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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 08/11/2025, n. 997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 997 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello
n. 590/2020
C O R T E D
'
A P P E L L O
DI IO RI
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati: dott. Natalino Sapone presidente rel. dott.ssa Federica Rende consigliera dott.ssa Rosa Maria Bova consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 590/2020 R.G.A.C. vertente tra
(c.f. ), nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Laganà (c.f.
), elettivamente domiciliato in Reggio Calabria (RC), C.F._2
via Lia, 53
appellante
e
(c.f. ), nato il [...] a [...], Controparte_1 C.F._3 rappresentato e difeso dall'avv. Loredana Lo Faro (c.f.
), elettivamente domiciliata in Reggio Calabria (RC), via C.F._4
Nuova Modena, n. 14
appellato
***
1 Corte d'Appello
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Domanda di parte appellante
Con atto d'appello notificato il 13.11.2020, impugna la Parte_1 sentenza n. 202/2020, pubblicata l'11.2.2020, con cui il Tribunale di Reggio
Calabria – a definizione del procedimento iscritto al n. 2331/2016 R.G. – ha rigettato la domanda proposta da , di condanna del fratello Controparte_1
alla restituzione di due buoni fruttiferi postali emessi nel 1997 Pt_1 dall'Ufficio di Villa San Giovanni (del valore nominale di Lire 2.000.000 ciascuno) illecitamente sottratti, nonché al rimborso, al risarcimento dei danni e all'irrogazione di sanzione pecuniaria.
Con il primo motivo l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui ha compensato le spese processuali, in violazione del principio della soccombenza.
Con il secondo motivo l'appellante censura il rigetto della domanda di condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
- Difese dell'appellato
eccepisce l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348-bis Controparte_1
c.p.c.
L'appellato chiede il rigetto dell'appello per infondatezza e la condanna dell'appellante al risarcimento ex art. 96 c.p.c. per violazione dei doveri di cui all'art. 88 c.p.c.
***
1.- Sulla violazione dell'art. 342 c.p.c.
2 Corte d'Appello
1. L'appellato eccepisce l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., siccome generico.
2. L'eccezione è infondata, in quanto l'appello individua, in modo chiaro e specifico, i motivi di doglianza, affiancando ad una parte volitiva una parte argomentativa confutante e contrastante le ragioni del primo giudice, in conformità al principio enunciato dalle SS.UU. della S.C. con ordinanza n.
8845/2017.
Il contenuto dell'atto introduttivo deve, pertanto, ritenersi conforme al disposto dell'art. 342 c.p.c.
2.- Sulle spese processuali del primo grado
1. L'appellante critica l'integrale compensazione delle spese processuali del primo grado, in assenza di gravi ed eccezionali motivi per derogare al principio della soccombenza.
L'appellante chiede, quindi, la refusione di tali spese, quantificandole in €
4.835, oltre agli accessori di legge, come da allegato prospetto.
2. Il motivo è fondato nei termini di seguito precisati.
L'art. 92, comma 2, c.p.c. – come novellato dall'art. 45, comma 11, legge n.
69/2009 ed alla luce della sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale – riconosce al giudice, per i procedimenti instaurati a decorrere dal 4.7.2009, la possibilità di compensare le spese processuali, in deroga al principio della soccombenza, non soltanto in presenza di casi tassativi (quali l'assoluta novità delle questioni trattate ed il mutamento di giurisprudenza su questioni dirimenti) ma anche in presenza di “gravi ed eccezionali ragioni”.
La norma, nella parte in cui permette la compensazione delle spese processuali in caso di concorrenza di gravi ed eccezionali motivi, ha una portata elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un contesto storico-sociale o a specifiche situazioni, non determinabili a priori ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice di merito
(Cass. n. 21157/2019; Cass. n. 2883/2014).
3. Nella fattispecie in esame ha proposto azione restitutoria, Controparte_1
risarcitoria e sanzionatoria nei confronti del fratello , per aver Pt_1
3 Corte d'Appello
quest'ultimo illecitamente sottratto all'attore due buoni fruttiferi cointestati – emessi nel 1997 dall'Ufficio postale di Villa San Giovanni per un valore nominale di Lire 2.000.000 ciascuno – tentando poi di riscuotere i titoli presso l'Ufficio emittente.
