Ordinanza collegiale 22 maggio 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 3777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3777 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03777/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00579/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 579 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Puliafito, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Terme Vigliatore, Via IV Novembre n. 54/C e con domicilio digitale ex lege come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Dipartimento Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina, non costituito in giudizio;
nei confronti
Comune di Milazzo, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della nota prot. n. -OMISSIS- del 23/02/2023, in pari data comunicata a mezzo pec, con la quale la Soprintendenza di Messina, chiamata ad emettere il parere di competenza per opere in sanatoria ex art. 32 L. 326/2003, art. 23 L.R. n 37/85 e L.R. n. 15/2004, ha così disposto: “ RIGETTA la pratica de quo. Per quanto summenzionato, riguardante le opere edilizie realizzate e paesaggisticamente abusive. ORDINA alla ditta in indirizzo la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, a proprie spese, da eseguirsi entro il termine di novanta giorni ”;
nonché di qualsiasi altro atto presupposto, dipendente e/o esecutivo dell’atto impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il dott. IO US NT AT;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 4 aprile 2023 e depositato in data 18 aprile 2023 il deducente ha rappresentato quanto segue.
Con domanda presentata al Comune di Milazzo in data 10 dicembre 2004, prot. n.-OMISSIS-, il ricorrente ha chiesto il rilascio del condono - ai sensi del D.L. n. 269/2003, convertito in L. n. 326/2003 ed art. 23 L.R. n. 37/85 - per opere realizzate, in ambito di interesse paesaggistico sottoposto a vincolo di inedificabilità relativa, ricadenti nel territorio del Comune di Milazzo, tra la-OMISSIS-, opere meglio identificate in catasto al foglio 2 – part. 603; in particolare gli interventi edilizi posti in essere, oggetto dell’istanza di condono, consistono nella realizzazione di un edificio monopiano con un corpo accessorio annesso sito tra la -OMISSIS-, nel predetto Comune.
Con ordinanza n. -OMISSIS- 2008 il Comune di Milazzo ha disposto di non far luogo al rilascio della concessione edilizia in sanatoria in quanto le opere ricadevano in area sottoposta a vincolo paesaggistico e ha ordinato la demolizione delle opere stesse.
Avverso il suddetto atto il deducente ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana definito (in senso favorevole al ricorrente) con decreto n. 25 del 21 luglio 2014, acquisito dal Comune con nota prot. n. -OMISSIS-del 30 settembre 2014, adottato sulla scorta del parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Sezioni Riunite, n. 1459/10 del 29 gennaio 2013 che così ha disposto: “ In conclusione, alla stregua di quanto sopra – ossia della potenziale applicabilità del c.d. terzo condono anche agli abusi realizzati in aree soggette a vincoli relativi di inedificabilità, alle condizioni previste dall’art. 32-33 della legge n. 47/1985, per quale recepita e modificata in Sicilia dall’art. 23 della L.R. n. 37/1985 – il motivo di ricorso esaminato risulta fondato e il gravame va accolto. Per l’effetto, l’esame dell’istanza di condono dovrà essere reiterato secondo tali criteri ”.
Preso atto del suddetto pronunciamento il Comune di Milazzo, con ordinanza -OMISSIS-, ha disposto l’annullamento in autotutela della precedente ordinanza di rigetto del condono n. 165/2008 e con nota prot. n-OMISSIS-del 3 novembre 2015 ha richiesto una integrazione documentale ai fini del completamento della pratica edilizia.
Con successiva nota -OMISSIS-del 22 settembre 2016 lo stesso Comune di Milazzo ha trasmesso alla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina tutta la documentazione per l’acquisizione del parere di competenza ai sensi dall’art. 32-33 della legge n. 47/1985, recepita e modificata in Sicilia dall’art. 23 della L.R. n. 37/1985, così come disposto dal C.G.A. a Sezioni Riunite nel già citato parere n. 1459/10 del 29 gennaio 2013.
Tuttavia, con nota prot. n. -OMISSIS- del 23 febbraio 2023, comunicata in pari data, la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina, anziché ottemperare a quanto statuito dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Sezioni Riunite, ha omesso di esprimere il parere richiesto, ha rigettato l’intera pratica di condono e ha ordinato la rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
Con l’atto introduttivo del giudizio, dunque, il deducente ha proposto le domande in epigrafe.
