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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 02/05/2025, n. 762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 762 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1870/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE I CIVILE in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Manuela Gallo ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1870 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 12 dicembre 2024, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Santo Parte_1
Spadafora;
Opponente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Ezio Controparte_1
Pugliese;
Opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come in atti.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, il ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto n. 403/2020, emesso nell'ambito del procedimento R.G. 936/2020 l'11.4.2020 e notificato il
6.6.2020, con il quale gli è stato ingiunto di pagare la somma di euro 459.476,00, oltre interessi e spese del monitorio, somma portata dalle fatture emesse dalla GEKO s.p.a. nei confronti del Parte_1
negli anni 2017 e 2018 a titolo di corrispettivo per la fornitura di servizi di gestione tecnica e amministrativa, nonché manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di depurazione in c.da Coda di Volpe, nonché ogni altro servizio e obbligazione connessi.
pagina 1 di 6 Deduceva l'opponente di aver saldato interamente il proprio debito e di non essere tenuto a corrispondere gli interessi di mora, dei quali, peraltro, contestava anche la quantificazione operata dal creditore (in euro
52.147,00) rimandando a diversi conteggi effettuati dall'ufficio di ragioneria comunale.
Tanto premesso, il formulava le seguenti conclusioni: “Voglia l'on.le Tribunale adito, Parte_1
ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, accogliere la presente opposizione e dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto perché infondato ed illegittimo e condannare la parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva tempestivamente in giudizio Controparte_1 dando preliminarmente atto dell'intervenuto pagamento - nelle more - del capitale di cui alle fatture azionate in monitorio, come da comunicazione inviata a mezzo pec all'amministrazione comunale il
10.6.2020 nella quale formulava rinuncia parziale alle somme ingiunte ed insisteva nella richiesta di pagamento degli interessi moratori per complessivi euro 52.147,00 oltre alle spese del monitorio.
Tanto premesso, la società opposta formulava le seguenti conclusioni: “Voglia l'ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, condannare il al pagamento in favore di delle somme Parte_1 CP_1
dovute a titolo di interessi per ritardato pagamento ex d.lvo n. 231 del 2002 pari ad euro 52.147,00 calcolati per ciascuna delle fatture azionate, dalla maturazione del diritto (ovvero dalle singole scadenze)
e sino al 22.7.2019 (data dell'incasso), oltre agli ulteriori interessi legali maturati e maturandi sino al soddisfo;
e comunque alla diversa somma che, a tale titolo, risulterà quantificata in corso di causa;
con vittoria di spese e competenze del presente giudizio di opposizione e delle residue spese della fase monitoria per come liquidate nel decreto ingiuntivo opposto”.
All'udienza del 2 marzo 2021 il Giudice rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
Istruita la causa mediante produzione documentale, all'udienza del 12 dicembre 2024, sulle conclusioni delle parti, essa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Motivi della decisione
La domanda è risultata parzialmente fondata.
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di CP_1
sollevata dal opponente nelle note di trattazione scritta del 18.2.2021, dunque
[...] Pt_1
tempestivamente in quanto prima della concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e dunque del maturare delle preclusioni assertive. Diversamente, l'eccezione di inopponibilità delle cessioni per pagina 2 di 6 omessa notifica al debitore ceduto è tardiva, in quanto sollevata per la prima volta dal Comune opponente in comparsa conclusionale.
Occorre premettere che, secondo l'univoco orientamento giurisprudenziale, “l'art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923 - che richiede, per l'efficacia della cessione del credito di un privato nei confronti della P.A., che detta cessione risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che il relativo atto sia notificato nelle forme di legge - è norma eccezionale che riguarda la sola amministrazione statale ed è pertanto insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse” (Cass. nn. 30658/2017, 32788/2019).