Il Tribunale – accertata l'inesistenza dell'illecito prospettato dall'attore – ha rigettato le domande proposte dall'attore.
La statuizione di rigetto, siccome non impugnata dall'appellato, è passata in giudicato.
4. In deroga al principio della soccombenza, il Tribunale ha compensato le spese processuali in considerazione del comportamento del convenuto, contrario all'intenzione – dallo stesso manifestata in sede di interrogatorio formale – di addivenire al bonario componimento della lite, avendo quest'ultimo proposto ulteriori denunce nei confronti del fratello (pag. 6 della sentenza).
5. Non essendo ravvisabili cause tassative di compensazione delle spese previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata e mutamento della giurisprudenza su questioni dirimenti), occorre verificare se il comportamento processuale tenuto dal convenuto possa essere integrare un grave ed eccezionale motivo, che giustifica la deroga al principio generale della soccombenza.
Secondo il Tribunale, ha adottato un comportamento <del Parte_1 tutto opposto alla possibilità di raggiungere un accordo mediante la proposizione di ulteriori denunce nei confronti del fratello».
Ritiene il Collegio che in effetti l'odierno appellante ( ) abbia Parte_1 ingiustificatamente impedito il raggiungimento dell'accordo, in quanto non ha accettato la ragionevole proposta conciliativa del fratello – odierno appellato
– senza addurre un qualche preciso motivo.
All'udienza del 4 novembre 2019 l'attore (odierno appellato) si è dichiarato disponibile a rinunciare al giudizio qualora venisse disposta la divisione degli importi derivanti dalla negoziazione dei buoni fruttiferi “oggetto di domanda”.
La difesa di , odierno appellante, ha fatto presente che il Parte_1 giudizio non aveva <ad oggetto la liquidazione dei buoni che non è stata mai chiesta prima del giudizio personalmente alla parte>>.
4 Corte d'Appello
Il motivo addotto dalla difesa di a giustificazione del rifiuto Parte_1
della proposta conciliativa è smentito dal tenore della domanda del fratello
. In particolare con il capo 4 delle conclusioni dell'atto introduttivo di CP_1 primo grado, l'attore – odierno appellato – ha chiesto disporsi la liquidazione del valore nominale dei BFP in questione, con suddivisione in 2 quote uguali da assegnare a ciascun cointestatario.
Quindi il rifiuto della proposta conciliativa da parte dell'odierno appellante è da ritenersi ingiustificato. In tal modo ha impedito la soluzione conciliativa della controversia.
Questa circostanza però, ad avviso di questa Corte, giustifica la compensazione della fase decisionale, che si è svolta a causa della mancata conciliazione.
Non giustifica però la compensazione delle altre fasi, che si sono svolte a causa dell'infondata iniziativa processuale dell'odierno appellato.
Pertanto appare congruo compensare solo le spese attinenti alla fase decisionale;
le spese processuali relative alle altre fasi seguono invece la regola della soccombenza.
Conseguentemente la sentenza impugnata va riformata e per l'effetto le spese processuali relative alla fase introduttiva, allo studio della controversia e alla fase istruttoria vanno poste a carico di . Controparte_1
Le spese processuali in questione vanno liquidate tenendo conto dei parametri minimi, attesa la bassa complessità della causa, ed applicando lo scaglione tra € 5.201 e € 26.000.
Pertanto le spese processuali del primo grado si liquidano in complessivi €
1.288,00, oltre alle spese generali in misura pari al 15% dei compensi, IVA e
CPA come per legge, in favore di . Parte_1
2.- Sulla domanda ex art. 96 primo comma c.p.c.
1. L'appellante ( ) censura l'omessa pronuncia in ordine alla Parte_1 domanda risarcitoria ex art. 96, comma 1, c.p.c.
2. La domanda è infondata.
Il risarcimento del danno per lite temeraria, ex art. 96 comma 1 c.p.c., presuppone l'adempimento dell'onere di allegazione degli elementi di fatto
5 Corte d'Appello
idonei a dimostrare un effettivo danno sofferto a causa dell'iniziativa processuale di controparte, non trattandosi di danno punitivo né di pena pecuniaria (Cass. n. 35188/2023; Cass., sez. Iav., n. 29831/2023).
