CGT2
Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 14/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 2, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LIOTTA MARCELLO, Presidente
FRATTAROLO SC MARIA, Relatore
CASO LUIGI, Giudice
in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 1974/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Rieti
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 52/2013 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale RIETI sez. 1 e pubblicata il 02/04/2013
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKH030200074 IRES-ALTRO 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKH030200074 IVA-ALTRO 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKH030200074 IRAP 2007 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3540/2025 depositato il
21/11/2025
Richieste delle parti:
LE PARTI SI RIPORTANO AGLI ATTI, MEGLIO ESPLICANDO QUANTO IVI DEDOTTO E
CONCLUDENDO PER L'ACCOGLIMENTO DELLE RISPETTIVE RICHIESTE.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza n. 3958/24 del 3/7/2024 (pubblicata il 24/9/24), la Corte di Cassazione sezione tributaria, in parziale accoglimento del ricorso della Ricorrente_1 s.r.l. – società esercente attività di “noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri”, cassava la sentenza n. 7255/35/14 (dep. il 3/12/2014) della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che, a sua volta, aveva parzialmente accolto l'appello della suddetta società –
e contestualmente respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate – avverso la sentenza n. 52/1/2013 della
Commissione Tributaria Provinciale di Rieti che aveva parzialmente accolto il ricorso della Ricorrente_1 s.r. l. avverso l'avviso di accertamento n. TKH030200074, con cui l'Ufficio aveva richiesto il pagamento della complessiva somma di Euro 190.977,70 a titolo di Ires, Irap, Iva, sanzioni, interessi e spese di notifica, relativa all'anno 2007.
Con l'atto originariamente impugnato, più esattamente, l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Rieti, recependo gli esiti di una verifica fiscale condotta dalla Guardia di Finanza – Nucleo Polizia Tributaria di
Rieti con riferimento agli anni dal 2007 al 2009, conclusasi con pvc del 18 dicembre 2009, aveva contestato alla società Ricorrente_1 s.r.l. i seguenti addebiti:
ai fini Ires e Irap,
a) omesse contabilizzazioni di ricavi per un totale di Euro 131.949,00 a fronte di cessioni di beni effettuate in violazione degli obblighi di fatturazione;
b) indebita deduzione di costi non inerenti per un importo di Euro 2.165,00, relativi a documenti “mancanti dei requisiti di certezza e inerenza”;
il reddito d'impresa veniva, pertanto, accertato in Euro 159.839,00;
ai fini Iva,
a) omessa fatturazione di “maggiori operazioni imponibili attive per un totale di Euro 131.949,00 ed IVA relativa a debito, all'aliquota del 20%, di Euro 26.390,00”;
b) indebita detrazione d'imposta per “costi [non riconosciuti] per un totale imponibile di Euro 8.144,08 relativi a documenti mancanti dei requisiti di certezza e inerenza”;
il totale dell'Iva dovuta veniva, pertanto, accertato in Euro 27.628,00.
Con il medesimo atto l'Ufficio irrogava altresì una sanzione pecuniaria di Euro 69.760,00, “di cui Euro
25.525,00 per violazione agli obblighi di fatturazione di operazioni imponibili ed Euro 44.235,00 per violazione agli obblighi di registrazione di acquisti intracomunitari”, ed una sanzione di Euro 1.238,00 “per illegittima detrazione d'imposta”.
Irrogava infine, in applicazione dello schema del cumulo giuridico, la sanzione amministrativa pecuniaria unica di Euro 104.640,00 per le seguenti violazioni:
- presentazione di dichiarazione infedele ai fini IRES per Euro 44.258,00
- presentazione di dichiarazione infedele ai fini IRAP per Euro 7.461,00;
- presentazione di dichiarazione con imposta inferiore a quella dovuta ai fini IVA per Euro 27.628,00; - illegittima detrazione dell'IVA per Euro 1.238,00;
- omessa, infedele, tardiva registrazione di fatture emesse, corrispettivi, operazioni imponibili e relativa imposta per Euro 69.760,00 (di cui Euro 25.525,00 per violazione di obblighi di fatturazione di operazioni imponibili pari ad Euro 123.536,65 + Euro 4.089,56 =Euro 127.626,21, nonché Euro 44.235,00 per violazione degli obblighi di registrazione di acquisti intracomunitari pari ad Euro 221.175,78).
La sentenza di primo grado succitata riteneva fondati i motivi di ricorso limitatamente alle deduzioni della ricorrente concernenti le fatture nn. 62, 124 e 125, per il resto confermando la legittimità dell'accertamento dell'Ufficio (“In particolare per la fattura n. 62 la discordanza tra il prezzo di vendita riportato nella richiesta di finanziamento e la fattura emessa è riferibile al valore del camper ritirato e deprezzato in sede di verifica tecnica per Euro 7.500,00, come risulta riportato anche nel registro dei beni usati dovendosi sostenere, come sostenuto dal ricorrente, che la proposta d'ordine non fu aggiornata con la nuova valutazione dell'usato ritirato. Per la fattura n. 124 di Euro 52.400 a fronte della quale la proposta di ordine di un autocaravan recava il prezzo di Euro 54.450,00 si può accogliere la motivazione dedotta dalla ricorrente secondo la quale gli accessori in proposta erano compresi nell'importo fatturato in quanto la valutazione dell'usato è stata inferiore a quella riportata nella proposta stessa, essendo l'usato risultato danneggiato come da valutazione indicata nel relativo registro. Per la fattura n. 125 relativa all'acquisto di un caravan per il prezzo concordato di Euro 57.400,00 recante il diverso minore importo di Euro 45.000,00 si osserva che il prezzo di vendita riportato nella richiesta di finanziamento e nella fattura emessa è conseguente al dedotto sconto di listino praticato al cliente nonché alla mancata installazione degli accessori previsti inizialmente nel contratto e ciò
è comprovato dal fatto che risulta successivamente stipulata una diversa proposta di ordine corretta. Sul punto il Collegio osserva che il contratto si considera concluso al prezzo indicato nella proposta di acquisto che nel caso di specie successivamente è stata sostituita da altra proposta contenente diverse condizioni (art. 1326, comma 5, c.c.). la parte ha dato ragione delle diverse condizioni di vendita e perciò del discostamento rilevato che non è riferibile al secondo contratto”).
La sentenza di secondo grado suindicata accoglieva, in parte, come detto, l'appello della società contribuente – respingendo l'appello dell'Ufficio – annullando i rilievi formulati dall'Agenzia delle Entrata in ordine alle fatture nn. 205 e 218 (“Nella prima infatti è plausibile la concessione di sconto effettuata essendo la vendita seguita ad un contratto di noleggio per il quale erano stati regolarmente versati i canoni, mentre per la seconda si ravvede una corretta strategia commerciale nel concedere uno sconto a fronte dell'acquisizione in permuta di un veicolo per il quale era prevedibile un maggior ricarico in sede di vendita…Va…annullata la ripresa relativa su lavori effettuati su automezzi già venduti, essendo normale pratica commerciale la prestazione di garanzia temporanea sull'efficienza del veicolo con il conseguente accollo da parte del venditore delle spese relative al mantenimento dell'efficienza stessa nel periodo di garanzia”).
