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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 26/02/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Giudice Dott.ssa Giovanna Maria Mossa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1199 del R.G.A.C. per l'anno 2021 e promossa da
elettivamente domiciliata in Via Parte_1 P.IVA_1
Roma, 15 07100 SASSARI ITALIA, presso lo studio dell'Avv. SERRA PAOLA
che la rappresenta e la difende C.F._1
ATTRICE
CONTRO
(P.I. ) Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTA-CONTUMACE
E
(C.F. ) CP_2 C.F._2
CONVENUTO-CONTUMACE
Oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario).
All'udienza del 26/09/2024 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Sassari, contrariis reiectis, 1) accertare e dichiarare l'inadempimento di cancellata e, oggi, Controparte_1 CP_2
1 in qualità di unico socio, alle obbligazioni di pagamento assunte con la Convenzione stipulata con la in data 30 marzo 2007 per le ragioni esposte in Parte_2
narrativa e per l'effetto; 2) condannare cancellata e, Controparte_1
oggi in qualità di unico socio a corrispondere alla CP_2 Parte_2
(oggi l'importo di 402.763,40 € per i titoli indicati in narrativa o quello Parte_3
veriore accertato in corso di causa sempre maggiorato di interessi e rivalutazione sino al saldo;
3) accertare e dichiarare risolta, per fatto e colpa esclusiva di
[...]
cancellata e, oggi, in qualità di unico socio, la Controparte_1 CP_2
Convenzione stipulata con la (oggi in data 30 Parte_2 Parte_3
marzo 30 marzo 2007 e per l'effetto; 4) condannare Controparte_1
cancellata e, oggi, in qualità di unico socio a risarcire i danni provocati CP_2
alla (oggi nella misura che sarà quantificata in Parte_2 Parte_3
corso di causa anche in via equitativa;
5) sempre con vittoria di spese, diritti e onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto
Con citazione del 9.4.2021 riassumeva il giudizio Parte_1
originariamente instaurato contro nei confronti di Controparte_1
chiamato in qualità di unico socio della predetta, per ottenerne la CP_2
condanna al pagamento dell'importo dalla società dovuto a titolo di inadempimento contrattuale.
La esponeva di aver stipulato con la società una convenzione con oggetto Pt_2
“Finanziamenti contro cessione del quinto e prestiti con delegazione di pagamento”, in forza della quale la seconda doveva occuparsi del collocamento del prodotto entro un plafond determinato e, per altro verso, svolgeva tutte le attività necessarie per la gestione dei contratti in nome e per conto dell'istituto bancario.
Allegava che la convenuta si era obbligata a versarle, entro il quinto giorno di ogni mese, le quote di rimborso dei finanziamenti scaduti nonché tutte le somme incassate nel mese precedente per eventuali rimborsi anticipati e che la convenzione tra le parti
2 prevedeva il patto del “non riscosso per il riscosso”, a norma del quale la società era tenuta al versamento dell'importo mensile corrispondente alla rata maturata anche qualora non incassato
L'attrice rappresentava che dal 2011, a seguito della sospensione del plafond assegnatole, cessava il compimento di operazione di intermediazione mentre CP_1
proseguiva nella gestione dei contratti di finanziamento stipulati e riscossione delle relative rate e che, in data 10.11. 2016, la domandava l'immediato versamento Pt_2
delle rate scadute e non accreditate dalla società ma quest'ultima contestava la richiesta opponendo un indeterminato credito nei confronti dell'istituto bancario.
Stante il rifiuto al pagamento, provvedeva dapprima a convenire Pt_1 CP_1
innanzi a organismo di mediazione e, in seguito, adiva questo Tribunale domandando la condanna della società al pagamento dell'importo non corrispostole a far data dal mese di settembre 2016 e quantificato in 402.763,40 €, in aggiunta alla risoluzione della convenzione sottoscritta tra le parti e, infine, domandava risarcimento del danno dalla Banca patito in conseguenza dell'avverso inadempimento.
costituitasi in giudizio, eccepiva l'incompetenza del Tribunale di CP_1
Sassari e contestava la pretesa attorea allegando che la convenzione indicata dalla controparte doveva considerarsi superata per effetto della stipula del successivo accordo intervenuto il 2.4.2007.
