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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 08/10/2025, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N.880/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr.ssa Barbara BORTOT Presidente rel.
Dr. Gaetano CAMPO Consigliere
Dr. Paolo TALAMO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 02 dicembre 2022
da
rappresentato e difeso in forza di procura allegata al ricorso di I grado Parte_1
dall'avv. Giorgio Cugola, con domicilio digitale PEC: Email_1
- appellante-
contro
in persona del Responsabile Contenzioso Controparte_1
, come da procura Notaio di Roma del 22/06/23 (rep. 180134 racc. CP_2 Controparte_3 Per_1
12348-doc.1), rappresentata e difesa dall'Avv. Giancarlo Petrini, giusta procura allegata alla memoria di costituzione in appello, con domicilio digitale PEC: Email_2
-appellato-
(C.F. ) con gli avvocati Daniela Chiavegato e Pasquale Controparte_4 P.IVA_1
UL e con domicilio digitale PEC: Email_3
Email_4
-appellato- Oggetto: appello avverso la sentenza n.462/2021 del Tribunale di Verona-sezione Lavoro, depositata il 15.06.2022 e non notificata.
In punto: obblighi contributivi del datore di lavoro
Conclusioni per parte appellante: “avverso la Sentenza n. 462/2021-emessa dal Tribunale di Verona
– sezione lavoro il 28/7/21 e pubblicata il 15/06/2022, a definizione del procedimento R.G. 407/2018, chiedendo, previa sua riforma integrale, l'accoglimento delle seguenti conclusioni : In via principale:
- accertata la mancata notifica e comunicazione da parte dell dell'apertura di una nuova, CP_4
diversa e differente posizione previdenziale per i signori e - e comunque CP_5 Per_2
accertata, altresì, la natura 'domestica' del rapporto di lavoro instaurato tra il ricorrente ed i signori
e per i motivi di cui in narrativa, dichiarare la nullità o annullabilità o comunque CP_5 Per_2
revocarsi la cartella di pagamento n. 12220170024452983000 ed accertare la non debenza di diversi ed ulteriori premi previdenziali oggetto della predetta In ogni caso: con vittoria delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio.”
Conclusioni per parte appellata “ Si richiamano le tolte Controparte_1
conclusioni e si insiste per il rigetto integrale dell'appello con conseguente condanna per
l'appellante alle spese del grado da distrarsi a favore del procuratore antistatario che ne fa esplicita richiesta e con conferma in punto spese della sentenza di I° grado già liquidate a favore di
[...]
in € 1.000,00 oltre accessori.” Controparte_1
Conclusione per la parte appellata : “1) Respingersi l'appello del sig. e CP_4 Parte_2
confermarsi la sentenza n. 462/2021 del Tribunale di Verona che ha respinto il ricorso in opposizione alla cartella esattoriale n. 122 2017 00244529 8 000, condannandolo a pagare all' la somma CP_4
ingiunta. 2) Spese ed onorari di lite del grado rifusi o compensati.”
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO propone appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona n. 462/2021, con cui Parte_1
il Giudice di prime cure ha rigettato l'opposizione e condannato il ricorrente al pagamento delle somme di cui alla cartella esattoriale opposta.
1. Nel ricorso ex art. 414 cpc, si opponeva alla cartella di pagamento n. 122 2017 Parte_1
00244529 83 000 pervenutagli (su casella PEC dell'Azienda Agricola Quarto Grande di CA De
Landerset) da parte dell' per conto dell' , cartella dell'importo di euro Controparte_1 CP_4
1.363,24 emessa a titolo di contributi previdenziali per gli anni dal 2015 al 2017, con relative CP_4
sanzioni. Il ricorrente eccepiva la inesistenza/nullità della notifica, la non riconducibilità sicura della pretesa ad un certo rapporto di lavoro (stante l'assenza di provvedimento di istituzione di CP_4
posizioni assicurative coerenti col provvedimento) e, nel merito, rilevava l'erronea ricostruzione degli eventi da parte di . Il Giudice di prime cure, rigettata l'eccezione di nullità della notifica e CP_4
rilevato che il sig. aveva piena cognizione dell'atto diretto alla sua persona, condivideva Parte_1
l'assunto dell' , secondo cui i due lavoratori e assunti quali CP_4 Persona_3 Persona_4
domestici addetti alla cura della casa e della famiglia del ricorrente, dovessero essere riqualificati come lavoratori dipendenti ordinari (stallieri), stante il luogo di svolgimento dell'attività (sede dell'attività ippica), la tipologia delle mansioni e il particolare “congegno contrattuale” secondo cui era ricondotto alla stregua di animale domestico del il cavallo di terzi avventori del Parte_1
centro ippico.
