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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 17/07/2025, n. 848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 848 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria Giuseppa Di Marco Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere rel.
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 783 R.G.A. 2023, promossa in grado di appello D A
, rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avvocato CUCCHIARA ALESSANDRO
- Appellante - C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'Avv. DI SALVO LOREDANA CP_1
- Appellato - All'udienza del 10/07/2025 i procuratori delle parti costituite concludevano come dai rispettivi atti difensivi. FATTO Con ricorso depositato il 14.05.2020 la Parte_1
(d'ora innanzi evocava in giudizio innanzi al
[...] Pt_2
Tribunale di Palermo l' e l' chiedendo accertarsi l'illegittimità del CP_2 CP_1
DURC irregolare di cui alla nota 19725879 - per “omesso versamento contributi e CP_2 accessori per Euro 11.792.060,06”. Con la sentenza n. 493/2023 del 16.02.2023 il Tribunale adìto, preso atto che, già in data 16.04.2020, l' aveva provveduto ad annullare tale DURC, CP_2 comunicando con pec del 3.09.2020 anche le regioni dell'errore, dichiarava cessata la materia del contendere nei confronti dell' condannando l' al CP_2 CP_3 pagamento di una parte delle spese di lite;
dichiarava, inoltre, il difetto di legittimazione dell' , pure evocato in giudizio, rilevando che “l'art. 25, comma CP_1
9, della legge n. 223/1991 non si applica ai premi così come chiarito dalla sentenza CP_1 della Corte Costituzionale n. 291/2003 e ribadito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 14316/2007, e considerato pure che l ha sin da subito attestato favorevolmente la CP_3
1 posizione di regolarità del ricorrente per la parte di propria competenza”; condannava, infine, la società ricorrente al pagamento delle spese di lite in suo favore, liquidandole in € 11.000,00 oltre accessori. Avverso tale sentenza ha proposto appello la dolendosi della Pt_2 condanna al pagamento delle spese processuali in favore dell' ; evidenzia che CP_1 all'evocazione in giudizio dell' , giustificata dalla mera esigenza di “consentire CP_1 all' di acquisire conoscenza della impugnativa giurisdizionale proposta avverso un CP_1 certificato rilasciato dallo stesso istituto di concerto con l' e di contraddirvi ove ritenuto CP_2 opportuno”, non si era accompagnata la proposizione di alcuna domanda nei suoi confronti, sicché era ingiustificata la condanna alle spese disposta in suo favore;
contesta, inoltre, anche il quantum liquidato, deducendone l'eccessività rispetto alle difese elaborate dall' e la violazione dei parametri di legge. CP_3
L' ha resistito al gravame chiedendo, al contempo, la cancellazione di CP_1 alcune espressioni contenute nell'atto di gravame, ritenute sconvenienti ed offensive, nonché la condanna di controparte ex art. 96 c.p.c.. All'udienza del 10/07/2025, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo. MOTIVI L'appello non può essere accolto. Con il ricorso di primo grado l'odierna appellante aveva esposto di essere stata destinataria del verbale unico di accertamento e notificazione n. 000567201/DDL del 28/10/2015 con cui l sul presupposto della sussistenza CP_2 di un trasferimento di azienda tra la e la aveva ritenuto che, in Pt_2 relazioni ad alcune assunzioni di personale – a suo dire riconducibili a tale fenomeno circolatorio -, la stessa non potesse “beneficiare delle agevolazioni di cui alla legge 223/91, art. 25 comma 9”, di cui aveva invece fruito;
da tale accertamento era scaturito un debito, per contributi e somme aggiuntive, dell'importo totale di €. 10.349.816,00. In seguito all'infruttuoso esito della messa in mora per il pagamento della somma complessiva di €. 11.720,075,22 (accertata con sentenza n. 3697/2019 del Tribunale di Palermo, adìto dalla in opposizione al suddetto verbale unico), Pt_2
