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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 24/07/2025, n. 2324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2324 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. 4164/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Eleonora Guido ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta in grado di appello, al n. 4164/2024 R.G.
TRA
, rapp.to e difeso come da mandato in atti dall'Avv. PETRACCA MARIO GIACINTO;
Parte_1
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del Prefetto p.t.; Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con ricorso in appello depositato il 17.06.2024, ha impugnato la decisione n. Parte_1
2711/2024, emessa dal Giudice di Pace di , con la quale è stata rigettata l'opposizione ex art. CP_1
205 C.d.S. proposta avverso l'ordinanza n. 141160 del 6.11.2023 emessa dal Prefetto di . CP_1
Nel dettaglio, l'originario opponente ha esposto di essere rimasto coinvolto in un sinistro stradale in data 27.10.2023, alle ore 00:40 circa, e che, a seguito dello stesso, è stato sottoposto a test alcolemico e tossicologico. Sulla scorta dei rilievi effettuati, il Prefetto ha emesso ordinanza con cui ha disposto la sospensione, in via cautelare e provvisoria, della patente di guida al per Pt_1
violazione degli artt. 186 e 187 C.d.S.
Il Giudice di primo grado ha rigettato l'opposizione, dichiarando inammissibile la domanda con riferimento alla violazione ex art. 187 C.d.S., stante la sua incompetenza per materia, e ritenendo l'opposizione infondata nel merito con riferimento alla violazione dell'art. 186 C.d.S.
Instauratosi il contraddittorio dinanzi al Tribunale, è rimasta contumace la . CP_1
All'udienza del 3.07.2025, parte appellante ha precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione senza la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., stante il pregresso deposito di note conclusive.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato per i seguenti motivi.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante, preliminarmente, ha lamentato l'erroneità in cui è incorso il Giudice di Pace, il quale ha dichiarato l'inammissibilità della “domanda avverso
l'accertamento dell'ipotesi di reato di cui all'art. 187, comma 1, D.Lgs. 285/1992” trattandosi di materia riservata al Tribunale monocratico;
pertanto, in ogni caso, ha ribadito le censure non esaminate dal Giudice di pace con riferimento alla violazione dell'art. 187 C.d.S.
Occorre chiarire che, quand'anche fosse fondato il motivo relativo all'incompetenza per materia del giudice che ha pronunciato l'ordinanza gravata, il Tribunale non potrebbe rimettere gli atti al Giudice di pace, ma deve, in ragione dell'effetto devolutivo dell'appello, pronunciarsi sul merito della controversia. Ciò, peraltro, costituisce una necessaria conseguenza della tassatività delle ipotesi di rimessione contemplate dagli artt. 353 e 354 c.p.c.
Da ciò consegue che il Tribunale deve esaminare nel merito i motivi di opposizione al provvedimento prefettizio proposti dal n primo grado, con riferimento alla presunta violazione dell'art. 187 Pt_1
C.d.S., non esaminati dal Giudice di Pace, e ribaditi con il primo motivo di gravame.
Orbene, il ha lamentato, sin dal primo grado, l'assenza di prova certa circa l'uso di Pt_1
cannabinoidi che possano aver causato “una presunta condotta negligente che avesse causato il sinistro” (cfr. p. 3 dell'atto di opposizione), atteso che l'esame del sangue, eseguito in seguito all'accesso al P.S., non consentirebbe un'indagine attendibile in tal senso.
Infatti, tenuto conto che l'esame ematico è in grado di rilevare la presenza di cannabinoidi presenti nel sangue anche dopo molti giorni dall'assunzione, la mera positività riscontrata con detto esame non consente di avere certezza circa il momento dell'assunzione e, quindi, non permette di appurare se, in concreto, il conducente si sia messo alla guida sotto l'effetto di sostanze psicotrope. Ad ogni buon conto, ai fini dell'applicazione dell'art. 187 C.d.S. va pure tenuto conto del comportamento complessivo tenuto dal conducente (cfr. verbale di udienza del 3.07.2025).
Il motivo è infondato.
Sul punto, va chiarito che il provvedimento prefettizio adottato a norma dell'art. 223 C.d.S. si differenzia dalla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista dall'art. 187 C.d.S.
