 20, 21, 22, 28, 29, 30, 32, 33.
Contrariamente a quanto affermato dalla la richiesta di restrizione e quindi di CP_4 liberazione di ipoteca di cui al doc 8 non ha riguardato le 13 porzioni immobiliari che dovevano essere successivamente liberate e per le quali allega la perdita della garanzia reale.
L'appello va pertanto rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello promosso da contro Parte_1 [...]
avverso la Controparte_6 sentenza in epigrafe, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado Parte_1 di giudizio in favore di – Controparte_6
pag. 8/9 Controparte_6 Controparte_3 che si liquidano in € 2.977,00 + € 1.911,00 + € 5.103,00 rispettivamente
[...] per le fasi di studio, di introduzione e di decisione, oltre rimborso forfettario al
15%, IVA e CAP come per legge se dovuti;
- sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
Ancona, così deciso in Camera di Consiglio del 22.7.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
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