Inoltre, premesso che la mancata accettazione/rifiuto della cessione, ai sensi dell'art. 70 R.D. n. 2440 del 1923 che richiama l'art. 9, allegato E, della L. 20 marzo 1865, n. 2248, non costituisce motivo di nullità, ma, eventualmente, di inefficacia della cessione stessa (cfr. Cass. Civ. 9789/94), si osserva, in ogni caso, che con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti verso la P.A. il divieto di cessione senza l'“adesione” della P.A. si applica solamente ai rapporti di durata, come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali soltanto il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 cod. civ.),
l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto. Ne consegue che il divieto di cui all'art. 9 della legge 20 marzo
1865, n. 2248, all. E richiamato dall'art. 70 del r.d. n. 2440 del 1923, a norma del quale, sul prezzo dei contratti in corso non può convenirsi cessione se non aderisca l'amministrazione interessata, resta valido finché la fornitura non sia completamente eseguita, giacché, una volta ultimata, non sussiste alcuna ragione per procrastinare, in deroga al principio di cui all'art. 1260 cod. civ. della generale cedibilità dei crediti indipendentemente dal consenso del debitore, la "inefficacia provvisoria" della cessione dei crediti residui sui quali l'amministrazione non possa vantare ulteriori diritti. (cfr. Cass.
Civ. 268/2006; Cass. Civ. 2209/2007).
Consegue altresì che, allorquando il contratto si conclude non è più invocabile la disciplina speciale posta dal combinato disposto del R.D. n. 2440 del 1923, art. 70 e L. n. 2248 del 1865, art. 9; e torna ad applicarsi quella generale dell'art. 69 dello stesso R.D. e art. 1264 cod. civ. che per l'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto postula esclusivamente la notificazione a quest'ultimo con le formalità di cui si è detto: senza più necessità della sua adesione o del suo consenso. (cfr. Cass. Civ., 1 febbraio 2007, n. 2209).
Tanto premesso, è pacifico che il contratto di cessione di credito ha natura consensuale e forma libera “ sicchè il cessionario, in assenza di contestazione da parte del cedente e soprattutto, del ceduto, può
pagina 3 di 6 fornire la prova della sua legittimazione anche producendo in giudizio un documento non sottoscritto dal primo, non rilevando, in contrario, che la cessione riguardi un credito verso la P.A., atteso che la forma eccezionalmente solenne, prevista dall'art. 69 R.D. n. 2440 del 1923 con riferimento a talune cessioni di somma dovute dallo Stato, introduce una ipotesi di inefficacia nell'interesse esclusivo del debitore ceduto, il quale, pertanto, è il solo titolato a farla valere, con la conseguenza che il rilievo di ufficio della carenza di forma comporterebbe il vizio di ultra o extra petizione” (cfr Cass. Sez. 3, sentenza n. 12616 del 2017).
Nel caso in esame, si ritiene che abbia dato prova della propria legittimazione quale CP_1
cessionaria dei crediti azionati avendo prodotto agli atti: il contratto di appalto di servizi del 14.5.2014 rep. 95 (più volte prorogato in forza di atti aggiuntivi e collegati al contratto originario, pure prodotti), fra il di cui il fa parte e la società General Construction s.p.a., poi Controparte_2 Parte_1
incorporata dalla società Geko s.p.a. a seguito di atto di fusione, ed avente ad oggetto i servizi di gestione nonché di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di depurazione sito in c.da Coda di Volpe nel le comunicazioni effettuate ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del d.l. n. 66 del Parte_1
2014 con le quali ha reso edotto il debitore ceduto delle diverse cessioni a proprio favore CP_1
dei crediti nascenti dal contratto di appalto di servizi stipulato con GEKO s.p.a., con allegata la lista dei crediti ceduti dove sono specificamente riportate le singole fatture azionate in monitorio con tutti i dati significativi (cedente, numero fattura, data di certificazione, data di scadenza, importo, debitore ceduto); le fatture azionate in monitorio;
gli estratti della piattaforma elettronica Nexi dai quali risulta l'inserimento delle predette comunicazioni nella piattaforma elettronica crediti commerciali presso il MEF.
D'altronde, è pacifico che il opponente ha pagato la sorte capitale portata dalle fatture alla Pt_1
cessionaria ancor prima del deposito del ricorso monitorio (segnatamente il 22.7.2019, indicata da
[...]
quale data di incasso), per poi contestare genericamente la sua legittimazione solo con CP_1
l'opposizione a decreto ingiuntivo limitandosi ad eccepire la mancata produzione dei contratti di cessione e senza dedurre alcun elemento - successivo al pagamento - che renda plausibile la (tardiva) contestazione.