Tale onere non è stato adempiuto nella fattispecie.
La perquisizione domiciliare non è dipesa dall'azione in questione ma da denunce penali.
Il fatto di avere dovuto rendere interrogatorio formale in primo grado non determina un danno risarcibile.
Pertanto la domanda, pertanto, va rigettata.
3.- Sulla domanda ex art. 96 terzo comma c.p.c.
1. Va rigettata anche la domanda dell'appellante di condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
Il terzo comma prevede la possibilità per il giudice di condannare, anche d'ufficio, la parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata. Si tratta, secondo una diffusa interpretazione giurisprudenziale, di istituto diretto a sanzionare l'abuso del processo. Non si tratta di risarcimento del danno, e pertanto la condanna è svincolata dalla prova del danno (Cass. n. 7726/2016; Cass. n. 3003/2014).
2. Non è ravvisabile nella fattispecie in esame un abuso del processo, ossia la proposizione di una domanda giudiziale per scopi diversi dalla tutela di un diritto (ad es. un'opposizione o un'impugnazione proposte a scopo dilatorio) o con modalità tale da aggravare ingiustificatamente la posizione dell'altra parte
(ad es. con frazionamento delle domande).
L'abuso del processo, disciplinato dal terzo comma dell'art. 96 c.p.c., prescinde dal merito della domanda ma attiene all'utilizzo strumentale – ossia contrario a buona fede – del processo, indipendentemente dalla eventuale fondatezza della domanda. Ciò a differenza della lite temeraria, cui si riferisce il primo comma dell'art. 96 c.p.c., che consiste nella manifesta infondatezza della domanda.
Nella verifica circa l'abuso del processo, invece, la manifesta infondatezza della domanda non rileva direttamente, potendo rilevare tutt'al più quale elemento indiziario dell'abuso del processo ma non può coincidere con esso.
6 Corte d'Appello
La lite temeraria di cui all'art. 93 primo comma attiene al merito della domanda;
l'abuso del processo attiene invece al processo in sé considerato, indipendentemente dalla fondatezza o meno dell'azione.
3. Nella fattispecie in esame la domanda dell'attore – – si è Controparte_1
rivelata manifestamente infondata. Ma ciò non equivale ad abuso del processo, non sussistendo elementi che inducano a ritenere che l'azione sia stata proposta per scopi diversi da quella della tutela di un preteso diritto o con l'intento o con l'effetto di aggravare ingiustificatamente la posizione del fratello convenuto.
Pertanto non può essere disposta la condanna ai sensi dell'art. 96 terzo comma c.p.c.
4.- Sulle domande dell'appellato
1. L'appellato chiede la condanna della controparte al Controparte_1
risarcimento per lite temeraria, ex artt. 96 e 88 c.p.c., deducendone la violazione dei doveri di lealtà e probità.
2. La domanda ex art. 96 c.p.c. va rigettata, per mancanza del requisito della totale soccombenza (dell'appellante).
La domanda ex art. 88 c.p.c. va rigettata non essendo ravvisabile la violazione, da parte dell'appellante, dei doveri di lealtà e probità.
L'ingiustificato rifiuto a conciliare in nessun modo può integrare gli estremi di una violazione del dovere di lealtà.
5.- Spese processuali del secondo grado
Per quanto riguarda le spese processuali di primo grado, il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. non giustifica una compensazione delle spese processuali, in ragione del carattere accessorio della domanda.
Pertanto le spese processuali di primo grado vanno liquidate come già indicato, ossia applicando il principio di soccombenza, tranne per la fase decisionale.
7 Corte d'Appello
In ordine alle spese processuali del secondo grado, in considerazione della soccombenza reciproca, si reputa equo compensare interamente tra le parti le spese processuali.
p.q.m.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sez. Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così Controparte_1
provvede:
- accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, pone a carico dell'appellato le spese processuali del primo grado, che liquida in € 1.288,00, oltre al rimborso delle spese generali del 15%, iva e c.p. come per legge, in favore di;
Parte_1
- rigetta nel resto l'appello;
- rigetta le domande dell'appellato di condanna ex artt. 96 e 88 c.p.c.;
- compensa interamente tra le parti le spese processuali del secondo grado.