1.1. Con atto depositato in data 19 marzo 2024 l’Avvocatura erariale ha chiesto l’espunzione dal fascicolo del giudizio della costituzione formale e del deposito documentale in precedenza versati in atti.
1.2. Con ordinanza 22 maggio 2025, n. 1624 sono stati disposti incombenti istruttori, nei sensi e nei termini ivi precisati, a carico della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina e del Comune di Milazzo e, comunque, della parte più diligente.
Il Dipartimento Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina ha depositato documenti in data 26 giugno 2025.
La parte ricorrente ha depositato documenti in data 17 luglio 2025.
Il Comune di Milazzo ha depositato documenti nelle date 14 e 17 novembre 2025.
1.3. La parte ricorrente ha depositato nel fascicolo del giudizio scritti difensivi.
1.4. All’udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Con il primo motivo sono stati dedotti i vizi di Eccesso di potere per incompetenza; Violazione dell’art. 32 del D.L. n. 269/2003, dell’art. 32 della L. n. 47/1985 nonché dell’art. 23 della L.R. n. 37/1985 e dell’art. 24 della L.R. n. 15/2004 .
Per l’esponente, in sintesi, la nota impugnata è illegittima e affetta da vizio di eccesso di potere per incompetenza atteso che la Soprintendenza di Messina, rigettando la pratica edilizia di condono, ha adottato di fatto un atto di natura provvedimentale, esorbitando dalle competenze - meramente consultive - alla stessa normativamente riconosciute nel procedimento de quo ; inoltre la stessa Soprintendenza, ordinando la rimessione in pristino nonostante la mancata conclusione del procedimento da parte dell’Autorità comunale competente, ha esercitato un potere sostitutivo in palese violazione delle norme attributive dello stesso potere.
Per l’esponente, in sintesi, il procedimento di condono edilizio deve iniziare e terminare a livello comunale, mentre, nella specie, il diniego di condono è stato pronunciato dalla Soprintendenza di Messina, autorità diversa dal Comune, circostanza che rende di per sé illegittimo il diniego avversato.
Ed infatti, nella specie il Comune di Milazzo, con nota -OMISSIS-del 22 settembre 2016, ha trasmesso tutta la prescritta documentazione alla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina proprio “ Per l’esame e parere di competenza ” ai sensi dell’art. 32 della L. n. 47/1985 ed art. 23 della L.R. n. 37/1985 così come statuito dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Sezioni Riunite, nel parere n. 1459/10 del 29 gennaio 2013.
Da quanto esposto, secondo il ricorrente, discende anche l’illegittimità dell’ordinanza di rimessione in pristino adottata dalla Soprintendenza: così come spettava al Comune pronunciarsi sull’istanza di condono, allo stesso modo avrebbe dovuto essere il Comune ad emanare i provvedimenti relativi alla rimozione degli abusi.
In definitiva, l’esclusiva competenza comunale, nella vicenda in esame, non può essere revocata in dubbio, con la conseguenza che l’atto impugnato in quanto illegittimo e frutto di eccesso di potere per incompetenza merita di essere annullato con ogni consequenziale effetto di legge.
1.1. Il motivo è parzialmente fondato, nei sensi e nei limiti in appresso specificati.
1.1.1. L’atto impugnato (prot. n. -OMISSIS- del 23 febbraio 2023) nella prima parte contiene il parere (“ rigetta la pratica ”) di competenza della Soprintendenza in relazione alla disciplina normativa dettata dal Legislatore in subiecta materia , mentre, nella seconda parte, racchiude l’ordine rivolto alla parte ricorrente circa la rimessione in ripristino dello stato dei luoghi entro il termine ivi riportato.
1.1.2. In relazione alla prima parte dell’atto avversato la censura in esame si rivela infondata: ed invero, ai fini della condonabilità delle opere abusive realizzate nelle aree vincolate il provvedimento di sanatoria richiede necessariamente il previo rilascio del parere favorevole da parte dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo; in detti casi, infatti, il procedimento amministrativo per l'adozione del necessario parere della competente Soprintendenza non è disciplinato dall'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ma dalla legge sul condono edilizio, che stabilisce una disciplina speciale di maggior rigore (cfr. Cass. pen., sez. III, 8 novembre 2022, n. 388).
