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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/02/2025, n. 896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 896 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4634/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Isabella Messina GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4634/2024
avente per oggetto: scioglimento del matrimonio promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. RINALDI ANNA SANDRA, presso cui è Parte_1 elettivamente domiciliato come da procura in atti
RICORRENTE
contro rappresentata e difesa dall'avv. BASSILO LORENA, presso cui è Controparte_1 elettivamente domiciliata come da procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
Emettere, ex art. 4, comma 12, L. 898/1970, sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio contratto dai Sigg.ri con rito civile in Nea Selefkia Parte_1 Controparte_1
(Grecia) in data 12/12/1998.
pagina 1 di 3 L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 45, parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999), ordinando all'Ufficiale di detto Stato
Civile di procedere a tutte le incombenze di legge e di trascrivere l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio
Per parte resistente
Come da verbale di udienza del 30/01/2025
Per il P.M.
Nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori contraevano matrimonio con rito civile Parte_1 Controparte_1 in Nea Selefkia (Grecia) in data 12/12/1998.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 45, parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 15/05/2001 e il 18/04/2008. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione consensuale del 24/10/2018, omologata dal Tribunale di Torino in data 24/10/2018.
Con ricorso depositato il 13/03/2024, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015
n. 55. Parte attrice domandava, inoltre, la conferma delle condizioni di separazione sia in punto affidamento condiviso del minore sia in punto residenza anagrafica dello stesso prevedendosi, Per_2 inoltre, incontri padre-figlio in base agli impegni scolastici ed extrascolastici del minore nonché
l'assegnazione della casa coniugale alla resistente fino a quando il minore non diverrà economicamente autosufficiente e non sarà più convivente con la madre. Parte ricorrente chiedeva, altresì, a modifica delle condizioni di separazione di disporre a suo carico il contributo al mantenimento per il minore Per_2 nella somma di euro 350,00 oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo, nonché la cessazione, a far data dal ricorso, di ogni contributo al mantenimento sia in favore di parte resistente sia in favore della figlia con condanna di controparte alla restituzione delle somme percepite a tale Per_1 titolo a far data dal deposito del ricorso introduttivo.
Con comparsa di costituzione e risposta del 29/12/2024 parte resistente si costituiva in giudizio chiedendo a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio con contestuale conferma delle condizioni di separazione sia in punto residenza anagrafica dei figli presso sé medesima sia in punto affidamento condiviso del minore . Parte resistente domandava, altresì, di disporre a carico di Per_2 parte ricorrente il contributo al mantenimento dei figli pari ad euro 400,00 mensili cadauno oltre al 60% delle spese straordinarie e di prevedere a carico di parte attrice un contributo al mantenimento di parte convenuta in euro 200,00 mensili. Parte convenuta, infine chiedeva, dando atto della percezione degli assegni familiari da controparte, un contributo aggiuntivo a carico del sig. n euro Parte_1
300,00 per ciascun figlio. Parte convenuta domandava, infine, di respingere la richiesta di parte attrice in pagina 2 di 3 punto condanna della resistente alla restituzione delle somme percepite a titolo di mantenimento per la figlia . Per_1
All'udienza del 30/01/2025, innanzi al Giudice Relatore, entrambe le parti venivano sentite personalmente e l'avvocato di parte ricorrente domandava la pronuncia della sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio, mentre parte resistente non richiedeva sentenza non definitiva in punto status. Il G.I. esperiva il tentativo di conciliazione ex art. 185 c.p.c. disponendo il mantenimento dell'attuale previsione in punto contributo al mantenimento da parte resistente e contestualmente rinviando a nuova udienza al fine di verificare l'esito della proposta del Giudice. Il Giudice rimetteva la
Causa al Collegio per la sola pronuncia della sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio.
***
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
Il ricorso appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge
1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione regolarmente omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori Parte_1 [...]
, iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
CP_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di provvedere alle incombenze di legge.
