Cass. pen., sez. V, sentenza 24/11/2016, n. 2511
CASS
Sentenza 24 novembre 2016

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È viziata da nullità relativa l'ordinanza con la quale il giudice abbia revocato il provvedimento di ammissione dei testi della difesa in difetto di motivazione sul necessario requisito della loro superfluità, integrando una violazione del diritto della parte di "difendersi provando", stabilito dal comma secondo dell'art. 495 cod. proc. pen., corrispondente al principio della "parità delle armi" sancito dall'art. 6, comma terzo, lett. d), della CEDU, al quale si richiama l'art. 111, comma secondo, della Costituzione in tema di contraddittorio tra le parti.

Commentario1

  • 1Testimone irreperibile, prova .. superflua (Cass. 8422/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 ottobre 2020

    E' viziata da nullità relativa l'ordinanza con la quale il giudice abbia revocato il provvedimento di ammissione dei testi della difesa in difetto di motivazione sul necessario requisito della loro superfluità, integrando una violazione del diritto della parte di "difendersi provando", stabilito dall'art. 495 c.p.p., comma 2, corrispondente al principio della "parità delle armi" sancito dall'art. 6, comma 3, lett. d), della CEDU, al quale si richiama l'art. 111 Cost., comma 2, in tema di contraddittorio tra le parti (cfr., ex plurimis, Cass., sez. V, n. 2511 del 24/11/2016, rv. 269050). La legge preveda solo la revoca delle prove superflue: il diritto di difendersi provando, pertanto, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 24/11/2016, n. 2511
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2511
Data del deposito : 24 novembre 2016

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