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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 04/04/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DEL 4 APRILE 2025
N.R.G. 555/2025
All'udienza del 4 Aprile 2025, tenuta dal G.O.P.
Dott.ssa Maria Domenica Romeo, alle ore 9:42 viene chiamata la causa di cui in epigrafe che viene celebrata, ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c., mediante collegamento audio/video sulla piattaforma Teams, giusto decreto del 19 Marzo 2025.
Sono presenti:
- L'Avv. Michele Pricoco per il ricorrente, collegato tramite teams;
- Nessuno è presente per CP_1
- L'Avv. Giovanna Suriano per per delega CP_2
dell'avv. A. Laganà collegata tramite piattaforma teams;
Il G.O.P.
Verificata l'idoneità audio/video del collegamento, invita i difensori delle parti a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa. L'avv. Pricoco fa presente che l'AV
n.09420219000622747000, pervenuto in data
25/11/2021, non è utile ad interrompere la prescrizione, pur considerando la sospensione di gg. 129 per l'emergenza covid.
I difensori delle parti precisano quindi le conclusioni riportandosi a quanto chiesto, dedotto ed eccepito nei rispettivi atti difensivi e nei verbali processuali e danno atto di rinunciare al collegamento successivo per la lettura della sentenza.
Alle ore 9:52, il G.O.P.
Si ritira in camera di consiglio disponendo la sospensione del collegamento audio/video e informando le parti che lo stesso sarà ripristinato dopo le ore 14,00 per la lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza pronunciata a norma dell'art. 429 c.p.c.;
Alle ore 14:51 viene ripristinato il collegamento audio/video.
Nessuno è presente.
Il G.O.P.
Dà lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza pronunciata a norma dell'art. 429 c.p.c.
Alle ore 14,56;
Il G.O.P.
Terminata la lettura di quanto sopra,
2 Dispone
La chiusura del collegamento audio/video e dell'udienza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP D. ssa
Maria D. Romeo, all'udienza del 4.4.2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n.
RG 555/2025 del ruolo generale affari contenziosi vertente,
TRA
rappresentato e difeso Parte_1
dall'Avv. Michele Pricoco, giusta procura in atti;
ricorrente
E
Controparte_3
in persona del suo Presidente, legale
[...]
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso
3 dagli avv. ti A. Laganà e D.C. Adornato, giusta procura notarile in atti;
resistente
E
in Controparte_4
persona del L.R.P.T., rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Cavallo, giusta procura in atti;
resistente
Oggetto: ricorso avverso intimazione di pagamento.
Dando lettura alle ore, assenti le parti dei seguenti,
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE
Il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento N.
09420249013075489000, notificata in data
10/02/2025, limitatamente all'avviso di addebito n.
39420120004672857000 notificato in data
31/01/2013, per contributi dovuti alla gestione separata anno 2006.
Il eccepiva la prescrizione, ai sensi dell'art. Pt_1
3, comma 9 della legge n. 335/95.
4 Si costituivano in giudizio eccependo CP_2
l'estinzione del giudizio, nonchè CP_4
, che, deduceva l'attualità del credito ed il
[...]
proprio difetto di legittimazione passiva.
La domanda è fondata per i motivi di seguito riportati.
In primo luogo, esaminando l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da la stessa CP_1
va disattesa, atteso che, nel caso di specie, il
Concessionario della Riscossione, ha preso posizione in ordine al merito, contestando l'eccezione di prescrizione, nel contempo, allegando l'esistenza di atti interruttivi del termine prescrizionale, in forza della posizione processuale tenuta, va dato atto della tacita rinuncia alla sollevata eccezione di difetto di legittimazione passiva.
Venendo all'eccezione di inammissibilità della domanda va detto che, quando si vogliono far valere questioni attinenti a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (la cartella di pagamento), quale può essere appunto la prescrizione del credito, l'opposizione da proporre è quella all'esecuzione, prevista dall'art. 615 cpc, proponibile in qualsiasi momento e svincolato quindi da qualsivoglia termine decadenziale.
L'eventuale intangibilità del credito che segue alla mancata opposizione del ruolo nel termine dei 40 giorni previsto, a pena di decadenza, dall'art. 24
5 d.lgs n. 46/99 non preclude affatto la possibilità di far valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. eventuali fatti estintivi (come ad esempio la prescrizione) del credito controverso, formatisi successivamente a tale momento.
L'opposizione, in tal caso, non essendo nell'art. 615
c.p.c. fissato alcun termine finale, è sempre proponibile fino all'esaurimento della procedura esecutiva.
Egualmente infondata è l'eccezione di estinzione del giudizio, in quanto, nel procedimento definito con ordinanza del 9 aprile 2022, parte ricorrente aveva spiegato opposizione avverso l'estratto di ruolo per l'avviso di addebito n.° 394/2012/0004672857/000 avanti al GL di Reggio Calabria, e, questi, con ordinanza del 9.4.22 aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale, il non ha Pt_1
tempestivamente e ritualmente riassunto il giudizio, che si è estinto, tuttavia, ciò non ha impedito allo stesso di promuovere la presente azione, atteso, che, si ha l'estinzione del giudizio, ma non dell'azione. Questo significa che la domanda può essere riproposta in un nuovo processo.
Ciò posto, venendo all'eccezione di prescrizione,
l'avviso di addebito n. 39420120004672857000, ha ad oggetto l'omesso versamento dei contributi dovuti alla gestione separata, per il periodo 3/2006
6 (ctb. a percentuale eccedenti il minimale).
L'imposizione contributiva discenda da accertamento dell delle Entrate notificato il 09.12.2011. CP_4
Successivamente l ha provveduto a CP_3
notificare l'avviso di addebito in data 31.01.2013, pertanto, da tale data decorre il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 3, comma 9 della legge n. 335/95. In seguito risultano pervenuti i seguenti atti: AVI n.
09420159019286644000 in data 3/12/2015 (all. 4,
), AVI n. 129 gg 09420219000622747000 in CP_1
data 25/11/2021 (all. 5, , infine CP_1
dall'intimazione di pagamento oggetto di opposizione (in data 10 febbraio 2025). Va dato, comunque atto della prescrizione del credito, atteso, che, pur applicando la sospensione di gg. 129, di cui al periodo emergenziale pandemico (disposta dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.
183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21), l'AV n.
09420219000622747000 è pervenuto in data
25/11/2021, quando il termine prescrizionale era già maturato.
7 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di alla cui inattività è da CP_1
imputare la prescrizione del credito
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, in funzione del Giudice del
Lavoro, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ed istanza disattesa, così provvede:
1) Dichiara prescritto il credito oggetto di causa;
2) Condanna a rifondere le spese di lite in CP_1
favore del ricorrente che liquida in 1.305,50, per onorari, €. 43,00 per spese oltre accessori, come per legge, ove dovuti, con attribuzione in favore del procuratore antistatario;
3) Spese compensate nei confronti di CP_2
Palmi, 4 Aprile 2025.
Il G.O.P.
Dott.ssa Maria D. Romeo
8