RIMETTE la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
NULLA in punto spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 30.1.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Isabella Messina GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4634/2024
avente per oggetto: scioglimento del matrimonio promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. RINALDI ANNA SANDRA, presso cui è Parte_1 elettivamente domiciliato come da procura in atti
RICORRENTE
contro rappresentata e difesa dall'avv. BASSILO LORENA, presso cui è Controparte_1 elettivamente domiciliata come da procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
Emettere, ex art. 4, comma 12, L. 898/1970, sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio contratto dai Sigg.ri con rito civile in Nea Selefkia Parte_1 Controparte_1
(Grecia) in data 12/12/1998.
pagina 1 di 3 L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 45, parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999), ordinando all'Ufficiale di detto Stato
Civile di procedere a tutte le incombenze di legge e di trascrivere l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio
Per parte resistente
Come da verbale di udienza del 30/01/2025
Per il P.M.
Nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori contraevano matrimonio con rito civile Parte_1 Controparte_1 in Nea Selefkia (Grecia) in data 12/12/1998.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 45, parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 15/05/2001 e il 18/04/2008. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione consensuale del 24/10/2018, omologata dal Tribunale di Torino in data 24/10/2018.
Con ricorso depositato il 13/03/2024, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015
n. 55. Parte attrice domandava, inoltre, la conferma delle condizioni di separazione sia in punto affidamento condiviso del minore sia in punto residenza anagrafica dello stesso prevedendosi, Per_2 inoltre, incontri padre-figlio in base agli impegni scolastici ed extrascolastici del minore nonché
l'assegnazione della casa coniugale alla resistente fino a quando il minore non diverrà economicamente autosufficiente e non sarà più convivente con la madre. Parte ricorrente chiedeva, altresì, a modifica delle condizioni di separazione di disporre a suo carico il contributo al mantenimento per il minore Per_2 nella somma di euro 350,00 oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo, nonché la cessazione, a far data dal ricorso, di ogni contributo al mantenimento sia in favore di parte resistente sia in favore della figlia con condanna di controparte alla restituzione delle somme percepite a tale Per_1 titolo a far data dal deposito del ricorso introduttivo.
Con comparsa di costituzione e risposta del 29/12/2024 parte resistente si costituiva in giudizio chiedendo a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio con contestuale conferma delle condizioni di separazione sia in punto residenza anagrafica dei figli presso sé medesima sia in punto affidamento condiviso del minore . Parte resistente domandava, altresì, di disporre a carico di Per_2 parte ricorrente il contributo al mantenimento dei figli pari ad euro 400,00 mensili cadauno oltre al 60% delle spese straordinarie e di prevedere a carico di parte attrice un contributo al mantenimento di parte convenuta in euro 200,00 mensili. Parte convenuta, infine chiedeva, dando atto della percezione degli assegni familiari da controparte, un contributo aggiuntivo a carico del sig. n euro Parte_1
300,00 per ciascun figlio. Parte convenuta domandava, infine, di respingere la richiesta di parte attrice in pagina 2 di 3 punto condanna della resistente alla restituzione delle somme percepite a titolo di mantenimento per la figlia . Per_1
All'udienza del 30/01/2025, innanzi al Giudice Relatore, entrambe le parti venivano sentite personalmente e l'avvocato di parte ricorrente domandava la pronuncia della sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio, mentre parte resistente non richiedeva sentenza non definitiva in punto status. Il G.I. esperiva il tentativo di conciliazione ex art. 185 c.p.c. disponendo il mantenimento dell'attuale previsione in punto contributo al mantenimento da parte resistente e contestualmente rinviando a nuova udienza al fine di verificare l'esito della proposta del Giudice. Il Giudice rimetteva la
Causa al Collegio per la sola pronuncia della sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio.
***
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
Il ricorso appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge
1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione regolarmente omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori Parte_1 [...]
, iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
CP_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di provvedere alle incombenze di legge.
RIMETTE la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
NULLA in punto spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 30.1.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3