In relazione alla detta (prima) parte della nota impugnata, dunque, la Soprintendenza si è limitata ad esercitare le funzioni di competenza (“ rigetta la pratica ”); sul contenuto di rigetto del parere in questione (specialmente alla luce del concreto abuso che viene in evidenza e della normativa dettata in materia di c.d. terzo condono dal Legislatore) si tornerà oltre.
1.1.3. In relazione alla seconda parte dell’atto impugnato, invece, l’articolata censura coglie nel segno.
Questa Sezione ha già precisato - e ribadisce con la presente sentenza - che “ nei procedimenti di rilascio del titolo edilizio in sanatoria ai sensi dei capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (così come riproposti dall’art. 39 dalla l. 23 dicembre 1994, n. 724 e dall’art. 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, conv., con mod, dalla l. 24 novembre 2003, n. 326), l’ente di tutela del vincolo paesaggistico è privo dei poteri ripristinatori e repressivi ex art. 167, commi 1-3, del d.lgs. n. 42/2004 ” (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 12 marzo 2024, n. 978, confermata da Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giur., 20 settembre 2024, n. 715).
In sintesi, attesa la sua natura endoprocedimentale, l’atto avversato non può contenere l’ordine di “rimessione in pristino dello stato dei luoghi”, con conseguente sua illegittimità nella detta parte, costituente esplicazione di un potere che, in relazione al procedimento di sanatoria straordinaria in questione, non rientra nella competenza dell’organo consultivo (cfr., ex plurimis , T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 17 febbraio 2025, n. 613).
1.1.4. Entro i limiti da ultimo indicati il ricorso può, dunque, trovare accoglimento, con conseguente annullamento parziale dell’impugnata nota della Soprintendenza solo nella parte in cui ha illegittimamente ordinato alla parte ricorrente la rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
2. Con il secondo motivo sono stati dedotti i vizi di Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990. Violazione e falsa applicazione dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004. Eccesso di potere per difetto di motivazione e per difetto di istruttoria .
Per la parte ricorrente, in sintesi, la giurisprudenza amministrativa ampiamente maggioritaria ritiene che il parere reso dalla Soprintendenza sulla compatibilità paesaggistica di un intervento edilizio pur essendo espressione di discrezionalità tecnica è sindacabile in sede giurisdizionale per difetto di motivazione, illogicità manifesta ovvero errore di fatto; in particolare, a maggior ragione in caso di diniego, il parere deve contenere una puntuale esternazione delle ragioni tecnico-giuridiche che costituiscono il complesso impeditivo alla realizzazione dell’opera.
Inoltre, aggiunge il ricorrente, la motivazione del diniego deve fare riferimento alla descrizione dell’edificio e del progetto, del contesto paesaggistico in cui esso si colloca e del rapporto tra edificio e contesto, teso a stabilire se esso si inserisca in maniera armonica nel paesaggio; ed ancora, osserva l’esponente, il diniego di autorizzazione paesaggistica non può limitarsi ad esprimere valutazioni apodittiche e stereotipate, dovendo precisare le ragioni del rigetto dell’istanza con specifico riferimento alla fattispecie concreta (sia in relazione al vincolo che ai caratteri del manufatto) ovvero esplicitare i motivi del contrasto tra le opere da realizzarsi e le ragioni di tutela dell’area interessata dall’apposizione del vincolo.
Per il deducente, nel caso di specie, i suddetti principi risultano violati, visto che il provvedimento impugnato non contiene la motivazione sulle ragioni del rigetto con riferimento al caso concreto, limitandosi ad una mera elencazione stereotipata di norme giuridiche, utilizzabile per una pluralità indifferenziata di casi e nonostante si tratti di un intervento edilizio effettuato in zona sottoposta a vincolo di inedificabilità solo relativa e sull’area in questione fosse presente e preesistente un piccolo fabbricato edificato negli anni sessanta per il quale le norme di riferimento consentono pacificamente la sanatoria straordinaria ex L. n. 326/2003 per determinate tipologie di interventi edilizi definiti di minore importanza, fra cui rientrano quelli del tipo in esame.
