Sentenza 19 marzo 2012
Massime • 1
Per l'oggettiva configurabilità del reato di abuso di ufficio è necessario che l'ingiusto vantaggio patrimoniale sia conseguenza diretta della condotta abusiva. (Nella specie, la Corte ha escluso la configurabilità del reato a carico di un assessore comunale al bilancio cui era stato contestato di aver occultato il disavanzo di un comune per impedire la declaratoria del dissesto, con conseguente vantaggio patrimoniale consistito nel permanere nella funzione ricoperta, non prevedendo l'art. 248, comma quinto, TUEL alcuna automatica decadenza a seguito del dissesto, ma solo una possibile declaratoria di incompatibilità, conseguente, però, ad eventuale giudizio contabile).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/03/2012, n. 27604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27604 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 19/03/2012
Dott. IPPOLITO Francesco - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 405
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS ET - Consigliere - N. 42632/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Catania;
nel procedimento penale nei confronti di:
UR ET LO MA, n. Catania il 20.6.1970;
contro la sentenza del tribunale di Catania, emessa il 31.5.2010;
- letti il ricorso e il provvedimento impugnato;
- udita in pubblica udienza la relazione del cons. F. Ippolito;
- udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dr. GALASSO Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
- udito il difensore avv. E. Trantino che ha concluso per inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. ET TA, assessore al bilancio del Comune di Catania, in concorso con il Sindaco Umberto Scapagnini, con altri assessori, dirigenti e tecnici del Comune di Catania, fu rinviato a giudizio con l'imputazione di abuso di ufficio aggravato e continuato perché, nello svolgimento delle rispettive funzioni, in contrasto con i principi di veridicità, pareggio finanziario ed attendibilità, enunciati dal D.Lgs. 18 agosto 2000, artt. 151 e 162 (c.d. T.U.E.L.) e dai principi contabili degli enti locali, ponevano in essere una serie di violazioni di legge nelle procedure di approvazione e gestione del bilancio di rendicontazione, riaccertamento dei residui e formazione delle passività fuori bilancio, che determinavano un sostanziale occultamento del disavanzo, e ciò allo scopo di evitare che, pur ricorrendone i presupposti, dovesse procedersi, D.Lgs. 18 agosto 2000, ex art. 141, allo scioglimento del consiglio comunale per la mancata adozione dei provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, art. 193 e che venisse formalmente dichiarato lo stato di dissesto finanziario del comune di Catania, evenienza questa che avrebbe determinato le decadenze ed incompatibilità di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, art. 248, comma 5, per gli amministratori riconosciuti responsabili di danni ed il conseguente irreparabile pregiudizio della loro attività politica o amministrativa;
ed in tal modo intenzionalmente si procuravano l'ingiusto vantaggio patrimoniale connesso al permanere pur in presenza di una situazione di dissesto negli incarichi e nelle funzioni rispettivamente ricoperte;
in particolare, ponendo in essere le seguenti violazioni di legge: artt. 187, 151, art. 162, comma 5, art. 165, comma 12, art. 227, comma 2, art. 162, comma 3, art. 179, art. 227, comma 5, lett. c), art. 228, comma 3, artt. 195, 119 Cost., L. n. 289 del 2002, art. 30, comma 5, L. n. 350 del 2003, art. 3, commi 17-20, D.M. Tesoro 19 gennaio 1996, art. 202, art. 205 bis e art. 222 Tuel (in Catania fino al febbraio 2008).
2. Per tutti gli altri coimputati del TA il giudice dell'udienza preliminare dispose il rinvio a giudizio per i contestati reati di falso, assolvendo "perché il fatto non costituisce reato" dal delitto di abuso d'ufficio, contestato anche all'imputato in questo procedimento.
3. Dall'imputazione sopra indicata, all'esito di giudizio immediato ex art. 453 c.p.p., il Tribunale ha assolto anche TA ET per insussistenza del fatto, rilevando che le decadenze e le incompatibilità di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, art. 248, comma 5, evocate nel capo d'imputazione, costituiscono il possibile esito di un eventuale giudizio della Corte dei Conti in sede giurisdizionale, ciò che esclude la configurabilità della fattispecie penale prevista dall'art. 323 c.p., la quale prevede l'evento del reato (vantaggio o danno) come conseguenza diretta della condotta.
