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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 20/05/2025, n. 942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 942 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4117/2022 R.G.
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 20 maggio 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento del 10.01.2025, regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in pari data), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per l'avv. prof. MORERA UMBERTO ha Parte_1
concluso come da nota depositata in data 15/05/2025 per l'avv. MARINO AURELIO ha concluso come da nota depositata in data CP_1
19/05/2025
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 10:01 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 4117/2022 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4117/2022 R.G. promossa da: tra
p.i. ), in persona del Deliberante Parte_1 P.IVA_1 con funzione Legale e legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. prof.
MORERA UMBERTO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma (RM), Largo
Giuseppe Toniolo, n. 6, nonché all'indirizzo digitale , in Email_1
virtù di mandato alle liti allegato in atti;
attrice-opponente contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. MARINO CP_1 C.F._1
AURELIO ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata in virtù di procura speciale allegata in atti;
Email_2
convenuta-opposta
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 1, c.p.c.;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c., comma I, c.p.c., ritualmente notificato, la conveniva in giudizio – innanzi all'intestato Parte_1
Tribunale – il signor al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia il CP_1
Tribunale adìto, per le ragioni tutte esposte in narrativa, rigettata ogni contraria istanza e domanda, in accoglimento della presente opposizione ex art. 615 c.p.c.: 1) in via preliminare: sospendere inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del titolo relativamente alla parte di cui all'ordine di pagamento ex art. 614-bis c.p.c., costituito dall'ordinanza del Tribunale di Cassino emessa il 31 marzo 2021 a definizione del procedimento cautelare N.R.G. 382/2021; 2) nel merito: dichiarare
l'inesistenza del diritto del sig. a procedere a esecuzione forzata nei confronti della CP_1
in forza del titolo descritto nell'atto qui opposto e, per l'effetto, Parte_1
dichiararlo inesistente, nullo e/o privo di giuridica efficacia. Con vittoria dei compensi professionali di causa e condanna del precettante Sig. al risarcimento dei danni ex art. 96, comma 3, CP_1
c.p.c., nella misura che il Tribunale riterrà di giustizia. Con integrale vittoria delle spese di lite.”.
Deduceva che le era stato notificato un atto di precetto per la somma pari ad euro 24.140,94, in forza dell'ordinanza emessa il 31 marzo 2021 dal Tribunale di Cassino, a definizione del procedimento cautelare promosso dalla predetta parte opposta al fine di ottenere dall'Istituto di Credito istante la consegna della documentazione inerente ad una pluralità di rapporti bancari, ponendo a suo carico il pagamento di un'astreinte di euro 50,00/die per ogni giorno di ritardo nell'adempimento.
Lamentava la nullità del precetto opposto per l'erroneità della somma indicata e per l'ineseguibilità del titolo esecutivo, non essendo l'esecuzione forzata stata preceduta da autonomo giudizio di accertamento della sussistenza e dell'entità dell'inadempimento e, comunque, alcun inadempimento poteva esserle ascritto, avendo, invero, provveduto a trasmettere l'intera documentazione richiesta.
Il convenuto , tempestivamente costituitosi in giudizio con comparsa di costituzione CP_1
e risposta depositata il 18.11.2022, contestando recisamente la ricostruzione avversaria, insisteva per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “chiede che l'On.le Tribunale di Latina voglia così provvedere: in via preliminare, I. rigettare l'avversa richiesta di sospensione del titolo esecutivo;
nel merito, II. accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione; in subordine, rigettarla perché infondata in fatto e in diritto;
III. condannare alla refusione delle spese e dei compensi Controparte_2
legali, con le maggiorazioni dovute per rimborso forfettario, accessori previdenziali e accessori tributari, con distrazione in favore del sottoscritto avvocato per anticipo fattone.”.
Denegata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, nonché il ricorso cautelare atipico promosso in corso di causa, concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa, istruita in via esclusivamente documentale, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., previa concessione alle parti di termine per note conclusive fino a dieci giorni prima.
L'opposizione è infondata e andrà, pertanto, rigettata.
In sintesi, l'odierna opposizione si fonda, da un lato, sui motivi attinenti all'interpretazione e al contenuto intrinseco del titolo esecutivo (ordinanza del Tribunale di Cassino del 31.3.21), dall'altro su fatti sopravvenuti ed esterni rispetto alla formazione del titolo esecutivo.
