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Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 12/11/2024, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lecco
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Dario Colasanti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
a definizione della causa iscritta al numero di ruolo generale 945/2024, promossa:
(c.f. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
Ana (El Salvador), il 10.11.1982 e residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. CHIARA SCAVELLI, ricorrente contro
(c.f. nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(El Salvador), il 25.3.1981 e residente a [...], corso Giuseppe Mazzini n. 53, rappresentato e difeso dall'avv. CHIARA VITALI, resistente che hanno presentato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Dichiarare la separazione dei personali dei coniugi con riferimento al matrimonio contratto in data
27.01.2010 in San Salvador in regime di separazione dei beni (atto anno 2010 – Libro 10 – Foglio 302) con rinuncia a qualsiasi reciproca domanda di addebito.
pagina 1 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1) Svolgimento del processo. I coniugi e Parte_1
hanno contratto matrimonio civile in data 27.1.2010 Controparte_1
nel Comune di San Salvador (El Salvador), atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di San Salvador (El Salvador) al Libro 10, foglio 302, anno 2010. Dalla loro unione non sono nati figli.
Con ricorso depositato in data 5.6.2024, ha Parte_1
chiesto la pronuncia di separazione personale dei coniugi con addebito al marito. A sostegno delle proprie domande, la ricorrente ha contestato al sig. di CP_1
aver posto in essere “gravissimi fatti” a danno di una delle proprie figlie, Persona_1
(già oggetto di denuncia querela), e di aver abbandonato la casa coniugale,
[...]
iniziando una relazione sentimentale con un'altra delle proprie figlie.
Con comparsa di costituzione depositata in data 2.9.2024, il resistente ha aderito alla domanda sullo status, pur chiedendo il rigetto di quella di addebito della separazione, contestando la fondatezza delle ragioni poste a suo fondamento.
Depositate le memorie previste dall'art. 473 bis.17 c.p.c., all'udienza del 1.10.2024, il
Giudice relatore, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, ha fissato termine per il deposito di note contenenti la precisazione delle conclusioni congiunte, scaduto ila quale ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
2) Giurisdizione e legge applicabile. Preliminarmente è necessario esaminare la questione della giurisdizione ed individuare la legge applicabile rispetto alle domande proposte dalle parti, a fronte della presenza di elementi di estraneità nella causa per la nazionalità dei coniugi.
La giurisdizione italiana sulla domanda di separazione personale dei coniugi deve essere affermata in forza dell'art. 3, paragrafo 1, lett. a), del Regolamento CE n. 2019/1111 che stabilisce la competenza dell'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova la residenza abituale dei coniugi. pagina 2 di 4
Considerato che
dalla documentazione prodotta emerge che entrambe le parti sono tuttora residenti in Italia, deve essere affermata la giurisdizione del giudice italiano in ordine alla domanda di separazione dei coniugi oggetto del presente giudizio.
Sul punto della legge applicabile, trova applicazione l'art. 8 del Regolamento UE n.
1259/2010 (cd. “Roma III”) in vigore dal 21 giugno 2012, il quale è stato sottoscritto dall'Italia e la cui portata ha carattere universale, estendendosi dunque anche alle separazioni personali e ai divorzi connessi a Paesi non membri.
Pertanto, in assenza di un accordo tra le parti in ordine alla legge applicabile, deve trovare applicazione la legge italiana sulla base dell'ipotesi di cui alla lett. a) secondo cui il divorzio è disciplinato dalla legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
3) Accordo raggiunto tra le parti. Pronuncia sullo status. Con foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 2.10.2024 e sottoscritto da
[...]
e da , gli stessi hanno dato Parte_1 Controparte_1
atto del raggiungimento di un accordo, attraverso il quale, in assenza di figli e di questioni attinenti alla regolamentazione dei loro rapporti patrimoniali, hanno chiesto la mera pronuncia di separazione personale, rinunciando reciprocamente alla domanda di addebito. Parte ricorrente ha dato atto che il matrimonio, celebrato all'estero, non è stato trascritto in Italia. Per tale ragione, alcun provvedimento deve essere comunicato all'Ufficiale di stato civile.
