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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 14/11/2025, n. 879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 879 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.
Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, successivamente alla scadenza del termine per il deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 964/2021 R.G.L. proposta da
(c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Messina, via Nicola Scoto n. 13 presso lo studio dell'Avv. Antonio Tesoro che lo rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonello Monoriti per procura in atti ed elettivamente domiciliato in Messina, Corso
Emanuele n. 100, resistente,
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
, cittadino tunisino residente a [...]di Parte_1
Gotto, ha proposto ricorso avverso il provvedimento di revoca del
Reddito di Cittadinanza emesso dall' , motivato dalla presunta CP_1 mancanza del requisito di residenza continuativa in Italia negli ultimi due anni e per almeno dieci anni complessivi.
Il ricorrente contesta la legittimità della revoca, sostenendo che essa si fonda su una cancellazione anagrafica per irreperibilità disposta dal di Barcellona P.G. nel 2017, senza che vi fosse stata alcuna CP_2 comunicazione motivata né un'adeguata attività istruttoria da parte dell'ufficio anagrafe.
Il ricorrente afferma di aver appreso della cancellazione solo nel
2021, in occasione del rinnovo del proprio documento di identità, e di aver immediatamente richiesto l'accesso agli atti, rimasto però senza riscontro.
A seguito di ciò, ha presentato ricorso gerarchico al Prefetto di
Messina, che ha avviato un'istruttoria amministrativa.
Il ricorrente ha prodotto un'ampia documentazione a sostegno della propria stabile permanenza in Italia, tra cui la carta di soggiorno a tempo indeterminato rilasciata nel 2009, documenti fiscali, contratti di compravendita e di utenze, nonché attestazioni di residenza e di frequenza a corsi di lingua italiana, incluso il superamento dell'esame
CILS livello B1 per la cittadinanza.
Afferma di aver risieduto ininterrottamente nel Comune di Barcellona
Pozzo di Gotto almeno dal 2009, dapprima in via Barcellona
Castroreale, poi in via Piazza Fontana e infine in via Umberto I, dove risiede tuttora con la compagna. Inoltre, non risultano timbri di espatrio nei passaporti successivi al 2014, a conferma della continuità della sua presenza sul territorio nazionale.
Il ricorrente evidenzia che, anche volendo considerare la cancellazione anagrafica come interruzione della residenza, essa si riferirebbe al periodo 2016-2018, ormai trascorso da oltre tre anni al momento della revoca, e che comunque il requisito dei dieci anni di residenza è pienamente soddisfatto.
Alla luce di quanto esposto, il ricorrente chiede l'annullamento del provvedimento impugnato.
L' costituendosi, ha contestato la fondatezza del ricorso volto CP_1 all'annullamento del provvedimento di revoca del Reddito di
Cittadinanza.
L' ha preliminarmente eccepito la propria carenza di CP_3 legittimazione passiva, evidenziando come la verifica dei requisiti di residenza e soggiorno, necessari per l'erogazione del beneficio, sia demandata ex lege ai Comuni, in conformità all'accordo sancito in sede di Conferenza Stato–Città del 4 luglio 2019 e alle direttive del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
L' ha precisato che la propria funzione si limita all'erogazione del CP_1 beneficio, sulla base dei dati trasmessi dai Comuni attraverso la
Piattaforma GePI per la gestione dei Patti per l'inclusione sociale, senza possibilità di rettifica autonoma dei dati anagrafici. Ha quindi sostenuto che l'eventuale ordine giudiziale di ripristino del beneficio non potrebbe essere eseguito in assenza di intervento telematico da parte del Comune competente e ha chiesto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del , Controparte_4 quale soggetto titolare del potere di accertamento e modifica dei dati anagrafici.
In conclusione, l'Istituto ha domandato al Giudice adito di dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva, di ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti del e, all'esito, di rigettare il CP_2 ricorso, con condanna del ricorrente alla refusione delle spese di lite.
All'udienza del 13 novembre 2025 la causa è stata assunta in decisione.