Ciò posto, pacifici fra le parti l'esistenza del rapporto contrattuale fra il e la GEKO Parte_1
s.p.a. e l'avvenuta esecuzione delle prestazioni fatturate, il thema decidendum è circoscritto dalla domanda di di pagamento degli interessi moratori maturati avuto riguardo al pagamento della sorte CP_1
capitale incontestatamente avvenuto in data 22.7.2019 (cfr anche comunicazione a mezzo pec da
[...]
al del 10.6.2020, allegata alla comparsa di costituzione e risposta). CP_1 Parte_1
Ebbene, l'opponente si è limitato a contestare, peraltro genericamente, la debenza degli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 e la loro quantificazione.
pagina 4 di 6 Sul primo punto, deve osservarsi che la normativa di cui al d.lvo n. 231 del 2002 trova pacificamente applicazione nella fattispecie in esame.
E invero, l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 231 del 2002, così come modificato dal decreto legislativo n. 192 del 2012, prevede che «le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale […]», mentre l'art. 2, comma 1, statuisce che «ai fini del presente decreto si intende per:
a) "transazioni commerciali": i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;
b) "pubblica amministrazione": le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e ogni altro soggetto, allorquando svolga attività per la quale è tenuto al rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 […]».
Alla luce di tali definizioni, è indubbio che tale normativa sia applicabile al caso in esame, sia sotto il profilo soggettivo che sotto il profilo oggettivo e, pertanto, sono dovuti alla creditrice opposta gli interessi moratori derivanti dal ritardato pagamento delle fatture azionate con il procedimento monitorio.
Sulla quantificazione degli interessi, avuto riguardo alla genericità delle contestazioni del che Pt_1
non ha neppure prodotto i conteggi asseritamente effettuati dal proprio ufficio di ragioneria, si rimanda al calcolo operato da parte opposta.
Si impone pertanto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, emesso per un importo maggiore di quello attualmente dovuto (cfr. Cass. n. 4436/2014: “Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto
l'intera situazione giuridica controversa, sicché è al momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di fatto e di diritto per
l'accoglimento della domanda di condanna del debitore. Ne consegue che la riscontrata insussistenza, anche parziale, dei suddetti presupposti, pur non escludendo il debito dell'originario ingiunto, comporta
l'impossibilità di confermarne la condanna nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo, che dunque va sempre integralmente revocato”; cfr. Cass. 14486/2019: “Il giudice della opposizione, ove ritenga il credito solo parzialmente fondato, deve revocare il decreto ingiuntivo ed emettere condanna per il minor importo, come si evince anche dal comma due dell'articolo 653 cod. proc. civ.”).
Atteso il pagamento parziale intervenuto prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, si ritiene equo compensare integralmente fra le parti le spese della fase monitoria.
pagina 5 di 6 Sussistono giusti motivi per compensare per la metà le spese del presente giudizio a cognizione piena, avuto riguardo allo svolgimento della causa ed al suo esito;
le spese di lite sono liquidate in dispositivo ai valori prossimi al minimo dello scaglione di riferimento in considerazione dell'impegno difensivo in concreto profuso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
revoca il decreto ingiuntivo n. 403/2020, emesso nell'ambito del procedimento R.G. 936/2020 l'11.4.2020
e notificato il 6.6.2020;
condanna il al pagamento in favore di della somma complessiva di Parte_1 Controparte_1
euro 52.147,00 a titolo di interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 calcolati dal giorno successivo alla scadenza delle singole fatture fino al pagamento, avvenuto in data 22.07.2019, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale e fino all'effettivo soddisfo;
compensa le spese di lite della fase monitoria;
condanna il al pagamento in favore di delle spese del presente giudizio, Parte_1 CP_1
compensate per la metà, che liquida in euro 1.500 per compensi professionali, oltre Iva e Cpa come per legge;
Cosenza, 2 maggio 2025
Il Giudice
Manuela Gallo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE I CIVILE in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Manuela Gallo ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1870 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 12 dicembre 2024, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Santo Parte_1
Spadafora;
Opponente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Ezio Controparte_1
Pugliese;
Opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come in atti.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, il ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto n. 403/2020, emesso nell'ambito del procedimento R.G. 936/2020 l'11.4.2020 e notificato il
6.6.2020, con il quale gli è stato ingiunto di pagare la somma di euro 459.476,00, oltre interessi e spese del monitorio, somma portata dalle fatture emesse dalla GEKO s.p.a. nei confronti del Parte_1
negli anni 2017 e 2018 a titolo di corrispettivo per la fornitura di servizi di gestione tecnica e amministrativa, nonché manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di depurazione in c.da Coda di Volpe, nonché ogni altro servizio e obbligazione connessi.