Ciò posto, riguardo ai primi vengono in rilievo la contestazione attorea circa l'insussistenza di un ordine nei confronti della di consegnare documenti ultra-decennali e, in generale, Pt_1
l'interpretazione del titolo esecutivo giudiziale, nel senso che l'ordinanza del Tribunale di Cassino avrebbe imposto solo la consegna di documenti a partire dal 23.10.2009 (vd. p. 10, atto di citazione).
Come è noto, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l'attività interpretativa del titolo giudiziale deve essere condotta anzitutto sulla base del dispositivo, con la possibilità di integrarne la portata alla luce del contenuto della relativa motivazione (Cass. 25.9.2015, n.19074), evidenziando come la stessa non possa mai risolversi nella deduzione di motivi di contestazione nel merito delle statuizioni operate nel titolo medesimo, poiché l'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. non configura la sede per la valutazione della correttezza e legittimità delle determinazioni così adottate (Cass. 5.6.2020, n.10806).
Solo in caso di obiettiva ambiguità o incertezza del contenuto del titolo, l'interpretazione da parte del
Giudice dell'opposizione può anche aver luogo sulla base di elementi extratestuali, purché tuttavia si tratti di elementi «ritualmente acquisiti nel processo ed a condizione che non sovrapponga la propria valutazione in diritto a quella del giudice del merito» (Cass. 5.6.2020, n.1086).
Orbene, il dispositivo dell'ordinanza del Tribunale di Cassino emessa in data 31.3.2021, sulla scorta del quale è stato emesso il precetto opposto, prevede: “1) in accoglimento del ricorso, ordina a
[...]
di consegnare immediatamente alla parte ricorrente la Parte_1
documentazione di cui al punto 1 delle conclusioni del ricorso, nella sua interezza, nonché la documentazione di cui ai punti 2, 3, e 4 relativamente alle operazioni compiute dal 23.10.2009; 2) fissa a carico della resistente il pagamento della somma di € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento a quanto in precedenza statuito, e ciò a partire dal decimo giorno successivo a quello di notifica, a cura della parte ricorrente, del presente provvedimento”.
Dalla mera lettura del predetto provvedimento risulta, dunque, chiaro l'onere previsto a carico dell'odierna parte opponente e, segnatamente, l'obbligo di consegnare all'opposto gli estratti conto e gli scalari relativi al c/c n.16432.02 nella loro interezza, ovvero dall'inizio del rapporto e sino alla chiusura (vd. pp. 30-31, all.to n. 5, citazione), limitando temporalmente, a partire dal 23.10.2009, la consegna della documentazione relativa al piano Visione Europa e ai contratti di mutuo dell'8.7.2005
e del 23.12.2004 (vd. p. 31, all.to n. 5, citazione).
Ciò rilevato, passando alla disamina dei secondi motivi di opposizione, riguardanti fatti successivi alla formazione del titolo esecutivo, e precisamente, la necessità di previo accertamento giudiziale dell'inadempimento prima di poter procedere all'esecuzione della misura coercitiva, l'adempimento da parte della Banca alla consegna di tutta la documentazione richiesta dal convenuto, la mancata tempestiva contestazione da parte del convenuto dell'incompletezza della documentazione inoltrata,
l'errata quantificazione dell'astreinte e il venir meno dell'interesse del creditore ad ottenere la documentazione mancante, si consta quanto segue.
Orbene, tenendo a mente il disposto codicistico di cui all'art. 614 bis c.p.c., nella sua formulazione vigente ratione temporis antecedente alle modifiche apportate dal D.L.vo 10.10.2022, n. 149 (“Con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza”), la prima contestazione si rivela infondata, in quanto il creditore può procedere ad un'autoliquidazione dell'astreinte, senza necessità di promuovere un autonomo giudizio di cognizione per l'accertamento della violazione.
Invero, l'art. 614 bis c.p.c. disciplina uno strumento di coercizione indiretta, prevedendo che il giudice possa, contestualmente al provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro, stabilire una somma dovuta dall'obbligato per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del provvedimento stesso.
Questo istituto, introdotto dalla L. n.69/2009, si ispira all'astreinte francese e rappresenta una forma di penale giudiziale volta a incentivare l'adempimento spontaneo attraverso la minaccia di una sanzione economica.