Reggio Calabria, 7.11.2025
Il presidente est.
dott. Natalino Sapone
8
n. 590/2020
C O R T E D
'
A P P E L L O
DI IO RI
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati: dott. Natalino Sapone presidente rel. dott.ssa Federica Rende consigliera dott.ssa Rosa Maria Bova consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 590/2020 R.G.A.C. vertente tra
(c.f. ), nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Laganà (c.f.
), elettivamente domiciliato in Reggio Calabria (RC), C.F._2
via Lia, 53
appellante
e
(c.f. ), nato il [...] a [...], Controparte_1 C.F._3 rappresentato e difeso dall'avv. Loredana Lo Faro (c.f.
), elettivamente domiciliata in Reggio Calabria (RC), via C.F._4
Nuova Modena, n. 14
appellato
***
1 Corte d'Appello
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Domanda di parte appellante
Con atto d'appello notificato il 13.11.2020, impugna la Parte_1 sentenza n. 202/2020, pubblicata l'11.2.2020, con cui il Tribunale di Reggio
Calabria – a definizione del procedimento iscritto al n. 2331/2016 R.G. – ha rigettato la domanda proposta da , di condanna del fratello Controparte_1
alla restituzione di due buoni fruttiferi postali emessi nel 1997 Pt_1 dall'Ufficio di Villa San Giovanni (del valore nominale di Lire 2.000.000 ciascuno) illecitamente sottratti, nonché al rimborso, al risarcimento dei danni e all'irrogazione di sanzione pecuniaria.
Con il primo motivo l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui ha compensato le spese processuali, in violazione del principio della soccombenza.
Con il secondo motivo l'appellante censura il rigetto della domanda di condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
- Difese dell'appellato
eccepisce l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348-bis Controparte_1
c.p.c.
L'appellato chiede il rigetto dell'appello per infondatezza e la condanna dell'appellante al risarcimento ex art. 96 c.p.c. per violazione dei doveri di cui all'art. 88 c.p.c.
***
1.- Sulla violazione dell'art. 342 c.p.c.
2 Corte d'Appello
1. L'appellato eccepisce l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., siccome generico.
2. L'eccezione è infondata, in quanto l'appello individua, in modo chiaro e specifico, i motivi di doglianza, affiancando ad una parte volitiva una parte argomentativa confutante e contrastante le ragioni del primo giudice, in conformità al principio enunciato dalle SS.UU. della S.C. con ordinanza n.
8845/2017.
Il contenuto dell'atto introduttivo deve, pertanto, ritenersi conforme al disposto dell'art. 342 c.p.c.
2.- Sulle spese processuali del primo grado
1. L'appellante critica l'integrale compensazione delle spese processuali del primo grado, in assenza di gravi ed eccezionali motivi per derogare al principio della soccombenza.
L'appellante chiede, quindi, la refusione di tali spese, quantificandole in €
4.835, oltre agli accessori di legge, come da allegato prospetto.
2. Il motivo è fondato nei termini di seguito precisati.
L'art. 92, comma 2, c.p.c. – come novellato dall'art. 45, comma 11, legge n.
69/2009 ed alla luce della sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale – riconosce al giudice, per i procedimenti instaurati a decorrere dal 4.7.2009, la possibilità di compensare le spese processuali, in deroga al principio della soccombenza, non soltanto in presenza di casi tassativi (quali l'assoluta novità delle questioni trattate ed il mutamento di giurisprudenza su questioni dirimenti) ma anche in presenza di “gravi ed eccezionali ragioni”.
La norma, nella parte in cui permette la compensazione delle spese processuali in caso di concorrenza di gravi ed eccezionali motivi, ha una portata elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un contesto storico-sociale o a specifiche situazioni, non determinabili a priori ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice di merito
(Cass. n. 21157/2019; Cass. n. 2883/2014).
3. Nella fattispecie in esame ha proposto azione restitutoria, Controparte_1
risarcitoria e sanzionatoria nei confronti del fratello , per aver Pt_1
3 Corte d'Appello
quest'ultimo illecitamente sottratto all'attore due buoni fruttiferi cointestati – emessi nel 1997 dall'Ufficio postale di Villa San Giovanni per un valore nominale di Lire 2.000.000 ciascuno – tentando poi di riscuotere i titoli presso l'Ufficio emittente.