l' con nota n. 19725879 aveva emesso nei riguardi della su richiesta di CP_2 Pt_2 quest'ultima dell'11.3.2020, un DURC non regolare “per irregolarità nel versamento di contributi e accessori per l'importo di Euro 11.792.060,06.” Frattanto, chiamata, seppure per altre vicende, a pronunciarsi sulla natura del subentro della alla SI.SE nella gestione del servizio di emergenza 118 in Pt_2 ambito regionale, a dire dell' qualificabile come trasferimento di azienda, la CP_2
2 Suprema Corte, dapprima con la sentenza n. 21220/2015 del 20 ottobre 2015 e poi ancora con la sentenza n. 21615/2019 del 22 agosto 2019, ne aveva escluso la riconducibilità all'istituto del trasferimento di azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c.. Alla stregua di tali pronunce doveva, conseguentemente, ritenersi infondata la pretesa contributiva avanzata dall' e dall'insussistenza di tale situazione di CP_2 irregolarità contributiva discendeva l'illegittimità dell'emissione di DURC impugnato. In relazione a tale vicenda la formulava, pertanto, le seguenti Pt_2 conclusioni di merito: “…- accertare e dichiarare l'illegittimità del DURC irregolare di di cui alla nota - data richiesta 11.3.2020 per “omesso versamento Pt_2 CP_4 contributi e accessori per Euro 11.792.060,06”, e conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto a detto titolo dalla , ciò per le causali di cui in narrativa.” Parte_5
Orbene, alla luce di tale excursus, il primo motivo di appello non ha pregio. L'oggetto della domanda, rispetto alla quale il primo giudice ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' , non consisteva in una pronuncia di CP_1 tipo condannatorio, rivolta, in modo inequivoco, esclusivamente nei confronti dell' quanto piuttosto nell'accertamento – previa sospensione dello stesso – CP_2 dell'illegittimità del DURC negativo emesso e comunicato dall'
[...]
. CP_5
Il ricorso di primo grado ed, in particolare, la formulazione del petitum, non conteneva, invero, alcun passaggio che consentisse di escludere che, evocandolo in giudizio, la ricorrente non avesse voluto provocare il contraddittorio anche nei confronti dell' ; anzi, tale scelta processuale poteva apparire coerente con la CP_1 circostanza che all'emissione del DURC concorre anche l'attività di verifica dell' , che pure contribuisce (come ha fatto nel caso concreto), per la parte di CP_1 propria competenza, ad attestare (o meno) la situazione di regolarità contributiva. Ne consegue che, a fronte di siffatto ricorso, nel quale l' veniva CP_1 chiamato in causa in relazione ad una domanda che, astrattamente, avrebbe potuto riguardarlo, l' aveva l'esigenza ed il diritto di costituirsi e di difendersi, anche CP_3 al solo scopo di far rilevare il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alla fattispecie concreta, nella quale venivano in considerazione soltanto presunte esposizioni debitorie nei confronti dell' CP_2
Del resto, è la stessa appellante che, nell'atto di appello, deduce di aver evocato in giudizio l' per renderlo edotto “della impugnativa giurisdizionale CP_1 proposta avverso un certificato rilasciato dallo stesso istituto di concerto con l' e di CP_2 contraddirvi ove ritenuto opportuno”; con ciò evidenzia dunque un supposto interesse dell' di “contraddire” in merito alla domanda azionata dalla società, CP_1
3 posizione rispetto alla quale l'accertamento del difetto di legittimazione passiva del soggetto erroneamente evocato in giudizio (ormai incontestabile in difetto di appello sul punto), ha determinato una situazione di soccombenza che ha correttamente indotto il Tribunale alla condanna della al pagamento delle Pt_2 spese di lite in favore dell' appellato. CP_3
Non può, infine, concordarsi con l'asserzione per cui la chiamata in giudizio dell' fosse giustificata da esigenze di litis denuntiatio;
