Ordinanza cautelare 11 gennaio 2024
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 10/12/2025, n. 1038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 1038 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01038/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00571/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 571 del 2023, proposto da
Le Logge Snc di IA ER UI e El MA CH, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giacomo Piergentili, Alessandro Chiuri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Ginesio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Forte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell'Ordinanza n. 2 del 2/10/2023 emessa dal Responsabile dell''Area Tecnica del Comune di San Ginesio e recante ordine di rilascio dei locali situati al piano terra del teatro comunale “G. Leopardi” condotti in locazione dalla ricorrente per la gestione del bar “Le logge”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di San Ginesio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del giorno 3 dicembre 2025, il pres. TA NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1.Premesso che, con il presente ricorso, è stata impugnata l’Ordinanza n. 2 del 2.10.2023, resa dal Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di San Ginesio, recante ordine di rilascio dei locali situati al piano terra del teatro comunale “G. Leopardi”, condotti in locazione dalla ricorrente società per la gestione del bar “Le logge”;
Considerato che, con nota depositata in data 16.7.2025, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla coltivazione del presente giudizio, a causa del protrarsi, per oltre un anno e mezzo, dei lavori commissionati dal Comune di San Ginesio, e ne chiede la definizione con sentenza declaratoria di improcedibilità e compensazione delle spese di giudizio;
Vista la nota depositata in data 4.9.2025, con cui il Comune di San Ginesio ha preso atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse ed ha chiesto la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, anche tenuto conto dell’esito della pronunzia resa in via interinale;
2.Vista l’Ordinanza Tar Marche Sez. 1° 11.1.2024 n. 5, la quale precisa:
“ Rilevato e considerato, ad un sommario esame:
- che il dedotto difetto di giurisdizione sarà meglio approfondito nella naturale sede di merito poiché nessuna delle parti sembra aver fornito elementi precisi e attendibili per accertare la classificazione dei locali in questione (demanio, patrimonio indisponibile o patrimonio disponibile) utile anche per decidere, nel merito, l’ultimo motivo di gravame;
- che il ricorso sembrerebbe comunque inammissibile per omessa notifica alla ditta Neos Restauri Srl in qualità di controinteressato, individuata espressamente nell’atto impugnato (elemento formale) e che potrebbe vantare un concreto interesse alla sua conservazione, dovendo eseguire i lavori anche nei locali in oggetto il cui mancato sgombero impedirebbe invece l’esecuzione degli stessi (elemento sostanziale) ”;
3.Ritenuto che il Giudice non ha né il potere di procedere d'ufficio né quello di sostituirsi nella valutazione dell'interesse ad agire alla parte ricorrente ( ex plurimis : Cons. Stato, Sez. VI, 17.9.2001, n. 4859; Cons. Stato, Sez. IV, 16.11. 2007, n. 5832);
Ritenuto che il ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, ha piena disponibilità dell’azione e, quindi, può rinunciare al ricorso o, comunque, dichiarare di aver perduto ogni interesse alla decisione ( ex plurimis : Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 novembre 2007 n. 5832; Cons. Stato, Sez. III, 5.5.2011 n. 2695; Cons. Stato, Sez. VI, 17.12.2008 n. 6257);
Ritenuto, pertanto, che, nella specie, non rimane che prendere atto che è venuto meno l’interesse di parte ricorrente ex art. 100 c.p.c. alla coltivazione del presente gravame;
Ritenuto, in definitiva, che il presente ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse , ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cpa;
4.Ritenuto di poter disporre la compensazione delle spese di giudizio, tenuto conto della peculiarità della vicenda, della circostanza che non è risultata acclarata “ la classificazione dei locali in questione (demanio, patrimonio indisponibile o patrimonio disponibile)” - utile per la delibazione in ordine alla fondatezza del 1° e del 3° mezzo di gravame- e che non risulta in contestazione il protrarsi dei lavori.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse , ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cpa;
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TA NA, Presidente, Estensore
Gianluca Morri, Consigliere
Tommaso Capitanio, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| TA NA |
IL SEGRETARIO