4) Compensazione delle spese processuali. Le spese del presente procedimento devono essere compensate tra le parti, tenuto conto della natura costitutiva necessaria della pronuncia di separazione, l'assenza di condizioni e il deposito di conclusioni congiunte.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto con ricorso da
[...]
nei confronti di Parte_1 Controparte_1
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
DISPONE
la separazione personale dei coniugi e Parte_1
; Controparte_1
COMPENSA
le spese di lite tra le parti;
MANDA
alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 5 novembre 2024.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Dario Colasanti Dott. Marco Tremolada
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lecco
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Dario Colasanti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
a definizione della causa iscritta al numero di ruolo generale 945/2024, promossa:
(c.f. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
Ana (El Salvador), il 10.11.1982 e residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. CHIARA SCAVELLI, ricorrente contro
(c.f. nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(El Salvador), il 25.3.1981 e residente a [...], corso Giuseppe Mazzini n. 53, rappresentato e difeso dall'avv. CHIARA VITALI, resistente che hanno presentato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Dichiarare la separazione dei personali dei coniugi con riferimento al matrimonio contratto in data
27.01.2010 in San Salvador in regime di separazione dei beni (atto anno 2010 – Libro 10 – Foglio 302) con rinuncia a qualsiasi reciproca domanda di addebito.
pagina 1 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1) Svolgimento del processo. I coniugi e Parte_1
hanno contratto matrimonio civile in data 27.1.2010 Controparte_1
nel Comune di San Salvador (El Salvador), atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di San Salvador (El Salvador) al Libro 10, foglio 302, anno 2010. Dalla loro unione non sono nati figli.
Con ricorso depositato in data 5.6.2024, ha Parte_1
chiesto la pronuncia di separazione personale dei coniugi con addebito al marito. A sostegno delle proprie domande, la ricorrente ha contestato al sig. di CP_1
aver posto in essere “gravissimi fatti” a danno di una delle proprie figlie, Persona_1
(già oggetto di denuncia querela), e di aver abbandonato la casa coniugale,
[...]
iniziando una relazione sentimentale con un'altra delle proprie figlie.
Con comparsa di costituzione depositata in data 2.9.2024, il resistente ha aderito alla domanda sullo status, pur chiedendo il rigetto di quella di addebito della separazione, contestando la fondatezza delle ragioni poste a suo fondamento.
Depositate le memorie previste dall'art. 473 bis.17 c.p.c., all'udienza del 1.10.2024, il
Giudice relatore, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, ha fissato termine per il deposito di note contenenti la precisazione delle conclusioni congiunte, scaduto ila quale ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
2) Giurisdizione e legge applicabile. Preliminarmente è necessario esaminare la questione della giurisdizione ed individuare la legge applicabile rispetto alle domande proposte dalle parti, a fronte della presenza di elementi di estraneità nella causa per la nazionalità dei coniugi.
La giurisdizione italiana sulla domanda di separazione personale dei coniugi deve essere affermata in forza dell'art. 3, paragrafo 1, lett. a), del Regolamento CE n. 2019/1111 che stabilisce la competenza dell'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova la residenza abituale dei coniugi. pagina 2 di 4
Considerato che
dalla documentazione prodotta emerge che entrambe le parti sono tuttora residenti in Italia, deve essere affermata la giurisdizione del giudice italiano in ordine alla domanda di separazione dei coniugi oggetto del presente giudizio.
Sul punto della legge applicabile, trova applicazione l'art. 8 del Regolamento UE n.
1259/2010 (cd. “Roma III”) in vigore dal 21 giugno 2012, il quale è stato sottoscritto dall'Italia e la cui portata ha carattere universale, estendendosi dunque anche alle separazioni personali e ai divorzi connessi a Paesi non membri.
Pertanto, in assenza di un accordo tra le parti in ordine alla legge applicabile, deve trovare applicazione la legge italiana sulla base dell'ipotesi di cui alla lett. a) secondo cui il divorzio è disciplinato dalla legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
3) Accordo raggiunto tra le parti. Pronuncia sullo status. Con foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 2.10.2024 e sottoscritto da
[...]
e da , gli stessi hanno dato Parte_1 Controparte_1
atto del raggiungimento di un accordo, attraverso il quale, in assenza di figli e di questioni attinenti alla regolamentazione dei loro rapporti patrimoniali, hanno chiesto la mera pronuncia di separazione personale, rinunciando reciprocamente alla domanda di addebito. Parte ricorrente ha dato atto che il matrimonio, celebrato all'estero, non è stato trascritto in Italia. Per tale ragione, alcun provvedimento deve essere comunicato all'Ufficiale di stato civile.
4) Compensazione delle spese processuali. Le spese del presente procedimento devono essere compensate tra le parti, tenuto conto della natura costitutiva necessaria della pronuncia di separazione, l'assenza di condizioni e il deposito di conclusioni congiunte.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto con ricorso da
[...]
nei confronti di Parte_1 Controparte_1
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
DISPONE
la separazione personale dei coniugi e Parte_1
; Controparte_1
COMPENSA
le spese di lite tra le parti;
MANDA
alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 5 novembre 2024.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Dario Colasanti Dott. Marco Tremolada
pagina 4 di 4