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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 27/11/2025, n. 689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 689 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 753/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
NN MO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
INFANTINO BORIS, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in VIA
ROMA, 48 29100 PIACENZA;
RICORRENTE contro
( ), in persona del l. r. p. t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. IODICE DOMENICO, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in viale Gubbio 31 RIMINI;
CONVENUTA OGGETTO: retribuzione
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«Piaccia al Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro,
a) Condannare a versare alla ricorrente la retribuzione del mese di luglio 2024 CP_1 pari ad euro 2.476,89 netti., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
b) Con vittoria di compensi professionali e spese, da distrarsi a favore dello scrivente procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.».
Per la parte convenuta:
«Per quanto sopra, la convenuta hiede che il Tribunale voglia: Controparte_1
1. Rigettare integralmente il ricorso;
2. Accertare la legittimità della trattenuta di € 2.476,89;
3. Accertare che ha subito un danno pari ad almeno € 6.537,62; CP_1
4. Condannare la ricorrente alle spese di lite, con distrazione».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 11.7.2025, ha chiesto al Tribunale di Parte_1 condannare la precedente datrice di lavoro al pagamento di € Controparte_1
2.476,89 netti a titolo di retribuzione per la mensilità di luglio 2024.
2. non si è inizialmente costituita in giudizio ed è stata dichiarata CP_1 contumace alla prima udienza di comparizione;
in tale sede, parte ricorrente ha chiesto un differimento, dando atto di avere intrapreso contatti con la controparte per una possibile soluzione conciliativa della lite.
3. Successivamente, si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del CP_1
ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto e formulando contestualmente una proposta conciliativa.
Pag. 2 di 5 4. All'udienza successiva, la proposta è stata rigettata dalla parte ricorrente;
il giudice ha formulato un'ulteriore proposta migliorativa, ma anche tale tentativo di conciliazione ha avuto esito negativo.
5. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
6. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
7. Il credito retributivo azionato in ricorso è da ritenersi accertato sia nell'an che nel quantum, essendo documentato dalla busta paga predisposta dal datore di lavoro
(doc. 6 ricorrente) e non essendo contestato neppure in questa sede dalla controparte.
8. Dalla stessa busta paga risulta che la somma non sia corrisposta in quanto inserita nella colonna delle trattenute con la voce «tratt. danno»; nella memoria di costituzione vengono allegati supposti danni (per complessivi € 6.537,62) che sarebbero stati causati alla società da condotte negligenti della lavoratrice e che legittimerebbero la compensazione impropria tra il credito retributivo della dipendente e il controcredito risarcitorio della convenuta.
9. In proposito, è opportuno ricordare che, ai sensi dell'art. 1242 c.c., può essere dichiarata la compensazione legale se sussistono due debiti egualmente liquidi ed esigibili, o la compensazione giudiziale quando il debito opposto in compensazione è di facile o pronta liquidazione.
10. Tali requisiti, in base alla concorde giurisprudenza di legittimità, devono sussistere anche per darsi luogo alla c.d. compensazione atecnica o impropria, ossia quella tra crediti derivanti non da rapporti giuridici autonomi, ma dallo stesso rapporto giuridico, come nel caso di specie (Cass. 29 gennaio 2015, n. 1695).
11. Inoltre, sempre in base alla giurisprudenza della Corte di cassazione, la compensazione, sia propria che impropria, non può essere dichiarata ove sia controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione, dato che, in simili casi, difetta l'imprescindibile requisito della liquidità del credito, che
Pag. 3 di 5 presuppone la sua certezza (cfr. per tutte Cass. S.U. 15 novembre 2016, n. 23225; in senso conforme, più di recente, Cass. 18 ottobre 2024, n. 27113).
12. Nel caso di specie, il controcredito per risarcimento del danno è controverso nel presente giudizio, dato che non risulta allo stato dimostrato in alcuna pronuncia giudiziale che la dipendente si sia resa responsabile delle condotte addebitatele dalla società; né è possibile accertare con efficacia di giudicato l'esistenza del controcredito nel presente giudizio, dato che non è stata formulata una domanda riconvenzionale – che sarebbe stata comunque inammissibile in ragione della tardiva costituzione in giudizio della convenuta – ma una semplice eccezione di compensazione, che non amplia il thema decidendum della controversia.
13. Peraltro, costituendosi tardivamente la convenuta è decaduta dalla possibilità di dedurre mezzi di prova in merito alla sussistenza degli inadempimenti contestati alla lavoratrice, sicché il controcredito eccepito in compensazione non potrebbe neppure essere oggetto di attività istruttoria.
14. Allo stato, dunque, si ha un credito certo della lavoratrice e un controcredito incerto della datrice di lavoro, sicché, sulla base dei principi giurisprudenziali richiamati, l'eccezione di compensazione non può essere accolta.
15.
Per questi motivi
, la convenuta deve essere condannata al pagamento in favore della ricorrente di € 2.476,89 a titolo di differenze retributive;
importo da maggiorarsi di interessi e rivalutazione ai sensi dell'art 429 co. 3 c.p.c.
16. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e delle fasi processuali effettivamente espletate. Si dispone la distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
Pag. 4 di 5 1. condanna al pagamento in favore di di € Controparte_1 Parte_1
2.476,89 a titolo di differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo
2. condanna al pagamento in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1
di lite, che liquida in € 1.500,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge, e in € 49,00 per esborsi, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Parma, 27/11/2025
Il giudice
Matteo NN MO
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
NN MO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
INFANTINO BORIS, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in VIA
ROMA, 48 29100 PIACENZA;
RICORRENTE contro
( ), in persona del l. r. p. t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. IODICE DOMENICO, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in viale Gubbio 31 RIMINI;
CONVENUTA OGGETTO: retribuzione
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«Piaccia al Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro,
a) Condannare a versare alla ricorrente la retribuzione del mese di luglio 2024 CP_1 pari ad euro 2.476,89 netti., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
b) Con vittoria di compensi professionali e spese, da distrarsi a favore dello scrivente procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.».
Per la parte convenuta:
«Per quanto sopra, la convenuta hiede che il Tribunale voglia: Controparte_1
1. Rigettare integralmente il ricorso;
2. Accertare la legittimità della trattenuta di € 2.476,89;
3. Accertare che ha subito un danno pari ad almeno € 6.537,62; CP_1
4. Condannare la ricorrente alle spese di lite, con distrazione».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 11.7.2025, ha chiesto al Tribunale di Parte_1 condannare la precedente datrice di lavoro al pagamento di € Controparte_1
2.476,89 netti a titolo di retribuzione per la mensilità di luglio 2024.
2. non si è inizialmente costituita in giudizio ed è stata dichiarata CP_1 contumace alla prima udienza di comparizione;
in tale sede, parte ricorrente ha chiesto un differimento, dando atto di avere intrapreso contatti con la controparte per una possibile soluzione conciliativa della lite.
3. Successivamente, si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del CP_1
ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto e formulando contestualmente una proposta conciliativa.
Pag. 2 di 5 4. All'udienza successiva, la proposta è stata rigettata dalla parte ricorrente;
il giudice ha formulato un'ulteriore proposta migliorativa, ma anche tale tentativo di conciliazione ha avuto esito negativo.
5. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
6. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
7. Il credito retributivo azionato in ricorso è da ritenersi accertato sia nell'an che nel quantum, essendo documentato dalla busta paga predisposta dal datore di lavoro
(doc. 6 ricorrente) e non essendo contestato neppure in questa sede dalla controparte.
8. Dalla stessa busta paga risulta che la somma non sia corrisposta in quanto inserita nella colonna delle trattenute con la voce «tratt. danno»; nella memoria di costituzione vengono allegati supposti danni (per complessivi € 6.537,62) che sarebbero stati causati alla società da condotte negligenti della lavoratrice e che legittimerebbero la compensazione impropria tra il credito retributivo della dipendente e il controcredito risarcitorio della convenuta.
9. In proposito, è opportuno ricordare che, ai sensi dell'art. 1242 c.c., può essere dichiarata la compensazione legale se sussistono due debiti egualmente liquidi ed esigibili, o la compensazione giudiziale quando il debito opposto in compensazione è di facile o pronta liquidazione.
10. Tali requisiti, in base alla concorde giurisprudenza di legittimità, devono sussistere anche per darsi luogo alla c.d. compensazione atecnica o impropria, ossia quella tra crediti derivanti non da rapporti giuridici autonomi, ma dallo stesso rapporto giuridico, come nel caso di specie (Cass. 29 gennaio 2015, n. 1695).
11. Inoltre, sempre in base alla giurisprudenza della Corte di cassazione, la compensazione, sia propria che impropria, non può essere dichiarata ove sia controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione, dato che, in simili casi, difetta l'imprescindibile requisito della liquidità del credito, che
Pag. 3 di 5 presuppone la sua certezza (cfr. per tutte Cass. S.U. 15 novembre 2016, n. 23225; in senso conforme, più di recente, Cass. 18 ottobre 2024, n. 27113).
12. Nel caso di specie, il controcredito per risarcimento del danno è controverso nel presente giudizio, dato che non risulta allo stato dimostrato in alcuna pronuncia giudiziale che la dipendente si sia resa responsabile delle condotte addebitatele dalla società; né è possibile accertare con efficacia di giudicato l'esistenza del controcredito nel presente giudizio, dato che non è stata formulata una domanda riconvenzionale – che sarebbe stata comunque inammissibile in ragione della tardiva costituzione in giudizio della convenuta – ma una semplice eccezione di compensazione, che non amplia il thema decidendum della controversia.
13. Peraltro, costituendosi tardivamente la convenuta è decaduta dalla possibilità di dedurre mezzi di prova in merito alla sussistenza degli inadempimenti contestati alla lavoratrice, sicché il controcredito eccepito in compensazione non potrebbe neppure essere oggetto di attività istruttoria.
14. Allo stato, dunque, si ha un credito certo della lavoratrice e un controcredito incerto della datrice di lavoro, sicché, sulla base dei principi giurisprudenziali richiamati, l'eccezione di compensazione non può essere accolta.
15.
Per questi motivi
, la convenuta deve essere condannata al pagamento in favore della ricorrente di € 2.476,89 a titolo di differenze retributive;
importo da maggiorarsi di interessi e rivalutazione ai sensi dell'art 429 co. 3 c.p.c.
16. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e delle fasi processuali effettivamente espletate. Si dispone la distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
Pag. 4 di 5 1. condanna al pagamento in favore di di € Controparte_1 Parte_1
2.476,89 a titolo di differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo
2. condanna al pagamento in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1
di lite, che liquida in € 1.500,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge, e in € 49,00 per esborsi, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Parma, 27/11/2025
Il giudice
Matteo NN MO
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