La misura è applicabile alle obbligazioni di fare infungibili e di non fare, nonché a tutte le ipotesi di adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro.
Come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, l'astreinte costituisce una statuizione accessoria al provvedimento di condanna principale, cui il legislatore attribuisce autonoma idoneità all'attuazione coattiva (Cass. 26.7.2023, n.22714).
A tale proposito, il co. 4 del suddetto disposto codicistico stabilisce espressamente che il provvedimento costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione, inosservanza o ritardo.
La giurisprudenza ha chiarito che il creditore non deve promuovere un autonomo giudizio di cognizione per l'accertamento della violazione, essendo il provvedimento già titolo esecutivo.
La parte vittoriosa può quindi procedere direttamente all'esecuzione forzata, previa autoliquidazione dell'importo secondo i criteri stabiliti dal giudice (Trib. Roma 19.1.2021, n.908).
Il debitore potrà quindi contestare l'an e il quantum della pretesa mediante l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., sede nella quale potrà far valere le proprie ragioni circa l'insussistenza delle violazioni o l'errata quantificazione delle somme pretese.
Parimenti infondata la contestazione riguardo l'esatto adempimento da parte della alla Pt_1
consegna della documentazione oggetto del titolo esecutivo. Ed invero, emerge per tabulas che l'odierna parte opponente, in data 8.4.2021, avesse trasmesso tempestivamente la documentazione bancaria oggetto dell'ordinanza del Tribunale di Cassino (vd. all.to n.5, memoria difensiva) e che il convenuto avesse, tuttavia, eccepito, con missiva del 27.4.2021,
l'insufficienza dei documenti trasmessigli (vd. all.to n.6-8, memoria difensiva).
Dalla documentazione versata in atti e, segnatamente, dalla disamina della documentazione contabile trasmessa dalla in data 8.4.21 (vd. all.to n.5, memoria difensiva), questo G.I. non può che Pt_1 limitarsi ad evidenziarne l'incompletezza, posto che non risultano essere stati consegnati gli e/c e gli estratti scalari relativi al periodo 2001-2005 e quelli relativi al periodo 2018-2019, con parziale inottemperanza alle statuizioni di cui all'ordinanza del Tribunale di Cassino del 31.3.21.
Lo stesso dicasi per il contratto di mutuo dell'8.7.2005, non avendo la trasmesso la quietanza Pt_1 di pagamento datata 1.2.2010 per l'estinzione anticipata del finanziamento, ma soltanto un prospetto con l'indicazione dell'importo di alcune rate, suddivise per quota capitale e quota interessi (vd. all.to n.5, memoria difensiva).
Si evidenzia, inoltre, che la a prescindere da qualsiasi doglianza in merito alla fondatezza di Pt_1
un ordine di consegna di documentazione contabile ultradecennale, non poteva non essere a conoscenza dell'incompletezza dei documenti consegnati.
In effetti, non solo la documentazione oggetto di consegna nell'ordinanza del 31.3.21 era precisamente circoscritta, ma il convenuto ne aveva richiesto anche l'esibizione ex art. 210 c.p.c. nell'ambito di un autonomo giudizio di ripetizione di indebito (R.G. n. 4198/2019 – Trib. Cassino), con espresso riferimento all'inottemperanza da parte della all'ordinanza cautelare in parola Pt_1
(vd. all.ti nn. 9-10, memoria difensiva).
Non può, pertanto, configurarsi un abuso del diritto da parte del creditore.
Ed infatti, mentre quest'ultimo ha tempestivamente contestato l'inadempimento della e Pt_1 reiterato la richiesta dei documenti mancanti nel giudizio di merito, l'Istituto di Credito anziché adempiere (o proporre gli ordinari mezzi di impugnazione nei confronti dell'ordinanza del 31.3.21) ha persistito nel proprio inadempimento.
Corretta poi la quantificazione dell'astreinte, calcolata dal convenuto a partire dal 13.4.21, ovvero dal decimo giorno successivo alla notifica dell'ordinanza (2.4.21) e sino alla data di apposizione della formula esecutiva (28.7.22).
Sul punto, si rileva che l'ordinanza contestata non prevede un termine finale per il calcolo della misura coercitiva e, pertanto, essa non può che continuare a maturare sino all'effettivo adempimento, risultando irrilevante la data di apposizione della formula esecutiva.