Con il presente giudizio il ricorrente ha impugnato la revoca del
Reddito di cittadinanza disposta dall' per asserita mancanza del CP_1 requisito della residenza (“non ha risieduto in Italia gli ultimi due anni in modo continuativo e non ha risieduto in Italia per almeno dieci anni”).
Ai sensi dell'art. 2 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, il Reddito di cittadinanza
è riconosciuto ai nuclei familiari che, tra gli altri, soddisfino congiuntamente i requisiti di cittadinanza, soggiorno e residenza, e segnatamente al richiedente che abbia risieduto in Italia per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.
Il Ministero del lavoro, N° 577/23 r.g.l. con la circolare 1319 del 19 febbraio 2020 ha evidenziato la necessità che esistano "oggettivi e univoci elementi di riscontro" della residenza effettiva, ma oggettività
e univocità, come ben rimarcato dalla Corte d'Appello di Messina (cfr. sentenza n. 778/2024) non sono esclusive della prova documentale.
Del resto la giurisprudenza di legittimità, seppur in materia di notifiche ma con considerazioni di carattere generale, è consolidata nel ritenere che “ai fini della determinazione del luogo di residenza o dimora del destinatario della notificazione, rileva esclusivamente il luogo ove questi dimora di fatto in modo abituale, rivestendo le risultanze anagrafiche mero valore presuntivo e potendo essere superate, in quanto tali, da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, affidata all'apprezzamento del giudice di merito” (Cass. 20 settembre 2019, n. 23521).
Ne deriva che il provvedimento di cancellazione dall'anagrafe del
Comune di Barcellona Pozzo di Gotto non è, di per sé, decisivo ai fini dell'accertamento del requisito di residenza richiesto per il Reddito di cittadinanza, dovendosi privilegiare la verifica in concreto della dimora abituale sul territorio nazionale nel periodo rilevante.
Dagli atti di causa emerge un compendio probatorio che dimostra la permanenza del ricorrente sul territorio nazionale anche nel periodo oggetto di cancellazione anagrafica.
In particolare dagli atti risulta il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e la continuità di permanenza in Italia sin dal 2009; i passaporti allegati attestano l'assenza di timbri di espatrio dal 2014 al 2018 (nuovo passaporto dal 18.09.2019).
Rilevano poi la compravendita di motociclo in data 13.05.2016 con formalità PRA del 16.05.2016, eseguite presso gli uffici di Messina, il contratto di telefonia del 26.04.2016 intestato al ricorrente, la
Dichiarazione dei redditi – Modello Unico (anno imposta 2016) sottoscritta in data 11.01.2017, il Contratto di locazione ad uso abitativo stipulato il 10.01.2018 per l'immobile sito in via Umberto I
n. 22 in Barcellona P.G. Tale sequenza documentale, collocata temporalmente a ridosso e dentro il periodo di cancellazione dimostra la stabile dimora del ricorrente in Italia.
Risulta poi dagli atti che, in distinto procedimento, il ricorrente ha contestato la cancellazione anagrafica: in primo grado ed in appello il ricorso è stato rigettato.
L'esito sfavorevole di tale contenzioso ricorrente non è vincolante tuttavia nel presente giudizio, dove occorre accertare la residenza effettiva, ai fini dell'art. 2 D.L. n. 4/2019, nel territorio nazionale e non già la regolarità formale dell'iscrizione anagrafica nel Comune di
Barcellona Pozzo di Gotto.
I documenti sopra richiamati attestano che il ricorrente risiede in
Italia sin dal 2009 e che ha continuativamente dimorato sul territorio nazionale, anche durante il periodo di cancellazione anagrafica
(19.07.2017–02.10.2018), periodo comunque coperto da plurimi indici oggettivi di presenza, di radicamento abitativo e di relazioni
(contratti, adempimenti fiscali, attività negoziali, locazione dell'immobile poi stabilmente occupato).
