Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 17/03/2026, n. 852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 852 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00852/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00785/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 785 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Filippo Brianni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Munafò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS- e-OMISSIS- non costituiti in giudizio;
per l’opposizione di terzo ex art. 108 comma 1 cod. proc. amm.
avverso la sentenza del T.A.R. Sicilia - Sezione staccata di Catania n. -OMISSIS- del 6 settembre 2023
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2026 il dott. ND AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso in opposizione di terzo notificato il giorno 30 marzo 2024 (il 9 aprile 2024 nei confronti della società -OMISSIS-.) e depositato il 26 aprile 2024, il Sig. -OMISSIS-, proprietario di un appartamento per civile abitazione sito nel Comune di -OMISSIS-, ha impugnato la sentenza di questo Tribunale n. -OMISSIS- del 6 settembre 2023 (doc. 1).
2. La pronuncia ha respinto il ricorso promosso dalla società costruttrice -OMISSIS-ed altri ricorrenti avverso l’ordinanza prot. n. -OMISSIS- del 21 marzo 2014 (doc. 2), con cui il Comune aveva ingiunto la demolizione parziale del fabbricato condominiale in cui si trova l’unità immobiliare dell’odierno opponente.
3. Questi espone di aver acquistato l’immobile dalla -OMISSIS- con atto pubblico di vendita del 22 maggio 2019 (doc. 3), quando il giudizio definito con la sentenza opposta era già pendente, e di essere venuto a conoscenza di detta sentenza solo in data 5 marzo 2024, avendo quindi interesse a rimuoverne gli effetti pregiudizievoli.
4. Il provvedimento originario era stato adottato a seguito di sopralluogo sollecitato da un esposto, con cui l’Amministrazione accertava che il fabbricato, pur realizzato in conformità alla concessione edilizia n. 4/2007, violava le norme sulle distanze legali, essendo stato costruito a circa 5,40 metri dalla parete finestrata di un edificio confinante, anziché ai 10 metri prescritti dall’art. 9 DM 1444/1968.
5. L’ordinanza di demolizione muoveva dal presupposto che nel progetto assentito la parete dell’edificio frontistante fosse stata falsamente rappresentata come “ cieca ”.
6. Il gravame è affidato ai seguenti motivi:
I- Violazione dell’art. 31 del DPR 380/2001 e dell’art. 21 octies e nonies della L. 241/90. Eccesso di potere sotto il profilo del travisamento e dello sviamento .
Con il primo motivo il ricorrente assume che, stante la validità formale del titolo edilizio, l’Amministrazione non avrebbe potuto ordinare direttamente la demolizione, dovendo, piuttosto, avviare e concludere un procedimento di annullamento in autotutela della concessione edilizia ai sensi dell’art. 21-nonies della L. 241/90, per presunta falsa rappresentazione dei luoghi, nel rispetto delle garanzie partecipative per tutti gli interessati. Solo all’esito dell’eventuale annullamento del titolo, le opere avrebbero potuto considerarsi abusive e, quindi, sanzionabili con la demolizione.
II -Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del D.P.R. 380/2001 e degli artt. 901, 902 e 907 c.c.; D.M. 2/04/1968 n. 1444, art.9, e relative norme tecniche di attuazione in materia di distacchi tra fabbricati e pareti di edifici antistanti annesse al P.R.G. di -OMISSIS-. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, travisamento, sviamento e difetto di istruttoria.
Con il secondo motivo, si contesta la qualificazione della parete dell’edificio frontistante come “ finestrata ”. Deduce, in specie, il ricorrente che le aperture esistenti -una a piano terra dotata di inferriata fissa e una “ finestrina ” al primo piano inserita in un “ bow-window ” adibito a bagno- non costituirebbero “ vedute ” ma “ luci ”: non soggette al limite della distanza di 10 metri. Assume, inoltre, l’illegittimità dello stesso “ bow-window ”, poiché realizzato -in tesi- in difformità da un atto pubblico del 1935 e privo di titolo edilizio; con conseguente impossibilità di farne discendere limitazioni al diritto di edificare del confinante.
7. Si è costituito in giudizio il Comune di -OMISSIS-, eccependo in via pregiudiziale l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva dell’opponente.