2.1. Il motivo è infondato.
2.1.1. Il Collegio intende premettere - in termini generali - che per consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. II, 23 aprile 2025, n. 3526; Cons. Stato, sez. II, 2 dicembre 2024, n. 9627; Cons. Stato, sez. II, 17 ottobre 2024, n. 8314; Cons. Stato, sez. VII, 13 novembre 2023, n. 9726; Cons. Stato, sez. VI, 30 gennaio 2023, n. 1036; Cons. Stato, sez. I, 18 gennaio 2023, n. 90; Cons. Stato, sez. VI, 14 ottobre 2022, n. 8781; per alcuni precedenti della Sezione cfr., ex plurimis : T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 15 gennaio 2024, n. 168; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 10 gennaio 2024, n. 137; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 28 marzo 2023, nn. 1028 e 1029), ai sensi del cit. art. 32, comma 27, lett. d), del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 2003, n. 326, sono sanabili le opere abusive realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli (tra cui quello idrogeologico, ambientale e paesistico), purché ricorrano “ congiuntamente ” determinate condizioni:
a) che si tratti di opere realizzate prima dell’imposizione del vincolo (e non necessariamente che comporti l’inedificabilità assoluta);
b) che pur realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche;
c) che siano opere di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di illeciti di cui ai nn. 4, 5, e 6 dell’allegato 1 al decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria);
d) che ci sia il parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo.
In relazione alla disciplina relativa al c.d. terzo condono edilizio (cit. art. 32, comma 27, lett. d), del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326) la giurisprudenza ha condivisibilmente chiarito che per l’effetto della qualificazione delle aree come vincolate è sostanzialmente indifferente la natura (assoluta o relativa) del vincolo, stante il chiaro disposto legislativo (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 27 febbraio 2023, n. 1241).
2.1.2. Premesso quanto sopra, come si ricava dagli atti versati nel fascicolo del giudizio, l’opera per la quale è stato richiesto il rilascio del titolo edilizio in sanatoria si sostanzia nella “ realizzazione di un edificio monopiano ” (con incremento di superficie e di volumetria); la tipologia di abuso è la “1”, la data di ultimazione risale al 5 gennaio 2003.
Il manufatto de quo insiste in area soggetta a vincolo apposto antecedentemente alla realizzazione dell’opera de qua .
Orbene, la giurisprudenza è costante nel ritenere che “ ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella l. 24 novembre 2003 n. 326, le opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli sono sanabili solo se, oltre al ricorrere delle ulteriori condizioni - e cioè che le opere siano realizzate prima dell’imposizione del vincolo, che siano conformi alle prescrizioni urbanistiche che vi sia il previo parere dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo - siano opere minori senza aumento di superficie e volume (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria di cui all’art. 3 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380). Pertanto, un abuso comportante la realizzazione di nuove superfici e nuova volumetria in area assoggettata a vincolo, indipendentemente dal fatto che il vincolo non sia di carattere assoluto, non può essere sanato ” (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. VII, 13 febbraio 2025, n. 1214).
L’abuso de quo esula dall’ambito applicativo della disposizione speciale sul condono, per la quale nelle aree soggette a vincolo paesaggistico il condono è ammesso solo per gli ‘abusi minori’ (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria) nel cui ambito non può rientrare quello per cui è causa: ed invero, l’abuso comportante la realizzazione di nuovi volumi o superfici in area assoggettata a vincolo paesaggistico non può essere sanato (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. II, 17 ottobre 2024, n. 8314).
Orbene, in carenza dei presupposti normativamente stabiliti (venendo in evidenza un abuso - di tipologia 1 - connotato dai seguenti caratteri: ampliamento di superficie e di volumetria, realizzato in area soggetta a vincolo in epoca successiva alla decorrenza del vincolo) il rilascio del condono è normativamente precluso.
Ne consegue - a fronte di quanto sopra evidenziato - che nessun ulteriore approfondimento (nel “merito”), da evidenziare nel corredo motivazionale, doveva essere effettuato sull’opera e sul suo impatto paesaggistico: ed invero, il parere della Soprintendenza è dovuto solo per gli abusi sanabili, non essendoci in caso contrario spazio per alcuna valutazione dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo; in assenza dei presupposti di legge di sanabilità, come nel caso in esame, il detto parere assume carattere vincolato, essendo la preclusione della sanatoria, in tali casi, assoluta.
