Sentenza 17 giugno 2004
Massime • 1
L'inutilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali rese da soggetto che si sia sottratto all'esame dell'imputato o del difensore, anche nella disciplina transitoria prevista dall'art. 26 comma quarto Legge 63/2001, è comunque sottoposta alla condizione di poter provare che il rifiuto sia volontario e non, invece, dovuto a violenza o minaccia. Infatti in materia ha immediata applicabilità il principio costituzionale di cui all'art. 111 comma quinto che prevede una deroga al principio del contraddittorio nella formazione della prova in caso di" provata condotta illecita", senza che possa darsi alcun rilievo alla circostanza che la norma sopra indicata non abbia richiamato esplicitamente l'art. 1 comma terzo della Legge 2/2000, in materia di valutazione del rifiuto del dichiarante di sottoporsi all'esame per violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro e altre utilità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/06/2004, n. 31131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31131 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 17/06/2004
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - N. 770
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 006237/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di NAPOLI;
nei confronti di:
1) NO RI N. IL 29/07/1948;
2) OR IO N. IL 28/10/1964;
3) IA AN N. IL 28/03/1957;
4) IA SO N. IL 31/05/1947;
5) ER NC N. IL 11/09/1961;
6) LL CI N. IL 23/12/1959;
7) ZI TO N. IL 22/12/1967;
avverso SENTENZA del 12/02/2003 CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. SILVESTRI GIOVANNI;
udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Giovanni Palombarini, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Uditi, i difensori Avv.ti Longobardi, Lea, Bruno, Biscazza, Terracini;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 12.2.2003, la Corte di Assise di Appello di Napoli rigettava l'impugnazione proposta dal P.M. e confermava la decisione emessa il 28.6.2001 dalla locale Corte di Assise con cui CI RI, LA LU, CO MA, RO EN, OL CI e OL LV erano stati assolti con la formula "per non avere commesso il fatto" da plurimi delitti di omicidio aggravato, di tentato omicidio, di rapina aggravata e di porto e detenzione illegale di armi. Nella sentenza impugnata venivano, anzitutto, chiarite le ragioni che avevano giustificato il rigetto delle richieste del P.M. appellante di rinnovazione dell'istruzione, volta ad acquisire la prova delle violenze e minacce che avrebbero indotto i collaboranti a sottrarsi all'esame dibattimentale, nonché dell'acquisizione di una sentenza non definitiva e delle dichiarazioni dello OL rese in altro procedimento. La Corte riteneva, poi, corretta la vantazione di inattendibilità delle dichiarazioni del OL, del CI e dello OL, anche per le parti aventi natura autoaccusatoria, e precisava che le dichiarazioni stesse, acquisite dopo il 25.2.2000, non erano utilizzabili a norma dell'art. 526, comma 1^-bis, perché rese da persone che non avevano accettato di sottoporsi all'esame dibattimentale. Aggiungeva che la prova della violenza o della minaccia non poteva essere tratta da intercettazioni non autorizzate dal GIP e che la Corte d'Assise aveva giustamente ritenuto che, trattandosi di istituto di stretta interpretazione, la dimostrazione della sottoposizione dei collaboranti a violenza o minaccia non poteva considerarsi esistente soltanto in presenza di elementi univocamente significativi, tali non potendosi ritenere neppure l'uccisione del figlio dello OL e la successiva profanazione della sua tomba, in quanto rispetto a tali fatti le ipotesi investigative erano state molteplici.
