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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XI, sentenza 02/01/2026, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 38/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 12/09/2025 con la seguente composizione dell'organo giudicante:
CARLO LO MONACO, Presidente e Relatore ANTONIO NAPOLI, Giudice MASSIMO RUSSO, Giudice
in data 12/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4839/2024 depositato il 25/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Ricorrente_2 CF.Ricorrente_2 -
difese da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Email_1 ed elettivamente domiciliate presso
contro
Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Palermo
Email_2 elettivamente domiciliata presso
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - Palermo
Email_3 elettivamente domiciliato presso
avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 296 2021 0075334371 501
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 296 2022 0085535910 501
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 296 2022 0082984618 501
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 296 2021 0075334371 503
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 296 2022 0085535910 503
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 296 2022 0082984618 503
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 27.10.2024 all'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE e alla
Direzione Provinciale di Palermo dell'Agenzia delle Entrate, nonchè depositato nella
Ricorrente_1segreteria di questa Corte il successivo 25.11, le sigg.re e
Ricorrente_2 Difensore_1, tecnicamente assistite dall'Avv. , hanno chiesto l'annullamento delle sopraemarginate sei cartelle di pagamento, del complessivo importo di € 33.708,30, suddiviso per metà a ciascuna di esse, loro notificate tutte l'1.8.2024 nella
Nominativo_1loro asserita qualità di eredi, per 1/3 ciascuna, del fratello nato a
Palermo il 7.10.1951 ed ivi deceduto l'11.12.2022-.
Le cartelle portano carichi per I.R.PE.F. e I.V.A. del 2017, nonchè I.R.A.P. e I.V.A. del 2018, originariamente dovute dal de cuius, ma iscritte a ruolo nei loro confronti nel 2022 dalla suddetta Direzione Provinciale ai sensi degli artt. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54 bis del D.P.R. n. 633/1972, a seguito del controllo automatizzato dei rispettivi modelli dichiarazione annuale dallo stesso de cuius presentati negli anni 2018 e 2019, a seguito di infruttuose comunicazioni degli esiti riferite come consegnate nelle date 31.1.2020,
26.2.2020, 19.11.2021, 6.12.2021 e 2.3.2022-.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio con controdeduzioni depositate il
27.12.2024, chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
L'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE non si è, invece, costituita.
Con ordinanza n. 816/2025 del 9-12.5.2025 è stata disposta la sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati, con compensazione delle spese di fase e rinvio della causa, per la trattazione del merito, all'udienza del 12.9.2025, nel corso della quale, uditi i rappresentanti delle parti, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Sostiene l'Agenzia resistente di aver iscritto a ruolo i carichi di che trattasi a nome delle ricorrenti perché in una "dichiarazione di successione, registrata in data 20/04/2023"
(prodotta in giudizio) esse si sarebbero qualificate come "eredi" del defunto fratello, sig.
Nominativo_1 originario debitore dei tributi per cui è causa, avend o indicato nella casella 2 del quadro EA il codice 1, relativo agli "eredi", anziché il codice 3, relativo ai semplici "chiamati all'eredità"; da ciò discenderebbe che le stesse avrebbero acquisito la qualità di successori, per 1/3 ciascuna, appartenendo il residuo terzo al loro (e del
Nominativo_2defunto) fratello, sig. , e che la rinuncia all'eredità da esse successivamente resa per atto pubblico del 20.6.2023 in Not. S. Tripodo (anch'esso prodotto in giudizio) sarebbe inefficace e inopponibile all'amministrazione finanziaria.
L'argomento è fallace, innanzitutto perché la "dichiarazione di successione, registrata in
Ricorrente_2data 20/04/2023" risulta apparentemente presentata solo dalla sig.ra ,
Ricorrente_1per cui non si vede come possa la ricorrente sorella, sig.ra , essere giuridicamente vincolata ad una dichiarazione proveniente da altro soggetto.
