Art. 28.
Nelle conservatorie e negli uffici misti del registro e conservatorie dei registri immobiliari nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non e' stata effettuata la riproduzione delle note relative alle formalita' di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione e di annotazione previste dall' articolo 1 della legge 23 ottobre 1969, n. 789 , i registri particolari sono costituiti dalle raccolte delle note tenute nei modi di cui all' articolo 2664 del codice civile .
Nota all'art. 28:
- Il testo dell' art. 1 della legge 23 ottobre 1969, n. 789 , concernente "Modifiche alle norme sul servizio ipotecario e sul personale delle conservatorie dei registri immobiliari", e' il seguente:
"I registri particolari, previsti dall' art. 2679 del codice civile , attualmente in uso presso le conservatorie dei registri immobiliari e uffici del registro e di conservazione dei registri immobiliari, sono sostituiti da nuovi registri a fogli sciolti, il cui modello e' approvato con decreto del Ministro per le finanze, sui quali saranno riprodotte le note relative alle formalita' di iscrizione, di rinnovazione, di trascrizione, di cancellazione ed altri annotamenti, con l'impiego di macchine di fotoriproduzione".
Nelle conservatorie e negli uffici misti del registro e conservatorie dei registri immobiliari nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non e' stata effettuata la riproduzione delle note relative alle formalita' di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione e di annotazione previste dall' articolo 1 della legge 23 ottobre 1969, n. 789 , i registri particolari sono costituiti dalle raccolte delle note tenute nei modi di cui all' articolo 2664 del codice civile .
Nota all'art. 28:
- Il testo dell' art. 1 della legge 23 ottobre 1969, n. 789 , concernente "Modifiche alle norme sul servizio ipotecario e sul personale delle conservatorie dei registri immobiliari", e' il seguente:
"I registri particolari, previsti dall' art. 2679 del codice civile , attualmente in uso presso le conservatorie dei registri immobiliari e uffici del registro e di conservazione dei registri immobiliari, sono sostituiti da nuovi registri a fogli sciolti, il cui modello e' approvato con decreto del Ministro per le finanze, sui quali saranno riprodotte le note relative alle formalita' di iscrizione, di rinnovazione, di trascrizione, di cancellazione ed altri annotamenti, con l'impiego di macchine di fotoriproduzione".