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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/12/2025, n. 11512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11512 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3023/2022 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE 6^ CIVILE nella persona del Giudice Onorario dott.ssa TA NI, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3023/2022 R.G.A.C. decisa ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. e vertente
TRA
(C.F. ), rapp.to dom.to e Parte_1 C.F._1 difeso come in atti
ATTORE
E
(CF. ), e CP_1 CodiceFiscale_2 Parte_2
(CF. ), rapp.ti dom.ti e difesi come in atti
[...] CodiceFiscale_3
CONVENUTI
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO
La presente sentenza non contiene la esposizione dello svolgimento del processo, per effetto della modifica che la L. n. 69/09 ha apportato all'art. 132 c.p.c. che, ai sensi dell'art. 58 L. n. 69/09 cit., si applica anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma (4.7.09).
Con atto di citazione correttamente notificato, citava in Parte_1 giudizio i convenuti esponendo: che con atto per Notar del 27 Persona_1 settembre 1993 nr.18350/12532, alienava ai convenuti e CP_1
l'unità immobiliare sita in Napoli alla Via Battistello Caracciolo Parte_2
n.87 e precisamente “locale al paiano terra della superficie di metri quadrati trentacinque circa, confinate con terreno numero 89, con via Battistello Caracciolo, con unità del fabbricato civico 93, salvo se altri;
riportato al Nuovo catasto edilizio Urbano di Napoli alla partita
162498, sezione Avv. foglio 8 mappale 1270 sub. 1 zona censuaria 6 cat. C/1, classe 10 metri quadrati 35 via B. Caracciolo 87 p.t. per il corrispettivo di Lire 181.500.000 pari ad Euro 93.737,00; che in data 12/1/2006 insieme alla coniuge Per_2
citava in giudizio i sigg.ri e per ottenere la revisione
[...] CP_1 Parte_2 del prezzo di vendita precedentemente stabilito ed interamente versato, deducendo che la effettiva superficie dell'immobile oggetto di trasferimento in realtà risultava essere di mq. 56, e quindi di gran lunga maggiore rispetto a quella indicata nel rogito notarile, non essendo in esso menzionato, e pertanto non essendo mai stato oggetto di acquisto, il piano superiore (soppalco) del predetto immobile;
che tale giudizio si concludeva con sentenza del Tribunale di Napoli
n.376/2009 di rigetto della domanda, sentenza ritualmente impugnata innanzi alla
Corte di Appello di Napoli la quale confermava la sentenza emessa dal Giudice di prime cure;
che dalla lettura dell'atto di compravendita si comprende che non è mai stato oggetto di acquisto il piano superiore del predetto immobile e che pertanto, gli acquirenti si sono immessi illegittimamente nel possesso del piano primo dell'immobile compravenduto;
che la prova del diritto di proprietà dell'istante sull'immobile in questione è fornita dallo stesso rogito notarile del 27 settembre 1993 nr.18350/12532 in cui si fa riferimento esclusivamente alla compravendita del locale terraneo con esclusione del locale posto al primo piano e di cui in questa sede si rivendica la proprietà.
Tanto premesso, chiedeva al Tribunale: “ di accertare la proprietà esclusiva dell'unità immobiliare sita in Napoli alla Via Battistello Caracciolo n.87 –primo piano con ingresso alla via Battistello Caracciolo 93 e riportata in catasto alla sezione Avv. foglio 8, particella
1270 sub. 1 zona censuaria 6 cat. C/1 classe 10 mq 35 in capo al sig. - Parte_1
Accertare e dichiarare la proprietà esclusiva dell'unità immobiliare sita in Napoli alla Via
Battistello Caracciolo n.87 consistente nei locali del primo piano con ingresso alla via Battistello
- 2 -
Caracciolo 93 e riportata in catasto alla sezione Avv. foglio 8, particella 1270 sub. 1 zona censuaria 6 cat. C/1 classe 10 mq 35 in capo al sig. Ordinare, ai sensi Parte_1 dell'art. 948 c.c., l'immediato rilascio del predetto immobile in favore dell'istante libero e vuoto da persone e cose;
-Il tutto con vittoria di spese e compensi di lite, ivi comprese le spese generali,
Iva e Cpa come per legge;
Ordinare al competente conservatore dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione della emananda sentenza ed a tutti gli adempimenti connessi. Con espressa riserva di meglio produrre ed articolare anche all'esito dell'avversa costituzione in giudizio.”