Con l'ordinanza n. n. 3958/24, con cui la Suprema Corte ha rinviato gli atti a questo Giudice veniva accolto il terzo motivo di ricorso – ritenuto assorbito il quarto – della Ricorrente_1 s.r.l. (con cui si eccepiva la nullità della sentenza per omessa pronuncia, da parte dei giudici di secondo grado, sul motivo di appello relativo alla illegittimità dell'addebito di indebita deduzione di costi non riconosciuti ai fini dell'Ires e dell'Irap in quanto relativi a documenti asseritamente mancanti dei requisiti di certezza ed inerenza) ed il quinto, nei sensi indicati in motivazione (con cui si eccepiva la violazione degli artt. 6, co.
9-bis, D.Lgs. n. 471 del 1997, e 6, co.
5-bis, D.Lgs. n. 472 del 1997). Più esattamente, la Corte di Cassazione affermava – quanto al terzo motivo, con assorbimento del quarto – che “nella specie - a fronte della ripresa a tassazione dei costi ritenuti indebitamente dedotti ai fini delle imposte dirette e detratti ai fini Iva in relazione a (nove) fatture (emesse nei confronti della contribuente da ditte esterne) afferenti a lavori manutenzione e riparazione di veicoli già ceduti da quest'ultima alla data di emissione delle fatture, e del motivo di appello della società con cui si contestava l'illegittimità della detta ripresa a tassazione trattandosi, come si evinceva dallo stesso p.v.c., di fatture riferite a lavori di manutenzione e/o riparazione in garanzia eseguite su autocaravan venduti dalla stessa Ricorrente_1 s.r.l. (v. pag. 43-44)- la CTR si è limitata ad annullare la ripresa ai fini Iva […] senza pronunciare sul motivo di appello con riguardo alla dedotta illegittimità della ripresa dei costi – in relazione alle medesime fatture…anche ai fini delle imposte dirette”; quanto al quinto motivo, affermava che “nella sentenza impugnata la CTR ha ritenuto legittima l'irrogazione delle sanzioni per violazione degli obblighi di registrazione di acquisti intracomunitari concretando la omissione delle due annotazioni (sul libro delle fatture emesse e nel registro degli acquisti) una violazione di carattere sostanziale […]; ciò senza verificare, in ossequio alla giurisprudenza sopra richiamata, anche alla luce della normativa sopravvenuta, se le contestate violazioni avessero avuto riflessi sulla determinazione della base imponibile dell'imposta o del versamento del tributo, configurando, in caso contrario, violazioni di carattere formale”.
Ha riassunto il giudizio la società Ricorrente_1 eccependo:
- annullamento, in via definitiva, dei rilievi a fini Ires, Irap ed Iva con riferimento alle fatture nn. 62, 124,
125, 205 e 218, essendosi formato giudicato interno dei relativi capi della sentenza n. 7255/35/14 della CTR
Lazio;
- annullamento, in via definitiva, del rilievo ai fini Iva con riferimento ai “lavori effettuati sugli automezzi già venduti”, essendosi anche qui formato giudicato interno della medesima sentenza n. 7255/35/14;
- illegittimità dell'avviso di accertamento per infondatezza, nel merito, della pretesa impositiva;
indebita deduzione di costi non riconosciuti ai fini dell'Ires e dell'Irap relativamente a documenti asseritamente mancanti dei requisiti di certezza e inerenza;
- illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato in merito alla irrogazione delle sanzioni per violazione degli obblighi connessi alla registrazione degli acquisiti intracomunitari;
violazione degli artt. 6, co 9-bis, D.
Lgs. n. 471 del 1997, e 6, co.
5-bis, D.Lgs. n. 472 del 1997;
- - ius superveniens ed applicazione del principio del favor rei di cui all'art. 3, co. 3, D.Lgs. n. 472 del 1997, con conseguente irrogazione delle sanzioni amministrative nella misura del 90% dell'imposta evasa e/o indebitamente detratta, secondo quanto previsto dagli artt. 1, co. 2, 5, co. 4, e 6, co. 1 e 6, D.Lgs. n. 471 del 1997, così come modificati dal D.Lgs. n. 158 del 2015.
Si è costituita nel presente giudizio in riassunzione depositando controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale 3 di Rieti premettendo che la società Ricorrente_1 non aveva impugnato rilievi che si erano resi definitivi (a) omessa dichiarazione di operazioni imponibili fatturate per l'imposto di Euro 4.322,69;
b) omessa certificazione di corrispettivi per l'importo di Euro 4.089,56; c) indebita detrazione dell'IVA al 10% di Euro 390,46 (imponibile di Euro 3.904,55); d) indebita detrazione dell'IVA al 20% per Euro 414,93
(imponibile di Euro 2.074,64)) e che, relativa,mente al recupero di Euro 123.536,65 (oltre Iva per Euro
24.707,35) per sottofatturazione di operazioni imponibili, la Corte di Cassazione con l'ordinanza suddetta aveva ritenuto inammissibili le doglianze della società stessa relative alla parte della ripresa confermata dalla CTR che, ad eccezione delle cinque fatture, avevano confermato il recupero operato dall'Ufficio, con la conseguenza che in relazione a tale ultimo rilievo si era formato il giudicato e che la materia del contendere risulta circoscritta ai restanti rilievi relativi alle sanzioni ed alle fatture per lavori per un imponibile a fini Ires
e Irap pari ad Euro 1.856,67.
L'Ufficio resistente ribadisce inoltre l'assenza del requisito di inerenza di costi riconducibili a veicoli non di proprietà della Ricorrente_1 ; quanto alle sanzioni, evidenzia che la violazione degli obblighi di autofatturazione assume carattere sostanziale e non formale, e dunque non sanabile.
Con successive memorie la contribuente ha eccepito nullità dell'avviso di accertamento per violazione degli artt.
7-ter e 7-quinquies, L. n. 212 del 2000, prospettando illegittimità euro-unitaria e/o incostituzionalità degli artt. 32 e 33, D.P.R. n. 600 del 1973 e degli artt. 51 e 52, D.P.R. n. 633 del 1972, per violazione degli art. 14
e 117, co. 1, Cost., in relazione all'art. 8 CEDU, e degli artt. 7 e 47 CDFUE, mancando nel pvc “qualunque riferimento all'esistenza di specifici elementi indiziari che avrebbero reso necessari gli accessi, le ispezioni e le verifiche condotti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello della società, nella presente fase di riassunzione, deve essere parzialmente accolto, nei termini di seguito esposti.