Con sentenza datata 11.7.2019 il Tribunale si dichiarava incompetente in favore del collegio arbitrale di cui all'art. 17 del contratto 30 marzo 2007 e l' CP_3
promuoveva regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. conclusosi con accoglimento del ricorso da parte della Corte e, per l'effetto, rinvio per la prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Sassari.
All'udienza del 26.1.2022 il Giudice, rilevata la regolarità della chiamata in giudizio, dichiarava la contumacia di e, a seguito di istruttoria documentale, CP_2
all'udienza del 27.9.2024, la causa veniva tenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per note conclusionali.
3 In fatto
La domanda è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito esposti.
ha lamentato l'inadempimento di con Parte_1 CP_1
riferimento alle obbligazioni da questa assunte mediante la stipula della Convenzione datata 30.3.2007 e ha citato in giudizio il sig. , in qualità di unico socio CP_2
della società oggi cancellata, domandando, oltre la risoluzione dell'accordo tra le originarie parti, la condanna di quest'ultimo al pagamento delle somme da CP_1
non corrisposte, in aggiunta ai danni patiti dalla Banca a causa dell'avverso inadempimento.
Il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'inadempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del proprio diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento … (Cass. civ. n. 3996 del 18.2.2020).
Nel caso in esame la attrice ha vantato un credito nei confronti di Pt_2 CP_1
allegando che quest'ultima non avrebbe eseguito le prestazioni a suo carico poste dalla convenzione con lei stipulata in data 30.3.2007.
Davanti al Giudice da primo adito la Società convenuta ha contestato l'avversa pretesa eccependo la sussistenza di successiva convenzione sottoscritta dalle parti nel mese di aprile ma, a conclusione del giudizio di legittimità, non ha proceduto a costituirsi nel presente procedimento, neanche in persona di CP_2
Per la verifica circa l'avvenuto adempimento dell'onere probatorio imposto alle parti, appare opportuno svolgere le seguenti considerazioni preliminari in ordine alla natura attribuita dal nostro ordinamento al procedimento di riassunzione ex art. 392 c.p.c.
A seguito delle modifiche apportare al Codice di procedura civile dalla l. 69/2009, il giudizio nanzi al Giudice del rinvio, prima considerato procedimento separato rispetto a quello originariamente incardinato davanti al primo giudice di merito, ha
4 assunto la funzione di vera e propria prosecuzione di quello conclusosi con la sentenza cassata.
Tale è l'orientamento adottato dal Giudice di legittimità, secondo cui “l'atto di riassunzione del processo non introduce un nuovo procedimento, ma esplica esclusivamente la funzione di consentire la prosecuzione di quello già pendente, con la conseguenza che lo stesso non deve necessariamente riproporre tutte le pretese in precedenza avanzate dalla parte, dovendosi presumere, in difetto di elementi contrari, che le stesse siano mantenute ferme, ancorché non trascritte” (cass. civ., 27 ottobre 2011, n. 22436).
La Suprema Corte, che già aveva precisato come alla contumacia di una delle parti non consegue automaticamente la rinuncia alle domande ed eccezioni dalla stessa già proposte (sent. n. 6857 del 19996; sent. n. 3963 del 1998; sent. n. 24331 del 2008), ha di recente chiarito che la riassunzione, ponendo le parti nella medesima posizione originaria, impone al giudice del rinvio di decidere la controversia sulla base delle conclusioni già formulate nelle precedenti fasi di merito.
Il Giudice del rinvio è perciò chiamato, anche nella contumacia di una delle parti, a pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni di merito a suo tempo proposte, a prescindere dalla loro formale ed espressa riproposizione (cass. civ. n.31768 del
31/7/2024).
In applicazione di siffatto principio di legittimità, benché la società ormai cancellata, perciò quale suo rappresentante, sia rimasto contumace davanti a questo CP_2
Giudice, devono comunque esaminarsi le contestazioni da sollevate CP_1
nella precedente fase di merito.
Al titolo negoziale sul quale la fonda la propria pretesa, ha Pt_2 CP_1
contrapposto l'esistenza di successiva convenzione modificativa dell'originario contratto, evidenziando che tale secondo accordo non prevedeva le clausole “riscosso per non riscosso” incluse dalla Convenzione avversamente invocata.
Appare necessario evidenziare che detta contestazione veniva sollevata dalla convenuta con la propria memoria difensiva depositata in data 5.4.2018, atto del
5 quale l'Istituto bancario eccepiva la tardività per mancato rispetto dei termini di legge.