pagina 1 di 6 Deduceva l'opponente di aver saldato interamente il proprio debito e di non essere tenuto a corrispondere gli interessi di mora, dei quali, peraltro, contestava anche la quantificazione operata dal creditore (in euro
52.147,00) rimandando a diversi conteggi effettuati dall'ufficio di ragioneria comunale.
Tanto premesso, il formulava le seguenti conclusioni: “Voglia l'on.le Tribunale adito, Parte_1
ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, accogliere la presente opposizione e dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto perché infondato ed illegittimo e condannare la parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva tempestivamente in giudizio Controparte_1 dando preliminarmente atto dell'intervenuto pagamento - nelle more - del capitale di cui alle fatture azionate in monitorio, come da comunicazione inviata a mezzo pec all'amministrazione comunale il
10.6.2020 nella quale formulava rinuncia parziale alle somme ingiunte ed insisteva nella richiesta di pagamento degli interessi moratori per complessivi euro 52.147,00 oltre alle spese del monitorio.
Tanto premesso, la società opposta formulava le seguenti conclusioni: “Voglia l'ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, condannare il al pagamento in favore di delle somme Parte_1 CP_1
dovute a titolo di interessi per ritardato pagamento ex d.lvo n. 231 del 2002 pari ad euro 52.147,00 calcolati per ciascuna delle fatture azionate, dalla maturazione del diritto (ovvero dalle singole scadenze)
e sino al 22.7.2019 (data dell'incasso), oltre agli ulteriori interessi legali maturati e maturandi sino al soddisfo;
e comunque alla diversa somma che, a tale titolo, risulterà quantificata in corso di causa;
con vittoria di spese e competenze del presente giudizio di opposizione e delle residue spese della fase monitoria per come liquidate nel decreto ingiuntivo opposto”.
All'udienza del 2 marzo 2021 il Giudice rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
Istruita la causa mediante produzione documentale, all'udienza del 12 dicembre 2024, sulle conclusioni delle parti, essa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Motivi della decisione
La domanda è risultata parzialmente fondata.
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di CP_1
sollevata dal opponente nelle note di trattazione scritta del 18.2.2021, dunque
[...] Pt_1
tempestivamente in quanto prima della concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e dunque del maturare delle preclusioni assertive. Diversamente, l'eccezione di inopponibilità delle cessioni per pagina 2 di 6 omessa notifica al debitore ceduto è tardiva, in quanto sollevata per la prima volta dal Comune opponente in comparsa conclusionale.
Occorre premettere che, secondo l'univoco orientamento giurisprudenziale, “l'art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923 - che richiede, per l'efficacia della cessione del credito di un privato nei confronti della P.A., che detta cessione risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che il relativo atto sia notificato nelle forme di legge - è norma eccezionale che riguarda la sola amministrazione statale ed è pertanto insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse” (Cass. nn. 30658/2017, 32788/2019).