Il Procuratore Generale di Napoli ha proposto ricorso per Cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione dell'art. 606, comma 1^, lett. d) ed e) c.p.p., sull'assunto che la Corte di secondo grado aveva erroneamente giudicato inconsistenti e poco seri gli elementi sui quali era basata la richiesta di rinnovazione del dibattimento, diretta a provare la violenza e la minaccia contro i collaboratori che avrebbero reso utilizzabili le loro dichiarazioni, e che era viziato il ragionamento che aveva fatto equiparare alla prova di responsabilità, richiesta per la condanna, la prova oggetto del subprocedimento ex art. 500, comma 4^, c.p.p., la quale deve intendersi soggetta ad un regime di "prova libera", sicché essa può essere costituita anche da intercettazioni non autorizzate o da una sentenza non definitiva. Inoltre, il ricorrente precisava che era priva di logicità l'opinione secondo cui tra le presunte pressioni psicologiche e la ritrattazione erano intervenute dichiarazioni intermedie confermative delle accuse, dato che queste erano state rese allorché i collaboranti erano sottoposti ancora al programma di protezione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il ricorso non ha fondamento, in quanto la Corte di secondo grado ha dato conto, con motivazione munita di adeguata congruenza sul piano logico e giuridico, delle ragioni della conferma del giudizio pronunciato dalla Corte di Assise in merito alla situazione di totale inconsistenza probatoria relativamente ai fatti delittuosi attribuiti agli imputati.
In primo luogo, va sottolineato che, in ordine a talune imputazioni, nella gravata decisione sono state poste in luce le gravi e profonde divergenze, contraddittorietà e inverosimiglianze riscontrabili nelle dichiarazioni accusatone dei collaboranti OL, CI e OL, anche nei contenuti autoaccusatori, ed è stata giustificata, attraverso coerenti linee argomentative, la conclusione dell'esclusione dell'attendibilità intrinseca dei chiamanti in correità, il cui racconto è stato considerato del tutto inidoneo ad integrare le condizioni richieste per la situazione comunemente ricondotta nella figura della convergenza del molteplice come base probatoria atta a sorreggere un verdetto di colpevolezza. Dopo avere svolto tali considerazioni, incensurabili nel giudizio di legittimità e, comunque, neppure fatte oggetto di gravame, la Corte di Assise di Appello ha ritenuto che, rispetto alle residue imputazioni, le dichiarazioni predibattimentali rese da CI, RA, OL DO e OL LV siano inutilizzabili perché non confermate in dibattimento, avendo i collaboranti rifiutato di sottoporsi all'esame e controesame.
È necessario premettere che due dei collaboratori risultano coimputati in questo processo (CI e OL LV), mentre gli altri due sono stati giudicati separatamente (RA e OL DO), e che con la sentenza di primo grado, pronunciata in data 28.6.2001, è stata considerata applicabile la disposizione di cui all'art. 526, comma 1^-bis, c.p.p., aggiunto dall'art. 19 della l. 1.3.2001, n. 63, a norma del quale "la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore". Inoltre, la Corte di primo grado ha rilevato che l'inutilizzabilità delle dichiarazioni accusatone non può essere neppure rimossa per la ragione che non sussiste la prova che il rifiuto di sottoporsi all'esame dibattimentale sia stato determinato da violenza o minaccia. Il tema della violenza e della minaccia subite dai collaboratori di giustizia per costringerli a non confermare in dibattimento le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari ha rappresentato, poi, l'oggetto del dibattito sviluppatosi con l'appello del Procuratore Generale, con la sentenza di secondo grado, la cui parte motiva è sostanzialmente limitata all'esame di tale questione e, infine, con il ricorso per Cassazione.
2. - Ciò chiarito, deve porsi in risalto che dai dati sopra specificati risulta che il processo era in corso alla data di entrata in vigore della l. 1.3.2001, n. 63, contenente modifiche al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell'art. 111 della Costituzione. L'art. 26 detta norme di diritto transitorio,
stabilendo, al quarto comma, che quando le dichiarazioni fatte nelle indagini preliminari o nell'udienza preliminare sono state rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del difensore, si applica la disposizione del comma 2^ dell'art. 1 del d.l. 7.1.2000, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla l. 25.2.2000, n. 35, soltanto se esse siano state acquisite al fascicolo per il dibattimento anteriormente alla data del 25 febbraio 2000: per contro, se - come nel caso di specie - le dichiarazioni sono state acquisite successivamente, si applica il comma 1^-bis dell'art. 526 c.p.p., come introdotto dall'art. 19 della stessa l. n. 63 del 2001.