3. Con il terzo motivo sono stati dedotti i vizi di Violazione e falsa applicazione dell’art. 136 della Costituzione e dell’art. 30 della Legge n. 87/1953 .
Per la parte ricorrente, in sintesi, l’atto impugnato contiene uno scarno riferimento alla circolare n. 2/2022 del Dipartimento dei Beni Culturali della Regione Siciliana con la quale l’Assessorato Regionale ha preso atto della sentenza della Corte Costituzionale n. 252/2022 dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’art. 25 bis della l.r. n. 16/2016 (introdotto con l.r. n. 19/2021) che aveva dato una interpretazione autentica dell’art. 24 della l.r. n. 15/2004, facendone discendere l’automatico ed immotivato rigetto della pratica.
Sennonché, osserva l’esponente, la fattispecie in esame è stata definita con decreto presidenziale n. 25 del 21 luglio 2014, adottato sulla scorta del parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Sezioni Riunite, n. 1459/10 del 29 gennaio 2013 con il quale è stata espressamente disposta la reiterazione dell’esame del caso concreto “ … alle condizioni previste dall’art. 32-33 della legge n. 47/1985, per quale recepita e modificata in Sicilia dall’art. 23 della L.R. n. 37/1985” .
In presenza di tale pronunciamento, per la parte ricorrente, l’atto impugnato rappresenta una chiara violazione delle norme sopra indicate in quanto la dichiarazione di incostituzionalità comporta di norma la caducazione dei soli effetti non definitivi, restando fermi, invece, quegli effetti anteriori che, pur essendo riconducibili allo stesso rapporto non ancora esaurito, abbiano dato luogo a situazioni giuridiche ormai consolidate ed intangibili in virtù del passaggio in giudicato di decisioni giudiziali.
E’ notorio, infatti, che una sentenza della Corte Costituzionale statuisce soltanto per il futuro e non per il passato, facendo quindi salvi i diritti acquisiti.
In definitiva, secondo l’esponente, a fronte del giudicato ormai intangibile nascente dal decreto presidenziale n. 25 del 21 luglio 2014, adottato sulla scorta del parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Sezioni Riunite, n. 1459/10 del 29 gennaio 2013 la Soprintendenza di Messina avrebbe dovuto esaminare la pratica ed emettere il relativo parere “ … alle condizioni previste dall’art. 32-33 della legge n. 47/1985, per quale recepita e modificata in Sicilia dall’art. 23 della L.R. n. 37/1985” e, conseguentemente, ritenere ammissibile e meritevole di approvazione l’istanza del deducente volta alla regolarizzazione di opere realizzate in area soggetta a vincoli che non comportano inedificabilità assoluta ma solo relativa, mentre adottando l’atto avversato l’Ufficio regionale ha posto in essere una violazione dell’art. 136 Cost. nonché dell’art. 30 della legge n. 87/1953.
3.1. Il motivo è infondato.
3.1.1. In primo luogo occorre osservare che:
- la decisione resa su ricorso straordinario non configura “ un giudicato in senso tecnico ” (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 7 maggio 2024, n. 11);
- e, comunque, nessun giudicato si sarebbe potuto formare nel caso in esame quanto - sul piano soggettivo - alla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina, che non è stata parte nel procedimento attivato con ricorso straordinario, all’esito del quale - previo parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Sezioni Riunite, n. 1459/10 del 29 gennaio 2013 - è stato adottato il decreto presidenziale n. 25 del 21 luglio 2014.
3.1.2. Inoltre, a fronte del mancato rilascio del nulla osta e della concessione edilizia in sanatoria (condono), non è predicabile la fattispecie dei c.d. “rapporti esauriti”, con le dovute conseguenze in caso di sopravvenienza di sentenza della Corte costituzionale che dichiari costituzionalmente illegittima la norma che il detto condono avrebbe dovuto fondare (cfr. l’art. 136 Cost. e l'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87): cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. V, 22 aprile 2024, n. 1506.
