Decreto cautelare 29 maggio 2025
Sentenza breve 26 giugno 2025
Decreto cautelare 7 luglio 2025
Rigetto
Sentenza 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 06/03/2026, n. 1780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1780 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01780/2026REG.PROV.COLL.
N. 05518/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5518 del 2025, proposto dalla società -OMISSIS- S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Teresa Billiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Regione Friuli Venezia Giulia, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Mauro Cossina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
A.C.I. Automobile Club d’Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del Tribunale amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (sezione prima) n. 271, pubblicata il 26 giugno 2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2026 il consigliere AR RE e uditi per le parti gli avvocati Billiani e Cossina;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società appellante ha chiesto la riforma della sentenza con la quale è stato respinto il ricorso proposto avverso il provvedimento di revoca della sua autorizzazione alla consulenza per la circolazione di mezzi di trasporto per avere rilasciato numerosi tagliandi per revisioni mai effettuate.
1.2. La società appellante deduce l’erroneità della sentenza impugnata:
1) per manifesta ingiustizia, illogicità, irrazionalità e contraddittorietà, per travisamento dei fatti e difetto dei presupposti.
Ad avviso della società appellante ai fini della revoca della autorizzazione, prevista dall’art. 9, comma 3, della legge n. 264/1991, sarebbe necessaria la contestuale sussistenza del venir meno dei requisiti di cui all'art. 3 della medesima legge e dell’accertamento di gravi abusi e, pertanto, la Regione non avrebbe dovuto revocarla in considerazione dell’incontestato possesso continuato dal 2004 ad oggi dei predetti requisiti sia in capo alla società che alla sua legale rappresentante;
2) per manifesta ingiustizia, per illogicità, irrazionalità e contraddittorietà, per eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti e del difetto assoluto dei presupposti di fatto e di diritto.
Attesa l’insistenza di una condanna penale relativamente ai fatti posti a fondamento della revoca, secondo la prospettazione di parte appellante la Regione avrebbe dovuto effettuare una propria autonoma istruttoria al fine di accertare che i 29 tagliandi di revisione emessi fossero falsi, mentre nel provvedimento gravato non sarebbero stati forniti gli elementi per comprendere le condotte che integrerebbero i gravi abusi e il giudice di primo grado avrebbe illegittimamente consentito un’integrazione postuma della motivazione. Né sarebbe dato comprendere per quale ragione è stata disposta la revoca dell’autorizzazione, cioè la sanzione più grave ad una società che continua ad avere il possesso di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi prescritti e che nel corso di oltre venti anni di attività non sarebbe mai stata attinta da alcuna sanzione;
3) per violazione della legge n. 264/1991, per eccesso di potere sotto il profilo della manifesta infondatezza, irragionevolezza, illogicità e irrazionalità, contraddittorietà, nonché per difetto assoluto dei presupposti.
L’appellante ha impugnato anche il decreto del Direttore centrale delle infrastrutture e territorio, recante “Accesso ai servizi di Motorizzazione Civile regionale per l’attività degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto”, n. 3140 del 16 luglio 2019, richiamato nel provvedimento gravato, deducendone l’illegittimità nella parte in cui all’art. 18.5 sopprime la congiunzione tra il venir meno dei requisiti per il rilascio dell’autorizzazione e l’accertamento dei gravi abusi ed aggiunge delle casistiche a titolo esemplificativo.
2. La Regione Friuli Venezia Giulia si è costituita in giudizio ed ha concluso per la reiezione dell’appello evidenziando come le due casistiche previste dall’art. 9, comma 3, della legge n. 264/1991 siano autonome e singolarmente sufficienti a fondare un provvedimento di revoca dell’autorizzazione.