2.1 Propone appello il sig. in virtù di due motivi. Parte_1
I. Viene riproposta l'eccezione di nullità per carenza della preventiva emissione e notifica dell'atto presupposto. Agli atti – a detta dell'appellante - non risulta che l' abbia mai istituito la CP_4
posizione assicurativa e tanto meno l'abbia comunicata al ricorrente. Sul punto il Giudice di prime cure avrebbe completamente omesso la motivazione, “negando in modo del tutto illegittimo giustizia al ricorrente”.
II. Nel merito l'appellante contesta la decisione di I grado perché illogica e contraria alle evidenze e tanto a fronte delle deposizioni testimoniali acquisite agli atti, nonché delle mansioni effettivamente svolte dai due lavoratori, consistenti nella cura dei cavalli del sig. e della moglie, e Parte_1
dell'erroneo riferimento ad un non ben precisato meccanismo contrattuale, per cui il sig. Parte_1
usava stipulare con i soci del centro ippico contratti di comodato per l'affidamento dei cavalli, la cui preparazione era affidata al personale all'affidatario.
2.2 Costituendosi ritualmente in giudizio, l' contesta puntualmente i motivi di appello, CP_4
chiedendone il rigetto ed evidenziando - quale fatto sopravvenuto – che dopo la pubblicazione della sentenza impugnata il sig. ha provveduto a cessare retroattivamente a far data dal Parte_1
30.10.2016 le posizioni assicurative come datore di lavoro domestico, dichiarando di non avere più
collaboratori domestici da quella data.
2.3 Si è costituta altresì rilevando in via preliminare Controparte_1
l'inammissibilità o comunque la manifesta infondatezza dell'appello ex art. 348 bis cpc ed evidenziando, in ogni caso, la definitività del capo di sentenza riguardante le modalità di notifica dell'atto impugnato e la carenza di legittimazione passiva in merito agli altri motivi di appello.
La causa è stata discussa all'udienza del 2.10.2025 e decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I - L'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 436 bis cpc, sollevata da , è CP_6
infondata. Parte appellante ha esplicitato con la necessaria chiarezza sia i punti della decisione non condivisi, sia i motivi dell'appello, che si concretizzano – a suo dire – nell'omessa pronuncia sull'eccezione preliminare di nullità per carenza dell'atto presupposto e nell'illogicità della motivazione sotto tre specifici profili. Tanto consente sia alla Corte, sia alla controparte di comprendere il motivo di doglianza, come del resto emerge dall'ampia difesa degli appellati.
II – L'appello è comunque infondato.
II.1 Con il primo motivo l'appellante rileva la mancata pronuncia del Giudice di primo grado in merito all'asserita mancata notifica dell'atto presupposto, per non aver l' comunicato al sig. CP_4 [...]
l'apertura delle posizioni assicurative intestate ai sigg. e Parte_1 Persona_4 Persona_3 Si rileva che già in primo grado la difesa dell' aveva evidenziato e documentato che l'apertura CP_7
della posizione assicurativa era stata trasmessa al sig. e notificata per compiuta CP_4 Parte_1
giacenza. A comprova l' produceva il “tracking di spedizione”, non essendo viceversa possibile CP_4
recuperare la cartolina a/r e la busta spedita a seguito dello spostamento degli archivi ad altro gestore.
Di tanto ha dato atto il Giudice di prime cure, affermando in motivazione che “nel caso di specie, si versa in un contesto in cui il ricorrente poteva senz'altro aver nozione dell'atto Parte_1
diretto alla sua persona ed infatti ha agito in giudizio conclamando il raggiungimento dello scopo dell'atto notificatorio”.
