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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVIII, sentenza 26/01/2026, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 536/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente
SILIPO SC, Relatore
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3403/2024 depositato il 09/07/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 31/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FROSINONE sez. 3 e pubblicata il 17/01/2024 Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 68161 IRPEF-ALTRO 2019
- DINIEGO RIMBORSO n. 68161 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 272/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: l'ufficio appellante deposita giurisprudenza della Corte di II grado di Roma
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Frosinone, come in atti rappresentata e difesa, appella la sentenza n. 31/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Frosinone, che aveva parzialmente accolto il ricorso del contribuente Resistente_1, riconoscendo il diritto al rimborso di € 3.987,29 per IRPEF e addizionali trattenute sui vitalizi erogati dalla Regione Lazio nel periodo dicembre 2019 – dicembre 2020.
Nell'appello è chiamata anche la Regione Lazio.
I motivi di appello sono:
1.Violazione dell'art. 2697 c.c. (onere della prova);
2.Erronea applicazione degli artt. 49–52 TUIR;
3.Indebito arricchimento e errore di metodo
Conclude come in atti con vittoria di spese e compensi.
La Regione Lazio preliminarmente eccepisce il difetto di legittimazione passiva, nel merito chiede la conferma del proprio operato con vittoria di spese e compensi
La Regione Lazio deposita memorie e giurisprudenza favorevole
Il sig. Resistente_1 preliminarmente eccepisce l'inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi, nel merito risponde ai motivi di appello e chiede il rigetto dell'appello con vittoria di spese e compensi
Deposita giurisprudenza favorevole e memoria illustrativa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Resistente_1, ex consigliere regionale, otteneva nel 2020 la rideterminazione del vitalizio ai sensi dell'art. 1, commi 965–966, L. 145/2018, dell'Intesa Conferenza Stato–Regioni 03/04/2019 (Rep. 56/CSR) e della L.R. Lazio
n. 9/2019. La Determinazione Consiglio Regionale Lazio n. A00017 del 15/01/2020 ricalcolava l'assegno in base al montante contributivo, dato dalla quota consigliere più la quota Regione pari a 2,75 volte la prima.
Resistente_1 chiedeva all'DE il rimborso delle imposte applicate sulla presunta quota contributiva “a carico della Regione” (26,71%) sostenendo che, ai sensi dell'art. 51, c.2, lett. a) TUIR, anche tale quota dovesse essere esclusa dall'imponibile, oltre al 9,7123% già riconosciuto come esenzione. L'DE archiviava l'istanza e invitava a far valere eventuali rettifiche in dichiarazione (artt. 36-bis e 36-ter DPR 600/73). In primo grado, la Corte riconosceva a Resistente_1 il parziale rimborso (€ 3.987,29), ritenendo esente anche la quota 26,71%.
1) Sull'ammissibilità dell'appello
Le censure di inammissibilità ex art. 53 D.Lgs. 546/1992 non sono fondate: l'atto di appello dell'DE individua puntualmente errori di diritto (artt. 49–52 TUIR, criterio di calcolo della quota esente, onere della prova) e errori di fatto (assenza di evidenze documentali sull'inclusione della quota Regione nella base imponibile).
L'appello supera la soglia di specificità richiesta.
2) Sul riparto dell'onere della prova
In tema di rimborso (art. 38 DPR 602/1973), grava sul contribuente l'onere di provare la spettanza della pretesa. Resistente_1 non ha fornito prova idonea che la quota “Regione” fosse compresa nell'imponibile; i documenti prodotti (cedolini, CU, schemi attuariali) non dimostrano l'asserita mancata espunzione, né consentono di inferire che l'ulteriore esenzione del 26,71% sia stata omessa nel calcolo già effettuato dalla Regione.
3) Sul criterio legale di determinazione della quota esente
L'art. 52, c.1, lett. b) TUIR rinvia ai criteri di determinazione dei redditi assimilati (vitalizi) e, per evitare doppia imposizione, la prassi DE (Risol. 64/E/2020, Risposta 78/2022) individua nella percentuale–rapporto
(trattenute/ spesa vitalizi dell'ultimo anno di vigenza, 2012) il criterio fiscale per delimitare la parte non imponibile.
