TRIB
Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 11/02/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Seconda Civile
Verbale di udienza
R.G. n. 3519/2020
All'udienza del giorno 11.02.2025, davanti al giudice dott.ssa
Valentina Giasi, è comparso per parte resistente l'Avv.
Torelli, il quale si riporta alla comparsa di costituzione ed alle note difensive, insistendo per il rigetto del ricorso.
Chiamata più volte la causa per la trattazione, nessuno compare per il ricorrente.
Il Giudice sentita breve discussione, si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio il Giudice decide come da separato provvedimento.
Il Giudice dott.ssa Valentina Giasi
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Seconda Civile
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Valentina Giasi, all'esito della camera di consiglio del giorno 11.02.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 comma 1^ c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al numero 3519 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020 promossa
DA
(P. Parte_1
IVA. ), in persona del legale rappresentante P.A_
, rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2 Alfredo Carroccia e dall'Abg. Francesco Carroccia, come da procura in atti;
-opponente-
CONTRO
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Torelli, come da procura in atti;
-opposto-
FATTO E DIRITTO
, in persona del legale Parte_1 rappresentante , ha proposto opposizione Parte_2 avverso l'ordinanza ingiunzione n. 114 emessa in data 24.06.2020, con cui con cui la Provincia aveva CP_1 ingiunto il pagamento di € 5.167,00, oltre spese, per violazione degli artt. 189, 3 c., 258, 1 c., d.lgs. n. 152/2006 e, in particolare, per omessa trasmissione alla Camera di
2 Commercio di Latina del Modello Unico di Dichiarazione
Ambientale (M.U.D.) relativo ai rifiuti prodotti e smaltiti nell'anno 2014. L'opponente ha eccepito la genericità del verbale di contestazione per mancata indicazione dei rifiuti per i quali la società avrebbe dovuto compilare il MUD, nonché la illegittimità della ordinanza ingiunzione opposta per erroneità nella classificazione dei rifiuti. La società ricorrente ha chiesto pertanto l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta. Così ha concluso: “Al Tribunale Civile di Latina perché, fissata l'udienza di compari-zione delle parti, voglia Preliminarmente
SOSPENDERE il provvedimento impugnato Nel Merito annullare l'ordinanza ingiunzione impugnata in quanto infondata in fatto e in diritto. In via del tutto subordinata voglia ridurre la sanzione imposta al minimo edittale, considerando che è la prima sanzione inflitta al ricorrente”.
La in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore, ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. Ha formulato le seguenti conclusioni:
“Piaccia alll'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto e comunque non provato e per l'effetto, convalidare l'ordinanza ingiunzione esattamente indicata in epigrafe. Con vittoria di spese e compensi professionali”. Conclusa l'istruttoria mediante produzione documentale, all'udienza del giorno 11.02.2025 la causa è decisa mediante sentenza pronunciata ai sensi dell'artt. 429 c.p.c., dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
ha esperito una Parte_1 opposizione avverso la ordinanza ingiunzione n. 114/2020 emessa per violazione degli artt. 189, 3 c., 258, 1 c., d.lgs. n. 152/2006 e, in particolare, per omessa trasmissione alla
Camera di Commercio di del Modello Unico di CP_1
Dichiarazione Ambientale (M.U.D.) relativo ai rifiuti prodotti e smaltiti nell'anno 2014. L'ordinanza ingiunzione opposta è stata emessa sulla base del verbale di contestazione di illecito amministrativo n. 07 elevato in data 03.02.2017 dalla Guardia di Finanza –
Sezione Operativa Navale di Gaeta - da cui emergevano le violazioni di legge imputabili a in qualità Parte_2
3 di legale rappresentante della Parte_1 per aver omesso di comunicare alla Camera di
[...]
Commercio il MUD - anno 2015 - relativo ai rifiuti prodotti e smaltiti nell'anno 2014. L'opponente ha eccepito la illegittimità della ordinanza ingiunzione in conseguenza della genericità del verbale di contestazione, nonché per insussistenza dei presupposti necessari ad integrare l'obbligo di comunicazione del MUD, per erronea classificazione dei rifiuti compiuta dall'amministrazione opposta.