Il Collegio ritiene che la produzione del “tracking di spedizione” costituisca indubbiamente quantomeno un inizio di prova dell'avvenuta trasmissione dell'apertura della posizione assicurativa al sig. di cui lo stesso dimostra di essere perfettamente a conoscenza, dato che il Parte_1
23.3.2017 ha provveduto a pagare le sanzioni amministrative comminate, indicando nella lettera di accompagnamento che il pagamento avveniva “senza alcun riconoscimento degli addebiti mossi …,
contestando la ricostruzione operata da codesto NT ed al solo fine di chiudere in tempi brevi la vertenza in considerazione degli importi richiesti”. Da tanto deve presumersi che la comunicazione dell'apertura della posizione assicurativa, di cui – come detto – vi è un inizio di prova, sia effettivamente pervenuta al destinatario, che fornisce il riscontro di averne avuto piena cognizione.
Il motivo è pertanto infondato.
II.2 Le doglianze nel merito dell'appellante possono essere esaminate congiuntamente.
I fatti di causa scaturiscono dal gravissimo infortunio occorso al sig. il 17.2.2016 Persona_3
presso l'Associazione Sportiva Dilettantistica Società Ippica del Pestrino in a seguito del CP_4
quale è stato effettuato un accertamento ispettivo, concluso con tre diversi verbali, tra cui quello nei confronti dell'appellante, atto presupposto della cartella esattoriale opposta. In tale verbale i sigg.
e denunciati da come collaboratori domestici, sono stati Persona_3 Persona_4 Parte_1
riqualificati come lavoratori dipendenti ordinari (stallieri) in virtù delle mansioni e del luogo ove le stesse venivano prestate. Deposizione fondamentale per comprendere la reale attività svolta dai due lavoratori qualificati come
“domestici” è proprio quella del lavoratore infortunato, che ricorda di aver curato Persona_3
sia i cavalli dei coniugi e sia i cavalli di clienti del centro ippico. non faceva Pt_1 Per_5 Per_3
ulteriori lavori domestici, non è mai andato a casa dei viveva in un appartamento del Parte_1
datore di lavoro sito sopra le stalle. Non è dato capire per qual motivo la dichiarazione resa in udienza da sia ritenuta dall'appellante contraddittoria con quanto affermato dallo stesso lavoratore Per_3
quattro anni prima agli ispettori dello Spisal (v. dichiarazione 12.4.2016), in cui lo stesso afferma che
“per conto del mio padrone mi occupo di preparare i cavalli, mettere le selle e pulirli …”. Pt_1 [...]
si è dunque sempre occupato di pulire e preparare i cavalli per conto del datore di lavoro, Per_3
appunto e così ha affermato sia in sede ispettiva, sia nel giudizio di I grado. Parte_1
Corroborano la dichiarazione di in primis, la deposizione dell'ispettrice che Persona_3 Tes_1
sottolinea come dagli atti dello esaminati in Procura, risultasse che si fosse infortunato Pt_3 Per_3
proprio mentre si stava occupando della manutenzione della struttura della stalla, lontano dall'abitazione dei in secondo luogo, quella dell'ispettrice della DTL dott. Parte_1 Per_6
che precisa che “alla domanda se i lavoratori abbiano detto con precisione di occuparsi dei cavalli di proprietà di e anche di quelli di terzi, posso dire che i lavoratori parlavano Parte_1
indifferentemente di cavalli”. Alla luce di quanto affermato dall'Ispettrice deve essere Per_6
ridimensionata la dichiarazione di del 19.7.2016, che afferma che Persona_7 Persona_3
seguiva solo i cavalli del sig. , laddove viceversa emerge che indifferentemente il lavoratore si Pt_1
occupasse anche di altri cavalli del maneggio.
ha svolto le stesse mansioni di , occupandosi sempre e solo dei cavalli che erano Persona_4 Per_3
presenti nel centro (così testi e . Tes_1 Per_6
Certamente diverse sono le deposizioni delle sigg. e e in parte quella di Tes_2 Tes_3 Tes_4
, amici dei coniugi che riferiscono come (detto ) svolgesse
[...] Parte_1 Persona_3 Per_8
tutte le mansioni relative alla tenuta della casa e del giardino, oltre ad occuparsi solo dei quattro cavalli di proprietà. Dichiarazioni diverse, poco circostanziate e quindi meno convincenti, a fronte di quanto affermato in maniera puntuale e dettagliata dal lavoratore infortunato e dalle Ispettrici che hanno condotto l'indagine in loco.
