Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 28/02/2025, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 7979/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZ. III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico, dott.ssa Arlen Picano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7979/2019 promossa da:
C.F. Parte_1
, in persona dell'amministratore unico, rapp.ta e difesa dall'Avv. Corrado Esposito, P.IVA_1 presso il cui studio elett.te domicilia in Pomigliano d'Arco (NA), alla Piazza Giovanni Leone n. 29
-opponente- nei confronti di
c.f.: in persona del legale rapp.te p,t.. rapp,ta e difesa, congiuntamente Controparte_1 P.IVA_2
e disgiuntamente dagli avv.ti Gennaro Melchiorre, Stefania Di Cresce e Daniela Maddaloni ed elett.te domiciliata presso la sede operativa della sita in Caserta, al Corso P. Giannone n. 50. Controparte_1
-opposta- nonché di
(già ), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e CP_2 Controparte_3 difeso dall'avv. Antonio Russano, presso il cui studio elett.te domicilia in Santa Maria La Fossa (CE), alla via Giardino n. 16
-opposta-
OGGETTO: opposizione ingiunzione fiscale 5599/2019/3538 del 04.07.2019 not. 30.07.2019
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta udienza cartolare 22.10.2024
pagina 1 di 5
IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la promuoveva Parte_1 opposizione avverso l'ingiunzione fiscale in oggetto, relativa al mancato pagamento di presunti crediti idrici, chiedendone l'annullamento per omessa notifica degli atti presupposti ossia degli avvisi di pagamento oggetto di ingiunzione.
Con Si costituivano in giudizio la nonché il , oggi , impugnando e contestando Controparte_1 CP_4
l'opposizione, chiedendone il rigetto.
La causa, istruita documentalmente, dopo diversi rinvii per carico di ruolo, all'udienza del 22/10/2024, celebrata in modalità cartolare, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c
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Così sinteticamente compendiato l'iter processuale, si osserva quanto segue.
Innanzitutto, appare destituita di fondamento l'eccezione di tardività dell'opposizione sollevata dalla in quanto si ritiene che, la contestazione della mancata notifica di un atto prodromico al CP_1
titolo esecutivo costituisca opposizione all'esecuzione, da proporsi ai sensi dell'art.615 c.p.c. e non agli atti esecutivi. In tali casi, infatti, con l'opposizione non si mira a contestare solo la regolarità formale del titolo, ma si intende negare in radice il diritto dell'altra parte di procedere all'esecuzione forzata, in forza di quel titolo. Con l'opposizione si vuole rientrare nei termini per poter spiegare tutte le eccezioni pregiudicate dalla mancata conoscenza dell'atto. L'opponente, infatti, dopo aver contestato la mancata notifica degli atti prodromici, ha contestato anche la debenza del credito.
Ciò precisato, appare destituita di fondamento la contestazione, mossa dall'opponente, in riferimento all'inammissibilità della procedura di ingiunzione, sul presupposto che il Controparte_3
, quale società di diritto privato, non avrebbe potuto avvalersi di tale procedura di riscossione,
[...]
prevista solo in favore degli enti pubblici.
Sul punto, infatti, va osservato che il non è una società di diritto privato, ma Controparte_3
al contrario riveste natura pubblicistica. Sia il TUEL 267/2001 all'art.31, che il D.Lgs n°165 del 2001 al comma 2 dell'art 1, infatti, includono esplicitamente il tra le pubbliche amministrazioni: CP_3
“Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello
Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane, e i loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di
Commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici economici
pagina 2 di 5 nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'agenzia per la rappresentanza negoziale delle P.A. e le agenzie di cui al D.lgs 30 Luglio 1999 n.300”
In particolare, si osserva che il CITL è un consorzio di enti pubblici istituito tra i Comuni della
Provincia di Caserta e la stessa Provincia di Caserta ex art 25 Legge 142/90 oggi art.31 Dlgs 267/2000
TUEL, con partecipazione interamente pubblica, appartenente per disposizione normativa alla tipologia di Amministrazione Pubblica territoriale.
La stessa Suprema Corte ha chiarito che "i consorzi tra enti pubblici territoriali sono considerati essi stessi come enti pubblici territoriali" (Cass. n. 3971/2002) e che “lo speciale procedimento disciplinato dal menzionato decreto [i.e. il R.D. n. 639 del 1910] è utilizzabile, da parte della pubblica amministrazione, non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di auto accertamento della medesima pubblica amministrazione, con il solo limite che il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare la somma dovuta sia certo, liquido ed esigibile […]”(Cass. Civ., Sez. U., sent. n. 11992/2009).
Dalla natura pubblicistica del CITL, ne consegue la legittimazione a porre in essere la riscossione del canone, a mezzo ingiunzione fiscale, direttamente o tramite concessionario iscritto nell'apposito albo di cui all'art. 53 d.lgs. 446/97.
