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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 10/07/2025, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 604/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di iscritta al n. r.g. 604/2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CECCONI LETIZIA
RICORRENTE
e
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
PORRI EMILIANO
RESISTENTE
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui all'accordo intercorso inter partes
FATTO
Con ricorso in data 11/03/2025, parte ricorrente chiedeva emettersi sentenza di separazione personale tra i coniugi, premettendo di avere contratto matrimonio con
[...] in Cecina il 24/07/2011 e che dalla loro unione era nata la figlia in data CP_1 Per_1
24.07.2007 a Cecina, e predisponendo una serie di condizioni inerenti l'affidamento della figlia nonché i rapporti economici tra i coniugi. Con provvedimento in data 11/03/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 19/06/2025. Si costituiva al fine di contestare e chiedere il rigetto di ogni domanda CP_1 sollevata dalla ricorrente e diversa dalla richiesta di dichiarazione della separazione personale. All'udienza del 25 giugno 2025, su richiesta delle parti, il Giudice concedeva breve rinvio al fine di valutare ipotesi conciliative. In data 07/07/2025 veniva depositato l'accordo raggiunto tra i coniugi e sottoscritto dagli stessi. Su istanza della parti, il Tribunale disponeva la sostituzione dell'udienza prevista in data 08/07/2025 con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nell'accordo depositato e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 08/07/2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova e indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, l'accordo raggiunto è sottoscritto (anche) dalle parti e gli atti di causa contengono le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui all'accordo raggiunto. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, pronuncia la separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1 [...] ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Cecina di procedere alla annotazione CP_1 della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Cecina il 24/07/2011 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 26 P. 1 Serie - anno 2011. DISPONE CHE:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la figlia minore sia affidata congiuntamente a entrambi i genitori con Per_1 collocazione prevalente presso il padre con il quale risiederà, CP_1 stabilendo che le spese straordinarie – come descritte e regolate nelle linee guida del Consiglio nazionale forense del 29/11/2017 – saranno sostenute al 50% tra i genitori e che l'assegno unico sia suddiviso sempre al 50% tra loro. La figlia sarà mantenuta direttamente dal genitore con il quale si troverà. La casa familiare, di proprietà di un terzo, rimarrà nella disponibilità del padre, a cui viene assegnata quale collocatario della figlia, salvi i diritti del terzo proprietario.
3) La madre potrà vedere e tenere con sé la figlia due pomeriggi a settimana con pernotto e un fine settimana ogni due e ciascun genitore potrà tenere con sé la figlia due settimane nel periodo estivo (con preavviso di 20 giorni) e 7 giorni in quello natalizio (con preavviso di 10 giorni), con tutte le festività dell'anno da godere con ciascuno genitore in alternanza.
4) I coniugi hanno regolato i loro rapporti economici come segue: i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano alla corresponsione di qualsiasi assegno di mantenimento tra loro. Il marito consegna alla moglie una dichiarazione di impegno del legale rappresentante del datore di lavoro della moglie ( con cui questo si impegna a trasformare l'attuale rapporto di Parte_2 lavoro a tempo parziale in rapporto di lavoro a tempo pieno (40 ore settimanali, se possibile in forza del contratto di lavoro e della vigente normativa, altrimenti 38 ore settimanali) – unica modifica prevista all'attuale rapporto di lavoro, permanendo il rapporto di lavoro tempo indeterminato – appena il dipendente sarà Parte_3 collocato in pensione, e a procedere comunque a tale trasformazione entro il 30 settembre 2027, anche indipendentemente da tale pensionamento. Tale impegno è espressamente e sospensivamente condizionato e subordinato all'accoglimento integrale delle presenti conclusioni e condizioni da parte del Tribunale e al successivo passaggio in giudicato della sentenza che le accolga integralmente, dovendosi invece considerare privo di qualsiasi effetto nel caso in cui ciò non avvenga. Il marito si obbliga a pagare alla moglie la somma di € 5.000,00 (cinquemila), quale rimborso per quanto la moglie ha speso durante il matrimonio per l'acquisto di mobili della casa familiare, per la realizzazione del portico esterno e comunque per ogni spesa sostenuta e pretesa economica della moglie, anche risarcitoria, in rate mensili di 200 euro, a partire dalla data odierna e poi a seguire entro il giorno 10 di ogni mese. Con il pagamento di tale somma la moglie rinuncia a qualsiasi pretesa economica, per rimborsi, esborsi, risarcimenti del danno, restituzioni e a ogni azione civile e/o penale contro il marito, relativamente all'intercorso rapporto matrimoniale. Anche a sua volta rinuncia a CP_1 qualsiasi pretesa economica, per rimborsi, esborsi, risarcimenti del danno, restituzioni e a ogni azione civile e/o penale contro la moglie, relativamente all'intercorso rapporto matrimoniale. 5) La moglie si obbliga a rilasciare definitivamente la casa familiare e ogni arredo, mobilio, oggetto ivi contenuto, ad eccezione dei propri effetti personali, entro il mese di settembre 2025.