A ciò si aggiunga che la copia della "DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE E DOMANDA
DI VOLTURE CATASTALI" prodotta in giudizio da parte resistente non reca in alto alcuna stampigliatura contenente i dati di presentazione (o del caricamento sul portale dell'Agenzia delle Entrate) ed è una copia meramente informale, priva di qualsiasi sottoscrizione, quand'anche digitale, sia del soggetto che ha presentato il modello (cfr. quinto campo compilabile del quadro "DATI GENERALI"), sia degli asseriti tre "eredi" ivi indicati.
Il dato inequivocabile della fattispecie è, invece, la piena validità della rinuncia, inficiabile solo ove l'Agenzia delle Entrate avesse dimostrato o che la rinuncia fosse intervenuta successivamente ad un'accettazione, espressa, tacita o automatica ex art. 485 c.c., dell'eredità da parte delle ricorrenti, o che dopo il 20.6.2023 esse avessero accettato l'eredità, semprechè frattanto un altro dei chiamati non l'avesse già stata acquistata (art. 525 c.c.).
Nella fattispecie, peraltro, pare essersi verificata quest'ultima ipotesi, risultando dagli atti prodotti dalle ricorrenti che il terzo fratello superstite, sig. Nominativo_2, abbia accettato l'intera eredità e stia ratealmente provvedendo ad estinguere i debiti per cui è causa, circostanza quest'ultima espressamente dichiarata dalle ricorrenti e non specificamente contestata dall'Agenzia resistente, con le conseguenze processuali di cui all'art. 115, comma 1, c.p.c.-.
In definitiva, difettando il presupposto richiesto dall'art. 65 del D.P.R. n. 600/1973 per affermare la responsabilità delle ricorrenti ed in linea, per di più, con quanto già deciso dalla 2^ Sezione di questa stessa Corte con sentenza n. 851/2025, che l'Agenzia delle
Entrate non ha provato di aver appellato, il ricorso va accolto e le cartelle di pagamento impugnate vanno annullate.
Stante la peculiarità della questione, le spese vanno compensate fra le parti.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e compensa le spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 12 settembre 2025-.
Firmata digitalmente dal Presidente Estensore
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 12/09/2025 con la seguente composizione dell'organo giudicante:
CARLO LO MONACO, Presidente e Relatore ANTONIO NAPOLI, Giudice MASSIMO RUSSO, Giudice
in data 12/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4839/2024 depositato il 25/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Ricorrente_2 CF.Ricorrente_2 -
difese da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Email_1 ed elettivamente domiciliate presso
contro
Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Palermo
Email_2 elettivamente domiciliata presso
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - Palermo
Email_3 elettivamente domiciliato presso
avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 296 2021 0075334371 501
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 296 2022 0085535910 501
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 296 2022 0082984618 501
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 296 2021 0075334371 503
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 296 2022 0085535910 503
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 296 2022 0082984618 503
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 27.10.2024 all'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE e alla
Direzione Provinciale di Palermo dell'Agenzia delle Entrate, nonchè depositato nella
Ricorrente_1segreteria di questa Corte il successivo 25.11, le sigg.re e
Ricorrente_2 Difensore_1, tecnicamente assistite dall'Avv. , hanno chiesto l'annullamento delle sopraemarginate sei cartelle di pagamento, del complessivo importo di € 33.708,30, suddiviso per metà a ciascuna di esse, loro notificate tutte l'1.8.2024 nella
Nominativo_1loro asserita qualità di eredi, per 1/3 ciascuna, del fratello nato a
Palermo il 7.10.1951 ed ivi deceduto l'11.12.2022-.
Le cartelle portano carichi per I.R.PE.F. e I.V.A. del 2017, nonchè I.R.A.P. e I.V.A. del 2018, originariamente dovute dal de cuius, ma iscritte a ruolo nei loro confronti nel 2022 dalla suddetta Direzione Provinciale ai sensi degli artt. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54 bis del D.P.R. n. 633/1972, a seguito del controllo automatizzato dei rispettivi modelli dichiarazione annuale dallo stesso de cuius presentati negli anni 2018 e 2019, a seguito di infruttuose comunicazioni degli esiti riferite come consegnate nelle date 31.1.2020,
26.2.2020, 19.11.2021, 6.12.2021 e 2.3.2022-.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio con controdeduzioni depositate il
27.12.2024, chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
L'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE non si è, invece, costituita.