Occorre premettere che la materia oggetto del contendere è, in questa fase, circoscritta alla mancata valutazione, ai fini delle imposte dirette, di costi di fatture afferenti a lavori di manutenzione e riparazione di veicoli già ceduti dalla società Ricorrente_1 s.r.l., già riconosciuti dalla CTR ai fini dell'annullamento della ripresa a fini IVA;
ed alla valutazione del carattere, formale ovvero sostanziale, delle violazioni degli obblighi di registrazioni di acquisti intracomunitari, secondo le indicazioni fornite dall'ordinanza n. 3958/24 della Corte di Cassazione, che ha, infatti, ritenuto inammissibili i primi due motivi di ricorso della società contribuente riguardanti rispettivamente:
- l'eccepito omesso esame da parte della CTR di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, “con riguardo al rilievo di maggiori ricavi non dichiarati afferenti a diciotto operazioni di cessione di autocaravan effettuate nel 2007 (per le quali il prezzo fatturato sarebbe stato inferiore a quello effettivamente corrisposto dai clienti), avendo la CTR annullato parte della ripresa in relazione a cinque fatture (di cui tre di importo già ritenuto congruo dalla CTP) confermandola per il resto, senza valutare la documentazione
…prodotta in giudizio dalla contribuente a dimostrazione della corrispondenza tra gli importi indicati nelle fatture contestate e quanto effettivamente corrisposto dai clienti, essendo lo scostamento tra il prezzo indicato nelle proposte d'ordine e nei contratti di finanziamento da imputare a sconti praticati dalla società al momento del pagamento del prezzo e della emissione della fattura in ragione di differenti variabili” ed “omesso di considerare la documentazione…prodotta dalla contribuente …secondo cui la contribuente aveva addirittura indicato nelle dette fatture un prezzo inferiore a quello di acquisto degli autocaravan”;
- l'eccepita omessa valutazione di elementi istruttori, non avendo la CTR, nell'annullare la ripresa a tassazione soltanto relativamente a cinque fatture, confermando per il resto la ripresa di maggiori ricavi non dichiarati, tenuto conto della documentazione prodotta dalla contribuente attestante “la corrispondenza tra gli importi indicati nelle fatture contestate e quanto effettivamente corrisposto dai clienti”, essendo la differenza di prezzo indicata in fattura rispetto a quanto risultante dalle proposte d'ordine e nei contratti di finanziamento – secondo quanto sostenuto dalla società contribuente – da attribuire ad uno sconto praticato al momento del pagamento del prezzo e della emissione della fattura in ragione di differenti variabili.
Con la sentenza n.7255/35/14 la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, nell'accogliere parzialmente l'appello della società, affermava di condividere la congruità del prezzo indicato nelle fatture nn. 62, 124 e
125 – già ritenuta dalla Commissione Tributaria Provinciale di Rieti con sentenza n. 52/1/13 – estendendo tale valutazione di congruità anche alle fatture nn. 205 e 218 (“Nella prima infatti è plausibile la concessione di sconto effettuata essendo la vendita seguita ad un contratto di noleggio per il quale erano stati regolarmente versati i canoni, mentre per la seconda si ravvede una corretta strategia commerciale nel concedere uno sconto a fronte dell'acquisizione in permuta di un veicolo per il quale era prevedibile un maggior ricarico in sede di vendita”); precisamente in relazione alla fattura n. 205 del 18/10/2007 riportante l'importo di Euro 24.800 – con operazione soggetta al regime del margine ai sensi degli artt. 36 e 38 del d.l. n. 41/1995 – erano stati acquisiti dai verificatori il contratto non datato per l'acquisto di un autocavaran e il contratto di finanziamento, riportanti entrambi l'importo di Euro 32.000, così procedendo alla ripresa di Euro 6.000 di imponibile ed Euro 1200 di Iva: in relazione alla fattura n. 218 del 9/11/2007 riportante l'importo di Euro
20.500 - con operazione soggetta al regime del margine ai sensi degli artt. 36 e 38 del d.l. n. 41/1995 - erano stati acquisiti il contratto non datato per l'acquisto di un autocaravan e il contratto di finanziamento, riportanti entrambi l'importo di Euro 26.000, così procedendo alla ripresa di Euro 4.583,33 di imponibile ed Euro 916,67 di Iva.
Sul punto, va dunque rilevato che l'annullamento dei rilievi formulati dall'Agenzia delle Entrate con l'avviso di accertamento originariamente impugnato, in relazione alle due suddette fatture – oltrechè alle fatture nn.
62, 124 e 125 il cui prezzo era stato ritenuto congruo sin dal primo grado - sia ai fini delle imposte dirette che a fini Iva si è consolidato, non essendo stato proposto specifico ricorso da parte dell'Ufficio avverso quanto deciso dalla sentenza n.7255/35/14 della CTR.
L'accoglimento del ricorso della società contribuente da parte della Suprema Corte attiene, come detto, in primo luogo, al profilo della sentenza di secondo grado che ha limitato ai fini IVA la ripresa in merito a 9 fatture concernenti lavori effettuati sugli automezzi già venduti, avendo la CTR ritenuto “normale pratica commerciale la prestazione di garanzia temporanea sull'efficienza del veicolo con il conseguente accollo da parte del venditore delle spese relative al mantenimento dell'efficienza stessa nel periodo di garanzia” .
L'avviso originariamente impugnato veniva infatti emesso sulla base di un accertamento parziale ex art. 41 bis d.P.R. n. 600/73 (“gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate, qualora dagli accessi, ispezioni e verifiche (…) risultino elementi che consentono di stabilire l'esistenza di un reddito non dichiarato o il maggior ammontare di un reddito parzialmente dichiarato che avrebbe dovuto concorrere a formare il reddito imponibile (…), possono limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, il reddito od il maggior reddito imponibile (…)”, che costituisce, secondo interpretazione consolidata (ex multiis, Cass. sent. n. 28061/2017) “strumento diretto a perseguire finalità di sollecita emersione della materia imponibile, laddove le attività istruttorie diano contezza della sussistenza a qualsiasi titolo di attendibili posizioni debitorie e non richiedano perciò, in ragione della loro oggettiva consistenza, l'esercizio di un ufficio valutativo ulteriore rispetto a quello che si risolve nel recepire e fare proprio il contenuto della segnalazione”; la dizione della norma presuppone dunque il possesso da parte dell'Ufficio di elementi certi, e non presuntivi, dai quali desumere errori od omissioni di elementi reddituali.
Quanto a queste 9 fatture, l'Ufficio aveva ritenuto sia un'indebita deduzione degli importi imponibili sia un'indebita detrazione di imposta al 20% di Euro 432,99 - a fronte di un imponibile pari ad Euro 2.164,89 – per carenza dei requisiti di certezza o determinabilità di cui all'art. 109, I comma, d.P.R. n. 917/86, norma ai sensi della quale i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza purchè siano rivestiti dei caratteri di inerenza, certezza ed obiettiva determinabilità, elementi il cui profilo probatorio è a carico del contribuente, il quale dovrà dimostrare l'inerenza del bene o del servizio rispetto all'attività da cui derivano i ricavi o gli altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa.
Secondo risalente orientamento di legittimità (Cass. n. 7701/2013) “il contribuente dovrà necessariamente evidenziare, all'organo ispettivo, l'inerenza dei costi sostenuti, sulla base di quanto sancito dal richiamato articolo 109 Tuir”, ossia la circostanza per cui deve trattarsi di spesa che si riferisce alla attività di impresa stessa.
