Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 23/03/2026, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Veneto |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza n. /2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO
composta dai Magistrati:
AR TONOLO Presidente Roberto ANGIONI Consigliere SA BORELLI Primo Referendario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di conto iscritto al n. 32698 del registro di Segreteria avente ad oggetto il conto n. 73278 reso da DO IO, quale consegnatario dei titoli azionari del Comune di Casalserugo (PD), per l’esercizio 2019, depositato in data 29 luglio 2021;
Vista la relazione n. 449/2025 del 26.08.2025 del magistrato istruttore del conto;
Esaminati gli atti di causa;
Udito, nella pubblica udienza del 12 marzo 2026 - celebrata con l’assistenza del funzionario Roberta Campolonghi e data per letta la relazione – il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale CA AR, come da separato verbale.
SVOLGIMENTO IN FATTO
1. Con relazione n. 449/2025 del 26.08.2025, il magistrato istruttore del conto n. 73278 reso da DO IO, quale consegnatario dei titoli azionari del Comune di Casalserugo (PD), per l’esercizio 2019, dopo aver riassunto gli esiti dell’attività istruttoria compiuta, riferiva al Presidente di questa Sezione giurisdizionale quanto segue:
a) il documento in esame – redatto su modello non conforme al mod. 22 del d.P.R. n. 196/1994 e sottoscritto dall’agente contabile in data 31.12.2019 -
era privo del visto di regolarità del Responsabile del Servizio Finanziario e allo stesso non era stato allegato alcun provvedimento di parificazione;
b) il conto - depositato in data 29 luglio 2021 e, quindi, ben oltre il termine di 60 giorni dall’approvazione del rendiconto (avvenuta con delibera di C.C.
n. 6 del 30.04.2020) – esponeva la consistenza quantitativa dei titoli partecipativi, ma non riportava il valore degli stessi, presentandosi, pertanto, come mero estratto dal registro degli inventari, tenuto mediante programma gestionale, idoneo, solo parzialmente, a rappresentare i fatti di gestione;
c) non era chiaro il criterio in base al quale non era stato attribuito alcun valore di “consistenza iniziale” alle partecipazioni nel Consorzio ATO HI e nel Consorzio Biblioteche padovane, alle quale era stato, invece, attribuito un “costo storico” di euro 42.476 che trovava riscontro nello stato patrimoniale del rendiconto 2019 (alla voce b) a IV) lett. c) “altri soggetti”), ma non nello stato patrimoniale del rendiconto 2018 (così come del rendiconto 2017);
d) il “costo storico” (euro 4.933.796,26) e la “consistenza iniziale” (euro 5.007.596,55), indicati nel conto in relazione alla partecipazione azionaria detenuta dal Comune in Acquevenete s.p.a., non corrispondevano al valore di patrimonio netto al 31.12.2018/01.01.2019 (con riferimento, quindi, al bilancio di esercizio 2017 della società), che ammontava ad euro 4.684.451,43, pari all’1,79% del patrimonio netto di euro 261.701.194 risultante dal bilancio 2017;
e) alcun altro elemento in ordine alla regolarità del conto poteva essere tratto dalla relazione dell’organo di controllo interno, non essendo stata depositata né prodotta in istruttoria.
2. Il magistrato istruttore, alla luce delle considerazioni svolte, rimetteva il conto all’esame della Sezione, concludendo, allo stato, per una declaratoria di irregolarità senza discarico dell’agente.
3. Con comunicazione acquisita al fascicolo in data 6 febbraio 2026, l’Unione dei Comuni del Conselvano riferiva che non era stato possibile procedere alla notifica all’agente del decreto di fissazione dell’udienza e della relazione del giudice designato per l’esame del conto ai sensi dell’art.
147, comma 4, c.g.c., in quanto il sig. IO LD risultava deceduto in data 25.04.2023.
4. All’odierna udienza pubblica, il Pubblico Ministero, in considerazione del decesso dell’agente contabile, ha concluso chiedendo l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 108, comma 6, c.g.c. e la causa è passata in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
5. Il conto oggetto del presente procedimento, relativo alla gestione per l’esercizio 2019 del consegnatario dei titoli del Comune di Casalserugo
(PD), è stato reso dall’agente contabile, sig. DO IO, come evincibile dalla relazione di irregolarità e dalla documentazione ad essa allegata.
Ciò posto, il Collegio rileva che il sig. IO LD è deceduto in data 25 aprile 2023, come documentato dal certificato di morte depositato dall’Unione dei Comuni di Conselvano in data 6 febbraio 2026, e, dunque, si è verificata nei suoi confronti una causa di interruzione del processo, come previsto dall’art. 108, comma 4, c.g.c (“Se la parte è costituita personalmente, il processo è interrotto al momento dell’evento”), atteso che il decesso è intervenuto in epoca successiva alla sua costituzione in giudizio ex art. 140, comma 3, c.g.c. (“il deposito del conto costituisce l’agente in giudizio”).
All’udienza di discussione, tuttavia, il Pubblico Ministero ha chiesto, ex art.
108, comma 6, c.g.c., l’immediata declaratoria di estinzione del processo nei confronti dell’agente contabile deceduto, dichiarando di non avere intenzione di procedere nei confronti degli eredi.
Il Collegio, pertanto, valutata la sussistenza dei presupposti previsti dall’art.
108 c.g.c., dichiara, con la presente sentenza, l’estinzione del processo nei confronti dell’agente contabile sig. LD IO.
6. Le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno sostenute (art. 111, comma 8, c.g.c.).
P.Q.M.
la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Veneto, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, dichiara, ai sensi dell’art. 108, comma 6, c.g.c., l’estinzione del processo iscritto al n. 32698 del registro di Segreteria avente ad oggetto il conto giudiziale n. 73278 dell’agente contabile DO IO, quale consegnatario dei titoli azionari del Comune di Casalserugo (PD), per l’esercizio 2019, depositato in data 29 luglio 2021.
Le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno sostenute (art. 111, comma 8, c.g.c.).
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 12 marzo 2026.
Il Giudice relatore Il Presidente
SA LL AR TO
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
Depositata in Segreteria, il Il Funzionario preposto
(firmato digitalmente)