Connessa a tale eccezione è quella formulata dalla nelle note di trattazione per l'udienza, Pt_1
depositate in data 7.12.22, riguardo la mancata intimazione di messa in mora da parte del convenuto. (vd. pp.2-3).
Invero, l'astreinte ha natura sanzionatoria e coercitiva e va tenuto distinto dagli ordinari istituti civilistici della mora e del risarcimento del danno, sicché la mancata intimazione formale non incide sulla decorrenza della penalità ex art. 614-bis c.p.c., che opera automaticamente in forza del provvedimento giudiziale.
Parimenti infondata l'ulteriore contestazione attorea riguardante il venir meno dell'interesse in capo al convenuto ad ottenere il pagamento della misura coercitiva.
Non risulta, invero, dirimente la circostanza secondo cui, nel giudizio di merito di ripetizione di indebito promosso dal convenuto (R.G. n. 4198/2019 – Trib. Cassino) -, ed in seno al quale, secondo la tesi attorea, doveva essere prodotta la documentazione contabile mancante -, sia stata già depositata la c.t.u. contabile: tale circostanza non esclude che possa persistere un interesse da parte del convenuto, anche nel predetto giudizio di merito, ad ottenere la documentazione in parola.
Conclusivamente, l'opposizione andrà rigettata e, per l'effetto, il precetto opposto confermato.
Non risulta, infine, meritevole di accoglimento la richiesta di condanna – formulata dall'opposto nelle note conclusionali del 26.1.2024 – nei confronti dell'opponente, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per responsabilità aggravata dalla mala fede.
Ed invero, questo Giudice osserva che l'opposto non ha opportunamente dimostrato la ricorrenza dell'elemento soggettivo e oggettivo, presupposti necessari per l'accoglimento della relativa domanda, né tantomeno allegato – come rammenta la giurisprudenza della Suprema Corte (la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96, perciò, non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato, così Cass. n. 21798/2015; Cass. S.U., n. 7583/2004)
– alcunché al fine di vedere accolta la domanda ex art. 96, comma 3, c.p.c..
Sul punto, la giurisprudenza, anche di merito, ha asserito che la responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. postula, oltre alla compiuta soccombenza, anche un'inescusabile negligenza o malafede nella resistenza processuale, causativa di un tangibile danno alla controparte di cui la stessa deve fornire la relativa prova;
ed ancora, la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento ogni qualvolta sia carente non solo l'elemento soggettivo dell'illecito e, dunque, la mala fede o la colpa grave, ma anche l'elemento oggettivo, ovvero la entità del danno sofferto (cfr. ex multis, T. Cassino 28.7.2016, T. Ivrea 17.2.2012).
Oltre ai presupposti soggettivo e oggettivo sopra richiamati, ai fini dell'accoglimento della domanda di condanna al risarcimento dei danni è, altresì, necessario che la controparte dimostri la concreta ed effettiva sussistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima (Cass. 4443/2015). Infatti, la liquidazione dei danni, sebbene effettuabile d'ufficio, richiede comunque la prova, gravante sulla parte che richiede il risarcimento, sia dell'an, ovvero della concreta esistenza di un pregiudizio, che del quantum, ossia della sua quantificazione o, quantomeno, la desumibilità di tali elementi dagli atti di causa (cfr. A. Firenze 15.9.2010; T. Bari 15.11.2017; T.
Taranto 9.10.2012; T. Bassano del Grappa 27.10.2011; T. Bari 25.5.2011).
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite del presente giudizio e dei cautelari espletati in corso di causa seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00) per il giudizio di merito e, limitatamente alle sole fasi introduttiva e decisionale, per la fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) rigetta l'opposizione svolta dall'attrice – opponente e, per l'effetto, conferma l'efficacia esecutiva del precetto impugnato;
b) rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dalla parte convenuta-opposta;
c) condanna l'attrice-opponente a rimborsare al convenuto-opposto le spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 3.194,00 per compensi di avvocato (per la fase di merito euro
2.540,00 + euro 654,00 per la fase cautelare), oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, da distrarsi, quanto alle spese di lite per la fase di merito, in favore dell'avv. Marino Aurelio, dichiaratosi antistatario, e quanto alle spese di lite della fase cautelare, in favore degli avv.ti Marino Aurelio, Passariello Marialuigia e Mallardo Giacomo
Junior, dichiaratisi antistatari.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 20.05.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 20 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 20 maggio 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento del 10.01.2025, regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in pari data), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per l'avv. prof. MORERA UMBERTO ha Parte_1
concluso come da nota depositata in data 15/05/2025 per l'avv. MARINO AURELIO ha concluso come da nota depositata in data CP_1
19/05/2025
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 10:01 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 4117/2022 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4117/2022 R.G. promossa da: tra
p.i. ), in persona del Deliberante Parte_1 P.IVA_1 con funzione Legale e legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. prof.