Nel caso di specie tale inerenza è stata per l'appunto riconosciuta dal giudice di secondo grado di talchè risulta erroneo ed omesso il mancato riconoscimento della illegittimità della ripresa dei costi ritenuti indebitamente dedotti a fini delle imposte dirette, laddove lo stesso Giudice aveva condiviso le doglianze della società limitatamente all'addebito di indebita detrazione a fini Iva in relazione alle medesime fatture.
L'appello della società contribuente deve pertanto essere accolto, in relazione a questo primo aspetto, oggetto dell'ordinanza della Cassazione di rimessione atti a questo Giudice. A differenti conclusioni deve invece giungersi in riferimento al secondo profilo di pronuncia della Suprema
Corte, afferente la necessità che in questa sede si debba verificare l'eventuale natura sostanziale della violazione degli obblighi di registrazione di acquisti intracomunitari, ovvero accertare se tale violazione abbia avuto riflessi sulla determinazione della base imponibile dell'imposta o del versamento del tributo, configurandosi, altrimenti, una violazione di carattere formale, con conseguente applicabilità dell'art. 6, comma 5 bis d.lgs. n. 472/97, ai sensi del quale “Non sono … punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo”.
Trattasi delle sanzioni dell'importo di Euro 44.235,00, comminate per violazioni degli obblighi di registrazione relativi agli acquisti intracomunitari, avendo la società verificata, secondo l'Ufficio, effettuato acquisti intracomunitari omettendo di integrare con l'imposta le relative fatture ricevute, tralasciandone l'annotazione nei previsti registri, per un imponibile complessivo di Euro 221.175,78.
Venivano infatti rinvenute dai verificatori n. 10 fatture emesse dalla società spagnola “Società_2 s.a.” con sede in Peniscola, registrate dalla società contribuente nel registro Iva degli acquisti per il medesimo importo, quali non imponibili ex art. 8 d.P.R. n. 633/72, senza apposizione della prevista integrazione sulle fatture medesime e senza annotazione nel registro Iva delle fatture emesse.
La società contribuente, pertanto, secondo quanto accertato dai verificatori:
- ha omesso di apporre la prevista integrazione sulle stesse fatture estere ricevute;
- ha registrato le fatture degli acquisti intracomunitari nel registro Iva degli acquisti senza applicazione dell'imposta;
- ha omesso di annotarle nel registro Iva delle fatture emesse;
- avendo istituito il registro “vendite autofatture CEE”, non ha seguito l'ordine progressivo delle fatture emesse;
- in sede di liquidazioni periodiche eseguite sul registro Iva esibito, non ha tenuto conto sia dell'imposta a debito che di quella detraibile scaturita dall'annotazione delle fatture di acquisti intracomunitari.
Occorre sul punto considerare che le operazioni di acquisto intracomunitario sono soggette a regole di registrazione diverse rispetto alle operazioni di acquisto effettuato all'interno del territorio nazionale, posto che le fatture relative agli acquisti sono emesse dall'operatore cedente di altro Stato membro senza addebito
IVA; il cessionario italiano dovrà pertanto numerarle e integrarle secondo quanto stabilito dagli artt. 21 d.P.
R. n. 633/72 e 46 e 47 d.l. n. 331/93, più esattamente, ricevendo una fattura senza l'applicazione dell'IVA dovrà numerare la fattura del fornitore comunitario e integrarla con l'indicazione del controvalore in euro del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile dell'operazione nel caso in cui tali valori siano espressi in valuta estera, nonché indicare l'ammontare dell'IVA, calcolata secondo l'aliquota applicabile in vigore in Italia per quell'operazione (l'integrazione dovrà essere fatta sulla stessa fattura estera); dovrà registrare la fattura, previa indicazione dei dati suindicati, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura stessa ma con riferimento al mese precedente, distintamente nel registro IVA delle fatture emesse secondo l'ordine della numerazione;
annotare la fattura integrata, distintamente, anche nel registro IVA acquisti per esercitare il diritto alla detrazione eventualmente spettante.
Le fatture di acquisti integrate formano pertanto oggetto di una doppia registrazione, l'una sul registro delle fatture emesse, entro il mese di ricevimento della fattura ovvero anche successivamente, ma non oltre 15 giorni dal ricevimento, l'altra sul registro degli acquisti, entro il mese successivo a quello di ricevimento e comunque non prima della annotazione sul registro delle fatture emesse. Nel caso di specie, la società ha omesso di integrare le fatture emesse nell'anno 2007 da fornitore comunitario, tralasciando la registrazione dell'imposta corrispondente nei registri IVA degli acquisti, sebbene le abbia riportate nel registro acquisti CEE esibito successivamente per un imponibile di Euro 221.175,78 ed un'imposta di Euro 44.235,15; ha omesso di annotare nel registro IVA delle fatture emesse esibito e/o in appositi registri sezionali ovvero in un registro a blocchi sezionali, sebbene esibito successivamente, gli acquisti intracomunitari effettuati nell'anno 2007, per un imponibile non registrato di Euro 221.175,78 ed un'imposta relativa di Euro 44.235,15.
La società contribuente sostiene di avere registrato – per ragioni connesse alla sola contabilità interna della società – tali fatture nel registro IVA degli acquisti ordinari e che il numero di protocollo di registrazione di ogni registro (acquisti ordinario, acquisti intracomunitario, vendite per autofatture) coincideva;
afferma che un tale metodo operativo non ha comportato alcuna evasione di imposta e dunque alcun danno per l'Erario, vertendosi semmai in una violazione di registrazione di tipo esclusivamente formale.
In realtà, come anche di recente ribadito dalla Corte di Cassazione (ord. n. 31274/2024), “In tema di IVA per acquisti intracomunitari, la registrazione contabile - mediante il meccanismo del cd. "reverse charge" - delle fatture in acquisto nel solo registro degli acquisti, senza integrazione dell'imposta, non vale ad escludere la sanzionabilità della violazione, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997, né a configurare un'ipotesi di minore gravità, la circostanza che l'Amministrazione dispone delle informazioni necessarie per accertare la sussistenza dei requisiti sostanziali legittimanti comunque il diritto alla detrazione, poiché la doppia registrazione della fattura, previa integrazione dell'imposta, persegue lo scopo sostanziale di far di per sé emergere le operazioni imponibili, con contestuale liquidazione dell'imposta dovuta direttamente dal cessionario, rendendo nel contempo possibile l'esperimento dei controlli nei confronti di questo”.
Conseguentemente, l'appello della società contribuente avverso la sentenza n. 7255/35/14 della CTR Lazio, nella presente sede di riassunzione, deve essere parzialmente accolto, nei termini sopra indicati.
