CA
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/12/2025, n. 7569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7569 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dott. Antonella Izzo Presidente rel.
- dott. Giuseppe Staglianò Consigliere
- dott. Marco Emilio Luigi Cirillo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n .4855 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(Partita Iva Parte_1
P.IVA_1
Avv. Lucchese Pierpaolo
- PARTE APPELLANTE -
E
CP_1
Avv.ti Cabrini Gianmarco, Cabrini Paola, Pizzino Alessandro
- PARTE APPELLATA - rilevato che:
il procedimento è stato dichiarato interrotto con ordinanza del 18.12.2024,
comunicata il 19.12.2024, perché il Tribunale di Roma con sentenza n.
298/2023 pubblicata il 20.7.2023, ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della parte appellante;
Parte_1
trattandosi di procedimento instaurato (in primo grado) dopo il 4 luglio 2009,
trova applicazione l'art. 307 c.p.c., comma 4, nel testo introdotto dall'art. 46,
comma 15, lett. c), della legge 18 giugno 2009, n. 69 (v. art. 58, comma 1), a tenore del quale «L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio,
con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio» ;
il processo non è stato proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi previsto dall'art. 305 c.p.c. (nel testo modificato dall'art. 46, comma
14, della l. n. 69/2009) e, pertanto, va dichiarato estinto, ai sen si del citato art. 307, comma 4, c.p.c.;
le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., ultimo comma.
DICHIARA
l'estinzione del processo.
Roma, 12.12.2025
Il Presidente
2