Invero, come anche più di recente chiarito, in una vicenda per certi aspetti analoga, “[…] le questioni qui agitate non possono ritenersi definite, con valenza di giudicato, per effetto dell’articolato parere di questo Consiglio n. -OMISSIS- sulla cui base la motivazione del secondo diniego di condono, riprodotta nel terzo diniego di cui si discute, è stata ritenuta illegittima. Il parere, infatti, ha rimesso all’Amministrazione il riesame dell’istanza di condono, sicché non si è in presenza di un rapporto c.d. “esaurito”, come tale insuscettibile di essere influenzato dalla sopravvenienza costituita dalla declaratoria di incostituzionalità di una legge, nella specie regionale ” (cfr. Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., Ad. Sez. Riun., 20 ottobre 2025, n. 236).
4. Con l’ultimo motivo sono stati dedotti i vizi di Violazione e falsa applicazione dell’art. 32 - 33 della Legge n. 47/1985 per quale recepita e modificata in Sicilia dall’art. 23 della L.R. n. 37/1985. Violazione e falsa applicazione dell’art. 32 del D.L. n. 269/2003 e dell’art. 24 della L.R. n. 15/2004 .
Evidenzia l’esponente, in sintesi, che l’impugnata nota della Soprintendenza di Messina contiene un generico riferimento alla circolare n. 2/2022 del Dipartimento dei Beni Culturali della Regione Siciliana con la quale l’Assessorato Regionale ha preso atto della sentenza della Corte Costituzionale n. 252/2022, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’art. 25 bis della l.r. n. 16/2016 (introdotto con l.r. n. 19/2021) che aveva dato una interpretazione autentica dell’art. 24 della l.r. n. 15/2004, facendone discendere l’automatico ed immotivato rigetto della pratica.
In realtà, osserva l’esponente, l’atto gravato è da considerare illegittimo anche nel merito, in quanto, a ben vedere, l’espunzione dall’ordinamento giuridico del citato art. 25 bis a seguito della pronuncia di incostituzionalità, non ha intaccato la ricostruzione giuridica ed interpretativa che della fattispecie concreta ha già operato il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Sezioni Riunite, con il più volte citato parere n. 1459/10 del 29 gennaio 2013.
D’altra parte è pacifico in dottrina e giurisprudenza che la sentenza della Corte Costituzionale non comporta alcuna vincolatività della mera interpretazione fornita dalla stessa Corte, alla quale spetta di statuire sull’incostituzionalità delle leggi, mentre compete al giudice interpretare queste ultime (con il noto corollario della non vincolatività delle sentenze c.d. interpretative della stessa Corte).
In sintesi, osserva il deducente, per il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Sezioni Riunite, l’unica interpretazione corretta della normativa del c.d. terzo condono è che in Sicilia il divieto di cui alla cit. lett. d) dell’art. 32, comma 27, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 2003, n. 326 deve considerarsi riferito unicamente ai vincoli “assoluti”, e non anche a quelli c.d. “relativi”, per i quali può ottenersi la concessione in sanatoria, ove si realizzino tutte le altre condizioni stabilite dal predetto art. 32-33, ancora vigente nella Regione.
Poiché, nel caso di specie, la domanda di condono ha ad oggetto proprio delle opere edilizie realizzate in zona sottoposta a vincolo solo relativo e non assoluto, la Soprintendenza di Messina non avrebbe potuto rigettare immotivatamente la pratica, ma avrebbe dovuto esaminare il tutto “… alle condizioni previste dall’art. 32-33 della legge n. 47/1985, per quale recepita e modificata in Sicilia dall’art. 23 della L.R. n. 37/1985” e, conseguentemente, ritenere ammissibile e meritevole di approvazione l’istanza volta alla regolarizzazione di opere realizzate in area soggetta a vincoli che comportano una inedificabilità solo relativa.
4.1. Il motivo è infondato.
4.1.1. In primo luogo, va ribadito che la decisione resa su ricorso straordinario non configura “ un giudicato in senso tecnico ” (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 7 maggio 2024, n. 11).
Sulla questione, inoltre, si richiamano tutte le osservazioni racchiuse nei punti 3.1. e ss. in Diritto (cfr. supra ).
