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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/09/2025, n. 2721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2721 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Celeste Presidente Dott. Maria Pia Di Stefano Consigliere rel. Dott. Roberto Bonanni Consigliere
all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 16.9.2025
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 1464/2024
vertente tra
Parte_1
Parte appellante contro
Controparte_1
a)
Parte appellata nonché
[...]
Controparte_2
[...] [...]
CP_3 [...]
Controparte_4
[...] [...]
CP_5 CP_6
[...] [...]
Controparte_7
[...] [...]
Controparte_8
Controparte_9 [...]
[...]
CP_10 Parti controinteressate, contumaci in primo grado
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 4487/2024 emessa dal Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro in data 16.4.2024 Conclusioni: come da scritti difensivi in atti
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza in oggetto è stato accolto il ricorso proposto da nei confronti del CP_1
e, per l'effetto, dichiarato “il diritto della ricorrente Parte_1 all'inquadramento nella fascia F3 della terza area con decorrenza dal 1.1.2022 e al pagamento delle conseguenti differenze retributive”, avendo il giudice ritenuto non corretta l'interpretazione dell'art. 5 del CCNI 22 ottobre 2022 fornita dal , secondo cui l'anzianità di servizio nella Parte_1 formazione delle graduatorie per le relative progressioni economiche orizzontali doveva computarsi, alla stregua dei “criteri di valutazione” di cui alla allegata Tabella A, con decorrenza solo dal 1 gennaio 2012, con conseguente collocamento della ricorrente, nella valutazione comparativa con i candidati ex aequo, in posizione non utile per il conseguimento del passaggio economico.
Avverso detta sentenza interpone appello il censurando l'interpretazione del contratto Parte_1 integrativo operata dal primo giudice e chiedendo la integrale riforma della sentenza impugnata, con il rigetto della originaria domanda.
Si è costituita in giudizio la esistendo al gravame e chiedendone il rigetto. CP_1
Sostituita l'udienza odierna con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con sentenza e contestuale motivazione.
L'appello non merita accoglimento.
Il Tribunale ha richiamato, a fondamento della propria pronuncia, la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 137/2024 secondo la quale “…. la tabella A) dei criteri di valutazione, allegata al CCNI si riferisce esclusivamente alla anzianità di servizio valutabile ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio (………) È in relazione a tale punteggio che la tabella A) impone di considerare il solo servizio prestato a partire dal 01/01/2012 e fino al 31/12/2021……e non anche alla eventuale valutazione dell'anzianità di servizio ai fini delle “priorità” (o preferenze) da accordare a parità di punteggio. Ciò si desume chiaramente anche dalla sistematica dell'art. 5 che:
- al primo comma, definisce i criteri cui deve ispirarsi la procedura selettiva (anzianità di servizio, titoli di studio, risultati conseguiti negli anni 2019, 2020 e 2021);
- al secondo comma, precisa c he “ai criteri di cui al precedente comma sono attribuiti i punteggi stabiliti nella Tabella che segue come parte integrante del presente contratto”;
- al terzo comma, definisce i “criteri di priorità” da utilizzare a parità di punteggio (sopra testualmente riportati) ai fini della individuazione del posto da attribuire in graduatoria a ciascun aspirante. Da ciò si evince chiaramente che il CCNI ha voluto limitare l'applicazione della Tabella esclusivamente alla “attribuzione dei punteggi”, atteso che il comma 2 rinvia espressamente alla Tabella ai soli fini del punteggio da determinare in attuazione dei criteri di cui al comma 1, ma non anche ai fini della determinazione dei “criteri di priorità” stabiliti al terzo comma dell'art. 5, rispetto ai quali non vi è alcun riferimento alla citata tabella. In secondo luogo, ostano alla interpretazione propugnata dal anche ragioni di ordine Parte_1 logico e giuridico. È di tutta evidenza, infatti, che a fronte di parità di punteggio tra due o più dipendenti aspiranti sarebbe del tutto illogico e contrario al principio della meritocrazia (che discende dai principi di buon andamento della P.A. e di accesso alla P.A. mediante concorso, stabiliti dall'art. 97 Cost.) attribuire, sic et simpliciter, preminenza al criterio della minore età anagrafica rispetto a quello della maggiore anzianità di ruolo, sia pur limitandola a partire da una certa data. È evidente che, così facendo, vengono irragionevolmente penalizzate le esperienze maturate dai dipendenti nel corso degli anni di servizio prestati nell'Amministrazione. Non a caso, il comma 3 dell'art. 5 del CCNI stabilisce solo come ultimo criterio residuale quello della minore anzianità anagrafica, dando preminenza, dapprima, alla maggiore anzianità di servizio nei ruoli dell'amministrazione nonché alla maggiore anzianità di servizio prestato anche presso altre pubbliche amministrazioni e, solo in ultima analisi, al criterio dell'età anagrafica, invece illegittimamente preferito dal resistente. Parte_1
Solo nel caso in cui due o più dipendenti avessero la stessa anzianità di servizio nei ruoli dell'Amministrazione (e in altre amministrazioni) allora avrebbe senso premiare il più giovane di età, in quanto più meritevole (a parità di tutte le altre condizioni, ovviamente)”.
