Sentenza 28 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/01/2004, n. 1595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1595 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DELL'ANNO Paolino - Presidente -
Dott. LUPI Fernando - rel. Consigliere -
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Mario - Consigliere -
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RN CA, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cola di Rienzo, presso l'avv. Rosa Maffei, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente p.t. rappresentato e difeso per mandato in atti dagli avv. Biondi Giovanna, Fabiani Giuseppe, Jeni Franco e con essi elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto alla via della Frezza n. 17 in Roma;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari n. 770 del 30.11.2000, R.G. n. 1127/2000;
Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 26.9.2003 dal Relatore Cons. Dott. Fernando Lupi;
Udito l'avv. Giuseppe Marzi per delega avv. Maffei;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 30.11.2000 la Corte di Appello di Bari, - decidendo sull'appello proposto dall'INPS nei confronti di NO AR, avverso sentenza del giudice del lavoro della medesima città, accoglieva l'appello, rigettando la domanda della NO diretta ad accertare che il suo diritto all'indennità di maternità in relazione ad un parto verificatosi il 20.2.1995.
Osservava in motivazione che l'iscrizione nell'elenco dei lavoratori agricoli non vincola il giudice in ordine all'esistenza di un valido rapporto assicurativo, essendo atto amministrativo che poteva essere disapplicato in caso di illegittimità. Rilevava, quindi, che vi erano delle profonde contraddizioni tra quanto dichiarato dalla NO e dal suo presunto datore di lavoro IA CE, che non aveva saputo nemmeno precisare l'importo delle retribuzioni. Infatti, la prima aveva assunto che dei lavori agricoli si interessava TE CE, mentre il secondo aveva indicato ER IN. La prima aveva dichiarato di avere lavorato anche nel 1991, il secondo lo negava ed invero presso l'Ufficio del lavoro mancava il modello C2 relativo a tale anno. Infine vi era divergenza anche sul mezzo di trasporto sui campi della lavoratrice che indicava in quello del marito o del padre, mentre secondo il IA sarebbe stato quello del ER.
Tutte queste discordanze fondavano l'opinione della simulazione del rapporto di lavoro ed il rigetto della domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso la NO, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 15 e segg. legge n. 1204 del 1971, 420, 421 e 437 c.p.c. ed il vizio di motivazione, lamenta che la Corte territoriale abbia fondato la sua decisione su discordanze tra l'assunto della lavoratrice e le dichiarazioni del datore di lavoro e non abbia tenuto in alcun conto delle deposizioni dei testi RG NA e di LM CO, i quali con analitiche deposizioni avevano confermato gli assunti della ricorrente in ordine alla sussistenza e durata del rapporto di lavoro, all'orario osservato, all'ammontare della retribuzione ed alla natura dei lavori agricoli svolti. Rilevava, inoltre, che il proprietario dei terreni aveva ammesso di non essersi mai recato in campagna, circostanza spiegava le contraddizioni riscontrate. Le censure per quanto concerne il vizio di motivazione sono fondate. La Corte territoriale, infatti, ha del tutto omesso di valutare le risultanza della prova testimoniale raccolta attraverso le deposizioni dei testi indicati dalla ricorrente e quindi la valutazione complessiva delle risultanze della prova appare insufficiente. Inoltre se di tiene conto che il IA ha affermato di non essersi mai recato in campagna e di fare seguire i lavori dal cognato ER, la mancata precisazione della misura della retribuzione giornaliera ed anche il contrasto tra le sue dichiarazioni e quelle della lavoratrice non sono significativi sulla attendibilità delle dichiarazioni della parte, peraltro suffragate da quelle dei testi. Questi hanno confermato che i lavori erano seguiti dal ER e poi da NZ RI ed è ben possibile che il IA ignorasse che il ER si servisse anche di altra persona per seguire i lavori. Non essendo presente il IA non poteva sapere se il ER accompagnasse sul fondo anche la NO. Appare, quindi, illogica la motivazione ove sopravvaluta il rilievo del contrasto tra quanto dichiarato dal datore di lavoro e dalla lavoratrice ed insufficiente ove non tien conto delle deposizioni dei testi escussi, senza esprimere alcun giudizio sulla loro attendibilità.
Questi vizi della motivazione incidono sul punto decisivo della effettiva sussistenza dei rapporti di lavoro e comportano la cassazione della sentenza ex art. 360 n. 5 c.p.c.. La causa va rinviata per nuovo esame alla Corte di Appello di Lecce, allo stesso giudice si demanda anche, ex art. 385, terzo comma, c.p.c., di provvedere sulle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Lecce.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2004