Il primo motivo di opposizione è infondato.
Secondo la prospettazione di parte ricorrente il verbale di accertamento redatto dalla Guardia di Finanza sarebbe affetto da “assoluta genericità e superficialità (…) in quanto in esso non vengono indicati quali rifiuti dovevano essere riportati nel M.U.D. del 2014”. Come noto, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche. In tali casi quanto riportato nel verbale fa piena prova fino a prova contraria (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 20025 del 06/10/2016). Si ritiene che, atteso il tenore letterale del verbale di accertamento ed in assenza di querela di falso, possa dirsi accertato il fatto descritto - senza alcun margine di apprezzamento - dal pubblico ufficiale.
Nel caso concreto il verbale di contestazione n. 7/2017, munito di fede privilegiata, descrive compiutamente ed analiticamente le verifiche eseguite sulla documentazione fornita dalla parte e presso la Camera di Commercio e, di conseguenza, l'accertamento relativo all'anno 2015 ed avente ad oggetto l'omessa comunicazione del MUD relativo ai rifiuti prodotti e smaltiti nell'anno 2014.
La motivazione risulta completa ed adeguata a rappresentare le attività di accertamento svolte e le condotte omissive rilevate a carico della odierna opponente.
4 Detti rilievi di fatto, come descritti nel verbale di accertamento, integrano in modo compiuto le violazioni di cui agli artt. 189, 3 c., 258, 1 c., d.lgs. n. 152/2006, per la cui integrazione non risulta necessaria la specifica indicazione della tipologia di rifiuti non riportati nel modello unico.
È altresì infondato il secondo motivo di opposizione, relativo alla asserita illegittimità della ordinanza ingiunzione opposta perché fondata su violazioni di legge non adeguatamente provate. L'opponente in particolare ha eccepito la erronea classificazione dei rifiuti compiuta dall'amministrazione opposta e, di conseguenza, la non corretta valutazione della fattispecie concreta. L'opponente ha quindi evidenziato come l'Amministrazione opposta abbia proceduto alla irrogazione della sanzione amministrativa pur non sussistendo nel caso di specie un obbligo di comunicazione del MUD, in ragione della particolare natura non pericolosa dei rifiuti prodotti e smaltiti nell'anno 2014 dall'azienda opponente. Sul punto è utile precisare che l'art. 189, 3 c., d.lgs. 152/2006, al fine di regolamentare l'attività di recupero e smaltimento dei rifiuti nell'ottica della tutela dell'ambiente e del territorio e di sicurezza pubblica, stabilisce che
“Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi
e i sistemi riconosciuti, gli istituti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d)
e g), comunicano annualmente alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio
1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività, dei materiali prodotti all'esito delle attività di recupero nonché i dati relativi alle autorizzazioni ed alle comunicazioni inerenti le attività di gestione dei rifiuti. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice
Civile con un volume di affari annuo non superiore a euro
5 ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti”. Ne consegue che l'obbligo di comunicazione annuale alle Camere di commercio delle informazioni relative alla quantità e alle caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle attività indicate, dei materiali prodotti all'esito delle attività di recupero, nonché i dati relativi alle autorizzazioni ed alle comunicazioni inerenti le attività di gestione dei rifiuti, incombe su tutte le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, salvo le ipotesi espressamente indicate dalla norma. Nel caso di specie, dall'esame della documentazione in atti si evince che gli agenti accertatori, a seguito delle verifiche svolte in loco presso l'azienda agricola, nonché a seguito di verifiche effettuate presso la Camera di commercio, hanno accertato che l'opponente ha omesso di comunicare alla Camera di Commercio il MUD relativo all'anno 2014, in violazione delle prescrizioni normative in precedenza richiamate (cfr. all. n. 3 e 4 fascicolo di parte resistente).
Valutato tale materiale istruttorio ed applicati i principi normativi e giurisprudenziali sopra descritti, deve ritenersi provato che l'opponente abbia omesso la comunicazione del MUD 2015, violando le prescrizioni di cui all'art. 189, 3 c., d.lgs. 152/2006.