Posto che, a mente dell'allora vigente art. 163 c.p.c., il convenuto che si costituisca tardivamente incorre, tra l'altro, nella decadenza dal proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e considerato che la tardività della costituzione in giudizio di è stata accertata dalla stessa Corte di Cassazione CP_1
nell'ordinanza resa tra le parti e depositata in atti (doc. A), tutte le eccezioni che non siano rilevabili d'ufficio da quest'ultima sollevate devono considerarsi non proposte poiché intempestive.
Da quanto sino a ora esposto deriva che, non essendo stata fornita prova contraria, dovrà senz'altro ritenersi adempiuto l'onere probatorio incombente in capo alla
Banca attrice e, di conseguenza, ammettersi che, da un lato, il rapporto tra le parti deve intendersi regolato dalla convenzione del 30.3.2007 e che, per altro canto, la società convenuta non ha eseguito le prestazioni ivi previste a suo carico.
L'inadempimento di risulta altresì dalle considerazioni svolte nella relazione CP_1
depositata in data 6.5.2024 dal consulente tecnico d'ufficio che, nominato al fine di rideterminare il corretto rapporto dare-avere tra le parti, ha proceduto alla ricostruzione dei movimenti occorsi tra la società e la con l'ausilio della Pt_2
documentazione prodotta in atti.
L'esperto ha riscontrato innanzitutto che la rate contrattuali per cui la Banca domanda l'adempimento si riferiscono al periodo settembre 2016 – ottobre 2017 e, successivamente, ha predisposto due distinti ricalcoli del saldo applicando la disciplina negoziale prevista dai due contratti in questo giudizio invocati e aggiornando gli importi alla data di maggio 2018.
In estrema sintesi, l'ausiliario del giudice ha potuto constare che il ricalcolo effettuato in applicazione delle clausole “riscosso per non riscosso” previste espressamente nella Convenzione sottoscritta al 30 marzo 2007 consente di quantificare in
461.475,12 euro l'importo non corrisposto da in vigenza di contratto mentre, CP_1
6 in via alternativa, tale importo si riduce a 396.930,12 euro sulla scorta della disciplina prevista dalle parti con il successivo accordo del 2 aprile 2007.
Ora, ribadito che il rapporto tra le parti deve ritenersi regolato dall'accordo del marzo
2007, deve rilevarsi che l' attore ha domandato il pagamento di rate non CP_3
corrisposte per complessivi 402.763,40 euro a fronte del maggiore importo di
461.475,12 euro quantificato dal consulente d'ufficio a tal titolo.
In applicazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., non potendosi accogliere la domanda oltre i limiti della sua formulazione, la pretesa in questa sede azionata di deve essere ammessa nei limiti della Pt_1
somma dalla stessa azionata e cioè per l'inferiore importo di 402.763,40 euro.
Rigetta la domanda relativa alla rivalutazione trattandosi di debito di valuta ed in assenza di qualunque allegazione sul danno ulteriore.
Non può invece trovare accoglimento, poiché infondata, la domanda risarcitoria avanzata dall'Istituto attore.
In tema di responsabilità contrattuale, è principio tradizionalmente affermato quello per cui spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore, laddove l'art. 1218 c.c. pone sì una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, ma non modifica l'onere della prova che, allorché si tratti di accertare l'esistenza del danno, rimane in capo alla parte che abbia agito per l'accertamento di tale inadempimento (Cass. civ. n.21140/2007).
Nel caso de quo deve invece osservarsi che la non ha provveduto neppure alla Pt_2
mera indicazione di qualsivoglia voce di danno che assume aver patito in conseguenza dell'avverso inadempimento, limitandosi piuttosto alla generica allegazione del pregiudizio subito, sicché non può ritenersi adempiuto l'onere probatorio imposto a suo carico.
7 Deve infine dirsi delle spese occorse nei giudizi tra le medesime parti, la cui liquidazione, come da dispositivo dell'ordinanza n. 286/2021 resa dalla Suprema
Corte, è rimessa alle determinazioni di questo Giudice.
Secondo orientamento della stessa Corte, “il giudice del rinvio, al quale la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio e al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite.”(cass. civ. ord. n.18005/2021).
