TAR Catania, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 3777
TAR
Ordinanza collegiale 22 maggio 2025
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Sentenza 29 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Eccesso di potere per incompetenza; Violazione dell’art. 32 del D.L. n. 269/2003, dell’art. 32 della L. n. 47/1985 nonché dell’art. 23 della L.R. n. 37/1985 e dell’art. 24 della L.R. n. 15/2004

    La prima parte dell'atto (parere di rigetto) è conforme alle funzioni della Soprintendenza. Tuttavia, la seconda parte, contenente l'ordine di rimessione in pristino, è illegittima poiché l'ente di tutela del vincolo paesaggistico è privo dei poteri ripristinatori e repressivi in procedimenti di condono edilizio.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990. Violazione e falsa applicazione dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004. Eccesso di potere per difetto di motivazione e per difetto di istruttoria

    Il Collegio premette che le opere abusive in aree vincolate sono sanabili solo se congiuntamente ricorrano determinate condizioni, tra cui la conformità alle prescrizioni urbanistiche e il parere favorevole dell'autorità preposta al vincolo. Nel caso di specie, l'opera consiste nella realizzazione di un edificio monopiano con incremento di superficie e volumetria, tipologia di abuso non sanabile in area vincolata secondo la normativa speciale sul terzo condono edilizio. Pertanto, nessun ulteriore approfondimento sul merito o sull'impatto paesaggistico era necessario.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 136 della Costituzione e dell’art. 30 della Legge n. 87/1953

    La decisione resa su ricorso straordinario non configura un giudicato in senso tecnico. Inoltre, nessun giudicato si è formato nei confronti della Soprintendenza, che non era parte del procedimento straordinario. Non è predicabile la fattispecie dei 'rapporti esauriti' in caso di mancato rilascio del nulla osta, soprattutto di fronte a una sentenza della Corte Costituzionale che dichiari illegittima la norma fondante il condono.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 32 - 33 della Legge n. 47/1985 per quale recepita e modificata in Sicilia dall’art. 23 della L.R. n. 37/1985. Violazione e falsa applicazione dell’art. 32 del D.L. n. 269/2003 e dell’art. 24 della L.R. n. 15/2004

    La decisione su ricorso straordinario non costituisce giudicato. La Corte Costituzionale ha chiarito che l'art. 24 della legge reg. Sic. n. 15/2004 richiama l'art. 32 del D.L. n. 269/2003 nella sua integralità, includendo il limite del comma 27, lettera d), che attribuisce carattere ostativo alla sanatoria anche in presenza di vincoli che non comportino l'inedificabilità assoluta. Pertanto, il condono edilizio non è ammissibile in Sicilia in presenza di vincoli relativi. La circolare regionale si limita a ricognizione della giurisprudenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 3777
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 3777
    Data del deposito : 29 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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