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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 443/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ACCONCIA RENATO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4377/2025 depositato il 31/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Casal Di Principe - C/o Casa Comunale 81033 Casal Di Principe CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AV PRESA CARICO n. 02837202500026538000 TARI 2018
- AV PRESA CARICO n. 02837202500026538000 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2373 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2373 TARI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, come rappresentato e difeso, con tempestivo ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate-Riscossione e al Comune di Casal Di Principe ha impugnato l'avviso di presa in carico documento n. 028372025000265380000 riferito a Tari, anno 2018-2019 di € 1191,90 notificato in data 5 luglio 2025.
Al riguardo deduce il difetto di motivazione, la mancata notifica delle cartelle di pagamento contestate e la decadenza e prescrizione.
L 'Agenzia delle Entrate-Riscossione, regolarmente costituita in giudizio, eccepisce l'inammissibilità del ricorso in quanto proposto avverso un atto non autonomamente impugnabile, perchè privo di contenuto provvedimentale o decisorio. Nel merito eccepisce carenza di legittimazione passiva relativamente agli atti presupposti di competenzaesclusiva del Comune di Casal Di Principe.
Il Comune di Casal Di Principe, ancorché regolarmente adito, non si è costituito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 8, comma 12, del D.L. n. 16/2012 convertito dalla legge n. 44/2012, ha introdotto l'informativa di avvenuta presa in carico, da parte dell'agente della riscossione, delle somme da riscuotere in ordine all'accertamento notificato;
tale disposizione ha previsto che l'agente della riscossione, con raccomandata semplice spedita all'indirizzo presso il quale è stato notificato l'atto presupposto, informa il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione. Detto avviso non contiene alcuna intimazione di pagamento e si limita ad informare il contribuente che la competenza amministrativa è passata dall'Ufficio preposto all'accertamento della pretesa tributaria a quello preposto ad ottenere il pagamento del debito ormai accertato. La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con ordinanza n 6589 depositata il 12 marzo 2025 ha chiarito che l'avviso di presa in carico va compreso fra gli atti amministrativi senza valenza provvedimentale, cioè privi di forza cogente ed unilateralmente modificativa della situazione giuridica del destinatario (Cass.
n. 21254 del 2023) e, quanto alla sua impugnabilità, tra la soluzione negativa, che fa leva sul fatto che l'avviso di presa in carico non è ricompreso tra quelli contestabili ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992,
e quella opposta, secondo cui l'avviso dovrebbe essere ritenuto impugnabile perché tale provvedimento non avrebbe solo un contenuto informativo, ma anche funzione contestativa e sollecitatoria, e potrebbe dunque essere paragonato sul piano sostanziale a una intimazione di pagamento, ha optato, con orientamento condiviso da questa Corte in composizione monocratica, per la tesi intermedia: secondo tale ultima tesi l'atto sarebbe impugnabile non in sé, ma solo in caso di mancata notifica dell'atto presupposto e nell'ipotesi di vizi propri. Conseguentemente ha chiarito che possono essere oggetto di ricorso gli atti iscritti nell'elenco di cui all'art. 19 D.Lgs. n. 546 del 1992 e tutti gli atti amministrativi aventi natura provvedimentale, capaci di incidere autoritativamente sulle situazioni giuridiche soggettive del contribuente, modificandole unilateralmente sotto il profilo sostanziale o processuale, inerenti o conseguenti a rapporti tributari, creditori o debitori mentre non possono, invece, essere oggetto di ricorso gli atti privi della predetta natura, sebbene promananti dall'amministrazione finanziaria, da incaricati per la riscossione o da organismi a questi ancillari, salvo che costituiscano la prima comunicazione di esistenza di un atto tributario di natura provvedimentale, espresso, tacito o presupposto, di cui il contribuente dimostri, anche in via presuntiva, di non aver avuto notizia” (Cass. n. 21254 del 2023). Conclusivamente la Corte di Cassazione ha ritenuto di confermare che l'atto di presa in carico è impugnabile “allorquando costituisce il primo atto con il quale il contribuente viene messo al corrente del debito tributario perché il Fisco ha omesso di notificare l'avviso di accertamento immediatamente esecutivo”.
