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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 09/12/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Tribunale di Matera, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:
AR RE presidente
AE AT giudice rel.
Tiziana Caradonio giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile n. 1876/2025 V.G., avente ad oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su ricorso congiunto”, promosso da:
, nata a [...] il [...] (C.F. ), con Parte_1 C.F._1
l'avvocato Toma Silvio
E nato a [...] l'[...] (C.F. ), con CP_1 C.F._2
l'avvocato Castronuovo Michele con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale,
FATTO E DIRITTO
Visto il ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. del 15/10/2025, personalmente sottoscritto e depositato in data 18/10/2025, con il quale le parti hanno chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori (nato il Persona_1
26/1/2020) e (nato il [...]), nati fuori dal matrimonio, alle condizioni ivi indicate;
Persona_2 viste le note scritte depositate in sostituzione di udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dai procuratori costituiti, con le quali le parti hanno confermato le condizioni concordate;
considerato che
il P.M. in sede ha espresso parere favorevole;
rilevato che le condizioni concordate dalle parti sono conformi a legge, non contrastando con principi di ordine pubblico o norme imperative, e soddisfano le esigenze dei figli e Per_1 Per_2 con conseguente manifesta superfluità del loro ascolto (art. 473-bis.4 c.p.c.), stante l'età nonché le previsioni che garantiscono le obbligazioni in loro vantaggio e il mantenimento di relazioni significative con entrambi i genitori;
ritenuto che
, stante la natura del procedimento e la domanda congiunta, le spese debbano essere compensate;
letto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 18/10/2025 da e così provvede: Parte_1 CP_1
-omologa le condizioni sottoscritte dalle parti in sede di ricorso congiunto ex art. 473-bis.51
c.p.c. e per l'effetto dispone che il regime di affido e di collocamento dei minori e Persona_1
con le conseguenti condizioni relative ai diritti di visita e di incontro del genitore non Persona_2 collocatario e di permanenza dei minori presso di lui, nonché relative alle obbligazioni di mantenimento, siano tutte regolate dall'accordo del 15/10/2025, sottoscritto dalle parti e depositato il
18/10/2025;
- spese compensate.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il
3/12/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
AE AT AR RE