Inoltre, premesso che la mancata accettazione/rifiuto della cessione, ai sensi dell'art. 70 R.D. n. 2440 del 1923 che richiama l'art. 9, allegato E, della L. 20 marzo 1865, n. 2248, non costituisce motivo di nullità, ma, eventualmente, di inefficacia della cessione stessa (cfr. Cass. Civ. 9789/94), si osserva, in ogni caso, che con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti verso la P.A. il divieto di cessione senza l'“adesione” della P.A. si applica solamente ai rapporti di durata, come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali soltanto il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 cod. civ.),
l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto. Ne consegue che il divieto di cui all'art. 9 della legge 20 marzo
1865, n. 2248, all. E richiamato dall'art. 70 del r.d. n. 2440 del 1923, a norma del quale, sul prezzo dei contratti in corso non può convenirsi cessione se non aderisca l'amministrazione interessata, resta valido finché la fornitura non sia completamente eseguita, giacché, una volta ultimata, non sussiste alcuna ragione per procrastinare, in deroga al principio di cui all'art. 1260 cod. civ. della generale cedibilità dei crediti indipendentemente dal consenso del debitore, la "inefficacia provvisoria" della cessione dei crediti residui sui quali l'amministrazione non possa vantare ulteriori diritti. (cfr. Cass.
Civ. 268/2006; Cass. Civ. 2209/2007).
Consegue altresì che, allorquando il contratto si conclude non è più invocabile la disciplina speciale posta dal combinato disposto del R.D. n. 2440 del 1923, art. 70 e L. n. 2248 del 1865, art. 9; e torna ad applicarsi quella generale dell'art. 69 dello stesso R.D. e art. 1264 cod. civ. che per l'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto postula esclusivamente la notificazione a quest'ultimo con le formalità di cui si è detto: senza più necessità della sua adesione o del suo consenso. (cfr. Cass. Civ., 1 febbraio 2007, n. 2209).
Tanto premesso, è pacifico che il contratto di cessione di credito ha natura consensuale e forma libera “ sicchè il cessionario, in assenza di contestazione da parte del cedente e soprattutto, del ceduto, può
pagina 3 di 6 fornire la prova della sua legittimazione anche producendo in giudizio un documento non sottoscritto dal primo, non rilevando, in contrario, che la cessione riguardi un credito verso la P.A., atteso che la forma eccezionalmente solenne, prevista dall'art. 69 R.D. n. 2440 del 1923 con riferimento a talune cessioni di somma dovute dallo Stato, introduce una ipotesi di inefficacia nell'interesse esclusivo del debitore ceduto, il quale, pertanto, è il solo titolato a farla valere, con la conseguenza che il rilievo di ufficio della carenza di forma comporterebbe il vizio di ultra o extra petizione” (cfr Cass. Sez. 3, sentenza n. 12616 del 2017).
Nel caso in esame, si ritiene che abbia dato prova della propria legittimazione quale CP_1
cessionaria dei crediti azionati avendo prodotto agli atti: il contratto di appalto di servizi del 14.5.2014 rep. 95 (più volte prorogato in forza di atti aggiuntivi e collegati al contratto originario, pure prodotti), fra il di cui il fa parte e la società General Construction s.p.a., poi Controparte_2 Parte_1
incorporata dalla società Geko s.p.a. a seguito di atto di fusione, ed avente ad oggetto i servizi di gestione nonché di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di depurazione sito in c.da Coda di Volpe nel le comunicazioni effettuate ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del d.l. n. 66 del Parte_1
2014 con le quali ha reso edotto il debitore ceduto delle diverse cessioni a proprio favore CP_1
dei crediti nascenti dal contratto di appalto di servizi stipulato con GEKO s.p.a., con allegata la lista dei crediti ceduti dove sono specificamente riportate le singole fatture azionate in monitorio con tutti i dati significativi (cedente, numero fattura, data di certificazione, data di scadenza, importo, debitore ceduto); le fatture azionate in monitorio;
gli estratti della piattaforma elettronica Nexi dai quali risulta l'inserimento delle predette comunicazioni nella piattaforma elettronica crediti commerciali presso il MEF.
D'altronde, è pacifico che il opponente ha pagato la sorte capitale portata dalle fatture alla Pt_1
cessionaria ancor prima del deposito del ricorso monitorio (segnatamente il 22.7.2019, indicata da
[...]
quale data di incasso), per poi contestare genericamente la sua legittimazione solo con CP_1
l'opposizione a decreto ingiuntivo limitandosi ad eccepire la mancata produzione dei contratti di cessione e senza dedurre alcun elemento - successivo al pagamento - che renda plausibile la (tardiva) contestazione.