Quanto alle spese, deve esserne disposta la compensazione, ai sensi dell'art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546/92, stante la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Decidendo in sede di annullamento con rinvio dalla Cassazione, accoglie l'appello della società nei punti specificati in motivazione. Compensa le spese dell'intero giudizio.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 2, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LIOTTA MARCELLO, Presidente
FRATTAROLO SC MARIA, Relatore
CASO LUIGI, Giudice
in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 1974/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Rieti
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 52/2013 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale RIETI sez. 1 e pubblicata il 02/04/2013
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKH030200074 IRES-ALTRO 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKH030200074 IVA-ALTRO 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKH030200074 IRAP 2007 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3540/2025 depositato il
21/11/2025
Richieste delle parti:
LE PARTI SI RIPORTANO AGLI ATTI, MEGLIO ESPLICANDO QUANTO IVI DEDOTTO E
CONCLUDENDO PER L'ACCOGLIMENTO DELLE RISPETTIVE RICHIESTE.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza n. 3958/24 del 3/7/2024 (pubblicata il 24/9/24), la Corte di Cassazione sezione tributaria, in parziale accoglimento del ricorso della Ricorrente_1 s.r.l. – società esercente attività di “noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri”, cassava la sentenza n. 7255/35/14 (dep. il 3/12/2014) della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che, a sua volta, aveva parzialmente accolto l'appello della suddetta società –
e contestualmente respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate – avverso la sentenza n. 52/1/2013 della
Commissione Tributaria Provinciale di Rieti che aveva parzialmente accolto il ricorso della Ricorrente_1 s.r. l. avverso l'avviso di accertamento n. TKH030200074, con cui l'Ufficio aveva richiesto il pagamento della complessiva somma di Euro 190.977,70 a titolo di Ires, Irap, Iva, sanzioni, interessi e spese di notifica, relativa all'anno 2007.
Con l'atto originariamente impugnato, più esattamente, l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Rieti, recependo gli esiti di una verifica fiscale condotta dalla Guardia di Finanza – Nucleo Polizia Tributaria di
Rieti con riferimento agli anni dal 2007 al 2009, conclusasi con pvc del 18 dicembre 2009, aveva contestato alla società Ricorrente_1 s.r.l. i seguenti addebiti:
ai fini Ires e Irap,
a) omesse contabilizzazioni di ricavi per un totale di Euro 131.949,00 a fronte di cessioni di beni effettuate in violazione degli obblighi di fatturazione;
b) indebita deduzione di costi non inerenti per un importo di Euro 2.165,00, relativi a documenti “mancanti dei requisiti di certezza e inerenza”;
il reddito d'impresa veniva, pertanto, accertato in Euro 159.839,00;
ai fini Iva,
a) omessa fatturazione di “maggiori operazioni imponibili attive per un totale di Euro 131.949,00 ed IVA relativa a debito, all'aliquota del 20%, di Euro 26.390,00”;
b) indebita detrazione d'imposta per “costi [non riconosciuti] per un totale imponibile di Euro 8.144,08 relativi a documenti mancanti dei requisiti di certezza e inerenza”;
il totale dell'Iva dovuta veniva, pertanto, accertato in Euro 27.628,00.
Con il medesimo atto l'Ufficio irrogava altresì una sanzione pecuniaria di Euro 69.760,00, “di cui Euro
25.525,00 per violazione agli obblighi di fatturazione di operazioni imponibili ed Euro 44.235,00 per violazione agli obblighi di registrazione di acquisti intracomunitari”, ed una sanzione di Euro 1.238,00 “per illegittima detrazione d'imposta”.
Irrogava infine, in applicazione dello schema del cumulo giuridico, la sanzione amministrativa pecuniaria unica di Euro 104.640,00 per le seguenti violazioni:
- presentazione di dichiarazione infedele ai fini IRES per Euro 44.258,00
- presentazione di dichiarazione infedele ai fini IRAP per Euro 7.461,00;
- presentazione di dichiarazione con imposta inferiore a quella dovuta ai fini IVA per Euro 27.628,00; - illegittima detrazione dell'IVA per Euro 1.238,00;
- omessa, infedele, tardiva registrazione di fatture emesse, corrispettivi, operazioni imponibili e relativa imposta per Euro 69.760,00 (di cui Euro 25.525,00 per violazione di obblighi di fatturazione di operazioni imponibili pari ad Euro 123.536,65 + Euro 4.089,56 =Euro 127.626,21, nonché Euro 44.235,00 per violazione degli obblighi di registrazione di acquisti intracomunitari pari ad Euro 221.175,78).
La sentenza di primo grado succitata riteneva fondati i motivi di ricorso limitatamente alle deduzioni della ricorrente concernenti le fatture nn. 62, 124 e 125, per il resto confermando la legittimità dell'accertamento dell'Ufficio (“In particolare per la fattura n. 62 la discordanza tra il prezzo di vendita riportato nella richiesta di finanziamento e la fattura emessa è riferibile al valore del camper ritirato e deprezzato in sede di verifica tecnica per Euro 7.500,00, come risulta riportato anche nel registro dei beni usati dovendosi sostenere, come sostenuto dal ricorrente, che la proposta d'ordine non fu aggiornata con la nuova valutazione dell'usato ritirato. Per la fattura n. 124 di Euro 52.400 a fronte della quale la proposta di ordine di un autocaravan recava il prezzo di Euro 54.450,00 si può accogliere la motivazione dedotta dalla ricorrente secondo la quale gli accessori in proposta erano compresi nell'importo fatturato in quanto la valutazione dell'usato è stata inferiore a quella riportata nella proposta stessa, essendo l'usato risultato danneggiato come da valutazione indicata nel relativo registro. Per la fattura n. 125 relativa all'acquisto di un caravan per il prezzo concordato di Euro 57.400,00 recante il diverso minore importo di Euro 45.000,00 si osserva che il prezzo di vendita riportato nella richiesta di finanziamento e nella fattura emessa è conseguente al dedotto sconto di listino praticato al cliente nonché alla mancata installazione degli accessori previsti inizialmente nel contratto e ciò
è comprovato dal fatto che risulta successivamente stipulata una diversa proposta di ordine corretta. Sul punto il Collegio osserva che il contratto si considera concluso al prezzo indicato nella proposta di acquisto che nel caso di specie successivamente è stata sostituita da altra proposta contenente diverse condizioni (art. 1326, comma 5, c.c.). la parte ha dato ragione delle diverse condizioni di vendita e perciò del discostamento rilevato che non è riferibile al secondo contratto”).
La sentenza di secondo grado suindicata accoglieva, in parte, come detto, l'appello della società contribuente – respingendo l'appello dell'Ufficio – annullando i rilievi formulati dall'Agenzia delle Entrata in ordine alle fatture nn. 205 e 218 (“Nella prima infatti è plausibile la concessione di sconto effettuata essendo la vendita seguita ad un contratto di noleggio per il quale erano stati regolarmente versati i canoni, mentre per la seconda si ravvede una corretta strategia commerciale nel concedere uno sconto a fronte dell'acquisizione in permuta di un veicolo per il quale era prevedibile un maggior ricarico in sede di vendita…Va…annullata la ripresa relativa su lavori effettuati su automezzi già venduti, essendo normale pratica commerciale la prestazione di garanzia temporanea sull'efficienza del veicolo con il conseguente accollo da parte del venditore delle spese relative al mantenimento dell'efficienza stessa nel periodo di garanzia”).