Appurato che i due lavoratori, e si sono sempre occupati solo della cura dei cavalli e Per_3 Per_4
non di attività relative alla tenuta dell'abitazione dei coniugi si concorda pienamente Parte_1
con parte appellante che lavoratore “domestico” è non solo colui specificamente adibito all'abitazione, ma anche colui che si prende cura degli animali domestici, quali anche i cavalli. La
circostanza è assolutamente pacifica e risulta dalla stessa circolare dell' n.54/1972 citata da CP_4
parte appellante. Ma non è questo il caso di specie, in cui e si occupavano di tutti i cavalli Per_3 Per_4
del maneggio. Proprio per poter utilizzare i due lavoratori come “domestici”, e quindi addetti ai bisogni della famiglia, il sig. ha stipulato con i proprietari dei cavalli una serie di Parte_1
contratti di comodato ad uso gratuito, con cui la conduzione del cavallo era demandata all'affidatario,
che “potrà avvalersi della collaborazione del proprio personale”. In tal modo e potevano Per_3 Per_4
tranquillamente occuparsi anche dei cavalli di soci del circolo, pur restando formalmente inquadrati come domestici alle dipendenze di Parte appellante insiste, con toni scandalizzati Parte_1
e rimarcando l'evidente scarsa esperienza del Giudicante di primo grado “in materia equina” (!), che un'operazione del genere non avrebbe comportato alcun vantaggio per il sig. In realtà Parte_1
il vantaggio è ovvio: i premi pagati per il personale domestico sono nettamente inferiori rispetto a quelli che sarebbero dovuti per gli altri dipendenti.
L'appello deve essere totalmente rigettato. Le spese, liquidate secondo i valori medi di cui al DM
54/22 e successivi aggiornamenti, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante.
Devono viceversa compensarsi le spese con , effettivamente estranea alle questioni di merito, CP_6
che in via preliminare ha proposto un'eccezione di inammissibilità, non accolta dalla Corte.
PQM
La Corte, contrariis reiectis, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna la parte appellante alla rifusione ad delle spese del grado, a tale titolo liquidando la CP_4
somma di € 1.923,00, oltre a spese generali e accessori di legge. Compensa le spese con . CP_6
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia, 02/10/2025.
La Presidente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr.ssa Barbara BORTOT Presidente rel.
Dr. Gaetano CAMPO Consigliere
Dr. Paolo TALAMO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 02 dicembre 2022
da
rappresentato e difeso in forza di procura allegata al ricorso di I grado Parte_1
dall'avv. Giorgio Cugola, con domicilio digitale PEC: Email_1
- appellante-
contro
in persona del Responsabile Contenzioso Controparte_1
, come da procura Notaio di Roma del 22/06/23 (rep. 180134 racc. CP_2 Controparte_3 Per_1
12348-doc.1), rappresentata e difesa dall'Avv. Giancarlo Petrini, giusta procura allegata alla memoria di costituzione in appello, con domicilio digitale PEC: Email_2
-appellato-
(C.F. ) con gli avvocati Daniela Chiavegato e Pasquale Controparte_4 P.IVA_1
UL e con domicilio digitale PEC: Email_3
Email_4
-appellato- Oggetto: appello avverso la sentenza n.462/2021 del Tribunale di Verona-sezione Lavoro, depositata il 15.06.2022 e non notificata.
In punto: obblighi contributivi del datore di lavoro
Conclusioni per parte appellante: “avverso la Sentenza n. 462/2021-emessa dal Tribunale di Verona
– sezione lavoro il 28/7/21 e pubblicata il 15/06/2022, a definizione del procedimento R.G. 407/2018, chiedendo, previa sua riforma integrale, l'accoglimento delle seguenti conclusioni : In via principale:
- accertata la mancata notifica e comunicazione da parte dell dell'apertura di una nuova, CP_4
diversa e differente posizione previdenziale per i signori e - e comunque CP_5 Per_2
accertata, altresì, la natura 'domestica' del rapporto di lavoro instaurato tra il ricorrente ed i signori
e per i motivi di cui in narrativa, dichiarare la nullità o annullabilità o comunque CP_5 Per_2
revocarsi la cartella di pagamento n. 12220170024452983000 ed accertare la non debenza di diversi ed ulteriori premi previdenziali oggetto della predetta In ogni caso: con vittoria delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio.”