Orbene, la circostanza che la citata disposizione transitoria di cui all'art. 26, comma 4^, della legge del 2001 richiami esclusivamente il comma 2^ dell'art. 1 del d.l. n. 2 del 2000 ("le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del difensore, sono valutate, se già acquisite al fascicolo per il dibattimento, solo se la loro attendibilità è confermata da altri elementi di prova assunti o formati con diverse modalità") potrebbe portare a ritenere che l'indagine sull'eventuale violenza o minaccia cui è stata sottoposta la persona che si è sottratta all'esame dell'imputato o del suo difensore resti del tutto irrilevante sulla possibilità di acquisizione di dette dichiarazioni, dato che l'art. 26, comma 4^, limita il rinvio al solo comma 2^ dell'art. 1 del d.l. n. 2 del 2000 e non anche al comma 3^, che autorizza la valutazione delle dichiarazioni predibattimentali "quando, sulla base di elementi concreti, verificati in contraddittorio, risulta che la persona è stata sottoposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affiché si sottragga all'esame".
La struttura della disposizione dell'art. 26, comma 4^, nella quale manca un esplicito rinvio al comma 3^ dell'art. 1 del d.l. n. 2 del 2000, è stata oggetto di puntuali rilievi critici di una parte della dottrina, che riflettono le diverse posizioni espresse durante i lavori preparatori della l. n. 63 del 2001 e segnalano la marcata incoerenza di una disciplina che renderebbe inutilizzabili le dichiarazioni predibattimentali anche nell'ipotesi in cui esista la prova che la sottrazione all'esame dibattimentale è stata determinata da violenza o minaccia. È evidente che se dovesse seguirsi una tesi siffatta, si creerebbe nella normativa transitoria un vuoto di tale gravità da fare restare inapplicato il precetto enunciato nel quinto comma dell'art. 111 della Costituzione, che ammette la possibilità che la formazione della prova non abbia luogo in dibattimento "per effetto di provata condotta illecita". E la mancata previsione delle situazioni di violenza o minaccia subita dal dichiarante sarebbe del tutto priva di spiegazione razionale a fronte delle precedenti disposizioni transitorie, che, all'art. 1, comma 3^, del d.l. n. 2 del 2000, consente la valutazione delle dichiarazioni predibattimentali quando il giudice accerti, sulla base di elementi concreti verificati in contraddittorio, che il rifiuto del dichiarante di sottoporsi all'esame è stato cagionato da violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità. 3. - La tesi favorevole alla generale inutilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali, anche in caso di dimostrata violenza o minaccia, non è, però, condivisibile.
In primo luogo, non può attribuirsi valore determinante, nella ricostruzione della portata precettiva dell'art. 26, comma 4^, della l. n. 63 del 1001, all'omessa disciplina dell'ipotesi di violenza o minaccia derivata dal mancato richiamo del terzo comma dell'art. 1 del d.l. n. 2 del 2000. In proposito è opportuno tenere presenti le riflessioni fatte dalle Sezioni Unite di questa Corte, che, a proposito dell'interpretazione delle norme transitorie dettate dall'art. 6 della l. n. 267/97, ha rilevato come il silenzio del legislatore, di per sè solo, non abbia valore concludente, nel senso che non equivale a certa regola di esclusione, per la semplice, ma evidente, ragione che nella ricostruzione della reale portata di una legge il fatto pretermesso non è ne' affermato ne' escluso e che, stante il valore non univoco di detto silenzio, compito indeclinabile dell'interprete è quello di attribuire, caso per caso, alla omessa menzione del fatto il significato più coerente con la ratio legis, enucleando la "vis ac potestas" della disposizione legislativa dalle sue intrinseche capacità applicative, riferite tanto al contesto normativo in cui essa è in concreto inserita quanto all'assetto degli interessi tutelati e dei fini effettivamente perseguiti (Cass., Sez. Un., 25 febbraio 1998, Gerina ed altro, rv. 210199). Il che è tanto più vero - si segnala in tale sentenza - quando si considera che un principio fondamentale dell'interpretazione giuridica è quello per cui la