MORERA UMBERTO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma (RM), Largo
Giuseppe Toniolo, n. 6, nonché all'indirizzo digitale , in Email_1
virtù di mandato alle liti allegato in atti;
attrice-opponente contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. MARINO CP_1 C.F._1
AURELIO ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata in virtù di procura speciale allegata in atti;
Email_2
convenuta-opposta
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 1, c.p.c.;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c., comma I, c.p.c., ritualmente notificato, la conveniva in giudizio – innanzi all'intestato Parte_1
Tribunale – il signor al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia il CP_1
Tribunale adìto, per le ragioni tutte esposte in narrativa, rigettata ogni contraria istanza e domanda, in accoglimento della presente opposizione ex art. 615 c.p.c.: 1) in via preliminare: sospendere inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del titolo relativamente alla parte di cui all'ordine di pagamento ex art. 614-bis c.p.c., costituito dall'ordinanza del Tribunale di Cassino emessa il 31 marzo 2021 a definizione del procedimento cautelare N.R.G. 382/2021; 2) nel merito: dichiarare
l'inesistenza del diritto del sig. a procedere a esecuzione forzata nei confronti della CP_1
in forza del titolo descritto nell'atto qui opposto e, per l'effetto, Parte_1
dichiararlo inesistente, nullo e/o privo di giuridica efficacia. Con vittoria dei compensi professionali di causa e condanna del precettante Sig. al risarcimento dei danni ex art. 96, comma 3, CP_1
c.p.c., nella misura che il Tribunale riterrà di giustizia. Con integrale vittoria delle spese di lite.”.
Deduceva che le era stato notificato un atto di precetto per la somma pari ad euro 24.140,94, in forza dell'ordinanza emessa il 31 marzo 2021 dal Tribunale di Cassino, a definizione del procedimento cautelare promosso dalla predetta parte opposta al fine di ottenere dall'Istituto di Credito istante la consegna della documentazione inerente ad una pluralità di rapporti bancari, ponendo a suo carico il pagamento di un'astreinte di euro 50,00/die per ogni giorno di ritardo nell'adempimento.
Lamentava la nullità del precetto opposto per l'erroneità della somma indicata e per l'ineseguibilità del titolo esecutivo, non essendo l'esecuzione forzata stata preceduta da autonomo giudizio di accertamento della sussistenza e dell'entità dell'inadempimento e, comunque, alcun inadempimento poteva esserle ascritto, avendo, invero, provveduto a trasmettere l'intera documentazione richiesta.
Il convenuto , tempestivamente costituitosi in giudizio con comparsa di costituzione CP_1
e risposta depositata il 18.11.2022, contestando recisamente la ricostruzione avversaria, insisteva per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “chiede che l'On.le Tribunale di Latina voglia così provvedere: in via preliminare, I. rigettare l'avversa richiesta di sospensione del titolo esecutivo;
nel merito, II. accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione; in subordine, rigettarla perché infondata in fatto e in diritto;
III. condannare alla refusione delle spese e dei compensi Controparte_2
legali, con le maggiorazioni dovute per rimborso forfettario, accessori previdenziali e accessori tributari, con distrazione in favore del sottoscritto avvocato per anticipo fattone.”.
Denegata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, nonché il ricorso cautelare atipico promosso in corso di causa, concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa, istruita in via esclusivamente documentale, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., previa concessione alle parti di termine per note conclusive fino a dieci giorni prima.
L'opposizione è infondata e andrà, pertanto, rigettata.
In sintesi, l'odierna opposizione si fonda, da un lato, sui motivi attinenti all'interpretazione e al contenuto intrinseco del titolo esecutivo (ordinanza del Tribunale di Cassino del 31.3.21), dall'altro su fatti sopravvenuti ed esterni rispetto alla formazione del titolo esecutivo.