In occasione della medesima pronuncia su richiamata ha inoltre evidenziato che “il giudice, nel regolare le spese di lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione e, - tuttavia, complessivamente soccombente- al rimborso delle stesse in favore”.
Procedendosi dunque alla complessiva valutazione circa l'esito dei procedimenti intercorsi tra le odierne parti, si ritiene che sia risultata vittoriosa sia nel merito Pt_1
che in sede di legittimità, fatta eccezione per la domanda risarcitoria da lei sollevata, il cui rigetto giustifica la parziale compensazione delle spese del presente giudizio in ragione di 1/4.
In conclusione, per il principio di soccombenza, le spese del presente giudizio sono compensate in ragione di ¼ e sono poste a carico del convenuto nella restante parte;
seguono la soccombenza quanto al giudizio nanti la Corte di Cassazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza;
- Accertato l'inadempimento di dichiara risolto il contratto CP_1
sottoscritto dalle parti in data 30.3.2007;
8 - Condanna in qualità di socio unico di alla CP_2 CP_1
corresponsione della somma di 402.763,40 euro in favore di Parte_1
oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
[...]
- Rigetta la domanda di rivalutazione trattandosi di debito di valuta;
- Liquida le spese del presente giudizio come di seguito indicato:
Valore della causa: da € 260.001 a € 520.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.772,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 1.169,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 5.206,00
Fase decisionale, valore minimo: € 3.082,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 11.229,00 oltre spese Iva e Cpa come per legge.
Dispone la compensazione in ragione di ¼ e pone la restante quota a carico del convenuto.
Liquida le spese relative al giudizio nanti la Corte di Cassazione come di seguito indicato:
Valore della causa: da € 260.001 a € 520.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 4.961,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 3.260,00
Fase decisionale, valore medio: € 2.552,00
Compenso tabellare (valori medi) € 10.773,00
Riduzione del 50 % su € 10.773,00 per pronuncia in rito € -5.386,50
Compenso al netto delle riduzioni € 5.386,50 oltre spese Iva e Cpa come per legge.
Pone le spese della consulenza definitivamente a carico del convenuto.
Sassari li, 26/02/2025.
9 IL GIUDICE
(Dott.ssa G.M. Mossa)
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Giudice Dott.ssa Giovanna Maria Mossa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1199 del R.G.A.C. per l'anno 2021 e promossa da
elettivamente domiciliata in Via Parte_1 P.IVA_1
Roma, 15 07100 SASSARI ITALIA, presso lo studio dell'Avv. SERRA PAOLA
che la rappresenta e la difende C.F._1
ATTRICE
CONTRO
(P.I. ) Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTA-CONTUMACE
E
(C.F. ) CP_2 C.F._2
CONVENUTO-CONTUMACE
Oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario).
All'udienza del 26/09/2024 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Sassari, contrariis reiectis, 1) accertare e dichiarare l'inadempimento di cancellata e, oggi, Controparte_1 CP_2
1 in qualità di unico socio, alle obbligazioni di pagamento assunte con la Convenzione stipulata con la in data 30 marzo 2007 per le ragioni esposte in Parte_2
narrativa e per l'effetto; 2) condannare cancellata e, Controparte_1
oggi in qualità di unico socio a corrispondere alla CP_2 Parte_2
(oggi l'importo di 402.763,40 € per i titoli indicati in narrativa o quello Parte_3
veriore accertato in corso di causa sempre maggiorato di interessi e rivalutazione sino al saldo;
3) accertare e dichiarare risolta, per fatto e colpa esclusiva di
[...]
cancellata e, oggi, in qualità di unico socio, la Controparte_1 CP_2
Convenzione stipulata con la (oggi in data 30 Parte_2 Parte_3
marzo 30 marzo 2007 e per l'effetto; 4) condannare Controparte_1
cancellata e, oggi, in qualità di unico socio a risarcire i danni provocati CP_2
alla (oggi nella misura che sarà quantificata in Parte_2 Parte_3
corso di causa anche in via equitativa;
5) sempre con vittoria di spese, diritti e onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto
Con citazione del 9.4.2021 riassumeva il giudizio Parte_1
originariamente instaurato contro nei confronti di Controparte_1
chiamato in qualità di unico socio della predetta, per ottenerne la CP_2
condanna al pagamento dell'importo dalla società dovuto a titolo di inadempimento contrattuale.