Non coglie quindi nel segno la dedotta illegittimità della ordinanza ingiunzione per insussistenza dei presupposti necessari ad integrare l'obbligo di comunicazione del MUD, in ragione della erronea classificazione dei rifiuti compiuta dall'Amministrazione opposta. Occorre infatti chiarire che il DPCM del 27 dicembre 2015, pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2014, contiene le istruzioni per la presentazione del MUD 2015, con riferimento all'anno 2014. In particolare il DPCM indica tra i soggetti obbligati alla comunicazione dei rifiuti “- chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
- imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
- imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore a Euro
8.000,00; - imprese ed enti produttori che hanno più di dieci
6 dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e della deputazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall'articolo 184 comma 3 lettera c), d) e g)”. Ne consegue che, sulla base di quanto espressamente indicato dal DPCM del 2014, l'obbligo di comunicazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale incombe sui soggetti espressamente indicati, e in particolare sulle imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi.
La società opponente svolge attività di viticoltura con un numero medio di venti dipendenti e, secondo quanto espressamente allegato dalla stessa opponente, non produce rifiuti pericolosi. Invero, in relazione all'anno 2014, ha prodotto rifiuti non pericolosi derivanti dalla lavorazione industriale, nella specie, imballaggi in vetro (cfr. all. n. 7 e 8 fascicolo di parte opposta). Sulla base di tali valutazioni ritiene il Tribunale che l'Amministrazione opposta abbia correttamente ricondotto la società opponente nell'alveo delle imprese che hanno più di dieci dipendenti e che sono produttrici di rifiuti non pericolosi. Su di esse, dunque anche sulla società opponente, incombe l'obbligo di comunicazione del MUD relativo ai rifiuti prodotti e smaltiti nel corso della propria attività produttiva. In conclusione, dall'esame delle complessive risultanze istruttorie e documentali emerge che a fronte di adeguati elementi di prova posti dalla opposta a sostegno degli accertamenti svolti e della fondatezza delle violazioni contestate, parte opponente non ha introdotto in giudizio alcun elemento istruttorio idoneo a fornire la prova contraria.
Anche tale motivo di opposizione è pertanto infondato.
In via subordinata la società ricorrente ha chiesto la riduzione della sanzione comminata. Si rileva sul punto che ai sensi dell'art. 11 l. n. 689/81 è necessario tenere conto nella determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, fra l'importo minimo e massimo previsto dalla legge, della gravità della violazione e dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.
7 L'art. 258 d.lgs. n. 152/2006 attualmente vigente prevede per la violazione contestata una sanzione che va da un minimo di duemila euro ad un massimo di diecimila euro. L'importanza dei doveri collegati ad un preciso e costante tracciamento dei rifiuti, posti a tutela di valori costituzionali collegati all'igiene e alla salute pubblica, sono infatti tutelati attraverso una corretta e puntuale imposizione di obblighi nell'esercizio dell'attività di comunicazione dei rifiuti prodotti e smaltiti. La condotta omissiva tenuta dalla ricorrente nell'esercizio della propria attività (omessa comunicazione del MUD) integra un inadempimento degli obblighi di legge e la violazione dei citati valori costituzionali.
Atteso il tenore delle violazioni contestate e gli esiti degli accertamenti eseguiti deve ritenersi che la sanzione comminata sia rispettosa dei criteri di proporzionalità e congruità. In conclusione l'opposizione non può essere accolta.
Le spese di lite del presente giudizio devono invece essere integralmente compensate tra le parti, in applicazione dell'art. 92 c.p.c. nella interpretazione resa dalla sent. n. 77/2018 della
Corte costituzionale, tenuto conto della complessità dei fatti oggetto di accertamento e della difficoltà gravante su parte opponente di fornire prova contraria rispetto ai rilievi svolti in sede ispettiva.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione;
- rigetta l'opposizione;
- compensa tra le parti di lite.