I convenuti si costituivano in giudizio eccependo la sussistenza di un giudicato inter partes (sentenza n.1766/2014). Nel merito contestavano diffusamente le pretese di parte attrice. In particolare, deducevano che l'immobile venne alienato nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava al momento della compravendita, quindi comprensivo del soppalco, e rispetto al quale l'art. 3 del citato rogito notarile espressamente precisa che “ ….è stata presentata, per opere abusive, domanda di sanatoria al Comune di Napoli in data 8 marzo 1988 n.245 (Protocollo generale 119678)
e pagata per l'intero importo l'oblazione con versamento postale numero 921 del 16 marzo
1987, la cui copia conforme rilasciata dal Comune di Napoli in data 27 aprile 1993, si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera “A”; che successivamente
e a tutt'oggi, oltre a quanto sopra, non sono state eseguite quanto al cespite medesimo e alle parti comuni del fabbricato, varianti, modifiche e opere di alcun genere e tipo, né in particolare tali da richiedere licenze, concessioni o autorizzazioni edilizie.” Concludevano per il rigetto della domanda con condanna dell'attore, in considerazione del comportamento fin qui tenuto ai danni dei convenuti, al risarcimento dei danni subiti per lite temeraria ai sensi dell'Art. 96 cpc.
L'eccezione di giudicato sollevata dalla difesa dei convenuti è fondata e deve essere accolta.
E' noto che poichè nel nostro ordinamento vige il principio della rilevabilità di ufficio delle eccezioni, derivando invece la necessità dell'istanza di parte solo dall'esistenza di una eventuale specifica previsione normativa, l'esistenza di un giudicato esterno, è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, ed
- 3 -
il giudice è tenuto a pronunciare sulla stessa qualora essa emerga da atti comunque prodotti nel corso del giudizio di merito. Del resto, il giudicato interno e quello esterno, non solo hanno la medesima autorità che è quella prevista dall'art. 2909 c.c., ma corrispondono entrambi all'unica finalità rappresentata dall'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche e dalla stabilità delle decisioni, i quali non interessano soltanto le parti in causa, risultando l'autorità del giudicato, riconosciuta non nell'interesse del singolo soggetto che lo ha provocato, ma nell'interesse pubblico, essendo essa destinata a esprimersi - nei limiti in cui ciò sia concretamente possibile - per l'intera comunità. Più in particolare, il rilievo dell'esistenza di un giudicato esterno non è subordinato ad una tempestiva allegazione dei fatti costitutivi dello stesso, i quali non subiscono i limiti di utilizzabilità rappresentati dalle eventualmente intervenute decadenze istruttorie, e la stessa loro allegazione può essere effettuata in ogni stato e fase del giudizio di merito (cfr. Cass. civ., Sez. Unite,
25/05/2001, n.226).
L'autorità di giudicato - come assolutamente pacifico - copre non solo il dedotto, ma anche il deducibile, in relazione al medesimo oggetto, restando così precluse, in un successivo giudizio, tutte le questioni costituenti il presupposto logico, essenziale ed indefettibile della pronuncia (Cass., 7 aprile 2000, n. 4426; Cass. civ., Sez. III, 14/01/2002, n.349).
Deve ritenersi, quindi, precluso alle parti stesse la proposizione, in altro giudizio, di qualsivoglia domanda avente ad oggetto situazioni soggettive incompatibili con il diritto accertato (Cass., 14 novembre 2000, n. 14747, sempre nel senso che l'autorità del giudicato copre non solo il dedotto, ma anche il deducibile in relazione al medesimo oggetto, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte valere in giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte le altre proponibili sia in via di azione, sia in via di eccezione, le quali sebbene non dedotte specificamente costituiscono tuttavia precedenti logici essenziali e necessari della pronuncia
(giudicato implicito), Cass., 14 gennaio 2000, n. 375, nonché Cass., 2 settembre
2000, n. 11520, tra le tantissime).
- 4 -
Inoltre, l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico-giuridico con la conseguenza che l'intervenuta formazione del giudicato sull'accertamento di una situazione giuridica (nella specie, che del soppalco rivendicato dall'attore si era ben tenuto conto nell'atto di compravendita del 27.9.1993) “preclude il riesame del punto accertato
e risolto anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo e il petitum del primo (Cass. civ., sez. II, 12/06/2018, n.15339).
Ciò posto, nella specie è innegabile che la pretesa fatta valere dall'attore coinvolge necessariamente l'accertamento di questioni oramai coperte da giudicato.