La esponeva di aver stipulato con la società una convenzione con oggetto Pt_2
“Finanziamenti contro cessione del quinto e prestiti con delegazione di pagamento”, in forza della quale la seconda doveva occuparsi del collocamento del prodotto entro un plafond determinato e, per altro verso, svolgeva tutte le attività necessarie per la gestione dei contratti in nome e per conto dell'istituto bancario.
Allegava che la convenuta si era obbligata a versarle, entro il quinto giorno di ogni mese, le quote di rimborso dei finanziamenti scaduti nonché tutte le somme incassate nel mese precedente per eventuali rimborsi anticipati e che la convenzione tra le parti
2 prevedeva il patto del “non riscosso per il riscosso”, a norma del quale la società era tenuta al versamento dell'importo mensile corrispondente alla rata maturata anche qualora non incassato
L'attrice rappresentava che dal 2011, a seguito della sospensione del plafond assegnatole, cessava il compimento di operazione di intermediazione mentre CP_1
proseguiva nella gestione dei contratti di finanziamento stipulati e riscossione delle relative rate e che, in data 10.11. 2016, la domandava l'immediato versamento Pt_2
delle rate scadute e non accreditate dalla società ma quest'ultima contestava la richiesta opponendo un indeterminato credito nei confronti dell'istituto bancario.
Stante il rifiuto al pagamento, provvedeva dapprima a convenire Pt_1 CP_1
innanzi a organismo di mediazione e, in seguito, adiva questo Tribunale domandando la condanna della società al pagamento dell'importo non corrispostole a far data dal mese di settembre 2016 e quantificato in 402.763,40 €, in aggiunta alla risoluzione della convenzione sottoscritta tra le parti e, infine, domandava risarcimento del danno dalla Banca patito in conseguenza dell'avverso inadempimento.
costituitasi in giudizio, eccepiva l'incompetenza del Tribunale di CP_1
Sassari e contestava la pretesa attorea allegando che la convenzione indicata dalla controparte doveva considerarsi superata per effetto della stipula del successivo accordo intervenuto il 2.4.2007.
Con sentenza datata 11.7.2019 il Tribunale si dichiarava incompetente in favore del collegio arbitrale di cui all'art. 17 del contratto 30 marzo 2007 e l' CP_3
promuoveva regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. conclusosi con accoglimento del ricorso da parte della Corte e, per l'effetto, rinvio per la prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Sassari.
All'udienza del 26.1.2022 il Giudice, rilevata la regolarità della chiamata in giudizio, dichiarava la contumacia di e, a seguito di istruttoria documentale, CP_2
all'udienza del 27.9.2024, la causa veniva tenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per note conclusionali.
3 In fatto
La domanda è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito esposti.
ha lamentato l'inadempimento di con Parte_1 CP_1
riferimento alle obbligazioni da questa assunte mediante la stipula della Convenzione datata 30.3.2007 e ha citato in giudizio il sig. , in qualità di unico socio CP_2
della società oggi cancellata, domandando, oltre la risoluzione dell'accordo tra le originarie parti, la condanna di quest'ultimo al pagamento delle somme da CP_1
non corrisposte, in aggiunta ai danni patiti dalla Banca a causa dell'avverso inadempimento.
Il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'inadempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del proprio diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento … (Cass. civ. n. 3996 del 18.2.2020).
Nel caso in esame la attrice ha vantato un credito nei confronti di Pt_2 CP_1
allegando che quest'ultima non avrebbe eseguito le prestazioni a suo carico poste dalla convenzione con lei stipulata in data 30.3.2007.
Davanti al Giudice da primo adito la Società convenuta ha contestato l'avversa pretesa eccependo la sussistenza di successiva convenzione sottoscritta dalle parti nel mese di aprile ma, a conclusione del giudizio di legittimità, non ha proceduto a costituirsi nel presente procedimento, neanche in persona di CP_2
Per la verifica circa l'avvenuto adempimento dell'onere probatorio imposto alle parti, appare opportuno svolgere le seguenti considerazioni preliminari in ordine alla natura attribuita dal nostro ordinamento al procedimento di riassunzione ex art. 392 c.p.c.
A seguito delle modifiche apportare al Codice di procedura civile dalla l. 69/2009, il giudizio nanzi al Giudice del rinvio, prima considerato procedimento separato rispetto a quello originariamente incardinato davanti al primo giudice di merito, ha
4 assunto la funzione di vera e propria prosecuzione di quello conclusosi con la sentenza cassata.