4. Contro tale decisione propone ricorso immediato per cassazione il Pubblico Ministero, deducendo inosservanza o erronea applicazione della legge penale.
Il ricorrente - premesso che il reato di cui all'art. 323 c.p., per la giurisprudenza di legittimità, è integrato allorquando si venga a creare, in capo al beneficiario, un qualsiasi accrescimento della situazione giuridica soggettiva, indipendentemente dall'effettivo incremento economico, evidenzia, innanzitutto, che nel caso in esame l'agente "certat de damno vitando, si pone cioè l'obiettivo di rimanere in carica e congiurare sul nascere la possibilità di essere sottoposto al giudizio della Corte dei Conti prima e degli elettori poi;
in altri termini, la condotta degli imputati mirava a sottrarli tout court al giudizio da parte della Corte dei Conti, il che era perfettamente funzionale al permanere nelle funzioni esercitate ed a scongiurare il pericolo di incorrere nella sanzione prevista dal D.Lgs. 18 agosto 2000, art. 248, comma 5 ". CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non ha fondamento.
2. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, che il Collegio condivide, per l'oggettiva configurabilità del reato di abuso d'ufficio è necessario che l'ingiusto vantaggio patrimoniale sia conseguenza diretta della condotta abusiva (Cass. n. 24663/2008, Rv. 240522).
3. Nel caso in esame, come correttamente ha affermato il Tribunale, tale diretta conseguenza va esclusa.
Proprio a norma del D.Lgs. 18 agosto 2000, art. 148, comma 5, richiamato dal capo d'imputazione, non vi è alcun automatismo tra l'eventuale dichiarazione di dissesto che, nell'ipotesi d'accusa, l'imputato intendeva scongiurare, e la successiva incompatibilità a ricoprire determinati incarichi.
Affinché tale incompatibilità si verifichi è necessario il riconoscimento da parte della Corte dei Conti della responsabilità dell'amministratore di avere prodotto danni, con dolo o colpa grave, nonché l'accertamento che il dissesto sia "diretta conseguenza delle azioni od omissioni per le quali l'amministratore è stato riconosciuto responsabile".
L'incompatibilità, pertanto, è l'effetto di una pronuncia resa dalla suprema magistratura contabile, e soltanto nell'ipotesi in cui la Corte dei Conti, valutate le circostanze e le cause che hanno determinato il dissesto, accerti che questo è diretta conseguenza delle azioni od omissioni per le quali l'amministratore e1 stato riconosciuto responsabile.
4. Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, va ribadito che non è sufficiente ne' il dolo eventuale (cioè l'accettazione del rischio del verificarsi dell'evento) ne' quello diretto (ossia la rappresentazione dell'evento come realizzabile con elevato grado di probabilità o addirittura con certezza), ma è richiesto il dolo intenzionale, cioè la rappresentazione e la volizione dell'evento di danno altrui o di vantaggio patrimoniale, proprio o altrui, come conseguenza diretta e immediata della condotta dell'agente e obiettivo primario da costui perseguito (Cass. n. 3039/2011, Rv. 249706; n. 35859/2008, Rv. 241210).
Orbene, tenuto conto di quanto emerge dalla sentenza impugnata e di quanto sopra considerato sul piano oggettivo, non è stato rappresentato dal ricorrente alcun elemento dirimente e decisivo per affermare l'intenzionalità del dolo nel comportamento dell'imputato, che giammai avrebbe potuto prevedere il sicuro esito del giudizio contabile e volere (peraltro indirettamente) scongiurare tali possibili conseguenze attraverso una condotta idonea ad occultare il dissesto.
5. Analoghe considerazioni valgono per quanto concerne la contestata finalità di evitare lo scioglimento del consiglio comunale per la mancata adozione dei provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, art. 193, giacché neppure lo scioglimento dell'organo elettivo è evento automaticamente certo, essendo prevista dal D.Lgs. 18 agosto 2000, art. 141, comma 2, nell'ipotesi di mancata approvazione nei termini del bilancio, una complessa procedura, che implica una serie di attività e di adempimenti e di possibilità di arresto della medesima procedura.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 2012.
Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2012