Con l'ordinanza n. n. 3958/24, con cui la Suprema Corte ha rinviato gli atti a questo Giudice veniva accolto il terzo motivo di ricorso – ritenuto assorbito il quarto – della Ricorrente_1 s.r.l. (con cui si eccepiva la nullità della sentenza per omessa pronuncia, da parte dei giudici di secondo grado, sul motivo di appello relativo alla illegittimità dell'addebito di indebita deduzione di costi non riconosciuti ai fini dell'Ires e dell'Irap in quanto relativi a documenti asseritamente mancanti dei requisiti di certezza ed inerenza) ed il quinto, nei sensi indicati in motivazione (con cui si eccepiva la violazione degli artt. 6, co.
9-bis, D.Lgs. n. 471 del 1997, e 6, co.
5-bis, D.Lgs. n. 472 del 1997). Più esattamente, la Corte di Cassazione affermava – quanto al terzo motivo, con assorbimento del quarto – che “nella specie - a fronte della ripresa a tassazione dei costi ritenuti indebitamente dedotti ai fini delle imposte dirette e detratti ai fini Iva in relazione a (nove) fatture (emesse nei confronti della contribuente da ditte esterne) afferenti a lavori manutenzione e riparazione di veicoli già ceduti da quest'ultima alla data di emissione delle fatture, e del motivo di appello della società con cui si contestava l'illegittimità della detta ripresa a tassazione trattandosi, come si evinceva dallo stesso p.v.c., di fatture riferite a lavori di manutenzione e/o riparazione in garanzia eseguite su autocaravan venduti dalla stessa Ricorrente_1 s.r.l. (v. pag. 43-44)- la CTR si è limitata ad annullare la ripresa ai fini Iva […] senza pronunciare sul motivo di appello con riguardo alla dedotta illegittimità della ripresa dei costi – in relazione alle medesime fatture…anche ai fini delle imposte dirette”; quanto al quinto motivo, affermava che “nella sentenza impugnata la CTR ha ritenuto legittima l'irrogazione delle sanzioni per violazione degli obblighi di registrazione di acquisti intracomunitari concretando la omissione delle due annotazioni (sul libro delle fatture emesse e nel registro degli acquisti) una violazione di carattere sostanziale […]; ciò senza verificare, in ossequio alla giurisprudenza sopra richiamata, anche alla luce della normativa sopravvenuta, se le contestate violazioni avessero avuto riflessi sulla determinazione della base imponibile dell'imposta o del versamento del tributo, configurando, in caso contrario, violazioni di carattere formale”.
Ha riassunto il giudizio la società Ricorrente_1 eccependo:
- annullamento, in via definitiva, dei rilievi a fini Ires, Irap ed Iva con riferimento alle fatture nn. 62, 124,
125, 205 e 218, essendosi formato giudicato interno dei relativi capi della sentenza n. 7255/35/14 della CTR
Lazio;
- annullamento, in via definitiva, del rilievo ai fini Iva con riferimento ai “lavori effettuati sugli automezzi già venduti”, essendosi anche qui formato giudicato interno della medesima sentenza n. 7255/35/14;
- illegittimità dell'avviso di accertamento per infondatezza, nel merito, della pretesa impositiva;
indebita deduzione di costi non riconosciuti ai fini dell'Ires e dell'Irap relativamente a documenti asseritamente mancanti dei requisiti di certezza e inerenza;
- illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato in merito alla irrogazione delle sanzioni per violazione degli obblighi connessi alla registrazione degli acquisiti intracomunitari;
violazione degli artt. 6, co 9-bis, D.
Lgs. n. 471 del 1997, e 6, co.
5-bis, D.Lgs. n. 472 del 1997;
- - ius superveniens ed applicazione del principio del favor rei di cui all'art. 3, co. 3, D.Lgs. n. 472 del 1997, con conseguente irrogazione delle sanzioni amministrative nella misura del 90% dell'imposta evasa e/o indebitamente detratta, secondo quanto previsto dagli artt. 1, co. 2, 5, co. 4, e 6, co. 1 e 6, D.Lgs. n. 471 del 1997, così come modificati dal D.Lgs. n. 158 del 2015.
Si è costituita nel presente giudizio in riassunzione depositando controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale 3 di Rieti premettendo che la società Ricorrente_1 non aveva impugnato rilievi che si erano resi definitivi (a) omessa dichiarazione di operazioni imponibili fatturate per l'imposto di Euro 4.322,69;
b) omessa certificazione di corrispettivi per l'importo di Euro 4.089,56; c) indebita detrazione dell'IVA al 10% di Euro 390,46 (imponibile di Euro 3.904,55); d) indebita detrazione dell'IVA al 20% per Euro 414,93
(imponibile di Euro 2.074,64)) e che, relativa,mente al recupero di Euro 123.536,65 (oltre Iva per Euro
24.707,35) per sottofatturazione di operazioni imponibili, la Corte di Cassazione con l'ordinanza suddetta aveva ritenuto inammissibili le doglianze della società stessa relative alla parte della ripresa confermata dalla CTR che, ad eccezione delle cinque fatture, avevano confermato il recupero operato dall'Ufficio, con la conseguenza che in relazione a tale ultimo rilievo si era formato il giudicato e che la materia del contendere risulta circoscritta ai restanti rilievi relativi alle sanzioni ed alle fatture per lavori per un imponibile a fini Ires
e Irap pari ad Euro 1.856,67.
L'Ufficio resistente ribadisce inoltre l'assenza del requisito di inerenza di costi riconducibili a veicoli non di proprietà della Ricorrente_1 ; quanto alle sanzioni, evidenzia che la violazione degli obblighi di autofatturazione assume carattere sostanziale e non formale, e dunque non sanabile.
Con successive memorie la contribuente ha eccepito nullità dell'avviso di accertamento per violazione degli artt.
7-ter e 7-quinquies, L. n. 212 del 2000, prospettando illegittimità euro-unitaria e/o incostituzionalità degli artt. 32 e 33, D.P.R. n. 600 del 1973 e degli artt. 51 e 52, D.P.R. n. 633 del 1972, per violazione degli art. 14
e 117, co. 1, Cost., in relazione all'art. 8 CEDU, e degli artt. 7 e 47 CDFUE, mancando nel pvc “qualunque riferimento all'esistenza di specifici elementi indiziari che avrebbero reso necessari gli accessi, le ispezioni e le verifiche condotti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello della società, nella presente fase di riassunzione, deve essere parzialmente accolto, nei termini di seguito esposti.