Tale è l'orientamento adottato dal Giudice di legittimità, secondo cui “l'atto di riassunzione del processo non introduce un nuovo procedimento, ma esplica esclusivamente la funzione di consentire la prosecuzione di quello già pendente, con la conseguenza che lo stesso non deve necessariamente riproporre tutte le pretese in precedenza avanzate dalla parte, dovendosi presumere, in difetto di elementi contrari, che le stesse siano mantenute ferme, ancorché non trascritte” (cass. civ., 27 ottobre 2011, n. 22436).
La Suprema Corte, che già aveva precisato come alla contumacia di una delle parti non consegue automaticamente la rinuncia alle domande ed eccezioni dalla stessa già proposte (sent. n. 6857 del 19996; sent. n. 3963 del 1998; sent. n. 24331 del 2008), ha di recente chiarito che la riassunzione, ponendo le parti nella medesima posizione originaria, impone al giudice del rinvio di decidere la controversia sulla base delle conclusioni già formulate nelle precedenti fasi di merito.
Il Giudice del rinvio è perciò chiamato, anche nella contumacia di una delle parti, a pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni di merito a suo tempo proposte, a prescindere dalla loro formale ed espressa riproposizione (cass. civ. n.31768 del
31/7/2024).
In applicazione di siffatto principio di legittimità, benché la società ormai cancellata, perciò quale suo rappresentante, sia rimasto contumace davanti a questo CP_2
Giudice, devono comunque esaminarsi le contestazioni da sollevate CP_1
nella precedente fase di merito.
Al titolo negoziale sul quale la fonda la propria pretesa, ha Pt_2 CP_1
contrapposto l'esistenza di successiva convenzione modificativa dell'originario contratto, evidenziando che tale secondo accordo non prevedeva le clausole “riscosso per non riscosso” incluse dalla Convenzione avversamente invocata.
Appare necessario evidenziare che detta contestazione veniva sollevata dalla convenuta con la propria memoria difensiva depositata in data 5.4.2018, atto del
5 quale l'Istituto bancario eccepiva la tardività per mancato rispetto dei termini di legge.
Posto che, a mente dell'allora vigente art. 163 c.p.c., il convenuto che si costituisca tardivamente incorre, tra l'altro, nella decadenza dal proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e considerato che la tardività della costituzione in giudizio di è stata accertata dalla stessa Corte di Cassazione CP_1
nell'ordinanza resa tra le parti e depositata in atti (doc. A), tutte le eccezioni che non siano rilevabili d'ufficio da quest'ultima sollevate devono considerarsi non proposte poiché intempestive.
Da quanto sino a ora esposto deriva che, non essendo stata fornita prova contraria, dovrà senz'altro ritenersi adempiuto l'onere probatorio incombente in capo alla
Banca attrice e, di conseguenza, ammettersi che, da un lato, il rapporto tra le parti deve intendersi regolato dalla convenzione del 30.3.2007 e che, per altro canto, la società convenuta non ha eseguito le prestazioni ivi previste a suo carico.
L'inadempimento di risulta altresì dalle considerazioni svolte nella relazione CP_1
depositata in data 6.5.2024 dal consulente tecnico d'ufficio che, nominato al fine di rideterminare il corretto rapporto dare-avere tra le parti, ha proceduto alla ricostruzione dei movimenti occorsi tra la società e la con l'ausilio della Pt_2
documentazione prodotta in atti.
L'esperto ha riscontrato innanzitutto che la rate contrattuali per cui la Banca domanda l'adempimento si riferiscono al periodo settembre 2016 – ottobre 2017 e, successivamente, ha predisposto due distinti ricalcoli del saldo applicando la disciplina negoziale prevista dai due contratti in questo giudizio invocati e aggiornando gli importi alla data di maggio 2018.
In estrema sintesi, l'ausiliario del giudice ha potuto constare che il ricalcolo effettuato in applicazione delle clausole “riscosso per non riscosso” previste espressamente nella Convenzione sottoscritta al 30 marzo 2007 consente di quantificare in
461.475,12 euro l'importo non corrisposto da in vigenza di contratto mentre, CP_1
6 in via alternativa, tale importo si riduce a 396.930,12 euro sulla scorta della disciplina prevista dalle parti con il successivo accordo del 2 aprile 2007.