3. All’udienza camerale del 28 agosto 2025 parte appellante ha rinunciato alla istanza cautelare proposta.
4. In vista dell’udienza di discussione, le parti hanno depositato memorie e repliche ai sensi dell’art. 73 c.p.a..
5. Alla pubblica udienza del 22 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
6. L’appello non è fondato e va respinto per le seguenti ragioni.
7. I fatti rilevanti ai fini della decisione possono essere così sintetizzati:
- la società appellante è titolare di autorizzazione all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto -OMISSIS-1, rilasciata dalla Provincia di Udine il 20 settembre 2007;
- con comunicazione -OMISSIS- del 26 marzo 2025 la Polizia Stradale di Udine ha segnalato alla Motorizzazione civile che in data 4 agosto 2023 erano state avviate delle indagini nei confronti dell’agenzia appellante perché a seguito di un controllo su un rimorchio era emerso che sulla relativa carta di circolazione era stato apposto un tagliando all’apparenza genuino, ma falso per non essere mai stata effettuata la revisione;
- a seguito di ulteriori controlli eseguiti su delega della competente Procura della Repubblica sono state sequestrate ventinove carte di circolazione sulle quali erano apposti tagliandi relativi a revisioni mai effettuate;
- la Motorizzazione civile, con comunicazione -OMISSIS- del 10 aprile 2025 ex art. 7 della legge n. 241/1990, ha dato avvio al procedimento avente ad oggetto la verifica della regolarità dell’esercizio dell’attività di studio e di consulenza nei confronti della società appellante ai fini della revoca;
- con il provvedimento n. -OMISSIS- del 13 maggio 2025 l’amministrazione appellata, non ravvisando nelle osservazioni presentate dall’appellante ragioni per determinarsi diversamente, ha provveduto alla revoca dell’autorizzazione in controversia.
8. Il giudice di primo grado non ha ritenuto condivisibile l’interpretazione dell’art. 9, comma 3, della legge n. 264/1991, riproposta anche in questa sede dall’appellante, secondo cui le ipotesi di revoca presupporrebbero il verificarsi sia della perdita dei requisiti che quella dei gravi abusi. Il giudice di primo grado ha, invece, affermato che la citata disposizione prevede “due distinte ipotesi (o “casi”) di revoca: la prima conseguente al venir meno dei requisiti soggettivi, oggettivi e professionali per il rilascio del titolo autorizzatorio (e quindi definibile propriamente in termini di “decadenza”) e la seconda quale conseguenza dell’accertamento di comportamenti abusivi nell’esercizio dell’attività autorizzata (revoca latu senso“sanzionatoria”)”. Nel senso qui indicato depone anche l’ultimo periodo del citato art. 9, comma 3, (“[…]. In quest'ultimo caso si applica altresì la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dieci milioni, salva l'eventuale responsabilità civile e penale”) che è senz’altro riferibile solo al caso della revoca da “gravi abusi” e non anche a quello di perdita dei requisiti” .
8.1. Il Collegio ritiene condivisibile la conclusione cui è giunto il T.a.r. atteso che la legge n. 264/1991 all’art. 9, rubricato “vigilanza e sanzioni”, nell’attribuire ai Comuni ed alle Province la vigilanza sul suo rispetto, elenca le fattispecie che possono dare origine all’applicazione di sanzioni nei confronti dei soggetti che hanno violato le prescrizioni normative: il comma 2 indica fra dette fattispecie le “accertate irregolarità nell’esercizio dell’attività di consulenza”, mentre il successivo comma 3, commina espressamente la revoca dell’autorizzazione “quando siano commessi gravi abusi”.
Posto che la ratio della legge è tutelare l’interesse pubblico affinché l’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sia esercitata dai soggetti muniti della autorizzazione normativamente prevista appare evidente che i predetti soggetti non solo debbono mantenere in via continuativa il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio del detto titolo, ma non devono aver commesso gravi abusi legati all’attività svolta. Ne discende allora che il venir meno dei requisiti di cui all’art. 3 come l’accertamento di gravi abusi comportano la revoca, a prescindere dal fatto che ricorrano entrambi contemporaneamente non essendo le due ipotesi univocamente correlate.
9. Tanto premesso sotto il profilo dell’interpretazione della disposizione applicata alla fattispecie in esame, devono essere disattese anche le ulteriori due censure articolate dall’appellante che ripropongono quanto già dedotto in primo grado.