Come agevolmente si legge nella motivazione della sentenza resa dalla Corte di
Appello di Napoli n. 1766/2014, in atti, non impugnata, “non può non rilevarsi che nell'atto (di compravendita del 27.9.1993) si era ben tenuto conto del soppalco già realizzato in loco avendo i venditori dichiarato che era stata presentata, per opere abusive, domanda di sanatoria al Comune di napoli in data 8 marzo 1988 n. 245 (protocollo generale
119678) e pagato per l'intero importo l'oblazione, domanda allegata e espressamente facente parte integrante e sostanziale dell'atto pubblico di trasferimento concernente una superficie di mq. 25,40, e pacificamente riferita per l'appunto alla realizzazione del manufatto de quo. Ne consegue che dell'esistenza di quest'ultimo e della sua condizione urbanistica le parti erano pienamente consapevoli e che alcun errore sulla consistenza reale del cespite e nella conseguente determinazione del prezzo sembra potersi configurare nella presente fattispecie”.
Nella fattispecie qui dedotta, non vi è dubbio che, quanto alla domanda proposta dall'attore diretta a rivendicare la proprietà del primo piano (c.d. soppalco) esistente nel bene alienato con atto pubblico del 27.9.1993 nr.18350/12532, si tratta di questione esaminata nel giudizio definito con la sentenza 1766/2014 coperta dal giudicato.
In conclusione, alla luce delle esposte ragioni in fatto ed in diritto, la domanda è coperta da giudicato e non può essere oggetto di un nuovo accertamento, che evidentemente, implicherebbe un'aperta violazione del principio del ne bis in idem.
- 5 -
Infine, merita di essere rigettata la domanda riconvenzionale di condanna per lite temeraria formulata dai convenuti considerato che, nella specie, non ricorrono comportamenti rilevanti ai sensi dell'art. 96 cpc.
Le spese del giudizio seguendo la soccombenza vanno poste a carico dell'attore e liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione 6^ Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 3023/2022, disattesa ogni altra istanza ed eccezione così provvede:
- dichiara la domanda improponibile;
-condanna alla rifusione delle spese processuali in favore dei Parte_1 convenuti che liquida in complessivi €. 3800,00, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 cpc in favore dell'avv. Giovanni Nasti.
Napoli, oggi 09 dicembre 2025.
Il G.O.P.
Dott.ssa TA NI
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE 6^ CIVILE nella persona del Giudice Onorario dott.ssa TA NI, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3023/2022 R.G.A.C. decisa ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. e vertente
TRA
(C.F. ), rapp.to dom.to e Parte_1 C.F._1 difeso come in atti
ATTORE
E
(CF. ), e CP_1 CodiceFiscale_2 Parte_2
(CF. ), rapp.ti dom.ti e difesi come in atti
[...] CodiceFiscale_3
CONVENUTI
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO
La presente sentenza non contiene la esposizione dello svolgimento del processo, per effetto della modifica che la L. n. 69/09 ha apportato all'art. 132 c.p.c. che, ai sensi dell'art. 58 L. n. 69/09 cit., si applica anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma (4.7.09).
Con atto di citazione correttamente notificato, citava in Parte_1 giudizio i convenuti esponendo: che con atto per Notar del 27 Persona_1 settembre 1993 nr.18350/12532, alienava ai convenuti e CP_1
l'unità immobiliare sita in Napoli alla Via Battistello Caracciolo Parte_2
n.87 e precisamente “locale al paiano terra della superficie di metri quadrati trentacinque circa, confinate con terreno numero 89, con via Battistello Caracciolo, con unità del fabbricato civico 93, salvo se altri;
riportato al Nuovo catasto edilizio Urbano di Napoli alla partita
162498, sezione Avv. foglio 8 mappale 1270 sub. 1 zona censuaria 6 cat. C/1, classe 10 metri quadrati 35 via B. Caracciolo 87 p.t. per il corrispettivo di Lire 181.500.000 pari ad Euro 93.737,00; che in data 12/1/2006 insieme alla coniuge Per_2
citava in giudizio i sigg.ri e per ottenere la revisione
[...] CP_1 Parte_2 del prezzo di vendita precedentemente stabilito ed interamente versato, deducendo che la effettiva superficie dell'immobile oggetto di trasferimento in realtà risultava essere di mq. 56, e quindi di gran lunga maggiore rispetto a quella indicata nel rogito notarile, non essendo in esso menzionato, e pertanto non essendo mai stato oggetto di acquisto, il piano superiore (soppalco) del predetto immobile;
che tale giudizio si concludeva con sentenza del Tribunale di Napoli
n.376/2009 di rigetto della domanda, sentenza ritualmente impugnata innanzi alla
Corte di Appello di Napoli la quale confermava la sentenza emessa dal Giudice di prime cure;
che dalla lettura dell'atto di compravendita si comprende che non è mai stato oggetto di acquisto il piano superiore del predetto immobile e che pertanto, gli acquirenti si sono immessi illegittimamente nel possesso del piano primo dell'immobile compravenduto;
che la prova del diritto di proprietà dell'istante sull'immobile in questione è fornita dallo stesso rogito notarile del 27 settembre 1993 nr.18350/12532 in cui si fa riferimento esclusivamente alla compravendita del locale terraneo con esclusione del locale posto al primo piano e di cui in questa sede si rivendica la proprietà.