Difatti, nel primo caso trattasi di una misura “cautelare di esclusiva spettanza prefettizia, necessariamente preventiva, strumentalmente e teleologicamente tesa a tutelare, con immediatezza, l'incolumità e l'ordine pubblico e, per ciò stesso, oggetto di un particolare e celere
2 "iter" procedimentale” (Cass. civ. Sez. II Ord., 05/10/2020, n. 21266), mentre nel secondo di un provvedimento squisitamente sanzionatorio, essendo, quella prevista dall'art. 187 C.d.S., una sanzione accessoria irrogabile solo a seguito dell'accertamento del fatto penalmente rilevante.
In altre parole, visto il carattere preventivo e la natura cautelare del provvedimento ex art. 223
C.d.S., quest'ultimo trova la sua giustificazione nella necessità di impedire nell'immediato (e quindi ancor prima che sia accertata la responsabilità penale) che il conducente del veicolo continui a tenere una condotta astrattamente idonea ad arrecare pericolo ad altri soggetti, e ciò nei casi in cui sussistano fondati elementi a suo carico in ordine alla responsabilità per reati per i quali è prevista la sanzione amministrativa della sospensione o revoca della patente.
Pertanto, risulta diversa la natura della sanzione nell'uno e nell'altro caso, così come differente si prospetta la finalità perseguita dal legislatore con la previsione di una sanzione adottata dal Prefetto in via cautelare.
Ciò posto, appare evidente che il Giudice dinanzi al quale viene proposta l'opposizione al decreto prefettizio è chiamato a verificare l'esistenza di quegli elementi - sempre richiesti, in linea di principio, per la irrogazione di misure cautelari - che, in via del tutto sommaria e provvisoria avvalorino, a fini meramente cautelari, la fondatezza dell'ipotesi di reato contestata all'opponente
(sul punto, Cass. civ. Sez. I, 09/05/2002, n. 6639).
Pertanto, ragioni di ordine logico-sistematico portano ad escludere che sul fatto possa esservi, in sede di opposizione alla irrogazione della misura cautelare, una più ampia cognizione in ordine all'effettiva sussistenza dello stato di alterazione come richiesto dall'art. 187 C.d.S., atteso che una indagine in tal senso, in sede civile, non sarebbe giustificabile né in relazione al peculiare oggetto dell'opposizione, né in correlazione con le competenze del giudice penale al quale è in concreto rimessa la competenza in ordine all'accertamento della responsabilità penale.
Orbene, nella specie va rilevato che al momento della compilazione del rapporto n. 67/25-6/2023 redatto il 3.11.2023 dai Carabinieri della stazione di Cavallino, e poi trasmesso al Prefetto di , CP_1
sussistessero validi motivi per l'emanazione del provvedimento cautelare in questione. Infatti, la positività ai cannabinoidi emersa dagli esami ematici costituisce un elemento sufficiente per l'emanazione di una misura cautelare a carattere preventivo.
L'assenza di riscontri ulteriori, come ad esempio annotazioni degli agenti intervenuti in ordine alle condizioni fisiche accertabili nell'immediato (come ad esempio pupille dilatate, difficoltà di equilibrio), non rileva ai fini dell'emanazione del provvedimento cautelare. Difatti, gli ulteriori elementi su menzionati costituiscono indici sintomatici dello stato di alterazione, da valutarsi
3 congiuntamente ai risultati dei test clinici, ma assumono rilievo solo ai fini dell'accertamento penale e debbono, pertanto, essere opportunamente valorizzati in detta sede.
Con il medesimo motivo di gravame, l'appellante ha pure censurato nel merito la motivazione del primo giudice a fondamento del rigetto dell'opposizione rispetto alla presunta violazione dell'art. 186 C.d.S.
Nel dettaglio, l'appellante ha evidenziato come la prova etilometrica sia stata eseguita presso il nosocomio di Scorrano, in un momento in cui l'assorbimento di alcool ingerito è più pregnante rispetto al momento in cui viene assunto (cfr. p. 6 dell'atto di appello).
Il motivo è infondato.
Premesso che non corrisponde al vero che la prova etilometrica è stata seguita in ospedale, atteso che questa è stata effettuata dai Carabinieri intervenuti a mezzo di etilometro omologato Alcoltest
7110 MK (cfr. verbale di contestazione n. 389550234 redatto da Carabinieri – Stazione di Cavallino), va in ogni caso rilevato che le censure dell'appellante, circa i tempi di assorbimento dell'alcool, in questa sede, sono prive di pregio.
Ed infatti, le tempistiche di assorbimento e smaltimento delle sostanze alcoliche ingerite non costituiscono dati determinabili in astratto e validi per la generalità dei casi, potendo variare da soggetto a soggetto, dipendendo da numerosi fattori che sfuggono alla possibilità di astratta previsione. Da tanto, ne discende che la mera sussistenza di un intervallo temporale (nella specie, di circa un'ora e trenta) tra la condotta di guida incriminata e l'esecuzione del test alcolemico potrebbe al più rendere necessario - ai fini della sussunzione del fatto in una delle due ipotesi di rilievo penale di cui alle lett. b) e c) dell'art. 186, comma 2, C.d.S. - verificare la presenza di altri elementi indiziari.
Tuttavia, in questa sede, discutendosi della sospensione della patente disposta in via cautelare, dette doglianze non possono trovare spazio, potendo, viceversa, trovare spazio in sede di accertamento penale.
Infatti, ai fini dell'emanazione del provvedimento prefettizio di sospensione in via provvisoria, il quale – si ribadisce – è volto all'adozione di un provvedimento urgente, è sufficiente la presenza di elementi indiziari, sufficientemente gravi. Valgano, sul punto, le considerazioni già espresse con riferimento alla sospensione per presunta violazione dell'art. 187 C.d.S.
Con il terzo motivo di appello, il ha lamentato l'erroneità della prima decisione per aver il Pt_1
Giudice di pace ritenuto che “la mera barratura sul modulo di verbale precompilato riportante alcune formalità di legge procedurali, costituisca avviso all'indagato della possibilità di farsi assistere
4 da un legale nell'esame clinico e sia esaustiva, pur in assenza dell'annotazione della risposta di rifiuto di avvalersi del difendere di fiducia” (cfr. p. 6 dell'atto di appello).
Il motivo è infondato.
In primo luogo, va evidenziato che l'odierna contestazione è parzialmente diversa rispetto a quella formulata in primo grado, atteso che dinanzi al primo giudice il ha lamentato “l'omesso Pt_1
avvertimento”, viceversa in questa sede ha lamentato l'omessa attestazione del rifiuto.
Ad ogni buon conto, la censura è in ogni caso priva di pregio.
Sul punto, la Suprema Corte ha chiaramente evidenziato che “L'assunto secondo il quale la barratura della casella apposta in corrispondenza della dicitura “dato avviso della facoltà...” o similare non varrebbe quale adempimento dell'obbligo previsto dall'art. 114 disp. att. c.p.p. è erroneo. In primo luogo l'avviso è dato oralmente;
il verbale ne costituisce solo il mezzo di documentazione. In secondo luogo, le modalità con le quali può essere documentato il compimento dell'atto sono libere e quindi vale tanto la esplicita e diretta indicazione quanto la rappresentazione sintetica” (cfr. Cass. pen.,
Sez. IV, Sent., (data ud. 28/01/2021) 06/04/2021, n. 12984).
Sulla scorta della giurisprudenza appena richiamata, è possibile affermare che è sufficiente dare avviso di detta facoltà (circostanza, del resto, non più contestata nell'odierno giudizio), non sussistendo un ulteriore obbligo, successivo, di annotare il rifiuto che, del resto, è implicito che vi sia stato atteso che in caso contrario vi sarebbe stata l'indicazione del nominativo di un difensore.
In conclusione, per tutte le ragioni innanzi esposte, l'appello va rigettato.
Nulla può essere disposto con riferimento alle spese di lite nei confronti della , stante la CP_1
sua contumacia. Sul punto, infatti, il Tribunale condivide il principio affermato dalla Suprema Corte in base al quale “la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace (o intimato in sede di giudizio di cassazione) vittorioso, poiché questi non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Cass. n. 16174 del 2018; Cass. n. 17432 del 2011)” (così Cass. n. 12897/2019).
Atteso il rigetto dell'appello, si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma I-quater, DPR n. 115/2002, introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Lecce – I sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa n. 4164/2024 r.g., disattesa ogni contraria istanza ed eccezione così provvede:
a) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma il provvedimento della n. Controparte_1
141160 del 6.11.2023;
b) Nulla sulle spese dell'odierno giudizio;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma I-quater,
DPR n. 115/2002, introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228.
Lecce, 22.07.2025 Il Giudice
Dott.ssa Eleonora Guido
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario dell'Ufficio per il processo, dott.ssa Alessandra Delle Donne, con la supervisione del magistrato assegnatario.
Il Giudice
Dott.ssa Eleonora Guido
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Eleonora Guido ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta in grado di appello, al n. 4164/2024 R.G.
TRA
, rapp.to e difeso come da mandato in atti dall'Avv. PETRACCA MARIO GIACINTO;
Parte_1
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del Prefetto p.t.; Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con ricorso in appello depositato il 17.06.2024, ha impugnato la decisione n. Parte_1
2711/2024, emessa dal Giudice di Pace di , con la quale è stata rigettata l'opposizione ex art. CP_1
205 C.d.S. proposta avverso l'ordinanza n. 141160 del 6.11.2023 emessa dal Prefetto di . CP_1
Nel dettaglio, l'originario opponente ha esposto di essere rimasto coinvolto in un sinistro stradale in data 27.10.2023, alle ore 00:40 circa, e che, a seguito dello stesso, è stato sottoposto a test alcolemico e tossicologico. Sulla scorta dei rilievi effettuati, il Prefetto ha emesso ordinanza con cui ha disposto la sospensione, in via cautelare e provvisoria, della patente di guida al per Pt_1
violazione degli artt. 186 e 187 C.d.S.
Il Giudice di primo grado ha rigettato l'opposizione, dichiarando inammissibile la domanda con riferimento alla violazione ex art. 187 C.d.S., stante la sua incompetenza per materia, e ritenendo l'opposizione infondata nel merito con riferimento alla violazione dell'art. 186 C.d.S.
Instauratosi il contraddittorio dinanzi al Tribunale, è rimasta contumace la . CP_1
All'udienza del 3.07.2025, parte appellante ha precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione senza la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., stante il pregresso deposito di note conclusive.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato per i seguenti motivi.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante, preliminarmente, ha lamentato l'erroneità in cui è incorso il Giudice di Pace, il quale ha dichiarato l'inammissibilità della “domanda avverso
l'accertamento dell'ipotesi di reato di cui all'art. 187, comma 1, D.Lgs. 285/1992” trattandosi di materia riservata al Tribunale monocratico;
pertanto, in ogni caso, ha ribadito le censure non esaminate dal Giudice di pace con riferimento alla violazione dell'art. 187 C.d.S.
Occorre chiarire che, quand'anche fosse fondato il motivo relativo all'incompetenza per materia del giudice che ha pronunciato l'ordinanza gravata, il Tribunale non potrebbe rimettere gli atti al Giudice di pace, ma deve, in ragione dell'effetto devolutivo dell'appello, pronunciarsi sul merito della controversia. Ciò, peraltro, costituisce una necessaria conseguenza della tassatività delle ipotesi di rimessione contemplate dagli artt. 353 e 354 c.p.c.
Da ciò consegue che il Tribunale deve esaminare nel merito i motivi di opposizione al provvedimento prefettizio proposti dal n primo grado, con riferimento alla presunta violazione dell'art. 187 Pt_1
C.d.S., non esaminati dal Giudice di Pace, e ribaditi con il primo motivo di gravame.
Orbene, il ha lamentato, sin dal primo grado, l'assenza di prova certa circa l'uso di Pt_1
cannabinoidi che possano aver causato “una presunta condotta negligente che avesse causato il sinistro” (cfr. p. 3 dell'atto di opposizione), atteso che l'esame del sangue, eseguito in seguito all'accesso al P.S., non consentirebbe un'indagine attendibile in tal senso.
Infatti, tenuto conto che l'esame ematico è in grado di rilevare la presenza di cannabinoidi presenti nel sangue anche dopo molti giorni dall'assunzione, la mera positività riscontrata con detto esame non consente di avere certezza circa il momento dell'assunzione e, quindi, non permette di appurare se, in concreto, il conducente si sia messo alla guida sotto l'effetto di sostanze psicotrope. Ad ogni buon conto, ai fini dell'applicazione dell'art. 187 C.d.S. va pure tenuto conto del comportamento complessivo tenuto dal conducente (cfr. verbale di udienza del 3.07.2025).
Il motivo è infondato.
Sul punto, va chiarito che il provvedimento prefettizio adottato a norma dell'art. 223 C.d.S. si differenzia dalla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista dall'art. 187 C.d.S.
Difatti, nel primo caso trattasi di una misura “cautelare di esclusiva spettanza prefettizia, necessariamente preventiva, strumentalmente e teleologicamente tesa a tutelare, con immediatezza, l'incolumità e l'ordine pubblico e, per ciò stesso, oggetto di un particolare e celere
2 "iter" procedimentale” (Cass. civ. Sez. II Ord., 05/10/2020, n. 21266), mentre nel secondo di un provvedimento squisitamente sanzionatorio, essendo, quella prevista dall'art. 187 C.d.S., una sanzione accessoria irrogabile solo a seguito dell'accertamento del fatto penalmente rilevante.
In altre parole, visto il carattere preventivo e la natura cautelare del provvedimento ex art. 223
C.d.S., quest'ultimo trova la sua giustificazione nella necessità di impedire nell'immediato (e quindi ancor prima che sia accertata la responsabilità penale) che il conducente del veicolo continui a tenere una condotta astrattamente idonea ad arrecare pericolo ad altri soggetti, e ciò nei casi in cui sussistano fondati elementi a suo carico in ordine alla responsabilità per reati per i quali è prevista la sanzione amministrativa della sospensione o revoca della patente.
Pertanto, risulta diversa la natura della sanzione nell'uno e nell'altro caso, così come differente si prospetta la finalità perseguita dal legislatore con la previsione di una sanzione adottata dal Prefetto in via cautelare.
Ciò posto, appare evidente che il Giudice dinanzi al quale viene proposta l'opposizione al decreto prefettizio è chiamato a verificare l'esistenza di quegli elementi - sempre richiesti, in linea di principio, per la irrogazione di misure cautelari - che, in via del tutto sommaria e provvisoria avvalorino, a fini meramente cautelari, la fondatezza dell'ipotesi di reato contestata all'opponente
(sul punto, Cass. civ. Sez. I, 09/05/2002, n. 6639).
Pertanto, ragioni di ordine logico-sistematico portano ad escludere che sul fatto possa esservi, in sede di opposizione alla irrogazione della misura cautelare, una più ampia cognizione in ordine all'effettiva sussistenza dello stato di alterazione come richiesto dall'art. 187 C.d.S., atteso che una indagine in tal senso, in sede civile, non sarebbe giustificabile né in relazione al peculiare oggetto dell'opposizione, né in correlazione con le competenze del giudice penale al quale è in concreto rimessa la competenza in ordine all'accertamento della responsabilità penale.
Orbene, nella specie va rilevato che al momento della compilazione del rapporto n. 67/25-6/2023 redatto il 3.11.2023 dai Carabinieri della stazione di Cavallino, e poi trasmesso al Prefetto di , CP_1
sussistessero validi motivi per l'emanazione del provvedimento cautelare in questione. Infatti, la positività ai cannabinoidi emersa dagli esami ematici costituisce un elemento sufficiente per l'emanazione di una misura cautelare a carattere preventivo.
L'assenza di riscontri ulteriori, come ad esempio annotazioni degli agenti intervenuti in ordine alle condizioni fisiche accertabili nell'immediato (come ad esempio pupille dilatate, difficoltà di equilibrio), non rileva ai fini dell'emanazione del provvedimento cautelare. Difatti, gli ulteriori elementi su menzionati costituiscono indici sintomatici dello stato di alterazione, da valutarsi
3 congiuntamente ai risultati dei test clinici, ma assumono rilievo solo ai fini dell'accertamento penale e debbono, pertanto, essere opportunamente valorizzati in detta sede.
Con il medesimo motivo di gravame, l'appellante ha pure censurato nel merito la motivazione del primo giudice a fondamento del rigetto dell'opposizione rispetto alla presunta violazione dell'art. 186 C.d.S.
Nel dettaglio, l'appellante ha evidenziato come la prova etilometrica sia stata eseguita presso il nosocomio di Scorrano, in un momento in cui l'assorbimento di alcool ingerito è più pregnante rispetto al momento in cui viene assunto (cfr. p. 6 dell'atto di appello).
Il motivo è infondato.
Premesso che non corrisponde al vero che la prova etilometrica è stata seguita in ospedale, atteso che questa è stata effettuata dai Carabinieri intervenuti a mezzo di etilometro omologato Alcoltest
7110 MK (cfr. verbale di contestazione n. 389550234 redatto da Carabinieri – Stazione di Cavallino), va in ogni caso rilevato che le censure dell'appellante, circa i tempi di assorbimento dell'alcool, in questa sede, sono prive di pregio.
Ed infatti, le tempistiche di assorbimento e smaltimento delle sostanze alcoliche ingerite non costituiscono dati determinabili in astratto e validi per la generalità dei casi, potendo variare da soggetto a soggetto, dipendendo da numerosi fattori che sfuggono alla possibilità di astratta previsione. Da tanto, ne discende che la mera sussistenza di un intervallo temporale (nella specie, di circa un'ora e trenta) tra la condotta di guida incriminata e l'esecuzione del test alcolemico potrebbe al più rendere necessario - ai fini della sussunzione del fatto in una delle due ipotesi di rilievo penale di cui alle lett. b) e c) dell'art. 186, comma 2, C.d.S. - verificare la presenza di altri elementi indiziari.
Tuttavia, in questa sede, discutendosi della sospensione della patente disposta in via cautelare, dette doglianze non possono trovare spazio, potendo, viceversa, trovare spazio in sede di accertamento penale.
Infatti, ai fini dell'emanazione del provvedimento prefettizio di sospensione in via provvisoria, il quale – si ribadisce – è volto all'adozione di un provvedimento urgente, è sufficiente la presenza di elementi indiziari, sufficientemente gravi. Valgano, sul punto, le considerazioni già espresse con riferimento alla sospensione per presunta violazione dell'art. 187 C.d.S.
Con il terzo motivo di appello, il ha lamentato l'erroneità della prima decisione per aver il Pt_1
Giudice di pace ritenuto che “la mera barratura sul modulo di verbale precompilato riportante alcune formalità di legge procedurali, costituisca avviso all'indagato della possibilità di farsi assistere
4 da un legale nell'esame clinico e sia esaustiva, pur in assenza dell'annotazione della risposta di rifiuto di avvalersi del difendere di fiducia” (cfr. p. 6 dell'atto di appello).
Il motivo è infondato.
In primo luogo, va evidenziato che l'odierna contestazione è parzialmente diversa rispetto a quella formulata in primo grado, atteso che dinanzi al primo giudice il ha lamentato “l'omesso Pt_1
avvertimento”, viceversa in questa sede ha lamentato l'omessa attestazione del rifiuto.
Ad ogni buon conto, la censura è in ogni caso priva di pregio.
Sul punto, la Suprema Corte ha chiaramente evidenziato che “L'assunto secondo il quale la barratura della casella apposta in corrispondenza della dicitura “dato avviso della facoltà...” o similare non varrebbe quale adempimento dell'obbligo previsto dall'art. 114 disp. att. c.p.p. è erroneo. In primo luogo l'avviso è dato oralmente;
il verbale ne costituisce solo il mezzo di documentazione. In secondo luogo, le modalità con le quali può essere documentato il compimento dell'atto sono libere e quindi vale tanto la esplicita e diretta indicazione quanto la rappresentazione sintetica” (cfr. Cass. pen.,
Sez. IV, Sent., (data ud. 28/01/2021) 06/04/2021, n. 12984).
Sulla scorta della giurisprudenza appena richiamata, è possibile affermare che è sufficiente dare avviso di detta facoltà (circostanza, del resto, non più contestata nell'odierno giudizio), non sussistendo un ulteriore obbligo, successivo, di annotare il rifiuto che, del resto, è implicito che vi sia stato atteso che in caso contrario vi sarebbe stata l'indicazione del nominativo di un difensore.
In conclusione, per tutte le ragioni innanzi esposte, l'appello va rigettato.
Nulla può essere disposto con riferimento alle spese di lite nei confronti della , stante la CP_1
sua contumacia. Sul punto, infatti, il Tribunale condivide il principio affermato dalla Suprema Corte in base al quale “la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace (o intimato in sede di giudizio di cassazione) vittorioso, poiché questi non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Cass. n. 16174 del 2018; Cass. n. 17432 del 2011)” (così Cass. n. 12897/2019).
Atteso il rigetto dell'appello, si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma I-quater, DPR n. 115/2002, introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Lecce – I sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa n. 4164/2024 r.g., disattesa ogni contraria istanza ed eccezione così provvede:
a) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma il provvedimento della n. Controparte_1
141160 del 6.11.2023;
b) Nulla sulle spese dell'odierno giudizio;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma I-quater,
DPR n. 115/2002, introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228.
Lecce, 22.07.2025 Il Giudice
Dott.ssa Eleonora Guido
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario dell'Ufficio per il processo, dott.ssa Alessandra Delle Donne, con la supervisione del magistrato assegnatario.
Il Giudice
Dott.ssa Eleonora Guido
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