Latina, 11.02.2025
Il Giudice
dott.ssa Valentina Giasi
8
Sezione Seconda Civile
Verbale di udienza
R.G. n. 3519/2020
All'udienza del giorno 11.02.2025, davanti al giudice dott.ssa
Valentina Giasi, è comparso per parte resistente l'Avv.
Torelli, il quale si riporta alla comparsa di costituzione ed alle note difensive, insistendo per il rigetto del ricorso.
Chiamata più volte la causa per la trattazione, nessuno compare per il ricorrente.
Il Giudice sentita breve discussione, si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio il Giudice decide come da separato provvedimento.
Il Giudice dott.ssa Valentina Giasi
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Seconda Civile
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Valentina Giasi, all'esito della camera di consiglio del giorno 11.02.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 comma 1^ c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al numero 3519 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020 promossa
DA
(P. Parte_1
IVA. ), in persona del legale rappresentante P.A_
, rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2 Alfredo Carroccia e dall'Abg. Francesco Carroccia, come da procura in atti;
-opponente-
CONTRO
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Torelli, come da procura in atti;
-opposto-
FATTO E DIRITTO
, in persona del legale Parte_1 rappresentante , ha proposto opposizione Parte_2 avverso l'ordinanza ingiunzione n. 114 emessa in data 24.06.2020, con cui con cui la Provincia aveva CP_1 ingiunto il pagamento di € 5.167,00, oltre spese, per violazione degli artt. 189, 3 c., 258, 1 c., d.lgs. n. 152/2006 e, in particolare, per omessa trasmissione alla Camera di
2 Commercio di Latina del Modello Unico di Dichiarazione
Ambientale (M.U.D.) relativo ai rifiuti prodotti e smaltiti nell'anno 2014. L'opponente ha eccepito la genericità del verbale di contestazione per mancata indicazione dei rifiuti per i quali la società avrebbe dovuto compilare il MUD, nonché la illegittimità della ordinanza ingiunzione opposta per erroneità nella classificazione dei rifiuti. La società ricorrente ha chiesto pertanto l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta. Così ha concluso: “Al Tribunale Civile di Latina perché, fissata l'udienza di compari-zione delle parti, voglia Preliminarmente
SOSPENDERE il provvedimento impugnato Nel Merito annullare l'ordinanza ingiunzione impugnata in quanto infondata in fatto e in diritto. In via del tutto subordinata voglia ridurre la sanzione imposta al minimo edittale, considerando che è la prima sanzione inflitta al ricorrente”.
La in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore, ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. Ha formulato le seguenti conclusioni:
“Piaccia alll'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto e comunque non provato e per l'effetto, convalidare l'ordinanza ingiunzione esattamente indicata in epigrafe. Con vittoria di spese e compensi professionali”. Conclusa l'istruttoria mediante produzione documentale, all'udienza del giorno 11.02.2025 la causa è decisa mediante sentenza pronunciata ai sensi dell'artt. 429 c.p.c., dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
ha esperito una Parte_1 opposizione avverso la ordinanza ingiunzione n. 114/2020 emessa per violazione degli artt. 189, 3 c., 258, 1 c., d.lgs. n. 152/2006 e, in particolare, per omessa trasmissione alla
Camera di Commercio di del Modello Unico di CP_1
Dichiarazione Ambientale (M.U.D.) relativo ai rifiuti prodotti e smaltiti nell'anno 2014. L'ordinanza ingiunzione opposta è stata emessa sulla base del verbale di contestazione di illecito amministrativo n. 07 elevato in data 03.02.2017 dalla Guardia di Finanza –
Sezione Operativa Navale di Gaeta - da cui emergevano le violazioni di legge imputabili a in qualità Parte_2
3 di legale rappresentante della Parte_1 per aver omesso di comunicare alla Camera di
[...]
Commercio il MUD - anno 2015 - relativo ai rifiuti prodotti e smaltiti nell'anno 2014. L'opponente ha eccepito la illegittimità della ordinanza ingiunzione in conseguenza della genericità del verbale di contestazione, nonché per insussistenza dei presupposti necessari ad integrare l'obbligo di comunicazione del MUD, per erronea classificazione dei rifiuti compiuta dall'amministrazione opposta.