Tanto premesso, chiedeva al Tribunale: “ di accertare la proprietà esclusiva dell'unità immobiliare sita in Napoli alla Via Battistello Caracciolo n.87 –primo piano con ingresso alla via Battistello Caracciolo 93 e riportata in catasto alla sezione Avv. foglio 8, particella
1270 sub. 1 zona censuaria 6 cat. C/1 classe 10 mq 35 in capo al sig. - Parte_1
Accertare e dichiarare la proprietà esclusiva dell'unità immobiliare sita in Napoli alla Via
Battistello Caracciolo n.87 consistente nei locali del primo piano con ingresso alla via Battistello
- 2 -
Caracciolo 93 e riportata in catasto alla sezione Avv. foglio 8, particella 1270 sub. 1 zona censuaria 6 cat. C/1 classe 10 mq 35 in capo al sig. Ordinare, ai sensi Parte_1 dell'art. 948 c.c., l'immediato rilascio del predetto immobile in favore dell'istante libero e vuoto da persone e cose;
-Il tutto con vittoria di spese e compensi di lite, ivi comprese le spese generali,
Iva e Cpa come per legge;
Ordinare al competente conservatore dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione della emananda sentenza ed a tutti gli adempimenti connessi. Con espressa riserva di meglio produrre ed articolare anche all'esito dell'avversa costituzione in giudizio.”
I convenuti si costituivano in giudizio eccependo la sussistenza di un giudicato inter partes (sentenza n.1766/2014). Nel merito contestavano diffusamente le pretese di parte attrice. In particolare, deducevano che l'immobile venne alienato nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava al momento della compravendita, quindi comprensivo del soppalco, e rispetto al quale l'art. 3 del citato rogito notarile espressamente precisa che “ ….è stata presentata, per opere abusive, domanda di sanatoria al Comune di Napoli in data 8 marzo 1988 n.245 (Protocollo generale 119678)
e pagata per l'intero importo l'oblazione con versamento postale numero 921 del 16 marzo
1987, la cui copia conforme rilasciata dal Comune di Napoli in data 27 aprile 1993, si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera “A”; che successivamente
e a tutt'oggi, oltre a quanto sopra, non sono state eseguite quanto al cespite medesimo e alle parti comuni del fabbricato, varianti, modifiche e opere di alcun genere e tipo, né in particolare tali da richiedere licenze, concessioni o autorizzazioni edilizie.” Concludevano per il rigetto della domanda con condanna dell'attore, in considerazione del comportamento fin qui tenuto ai danni dei convenuti, al risarcimento dei danni subiti per lite temeraria ai sensi dell'Art. 96 cpc.
L'eccezione di giudicato sollevata dalla difesa dei convenuti è fondata e deve essere accolta.
E' noto che poichè nel nostro ordinamento vige il principio della rilevabilità di ufficio delle eccezioni, derivando invece la necessità dell'istanza di parte solo dall'esistenza di una eventuale specifica previsione normativa, l'esistenza di un giudicato esterno, è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, ed
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il giudice è tenuto a pronunciare sulla stessa qualora essa emerga da atti comunque prodotti nel corso del giudizio di merito. Del resto, il giudicato interno e quello esterno, non solo hanno la medesima autorità che è quella prevista dall'art. 2909 c.c., ma corrispondono entrambi all'unica finalità rappresentata dall'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche e dalla stabilità delle decisioni, i quali non interessano soltanto le parti in causa, risultando l'autorità del giudicato, riconosciuta non nell'interesse del singolo soggetto che lo ha provocato, ma nell'interesse pubblico, essendo essa destinata a esprimersi - nei limiti in cui ciò sia concretamente possibile - per l'intera comunità. Più in particolare, il rilievo dell'esistenza di un giudicato esterno non è subordinato ad una tempestiva allegazione dei fatti costitutivi dello stesso, i quali non subiscono i limiti di utilizzabilità rappresentati dalle eventualmente intervenute decadenze istruttorie, e la stessa loro allegazione può essere effettuata in ogni stato e fase del giudizio di merito (cfr. Cass. civ., Sez. Unite,
25/05/2001, n.226).