Con ordinanza n. 816/2025 del 9-12.5.2025 è stata disposta la sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati, con compensazione delle spese di fase e rinvio della causa, per la trattazione del merito, all'udienza del 12.9.2025, nel corso della quale, uditi i rappresentanti delle parti, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Sostiene l'Agenzia resistente di aver iscritto a ruolo i carichi di che trattasi a nome delle ricorrenti perché in una "dichiarazione di successione, registrata in data 20/04/2023"
(prodotta in giudizio) esse si sarebbero qualificate come "eredi" del defunto fratello, sig.
Nominativo_1 originario debitore dei tributi per cui è causa, avend o indicato nella casella 2 del quadro EA il codice 1, relativo agli "eredi", anziché il codice 3, relativo ai semplici "chiamati all'eredità"; da ciò discenderebbe che le stesse avrebbero acquisito la qualità di successori, per 1/3 ciascuna, appartenendo il residuo terzo al loro (e del
Nominativo_2defunto) fratello, sig. , e che la rinuncia all'eredità da esse successivamente resa per atto pubblico del 20.6.2023 in Not. S. Tripodo (anch'esso prodotto in giudizio) sarebbe inefficace e inopponibile all'amministrazione finanziaria.
L'argomento è fallace, innanzitutto perché la "dichiarazione di successione, registrata in
Ricorrente_2data 20/04/2023" risulta apparentemente presentata solo dalla sig.ra ,
Ricorrente_1per cui non si vede come possa la ricorrente sorella, sig.ra , essere giuridicamente vincolata ad una dichiarazione proveniente da altro soggetto.
A ciò si aggiunga che la copia della "DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE E DOMANDA
DI VOLTURE CATASTALI" prodotta in giudizio da parte resistente non reca in alto alcuna stampigliatura contenente i dati di presentazione (o del caricamento sul portale dell'Agenzia delle Entrate) ed è una copia meramente informale, priva di qualsiasi sottoscrizione, quand'anche digitale, sia del soggetto che ha presentato il modello (cfr. quinto campo compilabile del quadro "DATI GENERALI"), sia degli asseriti tre "eredi" ivi indicati.
Il dato inequivocabile della fattispecie è, invece, la piena validità della rinuncia, inficiabile solo ove l'Agenzia delle Entrate avesse dimostrato o che la rinuncia fosse intervenuta successivamente ad un'accettazione, espressa, tacita o automatica ex art. 485 c.c., dell'eredità da parte delle ricorrenti, o che dopo il 20.6.2023 esse avessero accettato l'eredità, semprechè frattanto un altro dei chiamati non l'avesse già stata acquistata (art. 525 c.c.).
Nella fattispecie, peraltro, pare essersi verificata quest'ultima ipotesi, risultando dagli atti prodotti dalle ricorrenti che il terzo fratello superstite, sig. Nominativo_2, abbia accettato l'intera eredità e stia ratealmente provvedendo ad estinguere i debiti per cui è causa, circostanza quest'ultima espressamente dichiarata dalle ricorrenti e non specificamente contestata dall'Agenzia resistente, con le conseguenze processuali di cui all'art. 115, comma 1, c.p.c.-.
In definitiva, difettando il presupposto richiesto dall'art. 65 del D.P.R. n. 600/1973 per affermare la responsabilità delle ricorrenti ed in linea, per di più, con quanto già deciso dalla 2^ Sezione di questa stessa Corte con sentenza n. 851/2025, che l'Agenzia delle
Entrate non ha provato di aver appellato, il ricorso va accolto e le cartelle di pagamento impugnate vanno annullate.
Stante la peculiarità della questione, le spese vanno compensate fra le parti.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e compensa le spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 12 settembre 2025-.
Firmata digitalmente dal Presidente Estensore