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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 119/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 1, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
PARISI DOMENICO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1173/2025 depositato il 24/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Avellino
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C5 80143 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2024 00153054 26 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 70/2026 depositato il
29/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo pec il 26.10.2025 alla Regione Campania e all'Agenzia delle Entrate –
Riscossione di Avellino, poi depositato il 24.11.2025 presso questa Corte di giustizia tributaria, Ricorrente_1 proponeva tempestiva opposizione avverso la cartella di pagamento n.01220240015305426000, notificata a mezzo posta il 3.9.2025 per la riscossione della complessiva somma di €798,44 dovuta per omesso versamento della tassa di possesso per l'anno 2017, ed accessori, relativamente ai veicoli tg.Targa_1 e Targa_3, invocando in via preliminare la prescrizione della tassa per decorso del termine triennale dalla scadenza, l'omessa notifica degli atti presupposti ed il difetto di motivazione della cartella, mentre assumeva di essere titolare di esenzione soggettiva dalla tassa auto per il veicolo tg.Targa_1 con efficacia dal 10.2.2004 al 31.1.2027. Chiedeva quindi l'annullamento della cartella e dei ruoli presupposti, con vittoria di spese.
Si costituiva tempestivamente la opposta Regione ed in via preliminare chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere per l'auto tg.Targa_1, avendo annullato in autotutela il ruolo a seguito della concessione di provvedimento di esenzione soggettivo ex art.8 legge 449/1997 rilasciato in data
7.10.2024. Assumeva poi di aver tempestivamente notificato gli atti di accertamento, anche ripetutamente, di modo che non si era maturata alcuna prescrizione, e concludeva per la parziale cessazione della materia del contendere e per il rigetto dell'opposizione relativamente alla tassa del veicolo tg. Targa_3, con vittoria di spese.
Si costituiva altresì l'Agenzia delle Entrate – Riscossione di Avellino, per contestare ogni avverso dedotto e per sostenere il proprio difetto di legittimazione sul merito dei tributi, asserendo di aver regolarmente notificato la cartella di pagamento sulla base dei ruoli esecutivi regolarmente iscritti dall'Ente impositore, cui competeva ogni onere relativamente alla formazione e tempestività dei titoli. Concludeva quindi per l'inammissibilità ed il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
Disposta la comparizione delle parti, all'udienza camerale del 29.1.2026 la Corte, in composizione monocratica, decideva la controversia come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva questo giudicante che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla tassa auto per il veicolo tg.Targa_1 mentre deve essere annullato il ruolo, e conseguentemente in parte la cartella di pagamento opposta, in ordine alla tassa auto per il veicolo tg.Targa_3 E' infatti pacifico che la Ricorrente_1 abbia ottenuto un provvedimento regionale di esenzione soggettiva dalla tassa auto per il veicolo tg.Targa_1, con efficacia dal 2004 al 2027 ma richiesto ed ottenuto solo nell'anno 2024. E' poi verificabile che la opposta Regione, pur affermando la regolare notifica di due provvedimenti di accertamento per la tassa relativa al veicolo tg.Targa_3, non ha esibito gli avvisi di ricevimento delle raccomandate inviate alla ricorrente, solo ipotizzando la compiuta giacenza degli atti per omesso ritiro.
Consegue la declaratoria della prescrizione triennale, mancando la prova degli atti interruttivi di sicura natura ricettizia. Considerato peraltro che il provvedimento di esenzione è successivo all'iscrizione a ruolo della tassa e che certamente entrambi i tributi, pur di modesta entità, non sono stati mai pagati, si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese tra tutte le parti.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere relativamente alla targa Targa_1, accoglie nel resto e compensa le spese
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 1, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
PARISI DOMENICO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1173/2025 depositato il 24/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Avellino
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C5 80143 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2024 00153054 26 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 70/2026 depositato il
29/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo pec il 26.10.2025 alla Regione Campania e all'Agenzia delle Entrate –
Riscossione di Avellino, poi depositato il 24.11.2025 presso questa Corte di giustizia tributaria, Ricorrente_1 proponeva tempestiva opposizione avverso la cartella di pagamento n.01220240015305426000, notificata a mezzo posta il 3.9.2025 per la riscossione della complessiva somma di €798,44 dovuta per omesso versamento della tassa di possesso per l'anno 2017, ed accessori, relativamente ai veicoli tg.Targa_1 e Targa_3, invocando in via preliminare la prescrizione della tassa per decorso del termine triennale dalla scadenza, l'omessa notifica degli atti presupposti ed il difetto di motivazione della cartella, mentre assumeva di essere titolare di esenzione soggettiva dalla tassa auto per il veicolo tg.Targa_1 con efficacia dal 10.2.2004 al 31.1.2027. Chiedeva quindi l'annullamento della cartella e dei ruoli presupposti, con vittoria di spese.
Si costituiva tempestivamente la opposta Regione ed in via preliminare chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere per l'auto tg.Targa_1, avendo annullato in autotutela il ruolo a seguito della concessione di provvedimento di esenzione soggettivo ex art.8 legge 449/1997 rilasciato in data
7.10.2024. Assumeva poi di aver tempestivamente notificato gli atti di accertamento, anche ripetutamente, di modo che non si era maturata alcuna prescrizione, e concludeva per la parziale cessazione della materia del contendere e per il rigetto dell'opposizione relativamente alla tassa del veicolo tg. Targa_3, con vittoria di spese.
Si costituiva altresì l'Agenzia delle Entrate – Riscossione di Avellino, per contestare ogni avverso dedotto e per sostenere il proprio difetto di legittimazione sul merito dei tributi, asserendo di aver regolarmente notificato la cartella di pagamento sulla base dei ruoli esecutivi regolarmente iscritti dall'Ente impositore, cui competeva ogni onere relativamente alla formazione e tempestività dei titoli. Concludeva quindi per l'inammissibilità ed il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
Disposta la comparizione delle parti, all'udienza camerale del 29.1.2026 la Corte, in composizione monocratica, decideva la controversia come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva questo giudicante che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla tassa auto per il veicolo tg.Targa_1 mentre deve essere annullato il ruolo, e conseguentemente in parte la cartella di pagamento opposta, in ordine alla tassa auto per il veicolo tg.Targa_3 E' infatti pacifico che la Ricorrente_1 abbia ottenuto un provvedimento regionale di esenzione soggettiva dalla tassa auto per il veicolo tg.Targa_1, con efficacia dal 2004 al 2027 ma richiesto ed ottenuto solo nell'anno 2024. E' poi verificabile che la opposta Regione, pur affermando la regolare notifica di due provvedimenti di accertamento per la tassa relativa al veicolo tg.Targa_3, non ha esibito gli avvisi di ricevimento delle raccomandate inviate alla ricorrente, solo ipotizzando la compiuta giacenza degli atti per omesso ritiro.
Consegue la declaratoria della prescrizione triennale, mancando la prova degli atti interruttivi di sicura natura ricettizia. Considerato peraltro che il provvedimento di esenzione è successivo all'iscrizione a ruolo della tassa e che certamente entrambi i tributi, pur di modesta entità, non sono stati mai pagati, si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese tra tutte le parti.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere relativamente alla targa Targa_1, accoglie nel resto e compensa le spese