L'autorità di giudicato - come assolutamente pacifico - copre non solo il dedotto, ma anche il deducibile, in relazione al medesimo oggetto, restando così precluse, in un successivo giudizio, tutte le questioni costituenti il presupposto logico, essenziale ed indefettibile della pronuncia (Cass., 7 aprile 2000, n. 4426; Cass. civ., Sez. III, 14/01/2002, n.349).
Deve ritenersi, quindi, precluso alle parti stesse la proposizione, in altro giudizio, di qualsivoglia domanda avente ad oggetto situazioni soggettive incompatibili con il diritto accertato (Cass., 14 novembre 2000, n. 14747, sempre nel senso che l'autorità del giudicato copre non solo il dedotto, ma anche il deducibile in relazione al medesimo oggetto, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte valere in giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte le altre proponibili sia in via di azione, sia in via di eccezione, le quali sebbene non dedotte specificamente costituiscono tuttavia precedenti logici essenziali e necessari della pronuncia
(giudicato implicito), Cass., 14 gennaio 2000, n. 375, nonché Cass., 2 settembre
2000, n. 11520, tra le tantissime).
- 4 -
Inoltre, l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico-giuridico con la conseguenza che l'intervenuta formazione del giudicato sull'accertamento di una situazione giuridica (nella specie, che del soppalco rivendicato dall'attore si era ben tenuto conto nell'atto di compravendita del 27.9.1993) “preclude il riesame del punto accertato
e risolto anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo e il petitum del primo (Cass. civ., sez. II, 12/06/2018, n.15339).
Ciò posto, nella specie è innegabile che la pretesa fatta valere dall'attore coinvolge necessariamente l'accertamento di questioni oramai coperte da giudicato.
Come agevolmente si legge nella motivazione della sentenza resa dalla Corte di
Appello di Napoli n. 1766/2014, in atti, non impugnata, “non può non rilevarsi che nell'atto (di compravendita del 27.9.1993) si era ben tenuto conto del soppalco già realizzato in loco avendo i venditori dichiarato che era stata presentata, per opere abusive, domanda di sanatoria al Comune di napoli in data 8 marzo 1988 n. 245 (protocollo generale
119678) e pagato per l'intero importo l'oblazione, domanda allegata e espressamente facente parte integrante e sostanziale dell'atto pubblico di trasferimento concernente una superficie di mq. 25,40, e pacificamente riferita per l'appunto alla realizzazione del manufatto de quo. Ne consegue che dell'esistenza di quest'ultimo e della sua condizione urbanistica le parti erano pienamente consapevoli e che alcun errore sulla consistenza reale del cespite e nella conseguente determinazione del prezzo sembra potersi configurare nella presente fattispecie”.
Nella fattispecie qui dedotta, non vi è dubbio che, quanto alla domanda proposta dall'attore diretta a rivendicare la proprietà del primo piano (c.d. soppalco) esistente nel bene alienato con atto pubblico del 27.9.1993 nr.18350/12532, si tratta di questione esaminata nel giudizio definito con la sentenza 1766/2014 coperta dal giudicato.
In conclusione, alla luce delle esposte ragioni in fatto ed in diritto, la domanda è coperta da giudicato e non può essere oggetto di un nuovo accertamento, che evidentemente, implicherebbe un'aperta violazione del principio del ne bis in idem.
- 5 -
Infine, merita di essere rigettata la domanda riconvenzionale di condanna per lite temeraria formulata dai convenuti considerato che, nella specie, non ricorrono comportamenti rilevanti ai sensi dell'art. 96 cpc.
Le spese del giudizio seguendo la soccombenza vanno poste a carico dell'attore e liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione 6^ Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 3023/2022, disattesa ogni altra istanza ed eccezione così provvede:
- dichiara la domanda improponibile;
-condanna alla rifusione delle spese processuali in favore dei Parte_1 convenuti che liquida in complessivi €. 3800,00, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 cpc in favore dell'avv. Giovanni Nasti.
Napoli, oggi 09 dicembre 2025.
Il G.O.P.
Dott.ssa TA NI
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