esigenza invero CP_1 insussistente sia in relazione all'assenza di qualsivoglia contributo dell' CP_1 all'attestazione negativa in ordine alla regolarità contributiva - circostanza ben nota alla ricorrente -, sia in considerazione dell'assenza di una norma (come quella prevista dall'art. 24 comma 5 del D. Lgs. n. 46/1999, con riferimento al concessionario della riscossione) che imponesse, a soli fini di litis denuntiatio, l'estensione del contraddittorio nei confronti dell' ; sicché, nel caso in esame, CP_1 la sua chiamata in causa era del tutto ingiustificata. Il secondo motivo di gravame è inammissibile. La lamenta, infatti, in modo generico l'eccessività della liquidazione Pt_2 delle spese processuali operata dal Tribunale, nonché la sua indeterminatezza, non comprendendosi, a suo dire, a quali parametri della tariffa il giudice abbia fatto riferimento. La censura non si confronta con i motivi della decisione impugnata, dal momento che il Tribunale ha invece espressamente fatto riferimento, nella liquidazione, ai “valori minimi stabiliti dal DM 147/2022 nelle cause di valore da euro 8.000.000 ad euro 16.000.000”; ha, dunque, espressamente individuato il parametro di riferimento, in relazione al valore della causa rappresentato dal debito contributivo evidenziato nel DURC, spiegando altresì le ragioni dell'applicazione dei parametri minimi, ricondotte alla “limitatissima attività difensiva svolta dall' ”. CP_3
Deve, inoltre, disattendersi la domanda, proposta dall' , di CP_1 cancellazione delle espressioni indicate nel ricorso in appello e così individuate dalla difesa dell' : CP_3
• “il primo decidente ha recepito acriticamente l'eccezione avanzata dal legale dell'istituto esclusivamente al fine di ottenere la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite in suo favore sebbene difettasse chiaramente la sua posizione di controparte resistente nella fattispecie controversa” (pag. 7, rigo da 4 a 7), “Per tale ragione, la sentenza appellata è ultronea perché emessa in accoglimento di una richiesta strumentale della difesa dell (la CP_1 rifusione in suo favore delle spese di lite)” (pag. 8, rigo da 12 a 14);
• “Basti in tal guisa pensare che la memoria del nel pregresso CP_1 grado di giudizio si è composta di sole 3 pagine senza alcuna deduzione o
4 argomentazione difensiva oltre alla stringata formulata eccezione di carenza di legittimazione passiva” (pag. 9, rigo da 19 a 22);
• “Desta, pertanto, non poche perplessità quanto statuito sulle spese processuali dell' CP_1 dal primo Giudice tenendo conto “della limitatissima attività difensiva svolta dall' .” (sic!!! CP_3 pag. 5 sentenza Trib. Palermo sez. lavoro n. 493/2023)” (pag. 9, rigo da 23 a 26). Orbene, ritiene la Corte che tali espressioni non risultino dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo ed, in particolare, non eccedano le esigenze difensive, apparendo piuttosto dirette, pur con un linguaggio graffiante, a rafforzare le argomentazioni poste a fondamento dell'atto di gravame senza apparire lesive della dignità umana e professionale dell'avversario (Cass. n. 21031 del 18.10.2016). Non sussistono infine neppure elementi in grado di dimostrare che l'appellante abbia agito in appello con dolo o colpa grave, non potendo tali atteggiamenti soggettivi desumersi dalla mera infondatezza delle domande azionate, dovendo, piuttosto, gli stessi esprimere o rivelare “la sussistenza di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo, i quali non necessariamente devono emergere dal testo degli atti della parte soccombente, potendo desumersi anche da elementi extratestuali concernenti il più ampio contesto nel quale l'iniziativa processuale s'inscrive” (v. Cass. n. 36591 del 30/12/2023); sicché va pure rigettata la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c..
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base del valore delle spese per cui è stata proposta l'impugnazione.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n. 493/2023 resa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Palermo il 16.02.2023. Rigetta le domande dell' di cancellazione ex art. 89 c.p.c. e di risarcimento ex CP_1 art. 96 c.p.c.. Condanna la a pagare all' le spese di questo grado che liquida per Pt_2 CP_1 compensi in € 1.984,00, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, dpr n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, dpr n. 115/02. Palermo, 10/07/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina Greco Maria Giuseppa Di Marco
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