L'art.1 comma 447 Legge 23.12.2005 n°266, infatti, consente ai concessionari iscritti negli appositi albi, di cui alla norma cit., di procedere all'accertamento e alla riscossione di tutte le entrate degli enti locali e l'art. 52 Dlgs 446/1997 ai commi 5 lettera “b” e 6 autorizza espressamente i soggetti iscritti all'albo, di cui all'art.53, ai quali l'ente ha affidato l'esercizio disgiunto delle attività di accertamento e riscossione delle entrate, ad avvalersi dello strumento di cui al Regio Decreto 639/1910. Infine, c'è
l'art. 156 comma 3 del D. Lgs n°152 del 2006 (Testo Unico sull'Ambiente), disciplinante la riscossione della tariffa idrica, che legittima la P.A. e le società iscritte all'albo di cui all'art 53 D.Lgs n°446/1997 ad effettuare la riscossione, sia volontaria che coattiva della tariffa per il servizio idrico.
Pertanto, il era perfettamente legittimato ad avvalersi della procedura ingiuntiva per la CP_4
riscossione dei canoni idrici e poteva farlo sia direttamente sia, come poi ha fatto, avvalendosi della
Controparte_1
Tutto ciò precisato, si ritiene che l'opposizione non meriti accoglimento, in quanto la ha CP_1 depositato le notifiche degli avvisi di pagamento oggetto dell'ingiunzione.
Secondo parte opponente, le notifiche de quibus, allegate dalla alla comparsa di CP_1
costituzione, sarebbero nulle e tale nullità andrebbe a travolgere tutto il procedimento di riscossione, compresa l'ingiunzione impugnata. In particolare, secondo l'opponente, dal file allegato dall'opposta, si evincerebbe che le presunte notifiche non siano mai state consegnate all'effettivo destinatario né
pagina 3 di 5 risulterebbe essere stato spedito alcun ulteriore avviso, che, sempre secondo l'opponente, sarebbe necessario al fine del perfezionamento della notifica, laddove, come nel caso di specie, la notifica non sia stata effettuata a mani del legittimo destinatario.
In realtà, quanto dedotto dalla si ritiene infondato, per quanto si osserva. Parte_1
Innanzitutto, va osservato che le notifiche degli avvisi prodotte in atti risultano effettuate attraverso il servizio postale, a mezzo a/r e risultano tutte sottoscritte per ricevuta.
Ciò precisato, si ricorda che la Suprema Corte ha chiarito che <nel caso di notificazione di un atto eseguita a mezzo del servizio postale ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 89/1982, valgono le regole del servizio postale ordinario previste per le raccomandate a mezzo posta, con la conseguenza tra
l'altro che il piego recapitato all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della “comunicazione di avvenuta notifica” (Can)>> (Cass.
Ord. n. 28618/2024)
Gli hanno ricordato che la notificazione degli atti impositivi può alternativamente essere Parte_2
effettuata nelle forme del codice di rito, in quelle previste dall'art. 60 d.P.R. n. 600/1973 o infine direttamente a mezzo posta ai sensi dell'art. 14, l. n. 890/1982, sottolineando che quando la notifica viene eseguita a mezzo posta, la relativa disciplina segue le regole del servizio postale ordinario, per cui non è richiesta la stesura di alcuna relata di notifica e, laddove la consegna vada a buon fine, non va effettuata annotazione specifica, sull'avviso di ricevimento, in ordine alla persona cui è stato recapitato il plico, precisando che <l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio di alcuna raccomandata informativa, stante la presunzione di conoscenza di cui all'articolo 1335 cc.>>
Per quanto riguarda, inooltre, la contestazione sul fatto che non vi sarebbe prova del contenuto delle raccomandate prodotte e, in particolare, del collegamento tra le stesse e gli avvisi di riscossione prodromici all'ingiunzione, si osserva che, in realtà, il collegamento emerge, in quanto su ogni cartolina prodotta è riportato il numero dell'avviso a cui fa riferimento.
Pertanto, ritenendo valide le notifiche degli avvisi, viene meno il presupposto dell'opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto del valore della causa (scaglione fino ad € 26.000,00) e dell'attività espletata (con riduzione al minimo della fase istruttoria e decisionale data la natura documentale).
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sez. III civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
-rigetta l'opposizione;
-condanna al pagamento, in favore della e della Parte_1 Controparte_1 CP_2
pagina 4 di 5 (già ), delle spese di lite, che liquida in € 3386,50 caduno, oltre 15% di Controparte_3
rimborso forfettario, iva e cpa se dovute
S.M.C.V., 28/02/2025
Il Giudice
dott.ssa Arlen Picano
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