Ciò posto, riguardo ai primi vengono in rilievo la contestazione attorea circa l'insussistenza di un ordine nei confronti della di consegnare documenti ultra-decennali e, in generale, Pt_1
l'interpretazione del titolo esecutivo giudiziale, nel senso che l'ordinanza del Tribunale di Cassino avrebbe imposto solo la consegna di documenti a partire dal 23.10.2009 (vd. p. 10, atto di citazione).
Come è noto, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l'attività interpretativa del titolo giudiziale deve essere condotta anzitutto sulla base del dispositivo, con la possibilità di integrarne la portata alla luce del contenuto della relativa motivazione (Cass. 25.9.2015, n.19074), evidenziando come la stessa non possa mai risolversi nella deduzione di motivi di contestazione nel merito delle statuizioni operate nel titolo medesimo, poiché l'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. non configura la sede per la valutazione della correttezza e legittimità delle determinazioni così adottate (Cass. 5.6.2020, n.10806).
Solo in caso di obiettiva ambiguità o incertezza del contenuto del titolo, l'interpretazione da parte del
Giudice dell'opposizione può anche aver luogo sulla base di elementi extratestuali, purché tuttavia si tratti di elementi «ritualmente acquisiti nel processo ed a condizione che non sovrapponga la propria valutazione in diritto a quella del giudice del merito» (Cass. 5.6.2020, n.1086).
Orbene, il dispositivo dell'ordinanza del Tribunale di Cassino emessa in data 31.3.2021, sulla scorta del quale è stato emesso il precetto opposto, prevede: “1) in accoglimento del ricorso, ordina a
[...]
di consegnare immediatamente alla parte ricorrente la Parte_1
documentazione di cui al punto 1 delle conclusioni del ricorso, nella sua interezza, nonché la documentazione di cui ai punti 2, 3, e 4 relativamente alle operazioni compiute dal 23.10.2009; 2) fissa a carico della resistente il pagamento della somma di € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento a quanto in precedenza statuito, e ciò a partire dal decimo giorno successivo a quello di notifica, a cura della parte ricorrente, del presente provvedimento”.
Dalla mera lettura del predetto provvedimento risulta, dunque, chiaro l'onere previsto a carico dell'odierna parte opponente e, segnatamente, l'obbligo di consegnare all'opposto gli estratti conto e gli scalari relativi al c/c n.16432.02 nella loro interezza, ovvero dall'inizio del rapporto e sino alla chiusura (vd. pp. 30-31, all.to n. 5, citazione), limitando temporalmente, a partire dal 23.10.2009, la consegna della documentazione relativa al piano Visione Europa e ai contratti di mutuo dell'8.7.2005
e del 23.12.2004 (vd. p. 31, all.to n. 5, citazione).
Ciò rilevato, passando alla disamina dei secondi motivi di opposizione, riguardanti fatti successivi alla formazione del titolo esecutivo, e precisamente, la necessità di previo accertamento giudiziale dell'inadempimento prima di poter procedere all'esecuzione della misura coercitiva, l'adempimento da parte della Banca alla consegna di tutta la documentazione richiesta dal convenuto, la mancata tempestiva contestazione da parte del convenuto dell'incompletezza della documentazione inoltrata,
l'errata quantificazione dell'astreinte e il venir meno dell'interesse del creditore ad ottenere la documentazione mancante, si consta quanto segue.
Orbene, tenendo a mente il disposto codicistico di cui all'art. 614 bis c.p.c., nella sua formulazione vigente ratione temporis antecedente alle modifiche apportate dal D.L.vo 10.10.2022, n. 149 (“Con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza”), la prima contestazione si rivela infondata, in quanto il creditore può procedere ad un'autoliquidazione dell'astreinte, senza necessità di promuovere un autonomo giudizio di cognizione per l'accertamento della violazione.
Invero, l'art. 614 bis c.p.c. disciplina uno strumento di coercizione indiretta, prevedendo che il giudice possa, contestualmente al provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro, stabilire una somma dovuta dall'obbligato per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del provvedimento stesso.
Questo istituto, introdotto dalla L. n.69/2009, si ispira all'astreinte francese e rappresenta una forma di penale giudiziale volta a incentivare l'adempimento spontaneo attraverso la minaccia di una sanzione economica.
La misura è applicabile alle obbligazioni di fare infungibili e di non fare, nonché a tutte le ipotesi di adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro.
