Articolo 1706 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
Art. 1706. Elementi di giudizio 1. Le autorita' giudicatrici per l'avanzamento esaminano, per ciascun candidato, se egli possiede i requisiti stabiliti dai precedenti articoli e prendono, altresi', in esame:
a) le annotazioni risultanti dai documenti matricolari e le note caratteristiche; b) il risultato ottenuto negli esami di cultura generale e negli esperimenti teorico-pratici; c) le informazioni, che sono richieste al comandante della unita' ospedaliera o ufficio presso cui ha prestato servizio il candidato, in merito alla sua condotta, prestigio e attitudine pratica ai vari servizi.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010