Sentenza 20 novembre 2009
Massime • 1
È valida la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari presso il difensore eletto domiciliatario dell'imputato che si trovi in stato di detenzione domiciliare per altra causa.
Commentario • 1
- 1. Notifica al detenuto: come fare se ha eletto domicilio altrove? (Cass. 12778/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 giugno 2020
L'ordinamento giuridico equipara il rifiuto (e, quindi, a fortiori, anche la rinuncia) di ricevere la notifica da parte del destinatario alla consegna: il difensore domiciliatario può rinunciare alla notifica per sè ma anche per l'imputato, in quanto l'autorità notificante, essendo estranea al rapporto interno fra domiciliante e domiciliatario, non è tenuta a verificare quali siano i poteri del domiciliatario. L 'autorità giudiziaria che debba procedere a notifiche nei confronti di un imputato non detenuto, non ha alcun obbligo di svolgere ricerche in ordine allo status libertatis, sicchè la notifica deve ritenersi ritualmente eseguita secondo il modello notificatorio previsto per …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/11/2009, n. 47324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47324 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2009 |
Testo completo
47324 109 M Sentenza n. 2017
Registro Generale n. 29826-07 udienza pubblica del 20-11-09 (n. 7 del ruolo)
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sezione sesta penale composta dai signori:
Presidente dott. Giovanni de Roberto
1. dott. Saverio Mannino Consigliere
2. dott. Francesco Gramendola Consigliere Consigliere
3. dott. Vincenzo Rotundo
Consigliere 4. dott. Domenico Carcano ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di AI IM, nato a [...] il 14-3-
73, avverso la sentenza in data 18-10-06 della Corte di Appello di Genova, sezione II penale.
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso. Udita la relazione fatta dal Consigliere, dott. Vincenzo Rotundo.
Udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale, dott. Tindari Baglione, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1.-. Il difensore di AI IM ricorre per cassazione avverso la sentenza in data 18-10-06, con la quale la Corte di Appello di Genova, in parziale riforma della condanna pronunciata nei confronti del predetto in primo grado per il delitto di evasione dagli arresti domiciliari, ha sostituito la pena di mesi quattro di reclusione a lui inflitta con la libertà controllata per mesi otto, confermando nel resto. Il ricorrente deduce la nullità della notifica dell'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p., sostenendo che alla data di tale notifica il AI si trovava agli arresti domiciliari per altra causa, sicché l'avviso di cui sopra era stato irregolarmente notificato presso lo studio del difensore, ove aveva eletto domicilio.
2.-. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Questa Corte ha già chiarito che la previsione di cui all'art. 156 cod. proc. pen. per la quale le notificazioni all'imputato detenuto debbono essere eseguite nel luogo di detenzione non contiene una disciplina derogatoria rispetto a quella generale in tema
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di notificazioni, atteso che anche all'imputato detenuto è consentito avvalersi della facoltà di dichiarare o eleggere domicilio a norma dell'art. 161, comma primo, cod. proc. pen. (Sez. 6, Sentenza n. 42306 del 07/10/2008, Rv. 241877, Pezzetta;
Sez. 6, Sentenza n. 3870 del 02/10/2008, Rv. 242396, Scarlata).
In particolare, la notifica all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini presso il domicilio eletto, con indicazione del domiciliatario nella persona del suo difensore di fiducia, deve ritenersi validamente eseguita anche se l'imputato - all'epoca - era detenuto per altra causa. Il domicilio eletto, infatti, implicando, a differenza di quello dichiarato, l'indicazione non solo del luogo in cui gli atti devono essere notificati ma anche della persona presso la quale la notifica deve essere eseguita, presuppone l'esistenza di un R i
3.-. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione della causa di inammissibilità e delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro mille.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in data 20-11-09. IlPresidente Il Consigliere estensore Vincenzo tu lo
DEPOSITATO IN CANCELLERIA,
oggi 12 DIC 2009
IL CANCELLIERE C1 SUPER
ID IA
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