Conclusioni per parte appellata “ Si richiamano le tolte Controparte_1
conclusioni e si insiste per il rigetto integrale dell'appello con conseguente condanna per
l'appellante alle spese del grado da distrarsi a favore del procuratore antistatario che ne fa esplicita richiesta e con conferma in punto spese della sentenza di I° grado già liquidate a favore di
[...]
in € 1.000,00 oltre accessori.” Controparte_1
Conclusione per la parte appellata : “1) Respingersi l'appello del sig. e CP_4 Parte_2
confermarsi la sentenza n. 462/2021 del Tribunale di Verona che ha respinto il ricorso in opposizione alla cartella esattoriale n. 122 2017 00244529 8 000, condannandolo a pagare all' la somma CP_4
ingiunta. 2) Spese ed onorari di lite del grado rifusi o compensati.”
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO propone appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona n. 462/2021, con cui Parte_1
il Giudice di prime cure ha rigettato l'opposizione e condannato il ricorrente al pagamento delle somme di cui alla cartella esattoriale opposta.
1. Nel ricorso ex art. 414 cpc, si opponeva alla cartella di pagamento n. 122 2017 Parte_1
00244529 83 000 pervenutagli (su casella PEC dell'Azienda Agricola Quarto Grande di CA De
Landerset) da parte dell' per conto dell' , cartella dell'importo di euro Controparte_1 CP_4
1.363,24 emessa a titolo di contributi previdenziali per gli anni dal 2015 al 2017, con relative CP_4
sanzioni. Il ricorrente eccepiva la inesistenza/nullità della notifica, la non riconducibilità sicura della pretesa ad un certo rapporto di lavoro (stante l'assenza di provvedimento di istituzione di CP_4
posizioni assicurative coerenti col provvedimento) e, nel merito, rilevava l'erronea ricostruzione degli eventi da parte di . Il Giudice di prime cure, rigettata l'eccezione di nullità della notifica e CP_4
rilevato che il sig. aveva piena cognizione dell'atto diretto alla sua persona, condivideva Parte_1
l'assunto dell' , secondo cui i due lavoratori e assunti quali CP_4 Persona_3 Persona_4
domestici addetti alla cura della casa e della famiglia del ricorrente, dovessero essere riqualificati come lavoratori dipendenti ordinari (stallieri), stante il luogo di svolgimento dell'attività (sede dell'attività ippica), la tipologia delle mansioni e il particolare “congegno contrattuale” secondo cui era ricondotto alla stregua di animale domestico del il cavallo di terzi avventori del Parte_1
centro ippico.
2.1 Propone appello il sig. in virtù di due motivi. Parte_1
I. Viene riproposta l'eccezione di nullità per carenza della preventiva emissione e notifica dell'atto presupposto. Agli atti – a detta dell'appellante - non risulta che l' abbia mai istituito la CP_4
posizione assicurativa e tanto meno l'abbia comunicata al ricorrente. Sul punto il Giudice di prime cure avrebbe completamente omesso la motivazione, “negando in modo del tutto illegittimo giustizia al ricorrente”.
II. Nel merito l'appellante contesta la decisione di I grado perché illogica e contraria alle evidenze e tanto a fronte delle deposizioni testimoniali acquisite agli atti, nonché delle mansioni effettivamente svolte dai due lavoratori, consistenti nella cura dei cavalli del sig. e della moglie, e Parte_1
dell'erroneo riferimento ad un non ben precisato meccanismo contrattuale, per cui il sig. Parte_1
usava stipulare con i soci del centro ippico contratti di comodato per l'affidamento dei cavalli, la cui preparazione era affidata al personale all'affidatario.
2.2 Costituendosi ritualmente in giudizio, l' contesta puntualmente i motivi di appello, CP_4
chiedendone il rigetto ed evidenziando - quale fatto sopravvenuto – che dopo la pubblicazione della sentenza impugnata il sig. ha provveduto a cessare retroattivamente a far data dal Parte_1
30.10.2016 le posizioni assicurative come datore di lavoro domestico, dichiarando di non avere più
collaboratori domestici da quella data.
2.3 Si è costituta altresì rilevando in via preliminare Controparte_1
l'inammissibilità o comunque la manifesta infondatezza dell'appello ex art. 348 bis cpc ed evidenziando, in ogni caso, la definitività del capo di sentenza riguardante le modalità di notifica dell'atto impugnato e la carenza di legittimazione passiva in merito agli altri motivi di appello.