Ciò posto, pacifici fra le parti l'esistenza del rapporto contrattuale fra il e la GEKO Parte_1
s.p.a. e l'avvenuta esecuzione delle prestazioni fatturate, il thema decidendum è circoscritto dalla domanda di di pagamento degli interessi moratori maturati avuto riguardo al pagamento della sorte CP_1
capitale incontestatamente avvenuto in data 22.7.2019 (cfr anche comunicazione a mezzo pec da
[...]
al del 10.6.2020, allegata alla comparsa di costituzione e risposta). CP_1 Parte_1
Ebbene, l'opponente si è limitato a contestare, peraltro genericamente, la debenza degli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 e la loro quantificazione.
pagina 4 di 6 Sul primo punto, deve osservarsi che la normativa di cui al d.lvo n. 231 del 2002 trova pacificamente applicazione nella fattispecie in esame.
E invero, l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 231 del 2002, così come modificato dal decreto legislativo n. 192 del 2012, prevede che «le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale […]», mentre l'art. 2, comma 1, statuisce che «ai fini del presente decreto si intende per:
a) "transazioni commerciali": i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;
b) "pubblica amministrazione": le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e ogni altro soggetto, allorquando svolga attività per la quale è tenuto al rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 […]».
Alla luce di tali definizioni, è indubbio che tale normativa sia applicabile al caso in esame, sia sotto il profilo soggettivo che sotto il profilo oggettivo e, pertanto, sono dovuti alla creditrice opposta gli interessi moratori derivanti dal ritardato pagamento delle fatture azionate con il procedimento monitorio.
Sulla quantificazione degli interessi, avuto riguardo alla genericità delle contestazioni del che Pt_1
non ha neppure prodotto i conteggi asseritamente effettuati dal proprio ufficio di ragioneria, si rimanda al calcolo operato da parte opposta.
Si impone pertanto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, emesso per un importo maggiore di quello attualmente dovuto (cfr. Cass. n. 4436/2014: “Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto
l'intera situazione giuridica controversa, sicché è al momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di fatto e di diritto per
l'accoglimento della domanda di condanna del debitore. Ne consegue che la riscontrata insussistenza, anche parziale, dei suddetti presupposti, pur non escludendo il debito dell'originario ingiunto, comporta
l'impossibilità di confermarne la condanna nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo, che dunque va sempre integralmente revocato”; cfr. Cass. 14486/2019: “Il giudice della opposizione, ove ritenga il credito solo parzialmente fondato, deve revocare il decreto ingiuntivo ed emettere condanna per il minor importo, come si evince anche dal comma due dell'articolo 653 cod. proc. civ.”).
Atteso il pagamento parziale intervenuto prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, si ritiene equo compensare integralmente fra le parti le spese della fase monitoria.
pagina 5 di 6 Sussistono giusti motivi per compensare per la metà le spese del presente giudizio a cognizione piena, avuto riguardo allo svolgimento della causa ed al suo esito;
le spese di lite sono liquidate in dispositivo ai valori prossimi al minimo dello scaglione di riferimento in considerazione dell'impegno difensivo in concreto profuso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
revoca il decreto ingiuntivo n. 403/2020, emesso nell'ambito del procedimento R.G. 936/2020 l'11.4.2020
e notificato il 6.6.2020;
condanna il al pagamento in favore di della somma complessiva di Parte_1 Controparte_1
euro 52.147,00 a titolo di interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 calcolati dal giorno successivo alla scadenza delle singole fatture fino al pagamento, avvenuto in data 22.07.2019, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale e fino all'effettivo soddisfo;
compensa le spese di lite della fase monitoria;
condanna il al pagamento in favore di delle spese del presente giudizio, Parte_1 CP_1
compensate per la metà, che liquida in euro 1.500 per compensi professionali, oltre Iva e Cpa come per legge;
Cosenza, 2 maggio 2025
Il Giudice
Manuela Gallo
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