Il Tribunale – accertata l'inesistenza dell'illecito prospettato dall'attore – ha rigettato le domande proposte dall'attore.
La statuizione di rigetto, siccome non impugnata dall'appellato, è passata in giudicato.
4. In deroga al principio della soccombenza, il Tribunale ha compensato le spese processuali in considerazione del comportamento del convenuto, contrario all'intenzione – dallo stesso manifestata in sede di interrogatorio formale – di addivenire al bonario componimento della lite, avendo quest'ultimo proposto ulteriori denunce nei confronti del fratello (pag. 6 della sentenza).
5. Non essendo ravvisabili cause tassative di compensazione delle spese previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata e mutamento della giurisprudenza su questioni dirimenti), occorre verificare se il comportamento processuale tenuto dal convenuto possa essere integrare un grave ed eccezionale motivo, che giustifica la deroga al principio generale della soccombenza.
Secondo il Tribunale, ha adottato un comportamento <del Parte_1 tutto opposto alla possibilità di raggiungere un accordo mediante la proposizione di ulteriori denunce nei confronti del fratello».
Ritiene il Collegio che in effetti l'odierno appellante ( ) abbia Parte_1 ingiustificatamente impedito il raggiungimento dell'accordo, in quanto non ha accettato la ragionevole proposta conciliativa del fratello – odierno appellato
– senza addurre un qualche preciso motivo.
All'udienza del 4 novembre 2019 l'attore (odierno appellato) si è dichiarato disponibile a rinunciare al giudizio qualora venisse disposta la divisione degli importi derivanti dalla negoziazione dei buoni fruttiferi “oggetto di domanda”.
La difesa di , odierno appellante, ha fatto presente che il Parte_1 giudizio non aveva <ad oggetto la liquidazione dei buoni che non è stata mai chiesta prima del giudizio personalmente alla parte>>.
4 Corte d'Appello
Il motivo addotto dalla difesa di a giustificazione del rifiuto Parte_1
della proposta conciliativa è smentito dal tenore della domanda del fratello
. In particolare con il capo 4 delle conclusioni dell'atto introduttivo di CP_1 primo grado, l'attore – odierno appellato – ha chiesto disporsi la liquidazione del valore nominale dei BFP in questione, con suddivisione in 2 quote uguali da assegnare a ciascun cointestatario.
Quindi il rifiuto della proposta conciliativa da parte dell'odierno appellante è da ritenersi ingiustificato. In tal modo ha impedito la soluzione conciliativa della controversia.
Questa circostanza però, ad avviso di questa Corte, giustifica la compensazione della fase decisionale, che si è svolta a causa della mancata conciliazione.
Non giustifica però la compensazione delle altre fasi, che si sono svolte a causa dell'infondata iniziativa processuale dell'odierno appellato.
Pertanto appare congruo compensare solo le spese attinenti alla fase decisionale;
le spese processuali relative alle altre fasi seguono invece la regola della soccombenza.
Conseguentemente la sentenza impugnata va riformata e per l'effetto le spese processuali relative alla fase introduttiva, allo studio della controversia e alla fase istruttoria vanno poste a carico di . Controparte_1
Le spese processuali in questione vanno liquidate tenendo conto dei parametri minimi, attesa la bassa complessità della causa, ed applicando lo scaglione tra € 5.201 e € 26.000.
Pertanto le spese processuali del primo grado si liquidano in complessivi €
1.288,00, oltre alle spese generali in misura pari al 15% dei compensi, IVA e
CPA come per legge, in favore di . Parte_1
2.- Sulla domanda ex art. 96 primo comma c.p.c.
1. L'appellante ( ) censura l'omessa pronuncia in ordine alla Parte_1 domanda risarcitoria ex art. 96, comma 1, c.p.c.
2. La domanda è infondata.
Il risarcimento del danno per lite temeraria, ex art. 96 comma 1 c.p.c., presuppone l'adempimento dell'onere di allegazione degli elementi di fatto
5 Corte d'Appello
idonei a dimostrare un effettivo danno sofferto a causa dell'iniziativa processuale di controparte, non trattandosi di danno punitivo né di pena pecuniaria (Cass. n. 35188/2023; Cass., sez. Iav., n. 29831/2023).
Tale onere non è stato adempiuto nella fattispecie.