Ora, ribadito che il rapporto tra le parti deve ritenersi regolato dall'accordo del marzo
2007, deve rilevarsi che l' attore ha domandato il pagamento di rate non CP_3
corrisposte per complessivi 402.763,40 euro a fronte del maggiore importo di
461.475,12 euro quantificato dal consulente d'ufficio a tal titolo.
In applicazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., non potendosi accogliere la domanda oltre i limiti della sua formulazione, la pretesa in questa sede azionata di deve essere ammessa nei limiti della Pt_1
somma dalla stessa azionata e cioè per l'inferiore importo di 402.763,40 euro.
Rigetta la domanda relativa alla rivalutazione trattandosi di debito di valuta ed in assenza di qualunque allegazione sul danno ulteriore.
Non può invece trovare accoglimento, poiché infondata, la domanda risarcitoria avanzata dall'Istituto attore.
In tema di responsabilità contrattuale, è principio tradizionalmente affermato quello per cui spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore, laddove l'art. 1218 c.c. pone sì una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, ma non modifica l'onere della prova che, allorché si tratti di accertare l'esistenza del danno, rimane in capo alla parte che abbia agito per l'accertamento di tale inadempimento (Cass. civ. n.21140/2007).
Nel caso de quo deve invece osservarsi che la non ha provveduto neppure alla Pt_2
mera indicazione di qualsivoglia voce di danno che assume aver patito in conseguenza dell'avverso inadempimento, limitandosi piuttosto alla generica allegazione del pregiudizio subito, sicché non può ritenersi adempiuto l'onere probatorio imposto a suo carico.
7 Deve infine dirsi delle spese occorse nei giudizi tra le medesime parti, la cui liquidazione, come da dispositivo dell'ordinanza n. 286/2021 resa dalla Suprema
Corte, è rimessa alle determinazioni di questo Giudice.
Secondo orientamento della stessa Corte, “il giudice del rinvio, al quale la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio e al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite.”(cass. civ. ord. n.18005/2021).
In occasione della medesima pronuncia su richiamata ha inoltre evidenziato che “il giudice, nel regolare le spese di lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione e, - tuttavia, complessivamente soccombente- al rimborso delle stesse in favore”.
Procedendosi dunque alla complessiva valutazione circa l'esito dei procedimenti intercorsi tra le odierne parti, si ritiene che sia risultata vittoriosa sia nel merito Pt_1
che in sede di legittimità, fatta eccezione per la domanda risarcitoria da lei sollevata, il cui rigetto giustifica la parziale compensazione delle spese del presente giudizio in ragione di 1/4.
In conclusione, per il principio di soccombenza, le spese del presente giudizio sono compensate in ragione di ¼ e sono poste a carico del convenuto nella restante parte;
seguono la soccombenza quanto al giudizio nanti la Corte di Cassazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza;
- Accertato l'inadempimento di dichiara risolto il contratto CP_1
sottoscritto dalle parti in data 30.3.2007;
8 - Condanna in qualità di socio unico di alla CP_2 CP_1
corresponsione della somma di 402.763,40 euro in favore di Parte_1
oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
[...]
- Rigetta la domanda di rivalutazione trattandosi di debito di valuta;
- Liquida le spese del presente giudizio come di seguito indicato:
Valore della causa: da € 260.001 a € 520.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.772,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 1.169,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 5.206,00
Fase decisionale, valore minimo: € 3.082,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 11.229,00 oltre spese Iva e Cpa come per legge.
Dispone la compensazione in ragione di ¼ e pone la restante quota a carico del convenuto.
Liquida le spese relative al giudizio nanti la Corte di Cassazione come di seguito indicato:
Valore della causa: da € 260.001 a € 520.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 4.961,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 3.260,00
Fase decisionale, valore medio: € 2.552,00
Compenso tabellare (valori medi) € 10.773,00
Riduzione del 50 % su € 10.773,00 per pronuncia in rito € -5.386,50
Compenso al netto delle riduzioni € 5.386,50 oltre spese Iva e Cpa come per legge.
Pone le spese della consulenza definitivamente a carico del convenuto.
Sassari li, 26/02/2025.
9 IL GIUDICE
(Dott.ssa G.M. Mossa)
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