Cass. pen., sez. III, sentenza 11/11/2014, n. 15235
CASS
Sentenza 11 novembre 2014

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Ai fini della integrazione del reato di cui all'art. 112, comma secondo, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (cosiddetto codice del consumo), "l'immissione sul mercato" di un prodotto pericoloso comprende non solo la messa in circolazione dello stesso, ma anche la sua detenzione in concreta disponibilità a favore della clientela interessata, poiché secondo la disciplina dell'Unione Europea, cui dà attuazione la disposizione citata, l'immissione sul mercato si realizza quando un prodotto fuoriesce dalla fase di fabbricazione al fine di essere distribuito sul mercato comunitario. (Fattispecie in cui è stata ritenuta penalmente rilevante la detenzione in magazzino, da parte dell'imputato, di minimoto di importazione cinese perfettamente identiche a quelle esposte in vendita presso il suo esercizio commerciale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 11/11/2014, n. 15235
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15235
    Data del deposito : 11 novembre 2014

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