La perquisizione domiciliare non è dipesa dall'azione in questione ma da denunce penali.
Il fatto di avere dovuto rendere interrogatorio formale in primo grado non determina un danno risarcibile.
Pertanto la domanda, pertanto, va rigettata.
3.- Sulla domanda ex art. 96 terzo comma c.p.c.
1. Va rigettata anche la domanda dell'appellante di condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
Il terzo comma prevede la possibilità per il giudice di condannare, anche d'ufficio, la parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata. Si tratta, secondo una diffusa interpretazione giurisprudenziale, di istituto diretto a sanzionare l'abuso del processo. Non si tratta di risarcimento del danno, e pertanto la condanna è svincolata dalla prova del danno (Cass. n. 7726/2016; Cass. n. 3003/2014).
2. Non è ravvisabile nella fattispecie in esame un abuso del processo, ossia la proposizione di una domanda giudiziale per scopi diversi dalla tutela di un diritto (ad es. un'opposizione o un'impugnazione proposte a scopo dilatorio) o con modalità tale da aggravare ingiustificatamente la posizione dell'altra parte
(ad es. con frazionamento delle domande).
L'abuso del processo, disciplinato dal terzo comma dell'art. 96 c.p.c., prescinde dal merito della domanda ma attiene all'utilizzo strumentale – ossia contrario a buona fede – del processo, indipendentemente dalla eventuale fondatezza della domanda. Ciò a differenza della lite temeraria, cui si riferisce il primo comma dell'art. 96 c.p.c., che consiste nella manifesta infondatezza della domanda.
Nella verifica circa l'abuso del processo, invece, la manifesta infondatezza della domanda non rileva direttamente, potendo rilevare tutt'al più quale elemento indiziario dell'abuso del processo ma non può coincidere con esso.
6 Corte d'Appello
La lite temeraria di cui all'art. 93 primo comma attiene al merito della domanda;
l'abuso del processo attiene invece al processo in sé considerato, indipendentemente dalla fondatezza o meno dell'azione.
3. Nella fattispecie in esame la domanda dell'attore – – si è Controparte_1
rivelata manifestamente infondata. Ma ciò non equivale ad abuso del processo, non sussistendo elementi che inducano a ritenere che l'azione sia stata proposta per scopi diversi da quella della tutela di un preteso diritto o con l'intento o con l'effetto di aggravare ingiustificatamente la posizione del fratello convenuto.
Pertanto non può essere disposta la condanna ai sensi dell'art. 96 terzo comma c.p.c.
4.- Sulle domande dell'appellato
1. L'appellato chiede la condanna della controparte al Controparte_1
risarcimento per lite temeraria, ex artt. 96 e 88 c.p.c., deducendone la violazione dei doveri di lealtà e probità.
2. La domanda ex art. 96 c.p.c. va rigettata, per mancanza del requisito della totale soccombenza (dell'appellante).
La domanda ex art. 88 c.p.c. va rigettata non essendo ravvisabile la violazione, da parte dell'appellante, dei doveri di lealtà e probità.
L'ingiustificato rifiuto a conciliare in nessun modo può integrare gli estremi di una violazione del dovere di lealtà.
5.- Spese processuali del secondo grado
Per quanto riguarda le spese processuali di primo grado, il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. non giustifica una compensazione delle spese processuali, in ragione del carattere accessorio della domanda.
Pertanto le spese processuali di primo grado vanno liquidate come già indicato, ossia applicando il principio di soccombenza, tranne per la fase decisionale.
7 Corte d'Appello
In ordine alle spese processuali del secondo grado, in considerazione della soccombenza reciproca, si reputa equo compensare interamente tra le parti le spese processuali.
p.q.m.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sez. Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così Controparte_1
provvede:
- accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, pone a carico dell'appellato le spese processuali del primo grado, che liquida in € 1.288,00, oltre al rimborso delle spese generali del 15%, iva e c.p. come per legge, in favore di;
Parte_1
- rigetta nel resto l'appello;
- rigetta le domande dell'appellato di condanna ex artt. 96 e 88 c.p.c.;
- compensa interamente tra le parti le spese processuali del secondo grado.
Reggio Calabria, 7.11.2025
Il presidente est.
dott. Natalino Sapone
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