Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVIII, sentenza 26/01/2026, n. 536
CGT2
Sentenza 26 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Esenzione fiscale quota contributiva del vitalizio

    La Corte ha ritenuto che l'art. 52, c.1, lett. b) TUIR rinvia ai criteri di determinazione dei redditi assimilati e che la prassi dell'Agenzia delle Entrate individua nella percentuale-rapporto tra trattenute e spesa vitalizi dell'ultimo anno di vigenza (2012) il criterio fiscale per delimitare la parte non imponibile. Nel Lazio, tale quota esente è stata fissata al 9,7123%. L'Intesa Stato-Regioni e la nota metodologica concernono la ricostruzione attuariale del montante per la riliquidazione del vitalizio, ma non ampliano l'area di esenzione fiscale. Riconoscere un'ulteriore esenzione del 26,71% determinerebbe una duplice sottrazione, con indebito arricchimento e alterazione della base imponibile. Il vitalizio è un'indennità e non una pensione, pertanto si applica l'art. 52 TUIR.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVIII, sentenza 26/01/2026, n. 536
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 536
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

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