Come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, l'astreinte costituisce una statuizione accessoria al provvedimento di condanna principale, cui il legislatore attribuisce autonoma idoneità all'attuazione coattiva (Cass. 26.7.2023, n.22714).
A tale proposito, il co. 4 del suddetto disposto codicistico stabilisce espressamente che il provvedimento costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione, inosservanza o ritardo.
La giurisprudenza ha chiarito che il creditore non deve promuovere un autonomo giudizio di cognizione per l'accertamento della violazione, essendo il provvedimento già titolo esecutivo.
La parte vittoriosa può quindi procedere direttamente all'esecuzione forzata, previa autoliquidazione dell'importo secondo i criteri stabiliti dal giudice (Trib. Roma 19.1.2021, n.908).
Il debitore potrà quindi contestare l'an e il quantum della pretesa mediante l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., sede nella quale potrà far valere le proprie ragioni circa l'insussistenza delle violazioni o l'errata quantificazione delle somme pretese.
Parimenti infondata la contestazione riguardo l'esatto adempimento da parte della alla Pt_1
consegna della documentazione oggetto del titolo esecutivo. Ed invero, emerge per tabulas che l'odierna parte opponente, in data 8.4.2021, avesse trasmesso tempestivamente la documentazione bancaria oggetto dell'ordinanza del Tribunale di Cassino (vd. all.to n.5, memoria difensiva) e che il convenuto avesse, tuttavia, eccepito, con missiva del 27.4.2021,
l'insufficienza dei documenti trasmessigli (vd. all.to n.6-8, memoria difensiva).
Dalla documentazione versata in atti e, segnatamente, dalla disamina della documentazione contabile trasmessa dalla in data 8.4.21 (vd. all.to n.5, memoria difensiva), questo G.I. non può che Pt_1 limitarsi ad evidenziarne l'incompletezza, posto che non risultano essere stati consegnati gli e/c e gli estratti scalari relativi al periodo 2001-2005 e quelli relativi al periodo 2018-2019, con parziale inottemperanza alle statuizioni di cui all'ordinanza del Tribunale di Cassino del 31.3.21.
Lo stesso dicasi per il contratto di mutuo dell'8.7.2005, non avendo la trasmesso la quietanza Pt_1 di pagamento datata 1.2.2010 per l'estinzione anticipata del finanziamento, ma soltanto un prospetto con l'indicazione dell'importo di alcune rate, suddivise per quota capitale e quota interessi (vd. all.to n.5, memoria difensiva).
Si evidenzia, inoltre, che la a prescindere da qualsiasi doglianza in merito alla fondatezza di Pt_1
un ordine di consegna di documentazione contabile ultradecennale, non poteva non essere a conoscenza dell'incompletezza dei documenti consegnati.
In effetti, non solo la documentazione oggetto di consegna nell'ordinanza del 31.3.21 era precisamente circoscritta, ma il convenuto ne aveva richiesto anche l'esibizione ex art. 210 c.p.c. nell'ambito di un autonomo giudizio di ripetizione di indebito (R.G. n. 4198/2019 – Trib. Cassino), con espresso riferimento all'inottemperanza da parte della all'ordinanza cautelare in parola Pt_1
(vd. all.ti nn. 9-10, memoria difensiva).
Non può, pertanto, configurarsi un abuso del diritto da parte del creditore.
Ed infatti, mentre quest'ultimo ha tempestivamente contestato l'inadempimento della e Pt_1 reiterato la richiesta dei documenti mancanti nel giudizio di merito, l'Istituto di Credito anziché adempiere (o proporre gli ordinari mezzi di impugnazione nei confronti dell'ordinanza del 31.3.21) ha persistito nel proprio inadempimento.
Corretta poi la quantificazione dell'astreinte, calcolata dal convenuto a partire dal 13.4.21, ovvero dal decimo giorno successivo alla notifica dell'ordinanza (2.4.21) e sino alla data di apposizione della formula esecutiva (28.7.22).
Sul punto, si rileva che l'ordinanza contestata non prevede un termine finale per il calcolo della misura coercitiva e, pertanto, essa non può che continuare a maturare sino all'effettivo adempimento, risultando irrilevante la data di apposizione della formula esecutiva.
