Trib. Roma, sentenza 14/02/2025, n. 2371
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Sentenza 14 febbraio 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Tribunale di Roma dal dott. Stefano Iannaccone, riguarda un'opposizione a decreto ingiuntivo. La parte opponente ha richiesto la revoca della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e ha contestato la titolarità del credito vantato dalla controparte, sostenendo la nullità della fideiussione e l'assenza di prova del credito. La controparte, invece, ha chiesto il rigetto dell'opposizione, sostenendo la legittimità della fideiussione e la titolarità del credito derivante da una cessione regolarmente pubblicata.

Il giudice ha accolto l'opposizione, dichiarando la nullità parziale delle fideiussioni in base a principi stabiliti dalla giurisprudenza, in particolare dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 41994/2021. Ha evidenziato che le clausole contestate violano la normativa antitrust e che la banca non ha rispettato i termini di decadenza previsti dall'art. 1957 c.c. per l'azione di garanzia. Pertanto, ha revocato il decreto ingiuntivo e condannato la parte opposta al pagamento delle spese legali, stabilendo un chiaro orientamento a favore della tutela dei diritti del fideiussore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Roma, sentenza 14/02/2025, n. 2371
    Giurisdizione : Trib. Roma
    Numero : 2371
    Data del deposito : 14 febbraio 2025

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