legge, una volta approvata e divenuta cellula del sistema, è dotata di una propria oggettiva portata precettiva, autonoma rispetto all'opinione di chi l'ha formata, non potendo quest'ultima essere identificata con la "ratio legis". Indipendentemente da tali considerazioni, che sminuiscono il valore del mancato richiamo dell'art. 1, comma 3^, del d.l. n. 2 del 2000, deve sottolinearsi che nello stesso tessuto letterale e logico dell'art. 26, comma 4^, della l. n. 63 del 2001 sono contenuti elementi estremamente significativi che permettono di sviluppare univoci spunti ermeneutici per cogliere l'effettivo ambito applicativo della norma transitoria. Invero, se si tiene presente che il quarto comma dell'art. 26 regola le dichiarazioni predibattimentali rese da chi, "per libera scelta", si è sempre "volontariamente" sottratto all'esame dell'imputato o del difensore, riesce agevole riconoscere che al regime di diritto intertemporale sono estranee le dichiarazioni non confermate in dibattimento per effetto di violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità, per l'evidente ragione che, in tali situazioni, il mancato esame non corrisponde, appunto, ad una libera scelta del dichiarante, considerata quale presupposto per l'applicazione della disciplina transitoria.
La coerenza del sistema impone, dunque, di affermare che, anche nella normativa transitoria dell'art. 26, comma 4^, della l. n. 63 del 2001, l'inutilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali conseguente alla sottrazione all'esame dell'imputato o del difensore trova uno specifico limite nella prova della violenza o minaccia subita dal dichiarante, in armonica sintonia con l'art. 111, comma 5^, Cosi, che prevede, appunto, una deroga al principio del contraddittorio nella formazione della prova in caso di "provata condotta illecita". Una diversa lettura della disposizione transitoria condurrebbe ad una palese deviazione da tale precetto costituzionale, superabile, tuttavia, dall'interprete in base al fondamentale canone di ermeneutica giuridica per cui, di fronte alla possibilità di differenti scelte, il giudice è tenuto a fare uso della "interpretazione adeguatrice", preferendo quella conforme ai principi della Costituzione e, correlativamente, disattendendo quella che conduce a risultati non compatibili con i principi medesimi (Corte cost., sent. n. 356 del 1966; ord., n. 121 del 1994). 4. - I risultati dell'analisi interpretativa fanno, perciò, riconoscere che la parte processuale che ha interesse alla valutazione di dichiarazioni predibattimentali, non confermate dall'esame del dichiarante, ha il diritto di provare che il rifiuto dell'esame non è il frutto di libera scelta del dichiarante, ma è stato determinato da violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità.
L'indagine sulle condizioni che autorizzano la valutazione di prove dichiarative in deroga alla regola generale sulla formazione della prova è affidata al giudice del dibattimento ed è fatta oggetto di un accertamento incidentale che dovrà svolgersi nel contraddittorio fra le parti, legittimate alla prova e alla controprova sulle circostanze volte a verificare se il mancato esame dibattimentale sia o non riferibile alla libera scelta del dichiarante. In relazione ai temi trattati nella sentenza impugnata e nel ricorso del Procuratore Generale mette conto osservare che un simile accertamento incidentale - qualificato dal ricorrente come oggetto di un subprocedimento che si innesta sul processo principale - tende a giustificare l'introduzione di prove dichiarative in deroga alla regola generale della tassatività dell'osservanza del contraddittorio nella formazione della prova: di talché, proprio per questa sua peculiare natura, esso rappresenta una palese deviazione dalle linee fondanti del giusto processo e concreta un istituto eccezionale di stretta interpretazione. Deve trarsene la conseguenza che nelle forme e nel contenuto dell'accertamento non è ravvisabile una situazione di libertà di prova (id est, di arbitrio) del giudice, svincolato dal rispetto della legge processuale e degli usuali criteri valutativi, dato che il sistema postula che l'apprezzamento