9.1. Il Collegio evidenzia che sotto il profilo della gravità degli abusi il giudice di primo grado ha osservato che “ a) i certificati di revisione non erano soltanto irregolari - come erroneamente sostenuto dalla ricorrente - ma totalmente falsi e non può quindi trovare applicazione la semplice sospensione dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 9, comma 2, cit. (…); b) le condotte contestate, plurime e protratte per alcuni anni, costruiscono all’evidenza gravi abusi nell’esercizio delle “potestà” pubblicistiche connesse all’attività autorizzata, il cui fondamentale rilievo – per la sicurezza della strada e l’affidamento riposto dai clienti – è stato ben messo in luce dalla Regione nel provvedimento impugnato e nella memoria difensiva; c) la gravità dell’abuso si ricava con evidenza dalla natura delle attività autorizzate e dalla quantità delle falsificazioni, perpetrate in molteplici occasioni e per vari anni - essendo iniziata l’attività di falsificazione quantomeno dal 2020 e protrattosi fino 2025 (cfr. doc. 5.2 della produzione documentale della Regione del 13 giugno 2025) – tali per consistenza da escludere quella “natura episodica dei fatti accaduti” (…); d) la qualificazione delle condotte in termini di “gravi abusi” non soggiace a una pregiudiziale penale né agli esiti del parallelo procedimento penale, con la conseguente irrilevanza, sotto il profilo amministrativo qui d’interesse, dell’ammissione della legale rappresentante della società ricorrente alla -OMISSIS- (cfr. verbale dell’udienza del 4 giugno 2025 innanzi al GIP del Tribunale di Udine) il cui esito verrà peraltro verificato soltanto al principio dell’anno prossimo; e) l’imputabilità (sul piano amministrativo) delle condotte materiali anche alla società è stata correttamente ritenuta, perché l’attività viene esercitata in forma di società in accomandita semplice, cui la sig.ra -OMISSIS-è la legale rappresentante, unica socia accomandataria e titolare dell’abilitazione di cui all’art. 5 della l. n. 264/1991; f) la revoca costituisce poi una reazione proporzionata alla gravità delle contestazioni che hanno fatto emergere una grave e sostanzialmente non rimediabile inaffidabilità della società nell’esercizio dell’attività autorizzata.” .
9.2. A differenza di quanto sostenuto anche nel presente giudizio da parte appellante dal provvedimento impugnato si evince l’attività istruttoria e valutativa dell’amministrazione appellata in relazione ai fatti posti a fondamento del provvedimento di revoca, vale a dire l’emissione di “29 (VENTINOVE) carte di circolazione con apposto il falso tagliando di revisione relative” ad una serie di veicoli identificati a mezzo della targa nell’arco temporale dal 2020 al 2025, peraltro mai né smentiti, né messi in dubbio ma, di fatto, confermati “attraverso l’indicazione delle “attività riparatorie” messe in atto dall’Agenzia solo dopo l’avvio del procedimento penale” .
L’amministrazione appellata ha specificamente dato atto che “la valutazione ai fini del giudizio di affidabilità del titolare dell'autorizzazione è autonoma rispetto all'accertamento compiuto dall'Autorità giudiziaria in sede penale e non presuppone che la relativa affermazione di responsabilità sia giurisdizionalmente accertata con statuizione di passaggio in giudicato” ed ha, pertanto, concluso ritenendo che le predette condotte abbiano “rappresentato un grave abuso della funzione pubblica riconosciuta allo Studio di consulenza e che l’accertata pluralità di casi d’abuso denoti una preoccupante abitualità nel non considerare la gravità dei doveri che incombono sul privato cui è stato conferito l’esercizio delegato di pubbliche funzioni” .
9.3. Alla luce delle predette considerazioni e del contenuto del provvedimento gravato in primo grado, in parte testualmente riportato, emerge l’infondatezza sia della censura relativa all’asserita motivazione postuma, sia di quella afferente il richiamo all’art. 18.5 del decreto del Direttore centrale infrastrutture e territorio n. 3140 del 16 luglio 2019 che, a prescindere dall’inesistenza di qualsiasi integrazione e o modificazione dell’art. 9 della legge n. 264/1991, è solo ad colorandum , essendo chiaro che la revoca in questione è stata irrogata ai sensi del citato art. 9.
10. Per le esposte ragioni l’appello deve essere respinto.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società appellante alla rifusione in favore dell’amministrazione appellata delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la società appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
DI AB, Presidente
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
AR RE, Consigliere, Estensore
Annamaria Fasano, Consigliere
Diana Caminiti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR RE | DI AB |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.