4.1.2. Va quindi evidenziato che la giurisprudenza costituzionale (cfr. Corte cost., 19 dicembre 2022, n. 252), nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge reg. Sic. 29 luglio 2021, n. 19, nonché, in via conseguenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, degli artt. 1, comma 2, e 2 della medesima legge reg. Sic. 29 luglio 2021, n. 19, ha chiarito quanto segue:
- l’art. 24 della legge reg. Sic. 5 novembre 2004, n. 15 richiama espressamente l’art. 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, come convertito, nella sua integralità; di conseguenza, tale rinvio riguarda non solo i termini e le forme della richiesta di concessione in sanatoria, ma anche i limiti entro i quali questa deve essere rilasciata, tra cui quello previsto dal citato comma 27, lettera d), dell’art. 32, che attribuisce « carattere ostativo alla sanatoria anche in presenza di vincoli che non comportino l’inedificabilità assoluta »;
- deve dunque escludersi che l’applicabilità del condono edilizio in presenza di vincoli relativi possa rientrare tra le possibili varianti di senso del testo originario dell’art. 24 della legge reg. Sic. 5 novembre 2004, n. 15;
- assurgono a norme di grande riforma economico-sociale le previsioni statali relative alla determinazione massima dei fenomeni condonabili, cui devono senz’altro ricondursi quelle che individuano le tipologie di opere insuscettibili di sanatoria ai sensi dell’art. 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, come convertito, incluso il limite di cui alla lettera d).
Il Giudice delle leggi, nella citata sentenza, ha anche così precisato: “ Non pare condivisibile, invece, il diverso avviso del CGARS, adunanza del 31 gennaio 2012, parere n. 291 del 2010, secondo cui, nell’ambito della Regione Siciliana, dovrebbe continuare ad applicarsi la disciplina attuativa del primo condono edilizio, prevista dalla legge n. 47 del 1985, preclusiva della sanatoria solo a fronte di vincoli di inedificabilità assoluta ”.
Orbene, il Giudice d’Appello ha più di recente evidenziato che “ alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 252 del 19 dicembre 2022, la normativa regionale siciliana non consente il condono degli abusi realizzati in area sottoposta a vincolo paesaggistico ” (cfr. Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giur., 5 luglio 2024, n. 456) e sulla “ scorta della recente pronuncia del giudice delle leggi (C. cost., 19 dicembre 2022, n. 252), deve infatti ritenersi ormai superato quanto prospettato nel parere di questo Consiglio (CGARS, Sez. Riun., n.291/10 del 31 gennaio 2012) […] sicché, in Sicilia, il terzo condono edilizio, a differenza dei precedenti, non è ammissibile non solo in presenza di vincoli assoluti, ma anche in presenza di vincoli relativi ” (cfr. cit. Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giur., 27 novembre 2023, n. 836; cfr. anche Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., Ad. Sez. Riun., 20 ottobre 2025, n. 236).
Ed ancora, la giurisprudenza amministrativa ha ribadito che, in relazione alla disciplina dettata dal Legislatore in materia di c.d. terzo condono, risulta indifferente la “ natura assoluta o relativa del vincolo ” (cfr. anche, ex plurimis , Cons. Stato, sez. VI, 21 marzo 2024, n. 2748; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 31 marzo 2025, n. 711; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 10 gennaio 2024, n. 137).
Infine, va evidenziato che la circolare n. 02 del 30 dicembre 2022 si limita alla fedele ricognizione della più recente giurisprudenza costituzionale e della disciplina normativa in materia di c.d. terzo condono edilizio (in particolare, in ordine ai requisiti necessari per la sanabilità delle opere abusive e, segnatamente, in ordine alla insanabilità degli “ abusi edilizi che sono stati realizzati in aree di interesse paesaggistico e che rientrino nelle tipologie edilizie ” ivi richiamate), donde l’infondatezza delle contestazioni.
5. In conclusione, il ricorso merita di essere parzialmente accolto, nei sensi e nei limiti precisati, e, per l’effetto, deve essere disposto l’annullamento della nota prot. n. -OMISSIS- del 23 febbraio 2023 della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina solo nella parte in cui racchiude l’ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, mentre, per il resto, il ricorso deve essere respinto.
6. Le spese di lite possono essere compensate in ragione del parziale accoglimento del ricorso proposto e della natura interpretativa delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei sensi e nei limiti in motivazione e, per l’effetto, annulla la nota prot. n. -OMISSIS- del 23 febbraio 2023 della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina solo nella parte in cui dispone l’ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi mentre, per il resto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e tutte le persone menzionate.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RA IA VA, Presidente
IO US NT AT, Primo Referendario, Estensore
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO US NT AT | RA IA VA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.