Cass. pen., sez. I, sentenza 17/06/2004, n. 31131
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Sentenza 17 giugno 2004

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L'inutilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali rese da soggetto che si sia sottratto all'esame dell'imputato o del difensore, anche nella disciplina transitoria prevista dall'art. 26 comma quarto Legge 63/2001, è comunque sottoposta alla condizione di poter provare che il rifiuto sia volontario e non, invece, dovuto a violenza o minaccia. Infatti in materia ha immediata applicabilità il principio costituzionale di cui all'art. 111 comma quinto che prevede una deroga al principio del contraddittorio nella formazione della prova in caso di" provata condotta illecita", senza che possa darsi alcun rilievo alla circostanza che la norma sopra indicata non abbia richiamato esplicitamente l'art. 1 comma terzo della Legge 2/2000, in materia di valutazione del rifiuto del dichiarante di sottoporsi all'esame per violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro e altre utilità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 17/06/2004, n. 31131
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 31131
    Data del deposito : 17 giugno 2004

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