L'Amministrazione appellante pone due motivi a fondamento del gravame:
1. Erronea applicazione dell'art. 5, comma 3, del C.C.N.I. del 22 ottobre 2022 e dell'allegata Tabella A. Erronea applicazione dell'art. 4 del decreto direttoriale n. 2307 dell'11/11/2022. Illegittimità ed erroneità della sentenza impugnata. Infondatezza del ricorso in primo grado.
2. Insindacabilità – nel presente giudizio – della scelta discrezionale compiuta dall'Amministrazione nel “limitare” la valutazione dell'anzianità di servizio. Illegittimità ed erroneità della sentenza impugnata.
E' infondato il primo motivo di gravame.
L'art. 5 CCNI prevede
- al primo comma i criteri cui deve ispirarsi la procedura selettiva (anzianità di servizio, titoli di studio, risultati conseguiti negli anni 2019, 2020, 2021);
- al secondo comma precisa che “ai criteri di cui al precedente comma sono attribuiti i punteggi stabiliti nella tabella che segue come parte integrante del presente contratto”, tabella, denominata
“dei criteri di valutazione ex articolo 5”, che consente di valutare l'anzianità di servizio solo a partire dal 01.01.2012 e fino al 31.12.2021.
- al terzo comma, infine, definisce i criteri da utilizzare a parità di punteggio ai fini della individuazione del posto da attribuire a ciascun aspirante, ossia:
a. maggiore anzianità di servizio nella fascia retributiva immediatamente precedente a quella per cui si concorre;
b. maggiore anzianità di servizio nei ruoli;
c. maggiore anzianità di servizio presso altre pubbliche amministrazioni;
d. minore età anagrafica.
Ad avviso della Corte lo sbarramento temporale dell'anzianità di servizio valutabile solo post 2012, che le parti sociali hanno previsto nella Tabella A, è stato dettato ai soli fini dell'attribuzione dei punteggi.
Invero, già sul piano letterale è di immediata evidenza che la tabella A allegata al C.C.N.I., pur intitolata “Tabella dei criteri di valutazione (ex art. 5)”, non si riferisce all'intero articolo 5, ossia a tutti i criteri ivi indicati, compresi quelli di priorità utili a graduare i candidati a parità di punteggio (comma 3), poiché la tabella A si interessa di definire proprio e solo il novero dei punti da attribuire in via preliminare al candidato (per un massimo di 60); peraltro non solo con riferimento all'anzianità di servizio, che appunto si è ritenuto di limitare al periodo successivo al 2012 (per un max di 20 punti), ma anche con riferimento ad altri elementi quali i titoli di studio (lett. B, max 16 punti, e B1, max 4 punti) e i risultati conseguiti nel triennio 2019-2021 (lett. C, max 20 punti).
E' poi il solo comma 2 dell'art. 5 (quello, cioè, che regola l'attribuzione dei punteggi secondo i criteri di anzianità di cui al comma 1) a richiamare espressamente la Tabella A allegata al contratto (a sua volta contenente la limitazione temporale di cui si discute), non il comma 3.
Del resto, se si introducesse la stessa barriera temporale (relativa all'anzianità di servizio ante 2012) anche per dirimere gli ex aequo determinatisi con l'attribuzione del punteggio, si livellerebbero di fatto tutte le anzianità dei candidati entrati in servizio prima del 2012, sebbene taluni possano vantare un'anzianità di gran lunga superiore a quella di altri, deprimendo così l'aspetto meritocratico e di esperienza del dipendente e comunque falsando per ciò solo l'efficacia del criterio di anzianità di servizio (di cui alle lettere a., b., c. del comma 3), adottato per dirimere l'ordine di priorità.