di detti elementi non possa essere scisso, da un lato, dal rispetto delle modalità acquisitive prescritte dalla legge e, dall'altro, che non possa approdare a risultati costituiti da semplici sospetti, congetture, illazioni sull'esistenza della violenza o minaccia. A quest'ultimo riguardo, l'accertamento incidentale deve necessariamente corrispondere ad una ragionata ed argomentata valutazione di puntuali e concreti elementi, forniti dalle parti o assunti ex officio, e deve fondarsi su inferenze affidabili e collaudate dalla comune esperienza che facciano apparire razionale, e dunque oltremodo probabile, la conclusione confermativa della violenza o della minaccia, imprescindibilmente richiesta dalle fonti normative, sia di rango costituzionale che ordinario, perché possa giustificarsi la deroga al principio del contraddittorio nella formazione della prova. Del resto, l'analisi ricostruttiva della normativa, che non voglia risultare elusiva dei precetti costituzionali relativi al giusto processo, è avvalorata dalla circostanza che l'eccezione al principio del contraddittorio è rigidamente subordinata alla specifica condizione della "provata condotta illecita" di cui al quinto comma dell'art. 111 Cost., sicché deve motivatamente argomentarsi che l'accertamento deve avere ad oggetto elementi di prova, normativamente configurati e qualificati dal requisito della concretezza e della rilevanza. 5. - Un primo corollario da trarre dai precedenti rilievi attiene all'esclusione di un regime di prova libera nello svolgimento dell'accertamento incidentale, dal quale discende che i concreti elementi non possono trarsi da prove sprovviste ex lege di qualsivoglia valore dimostrativo, perché assunte in violazione di norme la cui osservanza è sancita a pena di inutilizzabilità. In tale categoria rientrano senz'altro le prove sollecitate dal Procuratore Generale per dimostrare la violenza o minaccia, non potendo trarsi elementi di prova ne' da intercettazioni non autorizzate dal giudice ne' da sentenze non ancora irrevocabili, pronunciate, per di più, in un diverso procedimento al quale non risulta avere partecipato il difensore dell'imputato. Un'ulteriore conseguenza desumibile dalle considerazioni sopra svolte attiene all'ambito del controllo affidato a questa Corte sulla valutazione degli elementi di prova operata dal giudice di merito per affermare o per negare l'esistenza della violenza o della minaccia. È evidente, infatti, che il sindacato del giudice di legittimità non può tradursi in una valutazione che si sostituisca a quella compiuta dal giudice di merito, dovendo, invece, esplicarsi attraverso la verifica della razionalità della decisione e della congruenza dei criteri di inferenza applicati, nell'orbita del motivo di ricorso ex art. 606, comma primo, lett. e) c.p.p.. In tale ottica, va riconosciuto che sono inconsistenti le critiche rivolte dal ricorrente alla motivazione della decisione impugnata, attraverso la quale la Corte distrettuale, seguendo un filo logico coerente ed organico, ha escluso l'esistenza di una "provata condotta illecita", univocamente sintomatica della violenza o della minaccia, e ha negato, con adeguato apprezzamento, che possano costituire idonei elementi di prova i fatti indicati dal Procuratore Generale (conversazioni tra donne legate ai collaboratori di giustizia e agli accusati, uccisione del figlio dello OL, nesso di causalità tra intimidazioni e ritrattazioni), che sono stati interpretati dalla Corte di secondo grado in termini di plausibile logicità, che rende non censurabili nel giudizio di legittimità i risultati del ragionamento probatorio.
In conclusione, mancando la prova della violenza o minaccia, poiché le dichiarazioni predibattimentali non risultano acquisite al fascicolo del dibattimento anteriormente alla data del 25 febbraio 2000, le dichiarazioni stesse sono state correttamente reputate non utilizzabili a norma dell'art. 26, comma 4^, della l. n. 63 del 2001, onde il ricorso del Procuratore Generale di Napoli risulta privo di fondamento e deve essere rigettato.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 17 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2004