Occorre premettere che la materia oggetto del contendere è, in questa fase, circoscritta alla mancata valutazione, ai fini delle imposte dirette, di costi di fatture afferenti a lavori di manutenzione e riparazione di veicoli già ceduti dalla società Ricorrente_1 s.r.l., già riconosciuti dalla CTR ai fini dell'annullamento della ripresa a fini IVA;
ed alla valutazione del carattere, formale ovvero sostanziale, delle violazioni degli obblighi di registrazioni di acquisti intracomunitari, secondo le indicazioni fornite dall'ordinanza n. 3958/24 della Corte di Cassazione, che ha, infatti, ritenuto inammissibili i primi due motivi di ricorso della società contribuente riguardanti rispettivamente:
- l'eccepito omesso esame da parte della CTR di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, “con riguardo al rilievo di maggiori ricavi non dichiarati afferenti a diciotto operazioni di cessione di autocaravan effettuate nel 2007 (per le quali il prezzo fatturato sarebbe stato inferiore a quello effettivamente corrisposto dai clienti), avendo la CTR annullato parte della ripresa in relazione a cinque fatture (di cui tre di importo già ritenuto congruo dalla CTP) confermandola per il resto, senza valutare la documentazione
…prodotta in giudizio dalla contribuente a dimostrazione della corrispondenza tra gli importi indicati nelle fatture contestate e quanto effettivamente corrisposto dai clienti, essendo lo scostamento tra il prezzo indicato nelle proposte d'ordine e nei contratti di finanziamento da imputare a sconti praticati dalla società al momento del pagamento del prezzo e della emissione della fattura in ragione di differenti variabili” ed “omesso di considerare la documentazione…prodotta dalla contribuente …secondo cui la contribuente aveva addirittura indicato nelle dette fatture un prezzo inferiore a quello di acquisto degli autocaravan”;
- l'eccepita omessa valutazione di elementi istruttori, non avendo la CTR, nell'annullare la ripresa a tassazione soltanto relativamente a cinque fatture, confermando per il resto la ripresa di maggiori ricavi non dichiarati, tenuto conto della documentazione prodotta dalla contribuente attestante “la corrispondenza tra gli importi indicati nelle fatture contestate e quanto effettivamente corrisposto dai clienti”, essendo la differenza di prezzo indicata in fattura rispetto a quanto risultante dalle proposte d'ordine e nei contratti di finanziamento – secondo quanto sostenuto dalla società contribuente – da attribuire ad uno sconto praticato al momento del pagamento del prezzo e della emissione della fattura in ragione di differenti variabili.
Con la sentenza n.7255/35/14 la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, nell'accogliere parzialmente l'appello della società, affermava di condividere la congruità del prezzo indicato nelle fatture nn. 62, 124 e
125 – già ritenuta dalla Commissione Tributaria Provinciale di Rieti con sentenza n. 52/1/13 – estendendo tale valutazione di congruità anche alle fatture nn. 205 e 218 (“Nella prima infatti è plausibile la concessione di sconto effettuata essendo la vendita seguita ad un contratto di noleggio per il quale erano stati regolarmente versati i canoni, mentre per la seconda si ravvede una corretta strategia commerciale nel concedere uno sconto a fronte dell'acquisizione in permuta di un veicolo per il quale era prevedibile un maggior ricarico in sede di vendita”); precisamente in relazione alla fattura n. 205 del 18/10/2007 riportante l'importo di Euro 24.800 – con operazione soggetta al regime del margine ai sensi degli artt. 36 e 38 del d.l. n. 41/1995 – erano stati acquisiti dai verificatori il contratto non datato per l'acquisto di un autocavaran e il contratto di finanziamento, riportanti entrambi l'importo di Euro 32.000, così procedendo alla ripresa di Euro 6.000 di imponibile ed Euro 1200 di Iva: in relazione alla fattura n. 218 del 9/11/2007 riportante l'importo di Euro
20.500 - con operazione soggetta al regime del margine ai sensi degli artt. 36 e 38 del d.l. n. 41/1995 - erano stati acquisiti il contratto non datato per l'acquisto di un autocaravan e il contratto di finanziamento, riportanti entrambi l'importo di Euro 26.000, così procedendo alla ripresa di Euro 4.583,33 di imponibile ed Euro 916,67 di Iva.
Sul punto, va dunque rilevato che l'annullamento dei rilievi formulati dall'Agenzia delle Entrate con l'avviso di accertamento originariamente impugnato, in relazione alle due suddette fatture – oltrechè alle fatture nn.
62, 124 e 125 il cui prezzo era stato ritenuto congruo sin dal primo grado - sia ai fini delle imposte dirette che a fini Iva si è consolidato, non essendo stato proposto specifico ricorso da parte dell'Ufficio avverso quanto deciso dalla sentenza n.7255/35/14 della CTR.
L'accoglimento del ricorso della società contribuente da parte della Suprema Corte attiene, come detto, in primo luogo, al profilo della sentenza di secondo grado che ha limitato ai fini IVA la ripresa in merito a 9 fatture concernenti lavori effettuati sugli automezzi già venduti, avendo la CTR ritenuto “normale pratica commerciale la prestazione di garanzia temporanea sull'efficienza del veicolo con il conseguente accollo da parte del venditore delle spese relative al mantenimento dell'efficienza stessa nel periodo di garanzia” .
L'avviso originariamente impugnato veniva infatti emesso sulla base di un accertamento parziale ex art. 41 bis d.P.R. n. 600/73 (“gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate, qualora dagli accessi, ispezioni e verifiche (…) risultino elementi che consentono di stabilire l'esistenza di un reddito non dichiarato o il maggior ammontare di un reddito parzialmente dichiarato che avrebbe dovuto concorrere a formare il reddito imponibile (…), possono limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, il reddito od il maggior reddito imponibile (…)”, che costituisce, secondo interpretazione consolidata (ex multiis, Cass. sent. n. 28061/2017) “strumento diretto a perseguire finalità di sollecita emersione della materia imponibile, laddove le attività istruttorie diano contezza della sussistenza a qualsiasi titolo di attendibili posizioni debitorie e non richiedano perciò, in ragione della loro oggettiva consistenza, l'esercizio di un ufficio valutativo ulteriore rispetto a quello che si risolve nel recepire e fare proprio il contenuto della segnalazione”; la dizione della norma presuppone dunque il possesso da parte dell'Ufficio di elementi certi, e non presuntivi, dai quali desumere errori od omissioni di elementi reddituali.
Quanto a queste 9 fatture, l'Ufficio aveva ritenuto sia un'indebita deduzione degli importi imponibili sia un'indebita detrazione di imposta al 20% di Euro 432,99 - a fronte di un imponibile pari ad Euro 2.164,89 – per carenza dei requisiti di certezza o determinabilità di cui all'art. 109, I comma, d.P.R. n. 917/86, norma ai sensi della quale i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza purchè siano rivestiti dei caratteri di inerenza, certezza ed obiettiva determinabilità, elementi il cui profilo probatorio è a carico del contribuente, il quale dovrà dimostrare l'inerenza del bene o del servizio rispetto all'attività da cui derivano i ricavi o gli altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa.
Secondo risalente orientamento di legittimità (Cass. n. 7701/2013) “il contribuente dovrà necessariamente evidenziare, all'organo ispettivo, l'inerenza dei costi sostenuti, sulla base di quanto sancito dal richiamato articolo 109 Tuir”, ossia la circostanza per cui deve trattarsi di spesa che si riferisce alla attività di impresa stessa.