In tal senso si è espressa anche la Corte di Giustizia Tributaria della Campania che con sentenza in data
08/03/2024 n. 1730/13 ha statuito che la comunicazione di presa in carico, quando non è preceduta dalla notifica di un avviso di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate, si configura come atto prodromico dell'esecuzione forzata in danno del contribuente e, in quanto tale, assume efficacia lesiva ed è impugnabile.
Secondo la Corte di giustizia tributaria della Campania ciò avviene anche se tale comunicazione non è inserita nell'elenco degli atti impugnabili previsti per legge. Spiegano i giudici che una moderna lettura dei principi costituzionali, insieme alla più recente elaborazione processuale civilistica, conducono a ritenere che l'originario elenco di atti impugnabili non costituisce più numero chiuso, ma è possibile una sua integrazione (Cass. 21254/2023).
Tanto chiarito, sulla base del predetto insegnamento, questa Corte di Giustizia Tributaria in composizione monocratica ritiene impugnabile il provvedimento di presa in carico in quanto parte ricorrente ha eccepito la mancata notifica dell'avviso di accertamento n.000000002373 richiamato nel predetto avviso di presa in carico e assunto notificato in data 18 settembre 2023 dal Comune di casal Di Principe. Questa medesima
Corte osserva poi che non è stata dimostrata l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento n.000000002373 appena menzionato, anche in conseguenza della mancata costituzione del predetto Ente territoriale, con il conseguente accoglimento del ricorso.
Assorbite le restanti censure.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna il Comune di Casal Di Principe al pagamento di € 300, oltre accessori di legge.
Così deciso in Caserta in data 26 gennaio 2026 Il Giudice monocratico dr CI EN
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ACCONCIA RENATO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4377/2025 depositato il 31/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Casal Di Principe - C/o Casa Comunale 81033 Casal Di Principe CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AV PRESA CARICO n. 02837202500026538000 TARI 2018
- AV PRESA CARICO n. 02837202500026538000 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2373 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2373 TARI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, come rappresentato e difeso, con tempestivo ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate-Riscossione e al Comune di Casal Di Principe ha impugnato l'avviso di presa in carico documento n. 028372025000265380000 riferito a Tari, anno 2018-2019 di € 1191,90 notificato in data 5 luglio 2025.
Al riguardo deduce il difetto di motivazione, la mancata notifica delle cartelle di pagamento contestate e la decadenza e prescrizione.
L 'Agenzia delle Entrate-Riscossione, regolarmente costituita in giudizio, eccepisce l'inammissibilità del ricorso in quanto proposto avverso un atto non autonomamente impugnabile, perchè privo di contenuto provvedimentale o decisorio. Nel merito eccepisce carenza di legittimazione passiva relativamente agli atti presupposti di competenzaesclusiva del Comune di Casal Di Principe.
Il Comune di Casal Di Principe, ancorché regolarmente adito, non si è costituito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 8, comma 12, del D.L. n. 16/2012 convertito dalla legge n. 44/2012, ha introdotto l'informativa di avvenuta presa in carico, da parte dell'agente della riscossione, delle somme da riscuotere in ordine all'accertamento notificato;
tale disposizione ha previsto che l'agente della riscossione, con raccomandata semplice spedita all'indirizzo presso il quale è stato notificato l'atto presupposto, informa il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione. Detto avviso non contiene alcuna intimazione di pagamento e si limita ad informare il contribuente che la competenza amministrativa è passata dall'Ufficio preposto all'accertamento della pretesa tributaria a quello preposto ad ottenere il pagamento del debito ormai accertato. La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con ordinanza n 6589 depositata il 12 marzo 2025 ha chiarito che l'avviso di presa in carico va compreso fra gli atti amministrativi senza valenza provvedimentale, cioè privi di forza cogente ed unilateralmente modificativa della situazione giuridica del destinatario (Cass.