Nel Lazio, la Delibera 107/2016 ha fissato tale quota esente al 9,7123%. L'Intesa 56/CSR/2019 e la nota metodologica concernono la ricostruzione attuariale del montante per la riliquidazione del vitalizio (inclusa la quota Regione = 2,75), ma non ampliavano l'area di esenzione fiscale oltre il rapporto già definito dalla disciplina fiscale e dalla prassi.
4) Sulla natura del vitalizio e sull'asserita esenzione del 26,71%
La Cassazione (SS.UU. 14920/2016, 17052/2020) e la Corte Costituzionale (136/2022) hanno chiarito che il vitalizio non è una pensione ma una indennità; da ciò discende l'applicazione dell'art. 52 TUIR, non delle regole proprie dei trattamenti previdenziali. L'invocazione dell'art. 51, c.2, lett. a) vale a escludere dall'imponibile i contributi effettivamente versati (a carico del lavoratore e del datore), ma non consente di sommarli meccanicamente alla quota esente già fissata con il rapporto 2012, poiché l'oggetto fiscale è il vitalizio riliquidato (già costruito su quel montante), non le singole voci attuariali che lo compongono.
Riconoscere un'ulteriore esenzione 26,71% determinerebbe una duplice sottrazione: prima nella costruzione del montante, poi nella tassazione dell'assegno, con esiti di indebito arricchimento e alterazione della base imponibile.
5) Sulla posizione della Regione Lazio
La Regione è sostituto d'imposta e non è tenuta al rimborso ex art. 38 DPR 602/1973; l'ente impositore è
l'DE. La richiesta di estromissione è fondata. La memoria regionale, inoltre, conferma che la quota 9,7123%
è stata applicata e che non esiste base normativa per sommare la 26,71%.
Le spese sono compensate attesa la novità della questione e l'oscillazione della giurisprudenza sul punto.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello, per l'effetto rigetta l'originario ricorso e compensa le spese dei due gradi di giudizio.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente
SILIPO SC, Relatore
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3403/2024 depositato il 09/07/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 31/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FROSINONE sez. 3 e pubblicata il 17/01/2024 Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 68161 IRPEF-ALTRO 2019
- DINIEGO RIMBORSO n. 68161 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 272/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: l'ufficio appellante deposita giurisprudenza della Corte di II grado di Roma
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Frosinone, come in atti rappresentata e difesa, appella la sentenza n. 31/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Frosinone, che aveva parzialmente accolto il ricorso del contribuente Resistente_1, riconoscendo il diritto al rimborso di € 3.987,29 per IRPEF e addizionali trattenute sui vitalizi erogati dalla Regione Lazio nel periodo dicembre 2019 – dicembre 2020.
Nell'appello è chiamata anche la Regione Lazio.
I motivi di appello sono:
1.Violazione dell'art. 2697 c.c. (onere della prova);
2.Erronea applicazione degli artt. 49–52 TUIR;
3.Indebito arricchimento e errore di metodo
Conclude come in atti con vittoria di spese e compensi.
La Regione Lazio preliminarmente eccepisce il difetto di legittimazione passiva, nel merito chiede la conferma del proprio operato con vittoria di spese e compensi
La Regione Lazio deposita memorie e giurisprudenza favorevole
Il sig. Resistente_1 preliminarmente eccepisce l'inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi, nel merito risponde ai motivi di appello e chiede il rigetto dell'appello con vittoria di spese e compensi
Deposita giurisprudenza favorevole e memoria illustrativa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Resistente_1, ex consigliere regionale, otteneva nel 2020 la rideterminazione del vitalizio ai sensi dell'art. 1, commi 965–966, L. 145/2018, dell'Intesa Conferenza Stato–Regioni 03/04/2019 (Rep. 56/CSR) e della L.R. Lazio
n. 9/2019. La Determinazione Consiglio Regionale Lazio n. A00017 del 15/01/2020 ricalcolava l'assegno in base al montante contributivo, dato dalla quota consigliere più la quota Regione pari a 2,75 volte la prima.