Il primo motivo di opposizione è infondato.
Secondo la prospettazione di parte ricorrente il verbale di accertamento redatto dalla Guardia di Finanza sarebbe affetto da “assoluta genericità e superficialità (…) in quanto in esso non vengono indicati quali rifiuti dovevano essere riportati nel M.U.D. del 2014”. Come noto, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche. In tali casi quanto riportato nel verbale fa piena prova fino a prova contraria (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 20025 del 06/10/2016). Si ritiene che, atteso il tenore letterale del verbale di accertamento ed in assenza di querela di falso, possa dirsi accertato il fatto descritto - senza alcun margine di apprezzamento - dal pubblico ufficiale.
Nel caso concreto il verbale di contestazione n. 7/2017, munito di fede privilegiata, descrive compiutamente ed analiticamente le verifiche eseguite sulla documentazione fornita dalla parte e presso la Camera di Commercio e, di conseguenza, l'accertamento relativo all'anno 2015 ed avente ad oggetto l'omessa comunicazione del MUD relativo ai rifiuti prodotti e smaltiti nell'anno 2014.
La motivazione risulta completa ed adeguata a rappresentare le attività di accertamento svolte e le condotte omissive rilevate a carico della odierna opponente.
4 Detti rilievi di fatto, come descritti nel verbale di accertamento, integrano in modo compiuto le violazioni di cui agli artt. 189, 3 c., 258, 1 c., d.lgs. n. 152/2006, per la cui integrazione non risulta necessaria la specifica indicazione della tipologia di rifiuti non riportati nel modello unico.
È altresì infondato il secondo motivo di opposizione, relativo alla asserita illegittimità della ordinanza ingiunzione opposta perché fondata su violazioni di legge non adeguatamente provate. L'opponente in particolare ha eccepito la erronea classificazione dei rifiuti compiuta dall'amministrazione opposta e, di conseguenza, la non corretta valutazione della fattispecie concreta. L'opponente ha quindi evidenziato come l'Amministrazione opposta abbia proceduto alla irrogazione della sanzione amministrativa pur non sussistendo nel caso di specie un obbligo di comunicazione del MUD, in ragione della particolare natura non pericolosa dei rifiuti prodotti e smaltiti nell'anno 2014 dall'azienda opponente. Sul punto è utile precisare che l'art. 189, 3 c., d.lgs. 152/2006, al fine di regolamentare l'attività di recupero e smaltimento dei rifiuti nell'ottica della tutela dell'ambiente e del territorio e di sicurezza pubblica, stabilisce che
“Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi
e i sistemi riconosciuti, gli istituti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d)
e g), comunicano annualmente alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio
1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività, dei materiali prodotti all'esito delle attività di recupero nonché i dati relativi alle autorizzazioni ed alle comunicazioni inerenti le attività di gestione dei rifiuti. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice
Civile con un volume di affari annuo non superiore a euro
5 ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti”. Ne consegue che l'obbligo di comunicazione annuale alle Camere di commercio delle informazioni relative alla quantità e alle caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle attività indicate, dei materiali prodotti all'esito delle attività di recupero, nonché i dati relativi alle autorizzazioni ed alle comunicazioni inerenti le attività di gestione dei rifiuti, incombe su tutte le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, salvo le ipotesi espressamente indicate dalla norma. Nel caso di specie, dall'esame della documentazione in atti si evince che gli agenti accertatori, a seguito delle verifiche svolte in loco presso l'azienda agricola, nonché a seguito di verifiche effettuate presso la Camera di commercio, hanno accertato che l'opponente ha omesso di comunicare alla Camera di Commercio il MUD relativo all'anno 2014, in violazione delle prescrizioni normative in precedenza richiamate (cfr. all. n. 3 e 4 fascicolo di parte resistente).
Valutato tale materiale istruttorio ed applicati i principi normativi e giurisprudenziali sopra descritti, deve ritenersi provato che l'opponente abbia omesso la comunicazione del MUD 2015, violando le prescrizioni di cui all'art. 189, 3 c., d.lgs. 152/2006.