Connessa a tale eccezione è quella formulata dalla nelle note di trattazione per l'udienza, Pt_1
depositate in data 7.12.22, riguardo la mancata intimazione di messa in mora da parte del convenuto. (vd. pp.2-3).
Invero, l'astreinte ha natura sanzionatoria e coercitiva e va tenuto distinto dagli ordinari istituti civilistici della mora e del risarcimento del danno, sicché la mancata intimazione formale non incide sulla decorrenza della penalità ex art. 614-bis c.p.c., che opera automaticamente in forza del provvedimento giudiziale.
Parimenti infondata l'ulteriore contestazione attorea riguardante il venir meno dell'interesse in capo al convenuto ad ottenere il pagamento della misura coercitiva.
Non risulta, invero, dirimente la circostanza secondo cui, nel giudizio di merito di ripetizione di indebito promosso dal convenuto (R.G. n. 4198/2019 – Trib. Cassino) -, ed in seno al quale, secondo la tesi attorea, doveva essere prodotta la documentazione contabile mancante -, sia stata già depositata la c.t.u. contabile: tale circostanza non esclude che possa persistere un interesse da parte del convenuto, anche nel predetto giudizio di merito, ad ottenere la documentazione in parola.
Conclusivamente, l'opposizione andrà rigettata e, per l'effetto, il precetto opposto confermato.
Non risulta, infine, meritevole di accoglimento la richiesta di condanna – formulata dall'opposto nelle note conclusionali del 26.1.2024 – nei confronti dell'opponente, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per responsabilità aggravata dalla mala fede.
Ed invero, questo Giudice osserva che l'opposto non ha opportunamente dimostrato la ricorrenza dell'elemento soggettivo e oggettivo, presupposti necessari per l'accoglimento della relativa domanda, né tantomeno allegato – come rammenta la giurisprudenza della Suprema Corte (la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96, perciò, non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato, così Cass. n. 21798/2015; Cass. S.U., n. 7583/2004)
– alcunché al fine di vedere accolta la domanda ex art. 96, comma 3, c.p.c..
Sul punto, la giurisprudenza, anche di merito, ha asserito che la responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. postula, oltre alla compiuta soccombenza, anche un'inescusabile negligenza o malafede nella resistenza processuale, causativa di un tangibile danno alla controparte di cui la stessa deve fornire la relativa prova;
ed ancora, la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento ogni qualvolta sia carente non solo l'elemento soggettivo dell'illecito e, dunque, la mala fede o la colpa grave, ma anche l'elemento oggettivo, ovvero la entità del danno sofferto (cfr. ex multis, T. Cassino 28.7.2016, T. Ivrea 17.2.2012).
Oltre ai presupposti soggettivo e oggettivo sopra richiamati, ai fini dell'accoglimento della domanda di condanna al risarcimento dei danni è, altresì, necessario che la controparte dimostri la concreta ed effettiva sussistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima (Cass. 4443/2015). Infatti, la liquidazione dei danni, sebbene effettuabile d'ufficio, richiede comunque la prova, gravante sulla parte che richiede il risarcimento, sia dell'an, ovvero della concreta esistenza di un pregiudizio, che del quantum, ossia della sua quantificazione o, quantomeno, la desumibilità di tali elementi dagli atti di causa (cfr. A. Firenze 15.9.2010; T. Bari 15.11.2017; T.
Taranto 9.10.2012; T. Bassano del Grappa 27.10.2011; T. Bari 25.5.2011).
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite del presente giudizio e dei cautelari espletati in corso di causa seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00) per il giudizio di merito e, limitatamente alle sole fasi introduttiva e decisionale, per la fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) rigetta l'opposizione svolta dall'attrice – opponente e, per l'effetto, conferma l'efficacia esecutiva del precetto impugnato;
b) rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dalla parte convenuta-opposta;
c) condanna l'attrice-opponente a rimborsare al convenuto-opposto le spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 3.194,00 per compensi di avvocato (per la fase di merito euro
2.540,00 + euro 654,00 per la fase cautelare), oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, da distrarsi, quanto alle spese di lite per la fase di merito, in favore dell'avv. Marino Aurelio, dichiaratosi antistatario, e quanto alle spese di lite della fase cautelare, in favore degli avv.ti Marino Aurelio, Passariello Marialuigia e Mallardo Giacomo
Junior, dichiaratisi antistatari.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 20.05.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 20 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini