Ordinanza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, ordinanza 24/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G.V.G. 497-1 2025
Tribunale Ordinario di Asti
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
ORDINANZA
Il giudice designato, esaminato il ricorso cautelare ex art. 19 D.Lvo n. 14 /2019, depositato in data 20.2.2025 nei confronti di con cui (P IVA ), con sede in VIA Controparte_1 Parte_1 P.IVA_1
PASSIONE 8 20122 MILANO e sede operativa in Roddi (CN) via Cavallotto 30, ha chiesto l'adozione di: “provvedimento cautelare della durata di almeno 90 giorni (decorrenti dalla sua comunicazione allo scrivente) finalizzato:
(i) alla inibitoria della sospensione intimata con comunicazione del 17.02.2025;
(ii) alla inibitoria del meccanismo compensativo attualmente in essere, in via automatica a dire della tra il Conto Ordinario e il Conto Anticipi Fornitori;
CP_2
rilevato che il ricorso è stato notificato alla resistente ma che questa non si è CP_1
costituita; rilevato che all'udienza del 4.3.2025 e mediante successiva memoria d'integrazione documentale e chiarimenti la ricorrente ha riferito che la banca “ha riattivato soltanto le linee anticipo fornitori e anticipo clienti (riducendo peraltro l'accordato, in quest'ultimo caso, da Euro 700.000,00 a Euro
500.000,00);
La – rispetto alle richieste di , formulate anche per via stragiudiziale […] – non ha, CP_2 Pt_1 tuttavia, riattivato l'apertura di credito in conto corrente per Euro 80.000,00 (apertura di credito di cui ha, da anni, sempre goduto), pur dichiarandosene disponibile;
Pt_1
La altresì, non ha concesso (i) il congelamento delle scadenze sul conto 20269 (anticipo CP_2 fornitori) e neppure (ii) il congelamento degli interessi al 2024”; rilevato che la ricorrente ha invece depositato e pubblicato sul registro delle imprese in data
17.2.2025 ricorso ex art. 19, c.1, CCII per la conferma delle misure protettive con ulteriore richiesta di misure cautelari e che il procedimento inerente la conferma e concessione delle misure protettive e cautelari in questione è attualmente in corso;
rilevato che l'articolo 18 CCII ai commi 5 e 5-bis dispone: “
5. I creditori, ivi compresi le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti, nei cui confronti operano le misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti,
5-bis. Dal momento della conferma delle misure protettive, le banche e gli intermediari finanziari, i mandatari e i cessionari dei loro crediti nei cui confronti le misure sono state confermate non possono mantenere la sospensione relativa alle linee di credito accordate al momento dell'accesso alla composizione negoziata se non dimostrano che la sospensione è determinata dalla applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale. La prosecuzione del rapporto non è di per sé motivo di responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario”; considerato dunque che le disposizioni appena riportate dettano, per il periodo intercorrente tra la pubblicazione dell'istanza di conferma delle misure protettive e la loro eventuale conferma, una specifica disciplina inerente i contratti pendenti e che, in particolare consente ai “creditori, ivi compresi le banche e gli intermediari finanziari” di sospendere l'operatività dei contratti in essere sino alla conferma delle misure protettive richieste, momento dal quale, invece, “le banche e gli intermediari finanziari, i mandatari e i cessionari dei loro crediti nei cui confronti le misure sono state confermate non possono mantenere la sospensione relativa alle linee di credito”, salva dimostrazione della necessità di applicare la disciplina di vigilanza prudenziale;
ritenuto, in proposito, che la disciplina di cui all'articolo 18 CCII, in sintesi consistente nel divieto di revoca dei rapporti, nella facoltà di sospenderli nel corso del procedimento volto alla conferma delle misure e nel divieto di mantenere la sospensione in caso di conferma delle stesse, costituisca espressione di un contemperamento operato dal legislatore tra i differenti interessi coinvolti ed al quale, alla luce dell'applicabilità al procedimento volto alla conferma delle misure del rito cautelare uniforme destinato a garantire la minima durata possibile di vigenza della disciplina che consente la sospensione, non sia possibile derogare, salvi verosimilmente gli eventuali casi di eccessiva durata del procedimento di conferma oppure d'inottemperanza dei creditori alla disciplina di legge;
ritenuto quindi che, nel caso di specie, la domanda d'inibitoria della sospensione dichiarata con comunicazione del 17.02.2025 non possa trovare accoglimento atteso che, in primo luogo, non può essere condivisa la prospettazione della ricorrente secondo la quale tale sospensione costituirebbe in realtà una revoca alla luce del tenore della missiva inviata dalla resistente in data 17.2.2025 (doc. 6 ricorrente) nella quale la banca fa riferimento esclusivamente alla sospensione delle linee di credito riservando la valutazione di una futura revoca e con la quale l'istituto appunto si limita ad interrompere l'operatività dei rapporti senza in alcun modo intimare il rientro dalle esposizioni, pretesa invece tipicamente caratterizzante e conseguente la revoca di linee di credito su conti contraddistinti da saldo negativo, e che, in secondo luogo, tale sospensione risulta consentita dalla legge, anche senza riferimenti alla disciplina di vigilanza prudenziale, dalla data di pubblicazione dell'istanza di conferma di misure protettive sul registro delle imprese e sino all'eventuale conferma delle misure;
osservato, ancora, in proposito, che non pare possibile ritenere l'istituto di credito tenuto all'osservanza di oneri procedurali in vista della sospensione, come invece previsto dall'articolo 16 co. 5 CCII nel diverso caso della mera partecipazione alla procedura di composizione negoziata;
rilevato, invece, quanto alla domanda d'inibitoria del meccanismo compensativo in essere, in via automatica a dire della tra il Conto Ordinario e il Conto Anticipi Fornitori, che la CP_2
ricorrente ha riferito nella memoria del 5.3.2025 della riattivazione da parte della resistente delle sole linee anticipo fornitori e anticipo clienti, ma non dell'apertura di credito in conto corrente, senza nulla riferire circa la perdurante operatività del meccanismo compensativo in termini diversi rispetto a quelli inizialmente prospettati e rappresentando quale pregiudizio per la situazione della ricorrente essenzialmente lo stato di sospensione della linea di credito;
considerato che
la sospensione dell'apertura di credito in conto risulta allo stato legittima alla luce della disciplina di cui all'articolo 18 commi 5 e 5-bis e che in tale situazione non si possa quindi ravvisare, allo stato, un concreto ed attuale interesse della ricorrente ad una pronuncia d'inibitoria di un meccanismo attualmente non operante;
ritenuto quindi di dover rigettare il ricorso cautelare;
rilevato che non occorre provvedere sulle spese stante la mancata costituzione della resistente;
P.Q.M.
RIGETTA il ricorso.
Nulla in punto spese.
14/03/2025
Il giudice dott. Daniele Dagna