Sostiene l’amministrazione che il Sig. -OMISSIS-, quale successore a titolo particolare nel diritto controverso di una delle parti del giudizio originario (la società venditrice ALCO S.r.l.), non possa essere considerato “ terzo ” ai sensi dell’art. 108 c.p.a., in quanto la sentenza impugnata spiega i propri effetti anche nei suoi confronti ai sensi dell’art. 111 c.p.c. Evidenzia, inoltre, che l’opponente era a conoscenza della pendenza del giudizio, come attestato nell’atto di compravendita di cui, peraltro, eccepisce la nullità siccome avente ad oggetto un immobile, in tesi, già acquisito al patrimonio comunale per effetto dell’inottemperanza all’ordine demolitorio. Nel merito, il Comune contesta la fondatezza dei motivi di ricorso, ribadendo la legittimità dell’ordinanza di demolizione, la corretta qualificazione delle aperture come finestre e l’inderogabilità del rispetto delle distanze minime anche in presenza di eventuali abusi sul fondo finitimo.
8. Con memoria dell’8 febbraio 2026, l’opponente ha insistito nelle proprie argomentazioni, depositando sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale di -OMISSIS-, resa nel giudizio civile tra i frontisti e la società -OMISSIS-, la quale avrebbe accertato la natura di “ luci ” delle aperture in questione e l’abusività del “ bow-window ”.
9. In sede di replica, il Comune di -OMISSIS- ha ribadito le proprie eccezioni, sottolineando l’irrilevanza della sentenza del Giudice Ordinario nel presente giudizio nonché rilevando come la stessa pronuncia abbia comunque ordinato la demolizione del fabbricato -OMISSIS- per altra ragione, ovvero la violazione delle distanze dei balconi aggettanti.
10. All’udienza pubblica del 12 marzo 2026 parte ricorrente ha domandato la cancellazione della causa dal ruolo. Alla richiesta si è opposta parte resistente. La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.
DIRITTO
- Capo I
Preliminarmente dev’essere respinta l’istanza di cancellazione della causa dal ruolo, proposta dal ricorrente in udienza, al cui accoglimento osta l’espresso divieto stabilito dall’art. 73, comma 1 bis, primo periodo, cod. proc. amm. (“ Non è possibile disporre, su istanza di parte, la cancellazione della causa dal ruolo ”).
- Capo II
1) Ancora in via pregiudiziale, e in ragione della sua rilevanza prioritaria (Cons. Stato, Ad. Plen. n. 5/2015), dev’essere esaminata l’eccezione d’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva dell’opponente, sollevata dal Comune intimato.
L’eccezione è fondata.
L’odierno giudizio è stato introdotto ai sensi dell’art. 108, comma 1 cod. proc. amm. che disciplina l’istituto dell’opposizione di terzo ordinaria. Dispone la norma che: “ Un terzo può fare opposizione contro una sentenza del tribunale amministrativo regionale o del Consiglio di Stato pronunciata tra altri soggetti, ancorché passata in giudicato, quando pregiudica i suoi diritti o interessi legittimi ”. Il successivo comma 2 disciplina l’opposizione di terzo revocatoria, stabilendo che: “ Gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare opposizione alla sentenza, quando questa sia effetto di dolo o collusione a loro danno ”.
L’attuale formulazione del citato primo comma consegue alla modifica apportata dall’art. 1, comma 1, lettera aa), del D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195 (c.d. primo correttivo) che, in una prospettiva di riallineamento del processo amministrativo al processo civile, ha reso possibile l’esperibilità dell’opposizione di terzo anche alla categoria del litisconsorte necessario pretermesso; così da consentirgli di recuperare le garanzie del contraddittorio, nel difetto di sua rituale evocazione in giudizio.
Nondimeno, l’allargamento della platea dei legittimati ad agire non consente di attribuire alla parola “ terzo ” -ricorrente nel comma 1- una latitudine di significato onnicomprensiva; tale da includere anche i creditori e gli aventi causa (espressamente menzionati, invece, nel comma 2).
Come evidenziato in dottrina, a ciò si oppongono sia ragioni di stretta esegesi della norma sia esigenze relative alle tecniche di tutela. In particolare, sotto il primo profilo rileva il rapporto di specialità del secondo comma dell’art. 108 rispetto al primo, che giustifica la permanenza di una disciplina differenziata delle due fattispecie di opposizione di terzo, nella quale la legittimazione ad agire dei creditori e degli aventi causa è circoscritta alla sola ipotesi dell’opposizione di terzo revocatoria, che presuppone in modo esplicito la sussistenza di dolo o collusione in loro danno; ciò che integra esattamente l’elemento di specialità della fattispecie disciplinata dal secondo comma rispetto a quella regolata dal primo. Sotto il secondo profilo, un’estensione dell’ambito applicativo del comma 1 anche ai successori a titolo particolare porterebbe a una facile elusione dei termini decadenziali; essendo sufficiente la trasmissione a titolo derivativo del rapporto controverso per legittimare una nuova azione da parte del nuovo titolare.