Nel caso di specie tale inerenza è stata per l'appunto riconosciuta dal giudice di secondo grado di talchè risulta erroneo ed omesso il mancato riconoscimento della illegittimità della ripresa dei costi ritenuti indebitamente dedotti a fini delle imposte dirette, laddove lo stesso Giudice aveva condiviso le doglianze della società limitatamente all'addebito di indebita detrazione a fini Iva in relazione alle medesime fatture.
L'appello della società contribuente deve pertanto essere accolto, in relazione a questo primo aspetto, oggetto dell'ordinanza della Cassazione di rimessione atti a questo Giudice. A differenti conclusioni deve invece giungersi in riferimento al secondo profilo di pronuncia della Suprema
Corte, afferente la necessità che in questa sede si debba verificare l'eventuale natura sostanziale della violazione degli obblighi di registrazione di acquisti intracomunitari, ovvero accertare se tale violazione abbia avuto riflessi sulla determinazione della base imponibile dell'imposta o del versamento del tributo, configurandosi, altrimenti, una violazione di carattere formale, con conseguente applicabilità dell'art. 6, comma 5 bis d.lgs. n. 472/97, ai sensi del quale “Non sono … punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo”.
Trattasi delle sanzioni dell'importo di Euro 44.235,00, comminate per violazioni degli obblighi di registrazione relativi agli acquisti intracomunitari, avendo la società verificata, secondo l'Ufficio, effettuato acquisti intracomunitari omettendo di integrare con l'imposta le relative fatture ricevute, tralasciandone l'annotazione nei previsti registri, per un imponibile complessivo di Euro 221.175,78.
Venivano infatti rinvenute dai verificatori n. 10 fatture emesse dalla società spagnola “Società_2 s.a.” con sede in Peniscola, registrate dalla società contribuente nel registro Iva degli acquisti per il medesimo importo, quali non imponibili ex art. 8 d.P.R. n. 633/72, senza apposizione della prevista integrazione sulle fatture medesime e senza annotazione nel registro Iva delle fatture emesse.
La società contribuente, pertanto, secondo quanto accertato dai verificatori:
- ha omesso di apporre la prevista integrazione sulle stesse fatture estere ricevute;
- ha registrato le fatture degli acquisti intracomunitari nel registro Iva degli acquisti senza applicazione dell'imposta;
- ha omesso di annotarle nel registro Iva delle fatture emesse;
- avendo istituito il registro “vendite autofatture CEE”, non ha seguito l'ordine progressivo delle fatture emesse;
- in sede di liquidazioni periodiche eseguite sul registro Iva esibito, non ha tenuto conto sia dell'imposta a debito che di quella detraibile scaturita dall'annotazione delle fatture di acquisti intracomunitari.
Occorre sul punto considerare che le operazioni di acquisto intracomunitario sono soggette a regole di registrazione diverse rispetto alle operazioni di acquisto effettuato all'interno del territorio nazionale, posto che le fatture relative agli acquisti sono emesse dall'operatore cedente di altro Stato membro senza addebito
IVA; il cessionario italiano dovrà pertanto numerarle e integrarle secondo quanto stabilito dagli artt. 21 d.P.
R. n. 633/72 e 46 e 47 d.l. n. 331/93, più esattamente, ricevendo una fattura senza l'applicazione dell'IVA dovrà numerare la fattura del fornitore comunitario e integrarla con l'indicazione del controvalore in euro del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile dell'operazione nel caso in cui tali valori siano espressi in valuta estera, nonché indicare l'ammontare dell'IVA, calcolata secondo l'aliquota applicabile in vigore in Italia per quell'operazione (l'integrazione dovrà essere fatta sulla stessa fattura estera); dovrà registrare la fattura, previa indicazione dei dati suindicati, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura stessa ma con riferimento al mese precedente, distintamente nel registro IVA delle fatture emesse secondo l'ordine della numerazione;
annotare la fattura integrata, distintamente, anche nel registro IVA acquisti per esercitare il diritto alla detrazione eventualmente spettante.
Le fatture di acquisti integrate formano pertanto oggetto di una doppia registrazione, l'una sul registro delle fatture emesse, entro il mese di ricevimento della fattura ovvero anche successivamente, ma non oltre 15 giorni dal ricevimento, l'altra sul registro degli acquisti, entro il mese successivo a quello di ricevimento e comunque non prima della annotazione sul registro delle fatture emesse. Nel caso di specie, la società ha omesso di integrare le fatture emesse nell'anno 2007 da fornitore comunitario, tralasciando la registrazione dell'imposta corrispondente nei registri IVA degli acquisti, sebbene le abbia riportate nel registro acquisti CEE esibito successivamente per un imponibile di Euro 221.175,78 ed un'imposta di Euro 44.235,15; ha omesso di annotare nel registro IVA delle fatture emesse esibito e/o in appositi registri sezionali ovvero in un registro a blocchi sezionali, sebbene esibito successivamente, gli acquisti intracomunitari effettuati nell'anno 2007, per un imponibile non registrato di Euro 221.175,78 ed un'imposta relativa di Euro 44.235,15.
La società contribuente sostiene di avere registrato – per ragioni connesse alla sola contabilità interna della società – tali fatture nel registro IVA degli acquisti ordinari e che il numero di protocollo di registrazione di ogni registro (acquisti ordinario, acquisti intracomunitario, vendite per autofatture) coincideva;
afferma che un tale metodo operativo non ha comportato alcuna evasione di imposta e dunque alcun danno per l'Erario, vertendosi semmai in una violazione di registrazione di tipo esclusivamente formale.
In realtà, come anche di recente ribadito dalla Corte di Cassazione (ord. n. 31274/2024), “In tema di IVA per acquisti intracomunitari, la registrazione contabile - mediante il meccanismo del cd. "reverse charge" - delle fatture in acquisto nel solo registro degli acquisti, senza integrazione dell'imposta, non vale ad escludere la sanzionabilità della violazione, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997, né a configurare un'ipotesi di minore gravità, la circostanza che l'Amministrazione dispone delle informazioni necessarie per accertare la sussistenza dei requisiti sostanziali legittimanti comunque il diritto alla detrazione, poiché la doppia registrazione della fattura, previa integrazione dell'imposta, persegue lo scopo sostanziale di far di per sé emergere le operazioni imponibili, con contestuale liquidazione dell'imposta dovuta direttamente dal cessionario, rendendo nel contempo possibile l'esperimento dei controlli nei confronti di questo”.
Conseguentemente, l'appello della società contribuente avverso la sentenza n. 7255/35/14 della CTR Lazio, nella presente sede di riassunzione, deve essere parzialmente accolto, nei termini sopra indicati.
Quanto alle spese, deve esserne disposta la compensazione, ai sensi dell'art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546/92, stante la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Decidendo in sede di annullamento con rinvio dalla Cassazione, accoglie l'appello della società nei punti specificati in motivazione. Compensa le spese dell'intero giudizio.