6) I coniugi prestano reciproco consenso in ordine al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti e di ogni altro documento equipollente, ove necessario.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 9 luglio 2025
Il Giudice Relatore La Presidente dott. Giulio Scaramuzzino dott.ssa Azzurra Fodra
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di iscritta al n. r.g. 604/2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CECCONI LETIZIA
RICORRENTE
e
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
PORRI EMILIANO
RESISTENTE
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui all'accordo intercorso inter partes
FATTO
Con ricorso in data 11/03/2025, parte ricorrente chiedeva emettersi sentenza di separazione personale tra i coniugi, premettendo di avere contratto matrimonio con
[...] in Cecina il 24/07/2011 e che dalla loro unione era nata la figlia in data CP_1 Per_1
24.07.2007 a Cecina, e predisponendo una serie di condizioni inerenti l'affidamento della figlia nonché i rapporti economici tra i coniugi. Con provvedimento in data 11/03/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 19/06/2025. Si costituiva al fine di contestare e chiedere il rigetto di ogni domanda CP_1 sollevata dalla ricorrente e diversa dalla richiesta di dichiarazione della separazione personale. All'udienza del 25 giugno 2025, su richiesta delle parti, il Giudice concedeva breve rinvio al fine di valutare ipotesi conciliative. In data 07/07/2025 veniva depositato l'accordo raggiunto tra i coniugi e sottoscritto dagli stessi. Su istanza della parti, il Tribunale disponeva la sostituzione dell'udienza prevista in data 08/07/2025 con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nell'accordo depositato e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 08/07/2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova e indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, l'accordo raggiunto è sottoscritto (anche) dalle parti e gli atti di causa contengono le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui all'accordo raggiunto. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, pronuncia la separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1 [...] ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Cecina di procedere alla annotazione CP_1 della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Cecina il 24/07/2011 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 26 P. 1 Serie - anno 2011. DISPONE CHE:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la figlia minore sia affidata congiuntamente a entrambi i genitori con Per_1 collocazione prevalente presso il padre con il quale risiederà, CP_1 stabilendo che le spese straordinarie – come descritte e regolate nelle linee guida del Consiglio nazionale forense del 29/11/2017 – saranno sostenute al 50% tra i genitori e che l'assegno unico sia suddiviso sempre al 50% tra loro. La figlia sarà mantenuta direttamente dal genitore con il quale si troverà. La casa familiare, di proprietà di un terzo, rimarrà nella disponibilità del padre, a cui viene assegnata quale collocatario della figlia, salvi i diritti del terzo proprietario.
3) La madre potrà vedere e tenere con sé la figlia due pomeriggi a settimana con pernotto e un fine settimana ogni due e ciascun genitore potrà tenere con sé la figlia due settimane nel periodo estivo (con preavviso di 20 giorni) e 7 giorni in quello natalizio (con preavviso di 10 giorni), con tutte le festività dell'anno da godere con ciascuno genitore in alternanza.
4) I coniugi hanno regolato i loro rapporti economici come segue: i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano alla corresponsione di qualsiasi assegno di mantenimento tra loro. Il marito consegna alla moglie una dichiarazione di impegno del legale rappresentante del datore di lavoro della moglie ( con cui questo si impegna a trasformare l'attuale rapporto di Parte_2 lavoro a tempo parziale in rapporto di lavoro a tempo pieno (40 ore settimanali, se possibile in forza del contratto di lavoro e della vigente normativa, altrimenti 38 ore settimanali) – unica modifica prevista all'attuale rapporto di lavoro, permanendo il rapporto di lavoro tempo indeterminato – appena il dipendente sarà Parte_3 collocato in pensione, e a procedere comunque a tale trasformazione entro il 30 settembre 2027, anche indipendentemente da tale pensionamento. Tale impegno è espressamente e sospensivamente condizionato e subordinato all'accoglimento integrale delle presenti conclusioni e condizioni da parte del Tribunale e al successivo passaggio in giudicato della sentenza che le accolga integralmente, dovendosi invece considerare privo di qualsiasi effetto nel caso in cui ciò non avvenga. Il marito si obbliga a pagare alla moglie la somma di € 5.000,00 (cinquemila), quale rimborso per quanto la moglie ha speso durante il matrimonio per l'acquisto di mobili della casa familiare, per la realizzazione del portico esterno e comunque per ogni spesa sostenuta e pretesa economica della moglie, anche risarcitoria, in rate mensili di 200 euro, a partire dalla data odierna e poi a seguire entro il giorno 10 di ogni mese. Con il pagamento di tale somma la moglie rinuncia a qualsiasi pretesa economica, per rimborsi, esborsi, risarcimenti del danno, restituzioni e a ogni azione civile e/o penale contro il marito, relativamente all'intercorso rapporto matrimoniale. Anche a sua volta rinuncia a CP_1 qualsiasi pretesa economica, per rimborsi, esborsi, risarcimenti del danno, restituzioni e a ogni azione civile e/o penale contro la moglie, relativamente all'intercorso rapporto matrimoniale. 5) La moglie si obbliga a rilasciare definitivamente la casa familiare e ogni arredo, mobilio, oggetto ivi contenuto, ad eccezione dei propri effetti personali, entro il mese di settembre 2025.
6) I coniugi prestano reciproco consenso in ordine al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti e di ogni altro documento equipollente, ove necessario.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 9 luglio 2025
Il Giudice Relatore La Presidente dott. Giulio Scaramuzzino dott.ssa Azzurra Fodra