Verrebbe in sostanza ad assumere sempre valore preminente il criterio sussidiario della minore anzianità anagrafica, che invece le parti sociali hanno individuato come ultimo, residuale, criterio di graduazione dei candidati in posizione di parità (lett. d. del 3 comma) e la cui applicazione - nei termini che discendono dall'interpretazione offerta dal - contrasterebbe anche con il Parte_1 principio di non discriminazione di cui alla Direttiva n. 2000/78/CE, che si prefigge l'obiettivo di stabilire un quadro generale di contrasto alle discriminazioni basate, tra l'altro, anche sull'età in ambito di lavoro e occupazione, al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento.
In base al D.Lgs. 216/2003 eventuali disparità di trattamento fondate sull'età possono discendere solo da disposizioni di legge o di contratto collettivo che si presumono dettate dall'interesse pubblico o da un bilanciamento di interessi collettivi, con valutazione affidata all'interprete circa la legittimità di un atto che preveda l'età quale diretto criterio di differenziazione tra situazioni giuridiche comparabili (a. se la previsione rientri nel campo di applicazione del diritto dell'Unione Europea;
b. se essa sia legittimata da una disposizione nazionale;
c. se essa realizzi una disparità di trattamento in base all'età; d. se tale disparità di trattamento risulti oggettivamente giustificata da una finalità legittima;
e. se i mezzi utilizzati siano appropriati e necessari a conseguire tale finalità).
Peraltro, in ordine alle disparità di trattamento riguardanti la definizione di condizioni speciali di accesso all'occupazione, è previsto che esse possano riguardare i giovani e i lavoratori anziani onde favorirne l'inserimento professionale o assicurare la protezione degli stessi: ciò significa che, in tale ambito, il fattore “età” può essere preso in considerazione unicamente allo scopo di procurare un vantaggio al gruppo di soggetti al quale la disposizione discriminatoria si riferisce, fermo restando, in ogni caso, il necessario contemperamento tra interessi collettivi e individuali: finalità certamente non ravvisabile nel caso di specie, in cui non affiora il benché minimo elemento che giustifichi una progressione professionale che finisce per fondarsi direttamente sul fattore anagrafico (per l'applicabilità della normativa antidiscriminatoria a tutte le controversie in materia di discriminazione, comprese quelle ricollegabili ad un rapporto di lavoro, tanto privato quanto pubblico, v. Cassazione n. 3936/2017, che evidenzia il richiamo operato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 216 del 2003 all'art. 15, comma 2, della L. n. 300 del 1970 e l'espressa estensione della tutela antidiscriminatoria, secondo le forme previste dall'art. 4, a tutte le persone, sia nel settore pubblico che in quello privato e nelle aree relative, tra le altre, all'accesso all'occupazione e al lavoro, sia autonomo che dipendente, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione e all'occupazione e condizioni di lavoro e compresigli avanzamenti di carriera).
E' infondato anche il secondo motivo di gravame (con cui l'appellante difende la scelta discrezionale del di valutare l'anzianità di servizio indicata nel bando siccome oggetto di Parte_1 un decreto direttoriale non impugnato, peraltro sulla base di una domanda on line predisposta su un form che non contempla l'indicazione di un'anzianità anteriore al 2012), trattandosi di censura che muove pur sempre dalla erronea applicazione della norma contrattualcollettiva esaminata e dell'intero quadro normativo di riferimento, anche di fonte sovranazionale.
Per tali ragioni l'appello va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sulla base delle vigenti tariffe forensi, con riferimento alle cause di valore indeterminabile.
Va infine osservato, quanto alla posizione dei controinteressati (parti nel giudizio di primo grado) e alla eventuale integrazione del contraddittorio nei loro confronti, che la Corte, in applicazione del principio della "ragione più liquida”, è esentata, ove sussistano – come nella specie - cause che impongono di disattendere il ricorso, dall'esaminare le questioni processuali concernenti la regolarità del contraddittorio o quelle che riguardano l'esercizio di attività defensionali delle parti poiché, se anche i relativi adempimenti fossero necessari, la loro effettuazione sarebbe ininfluente e lesiva del principio della ragionevole durata del processo (così, tra le tante, Cass. Sez. 2 , Ordinanza n. 10839 del 18/04/2019).
P.Q.M.
La Corte a- rigetta l'appello; b-condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in euro 4.000,00 oltre al 15% per il rimborso delle spese forfettarie, Iva e Cpa di legge.
Roma, 16.9.2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Pia Di Stefano
Il Presidente
dott. Alberto Celeste