La causa è stata discussa all'udienza del 2.10.2025 e decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I - L'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 436 bis cpc, sollevata da , è CP_6
infondata. Parte appellante ha esplicitato con la necessaria chiarezza sia i punti della decisione non condivisi, sia i motivi dell'appello, che si concretizzano – a suo dire – nell'omessa pronuncia sull'eccezione preliminare di nullità per carenza dell'atto presupposto e nell'illogicità della motivazione sotto tre specifici profili. Tanto consente sia alla Corte, sia alla controparte di comprendere il motivo di doglianza, come del resto emerge dall'ampia difesa degli appellati.
II – L'appello è comunque infondato.
II.1 Con il primo motivo l'appellante rileva la mancata pronuncia del Giudice di primo grado in merito all'asserita mancata notifica dell'atto presupposto, per non aver l' comunicato al sig. CP_4 [...]
l'apertura delle posizioni assicurative intestate ai sigg. e Parte_1 Persona_4 Persona_3 Si rileva che già in primo grado la difesa dell' aveva evidenziato e documentato che l'apertura CP_7
della posizione assicurativa era stata trasmessa al sig. e notificata per compiuta CP_4 Parte_1
giacenza. A comprova l' produceva il “tracking di spedizione”, non essendo viceversa possibile CP_4
recuperare la cartolina a/r e la busta spedita a seguito dello spostamento degli archivi ad altro gestore.
Di tanto ha dato atto il Giudice di prime cure, affermando in motivazione che “nel caso di specie, si versa in un contesto in cui il ricorrente poteva senz'altro aver nozione dell'atto Parte_1
diretto alla sua persona ed infatti ha agito in giudizio conclamando il raggiungimento dello scopo dell'atto notificatorio”.
Il Collegio ritiene che la produzione del “tracking di spedizione” costituisca indubbiamente quantomeno un inizio di prova dell'avvenuta trasmissione dell'apertura della posizione assicurativa al sig. di cui lo stesso dimostra di essere perfettamente a conoscenza, dato che il Parte_1
23.3.2017 ha provveduto a pagare le sanzioni amministrative comminate, indicando nella lettera di accompagnamento che il pagamento avveniva “senza alcun riconoscimento degli addebiti mossi …,
contestando la ricostruzione operata da codesto NT ed al solo fine di chiudere in tempi brevi la vertenza in considerazione degli importi richiesti”. Da tanto deve presumersi che la comunicazione dell'apertura della posizione assicurativa, di cui – come detto – vi è un inizio di prova, sia effettivamente pervenuta al destinatario, che fornisce il riscontro di averne avuto piena cognizione.
Il motivo è pertanto infondato.
II.2 Le doglianze nel merito dell'appellante possono essere esaminate congiuntamente.
I fatti di causa scaturiscono dal gravissimo infortunio occorso al sig. il 17.2.2016 Persona_3
presso l'Associazione Sportiva Dilettantistica Società Ippica del Pestrino in a seguito del CP_4
quale è stato effettuato un accertamento ispettivo, concluso con tre diversi verbali, tra cui quello nei confronti dell'appellante, atto presupposto della cartella esattoriale opposta. In tale verbale i sigg.
e denunciati da come collaboratori domestici, sono stati Persona_3 Persona_4 Parte_1
riqualificati come lavoratori dipendenti ordinari (stallieri) in virtù delle mansioni e del luogo ove le stesse venivano prestate. Deposizione fondamentale per comprendere la reale attività svolta dai due lavoratori qualificati come
“domestici” è proprio quella del lavoratore infortunato, che ricorda di aver curato Persona_3
sia i cavalli dei coniugi e sia i cavalli di clienti del centro ippico. non faceva Pt_1 Per_5 Per_3
ulteriori lavori domestici, non è mai andato a casa dei viveva in un appartamento del Parte_1
datore di lavoro sito sopra le stalle. Non è dato capire per qual motivo la dichiarazione resa in udienza da sia ritenuta dall'appellante contraddittoria con quanto affermato dallo stesso lavoratore Per_3
quattro anni prima agli ispettori dello Spisal (v. dichiarazione 12.4.2016), in cui lo stesso afferma che
“per conto del mio padrone mi occupo di preparare i cavalli, mettere le selle e pulirli …”. Pt_1 [...]