Resistente_1 chiedeva all'DE il rimborso delle imposte applicate sulla presunta quota contributiva “a carico della Regione” (26,71%) sostenendo che, ai sensi dell'art. 51, c.2, lett. a) TUIR, anche tale quota dovesse essere esclusa dall'imponibile, oltre al 9,7123% già riconosciuto come esenzione. L'DE archiviava l'istanza e invitava a far valere eventuali rettifiche in dichiarazione (artt. 36-bis e 36-ter DPR 600/73). In primo grado, la Corte riconosceva a Resistente_1 il parziale rimborso (€ 3.987,29), ritenendo esente anche la quota 26,71%.
1) Sull'ammissibilità dell'appello
Le censure di inammissibilità ex art. 53 D.Lgs. 546/1992 non sono fondate: l'atto di appello dell'DE individua puntualmente errori di diritto (artt. 49–52 TUIR, criterio di calcolo della quota esente, onere della prova) e errori di fatto (assenza di evidenze documentali sull'inclusione della quota Regione nella base imponibile).
L'appello supera la soglia di specificità richiesta.
2) Sul riparto dell'onere della prova
In tema di rimborso (art. 38 DPR 602/1973), grava sul contribuente l'onere di provare la spettanza della pretesa. Resistente_1 non ha fornito prova idonea che la quota “Regione” fosse compresa nell'imponibile; i documenti prodotti (cedolini, CU, schemi attuariali) non dimostrano l'asserita mancata espunzione, né consentono di inferire che l'ulteriore esenzione del 26,71% sia stata omessa nel calcolo già effettuato dalla Regione.
3) Sul criterio legale di determinazione della quota esente
L'art. 52, c.1, lett. b) TUIR rinvia ai criteri di determinazione dei redditi assimilati (vitalizi) e, per evitare doppia imposizione, la prassi DE (Risol. 64/E/2020, Risposta 78/2022) individua nella percentuale–rapporto
(trattenute/ spesa vitalizi dell'ultimo anno di vigenza, 2012) il criterio fiscale per delimitare la parte non imponibile.
Nel Lazio, la Delibera 107/2016 ha fissato tale quota esente al 9,7123%. L'Intesa 56/CSR/2019 e la nota metodologica concernono la ricostruzione attuariale del montante per la riliquidazione del vitalizio (inclusa la quota Regione = 2,75), ma non ampliavano l'area di esenzione fiscale oltre il rapporto già definito dalla disciplina fiscale e dalla prassi.
4) Sulla natura del vitalizio e sull'asserita esenzione del 26,71%
La Cassazione (SS.UU. 14920/2016, 17052/2020) e la Corte Costituzionale (136/2022) hanno chiarito che il vitalizio non è una pensione ma una indennità; da ciò discende l'applicazione dell'art. 52 TUIR, non delle regole proprie dei trattamenti previdenziali. L'invocazione dell'art. 51, c.2, lett. a) vale a escludere dall'imponibile i contributi effettivamente versati (a carico del lavoratore e del datore), ma non consente di sommarli meccanicamente alla quota esente già fissata con il rapporto 2012, poiché l'oggetto fiscale è il vitalizio riliquidato (già costruito su quel montante), non le singole voci attuariali che lo compongono.
Riconoscere un'ulteriore esenzione 26,71% determinerebbe una duplice sottrazione: prima nella costruzione del montante, poi nella tassazione dell'assegno, con esiti di indebito arricchimento e alterazione della base imponibile.
5) Sulla posizione della Regione Lazio
La Regione è sostituto d'imposta e non è tenuta al rimborso ex art. 38 DPR 602/1973; l'ente impositore è
l'DE. La richiesta di estromissione è fondata. La memoria regionale, inoltre, conferma che la quota 9,7123%
è stata applicata e che non esiste base normativa per sommare la 26,71%.
Le spese sono compensate attesa la novità della questione e l'oscillazione della giurisprudenza sul punto.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello, per l'effetto rigetta l'originario ricorso e compensa le spese dei due gradi di giudizio.