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Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 26/03/2026, n. 5575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5575 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05575/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04338/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4338 del 2025, proposto da UC ON, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Versace, con domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via Nicolò Dall'Arca n. 24;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'accertamento dell'illegittimità
del silenzio/inerzia del Ministero dell’Istruzione e del Merito, nel procedimento avente ad oggetto la domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero e segnatamente in Spagna, iniziato con istanza presentata dal ricorrente come di seguito indicato e non concluso entro il termine previsto dall’art. 16 co. 6 Del Dgs 206/2007, come indicato nella tabella e per la condanna della medesima Amministrazione a provvedere in ordine alla menzionata istanza entro un termine ragionevole, preferibilmente non superiore a 30 giorni, con nomina di un Commissario ad acta
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa NI CE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. parte ricorrente ha chiesto l’accertamento del silenzio inadempimento serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda di riconoscimento del titolo abilitante per il sostegno conseguito in Spagna, Paese membro dell’Unione Europea, ai fini dell’esercizio della professione di docente, con conseguente ordine all’Amministrazione di provvedere in tal senso.
Nello specifico il ricorrente riferisce di aver presentato la domanda di riconoscimento del suddetto titolo abilitante in data 8 giugno 2024 e che è spirato il termine di conclusione del procedimento, desumibile dal combinato disposto degli artt. 2, Legge n. 241 del 7 agosto 1990, e art.16, co. 2 e 6 del D. Lgs. 9 novembre 2007 n. 206, pari a giorni 120 dalla presentazione della suindicata istanza.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio con atto di mera forma.
Alla camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026, la causa è passata in decisione.
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto, alla stregua dell’orientamento consolidatosi presso questo Tribunale.
Va preliminarmente rilevato che, quanto al procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti della scuola di ogni ordine e grado, conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea, l’art. 5 del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206 individua l’autorità competente nel soppresso Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che ha assunto la denominazione di Ministero dell’Istruzione e del Merito, ai sensi dell’art. 6 del decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito in legge 16 dicembre 2022, n. 604.
Per ritenere la sussistenza del richiesto obbligo di provvedere è necessario e sufficiente la presentazione di una formale istanza e la scadenza del relativo termine, senza che sia intervenuto alcun pronunciamento da parte dell’Amministrazione.
Osserva il Collegio che nel caso di specie entrambi i suddetti presupposti appaiono integrati, atteso che a fronte della domanda di riconoscimento in data 8 giugno 2024, l’Amministrazione non risulta essersi ancora pronunciata, con conseguente violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241 del 1990, sia di quello specifico fissato in materia dal d.lgs. n. 206/2007 (“ Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali ”), il cui art. 16, comma 6, stabilisce che “Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato” e al comma 2 del medesimo articolo si prevede che “Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni” .
Ne consegue che il termine complessivo entro il quale l’Amministrazione avrebbe dovuto emettere il provvedimento conclusivo del procedimento approda al massimo a quattro mesi, in caso di richiesta, contemplata dal suddetto comma 2, delle eventuali necessarie integrazioni.
Nel caso di specie, alla data di proposizione del ricorso, tale termine è scaduto, senza che fosse adottato – non emergendo dagli atti di causa elementi probatori contrari – il provvedimento finale espresso da parte dell’autorità procedente, per cui sussiste il silenzio inadempimento del Ministero resistente.
Atteso, dunque, l’obbligo di quest’ultimo di provvedere sull’istanza come sopra presentata dalla parte ricorrente, il Collegio dispone che il Ministero dell’Istruzione e del Merito provveda in ordine alla stessa mediante l’emanazione di un provvedimento espresso entro il termine di 120 (centoventi) giorni, decorrente dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, tenuto conto del fatto che trattasi di procedimenti “di massa” connotati da un elevatissimo numero di richieste;
Per il caso di persistente inadempienza, il Tribunale nomina sin d’ora, nella qualità di Commissario ad acta , il Direttore generale del Ministero preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, con facoltà di delega, provvederà nel termine di 90 giorni, decorrente dalla scadenza del termine di cui sopra assegnato all’amministrazione.
Le spese di lite seguano la soccombenza e vengano liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei termini indicati in motivazione; e, per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di provvedere sull’istanza come sopra presentata dalla parte ricorrente, entro giorni 120 (centoventi) dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;
- dispone che, per il caso di inutile decorso del termine anzidetto, a tanto provveda, nella qualità di Commissario ad acta e con facoltà di delega, il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, nell’ulteriore termine di giorni 90 (novanta);
- condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, in ragione di € 500,00 (euro cinquecento/00), oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LO IZ, Presidente
Gianluca Verico, Primo Referendario
NI CE, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI CE | LO IZ |
IL SEGRETARIO