Al medesimo approdo perviene anche la costante e condivisa giurisprudenza, che fonda l’esclusione dalla nozione di “ terzo ” ex art. 108 comma 1 dei creditori e aventi causa sul dettato dell’art. 111, comma 4 cod. proc. civ. -applicabile al processo amministrativo in virtù del rinvio esterno di cui all’art. 39, comma 2, cod. proc. amm.- il quale stabilisce che la sentenza pronunciata tra le parti originarie “ spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ”.
Il successore a titolo particolare, dunque, non è soggetto estraneo al rapporto processuale, ma ne subisce gli effetti, positivi o negativi, al pari del suo dante causa; non essendo, perciò, qualificabile come terzo.
E’ stato, in specie, precisato che: “ il successore a titolo particolare nel diritto controverso, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., non è terzo legittimato all'opposizione ordinaria di cui all'art. 404, comma 1, c.p.c., bensì parte, e come tale è soggetto all’efficacia del giudicato formatosi nei confronti del suo dante causa, potendo tutt’al più, se ne ricorrono i presupposti, esperire l’opposizione di terzo revocatoria, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 404, ovvero l'appello o il ricorso per cassazione nei termini e modi per le parti ” (Cons. Stato, Sez. VI, 4 maggio 2020, n. 2813; e nello stesso senso Cons. Stato, sez. IV, 17 agosto 2023, n. -OMISSIS- per cui “ l’opposizione di terzo non può essere proposta […] dall'avente causa o successore a titolo particolare di una delle parti del precedente giudizio che, come tale, a causa dei limiti soggettivi e della estensione soggettiva del giudicato, non può considerarsi estraneo allo stesso ”).
2) Facendo applicazione dei superiori principi al caso concreto, l’opposizione in esame si palesa inammissibile come da eccezione di parte resistente.
È, invero, documentalmente provato che l’odierno opponente ha acquistato l’immobile oggetto del contendere a titolo derivativo dalla società ALCO S.r.l. con atto del 22 maggio 2019 (doc. 3 cit.). La società ALCO S.r.l. era parte, in qualità di ricorrente, nel giudizio definito con la sentenza del TAR Catania n. 2633/2023, qui opposta. L’opponente è, pertanto, a tutti gli effetti, un successore a titolo particolare nel diritto controverso.
Inoltre, come puntualmente rilevato dalla parte resistente, a pag. 7 secondo capoverso del medesimo atto pubblico si legge (nonostante le sfocature del testo) che: “ Dichiara infine la parte venditrice che l'ingiunzione di demolizione emessa dal Comune di -OMISSIS- in data 21 marzo 2014, prot. n. 2010/408-T per asserite violazioni delle distanze legali è stata opposta e che è pendente presso il TAR di Catania il relativo procedimento iscritto al n. 1754/2014 […]” (ancora doc. 3 cit).
Se ne ricava che la posizione processuale del Sig. -OMISSIS- non è quella di un terzo estraneo al giudizio, ma quella di un soggetto che, succedendo nella titolarità del bene, è subentrato nella medesima posizione sostanziale e processuale del suo dante causa, subendo gli effetti del giudicato.
L’opponente, avendo conoscenza della pendenza del giudizio fin dal momento dell’acquisto del bene, avrebbe potuto tutelare le proprie ragioni intervenendo nel medesimo giudizio RG 1754/2014 ai sensi dell’art. 111, comma 3, cod. proc. civ. (cfr. T.A.R. Sicilia - Catania, sez. IV, 6 giugno 2025 n. 1832), mentre gli è inibita la possibilità di rimettere in discussione l’assetto degli interessi definito dalla pronuncia attraverso uno strumento -l’opposizione di terzo ordinaria- che l’ordinamento gli preclude.
In conclusione, la qualità di successore a titolo particolare della parte soccombente nel giudizio a quo preclude la qualifica di “ terzo ” in capo all’odierno opponente. Né d’altra parte egli ha anche soltanto allegato la sussistenza dei presupposti (dolo o collusione in suo danno) necessari all’attivazione dell’opposizione revocatoria di cui al comma secondo dell’art. 108 cod. proc. amm.
Talché, anche sotto tale profilo, l’opponente risulta sprovvisto della necessaria legittimazione ad agire.
3) L’accoglimento della suesposta eccezione pregiudiziale ha carattere assorbente e rende superfluo l’esame dell’ulteriore eccezione di nullità dell’atto di acquisto, nonché la disamina nel merito dei motivi di ricorso.
Per le ragioni esposte, l’opposizione di terzo in esame dev’essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione attiva del ricorrente.
- Capo III
La natura in rito della decisione giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare parte ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
PP IO, Presidente
Manuela Bucca, Primo Referendario
ND AN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ND AN | PP IO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.