Non coglie quindi nel segno la dedotta illegittimità della ordinanza ingiunzione per insussistenza dei presupposti necessari ad integrare l'obbligo di comunicazione del MUD, in ragione della erronea classificazione dei rifiuti compiuta dall'Amministrazione opposta. Occorre infatti chiarire che il DPCM del 27 dicembre 2015, pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2014, contiene le istruzioni per la presentazione del MUD 2015, con riferimento all'anno 2014. In particolare il DPCM indica tra i soggetti obbligati alla comunicazione dei rifiuti “- chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
- imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
- imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore a Euro
8.000,00; - imprese ed enti produttori che hanno più di dieci
6 dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e della deputazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall'articolo 184 comma 3 lettera c), d) e g)”. Ne consegue che, sulla base di quanto espressamente indicato dal DPCM del 2014, l'obbligo di comunicazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale incombe sui soggetti espressamente indicati, e in particolare sulle imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi.
La società opponente svolge attività di viticoltura con un numero medio di venti dipendenti e, secondo quanto espressamente allegato dalla stessa opponente, non produce rifiuti pericolosi. Invero, in relazione all'anno 2014, ha prodotto rifiuti non pericolosi derivanti dalla lavorazione industriale, nella specie, imballaggi in vetro (cfr. all. n. 7 e 8 fascicolo di parte opposta). Sulla base di tali valutazioni ritiene il Tribunale che l'Amministrazione opposta abbia correttamente ricondotto la società opponente nell'alveo delle imprese che hanno più di dieci dipendenti e che sono produttrici di rifiuti non pericolosi. Su di esse, dunque anche sulla società opponente, incombe l'obbligo di comunicazione del MUD relativo ai rifiuti prodotti e smaltiti nel corso della propria attività produttiva. In conclusione, dall'esame delle complessive risultanze istruttorie e documentali emerge che a fronte di adeguati elementi di prova posti dalla opposta a sostegno degli accertamenti svolti e della fondatezza delle violazioni contestate, parte opponente non ha introdotto in giudizio alcun elemento istruttorio idoneo a fornire la prova contraria.
Anche tale motivo di opposizione è pertanto infondato.
In via subordinata la società ricorrente ha chiesto la riduzione della sanzione comminata. Si rileva sul punto che ai sensi dell'art. 11 l. n. 689/81 è necessario tenere conto nella determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, fra l'importo minimo e massimo previsto dalla legge, della gravità della violazione e dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.
7 L'art. 258 d.lgs. n. 152/2006 attualmente vigente prevede per la violazione contestata una sanzione che va da un minimo di duemila euro ad un massimo di diecimila euro. L'importanza dei doveri collegati ad un preciso e costante tracciamento dei rifiuti, posti a tutela di valori costituzionali collegati all'igiene e alla salute pubblica, sono infatti tutelati attraverso una corretta e puntuale imposizione di obblighi nell'esercizio dell'attività di comunicazione dei rifiuti prodotti e smaltiti. La condotta omissiva tenuta dalla ricorrente nell'esercizio della propria attività (omessa comunicazione del MUD) integra un inadempimento degli obblighi di legge e la violazione dei citati valori costituzionali.
Atteso il tenore delle violazioni contestate e gli esiti degli accertamenti eseguiti deve ritenersi che la sanzione comminata sia rispettosa dei criteri di proporzionalità e congruità. In conclusione l'opposizione non può essere accolta.
Le spese di lite del presente giudizio devono invece essere integralmente compensate tra le parti, in applicazione dell'art. 92 c.p.c. nella interpretazione resa dalla sent. n. 77/2018 della
Corte costituzionale, tenuto conto della complessità dei fatti oggetto di accertamento e della difficoltà gravante su parte opponente di fornire prova contraria rispetto ai rilievi svolti in sede ispettiva.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione;
- rigetta l'opposizione;
- compensa tra le parti di lite.
Latina, 11.02.2025
Il Giudice
dott.ssa Valentina Giasi
8