n. 21254 del 2023) e, quanto alla sua impugnabilità, tra la soluzione negativa, che fa leva sul fatto che l'avviso di presa in carico non è ricompreso tra quelli contestabili ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992,
e quella opposta, secondo cui l'avviso dovrebbe essere ritenuto impugnabile perché tale provvedimento non avrebbe solo un contenuto informativo, ma anche funzione contestativa e sollecitatoria, e potrebbe dunque essere paragonato sul piano sostanziale a una intimazione di pagamento, ha optato, con orientamento condiviso da questa Corte in composizione monocratica, per la tesi intermedia: secondo tale ultima tesi l'atto sarebbe impugnabile non in sé, ma solo in caso di mancata notifica dell'atto presupposto e nell'ipotesi di vizi propri. Conseguentemente ha chiarito che possono essere oggetto di ricorso gli atti iscritti nell'elenco di cui all'art. 19 D.Lgs. n. 546 del 1992 e tutti gli atti amministrativi aventi natura provvedimentale, capaci di incidere autoritativamente sulle situazioni giuridiche soggettive del contribuente, modificandole unilateralmente sotto il profilo sostanziale o processuale, inerenti o conseguenti a rapporti tributari, creditori o debitori mentre non possono, invece, essere oggetto di ricorso gli atti privi della predetta natura, sebbene promananti dall'amministrazione finanziaria, da incaricati per la riscossione o da organismi a questi ancillari, salvo che costituiscano la prima comunicazione di esistenza di un atto tributario di natura provvedimentale, espresso, tacito o presupposto, di cui il contribuente dimostri, anche in via presuntiva, di non aver avuto notizia” (Cass. n. 21254 del 2023). Conclusivamente la Corte di Cassazione ha ritenuto di confermare che l'atto di presa in carico è impugnabile “allorquando costituisce il primo atto con il quale il contribuente viene messo al corrente del debito tributario perché il Fisco ha omesso di notificare l'avviso di accertamento immediatamente esecutivo”.
In tal senso si è espressa anche la Corte di Giustizia Tributaria della Campania che con sentenza in data
08/03/2024 n. 1730/13 ha statuito che la comunicazione di presa in carico, quando non è preceduta dalla notifica di un avviso di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate, si configura come atto prodromico dell'esecuzione forzata in danno del contribuente e, in quanto tale, assume efficacia lesiva ed è impugnabile.
Secondo la Corte di giustizia tributaria della Campania ciò avviene anche se tale comunicazione non è inserita nell'elenco degli atti impugnabili previsti per legge. Spiegano i giudici che una moderna lettura dei principi costituzionali, insieme alla più recente elaborazione processuale civilistica, conducono a ritenere che l'originario elenco di atti impugnabili non costituisce più numero chiuso, ma è possibile una sua integrazione (Cass. 21254/2023).
Tanto chiarito, sulla base del predetto insegnamento, questa Corte di Giustizia Tributaria in composizione monocratica ritiene impugnabile il provvedimento di presa in carico in quanto parte ricorrente ha eccepito la mancata notifica dell'avviso di accertamento n.000000002373 richiamato nel predetto avviso di presa in carico e assunto notificato in data 18 settembre 2023 dal Comune di casal Di Principe. Questa medesima
Corte osserva poi che non è stata dimostrata l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento n.000000002373 appena menzionato, anche in conseguenza della mancata costituzione del predetto Ente territoriale, con il conseguente accoglimento del ricorso.
Assorbite le restanti censure.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna il Comune di Casal Di Principe al pagamento di € 300, oltre accessori di legge.
Così deciso in Caserta in data 26 gennaio 2026 Il Giudice monocratico dr CI EN