Ne consegue che il ricorrente soddisfa il requisito della residenza in
Italia per almeno dieci anni e quello della continuità negli ultimi due anni prima della domanda, come richiesto dall'art. 2 D.L. n. 4/2019 conv. L. n. 26/2019.
In accoglimento della domanda, la revoca del Reddito di cittadinanza disposta dall' deve essere annullata. CP_1
Va poi rigettata la domanda con la quale l' ha chiesto CP_1
“l'integrazione del contraddittorio” nei confronti del Comune di
Barcellona Pozzo di Gotto, dal momento che nella fattispecie l'unico soggetto legittimato passivamente è l' quale ente erogatore della CP_1 prestazione e quale ente che ha disposto la revoca del beneficio.
Parimenti va rigettata la richiesta dell' di chiamata in causa del CP_1
per essere tenuto indenne dal Controparte_4 pagamento delle spese di lite. La Suprema Corte ha chiarito che “in tema di controversie di lavoro, la disposizione del comma 9 dell'art. 420 c.p.c. non implica un automatico obbligo di adozione dei provvedimenti conseguenti all'istanza di chiamata in causa, in quanto il giudice conserva, secondo i principi generali, il potere di valutare la comunanza della causa e le ragioni d'intervento del terzo, sicché è configurabile un vizio del processo, tale da comportare il rinvio della causa al giudice di primo grado a norma dell'art. 383 c.p.c., solo in caso di omesso esame dell'istanza stessa ovvero di omesso rilievo del difetto del contraddittorio in costanza di litisconsorzio necessario” (Cass. 9 febbraio 2016, n. 2522).
Nel caso in esame non ricorrono i presupposti per autorizzare la chiamata in causa del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, dal momento che – come visto in precedenza – la cancellazione dai registri anagrafici non è decisiva nella valutazione della sussistenza del requisito della residenza previsto dall'art. 2 D.L. n. 4/2019. Del resto la cancellazione del ricorrente dalla popolazione residente del
Comune di Barcellona Pozzo di Gotto non è determinante ove si consideri che il Reddito di cittadinanza richiede la presenza del richiedente per un determinato periodo temporale sul territorio nazionale. E la documentazione prodotta dal ricorrente dimostra che quest'ultimo è stato effettivamente residente in Italia.
Le spese, liquidate come da dispositivo sulla base dei valori minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 in considerazione della non rilevante complessità dei temi trattati, seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' Va inclusa la fase istruttoria, dal momento che per CP_1 la decisione è stato comunque necessario esaminare documentazione
(ovvero le sentenze di primo e secondo grado emesse nel giudizio proposto dal avverso la cancellazione dall'anagrafe) Pt_1 prodotte nel corso del giudizio.
Ritiene poi il Tribunale che nella fattispecie vadano applicati i parametri previsti per le cause di calore compreso tra € 5.200,00 ed
€ 26.000,00, giustificandosi l'applicazione dello scaglione inferiore a quello previsto per le cause di valore indeterminabile (corrispondente a quello previsto per le causa di valore compreso tra € 26.000,01 ed
€ 52.000,00).
Infatti, che l'art. 5 comma 6 D.M. 55/2014 fissa il principio secondo il quale per le cause di valore indeterminabile si considera normalmente un importo non inferiore a 26.000,00 e non superiore a 260.000,00 euro, ma il Giudice può valicare tali limiti, andando anche allo scaglione immediatamente inferiore, se il valore effettivo non rifletta quelli indicati dal legislatore (per tutte Cass. sez. II 10438/2023; cfr. sul punto anche Corte d'Appello di Messina n. 472/2025).
Nel caso di specie la vicenda presenta non presenta particolari complessità nell'accertamento dei presupposti di fatto posti alla base del contestato provvedimento dell' sicché si giustifica CP_1
l'applicazione del terzo scaglione.
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento di revoca del Reddito di cittadinanza emesso dall' nei confronti di CP_1 [...]
; Pt_1 condanna l' al pagamento in favore dell'Erario delle spese del CP_1 giudizio, liquidate in € 2.697,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 14 novembre 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe D'Agostino