si è dunque sempre occupato di pulire e preparare i cavalli per conto del datore di lavoro, Per_3
appunto e così ha affermato sia in sede ispettiva, sia nel giudizio di I grado. Parte_1
Corroborano la dichiarazione di in primis, la deposizione dell'ispettrice che Persona_3 Tes_1
sottolinea come dagli atti dello esaminati in Procura, risultasse che si fosse infortunato Pt_3 Per_3
proprio mentre si stava occupando della manutenzione della struttura della stalla, lontano dall'abitazione dei in secondo luogo, quella dell'ispettrice della DTL dott. Parte_1 Per_6
che precisa che “alla domanda se i lavoratori abbiano detto con precisione di occuparsi dei cavalli di proprietà di e anche di quelli di terzi, posso dire che i lavoratori parlavano Parte_1
indifferentemente di cavalli”. Alla luce di quanto affermato dall'Ispettrice deve essere Per_6
ridimensionata la dichiarazione di del 19.7.2016, che afferma che Persona_7 Persona_3
seguiva solo i cavalli del sig. , laddove viceversa emerge che indifferentemente il lavoratore si Pt_1
occupasse anche di altri cavalli del maneggio.
ha svolto le stesse mansioni di , occupandosi sempre e solo dei cavalli che erano Persona_4 Per_3
presenti nel centro (così testi e . Tes_1 Per_6
Certamente diverse sono le deposizioni delle sigg. e e in parte quella di Tes_2 Tes_3 Tes_4
, amici dei coniugi che riferiscono come (detto ) svolgesse
[...] Parte_1 Persona_3 Per_8
tutte le mansioni relative alla tenuta della casa e del giardino, oltre ad occuparsi solo dei quattro cavalli di proprietà. Dichiarazioni diverse, poco circostanziate e quindi meno convincenti, a fronte di quanto affermato in maniera puntuale e dettagliata dal lavoratore infortunato e dalle Ispettrici che hanno condotto l'indagine in loco.
Appurato che i due lavoratori, e si sono sempre occupati solo della cura dei cavalli e Per_3 Per_4
non di attività relative alla tenuta dell'abitazione dei coniugi si concorda pienamente Parte_1
con parte appellante che lavoratore “domestico” è non solo colui specificamente adibito all'abitazione, ma anche colui che si prende cura degli animali domestici, quali anche i cavalli. La
circostanza è assolutamente pacifica e risulta dalla stessa circolare dell' n.54/1972 citata da CP_4
parte appellante. Ma non è questo il caso di specie, in cui e si occupavano di tutti i cavalli Per_3 Per_4
del maneggio. Proprio per poter utilizzare i due lavoratori come “domestici”, e quindi addetti ai bisogni della famiglia, il sig. ha stipulato con i proprietari dei cavalli una serie di Parte_1
contratti di comodato ad uso gratuito, con cui la conduzione del cavallo era demandata all'affidatario,
che “potrà avvalersi della collaborazione del proprio personale”. In tal modo e potevano Per_3 Per_4
tranquillamente occuparsi anche dei cavalli di soci del circolo, pur restando formalmente inquadrati come domestici alle dipendenze di Parte appellante insiste, con toni scandalizzati Parte_1
e rimarcando l'evidente scarsa esperienza del Giudicante di primo grado “in materia equina” (!), che un'operazione del genere non avrebbe comportato alcun vantaggio per il sig. In realtà Parte_1
il vantaggio è ovvio: i premi pagati per il personale domestico sono nettamente inferiori rispetto a quelli che sarebbero dovuti per gli altri dipendenti.
L'appello deve essere totalmente rigettato. Le spese, liquidate secondo i valori medi di cui al DM
54/22 e successivi aggiornamenti, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante.
Devono viceversa compensarsi le spese con , effettivamente estranea alle questioni di merito, CP_6
che in via preliminare ha proposto un'eccezione di inammissibilità, non accolta dalla Corte.
PQM
La Corte, contrariis reiectis, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna la parte appellante alla rifusione ad delle spese del grado, a tale titolo liquidando la CP_4
somma di € 1.923,00, oltre a spese generali e accessori di legge. Compensa le spese con . CP_6
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia, 02/10/2025.
La Presidente