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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 489/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 1, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CAPPADONA GAETANO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2505/2025 depositato il 09/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di San Fratello - Via Serpi 98075 San Fratello ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500008462000 TARI 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500008462000 TARI 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7765/2025 depositato il
23/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ricorreva
contro
Agenzia delle Entrate- RI e Comune di San Fratello avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
29580202500008462000, fasc. n. 2024/000052608, notificata il 13/03/2025, di € 692,19 per “TARI anni
2014 - 2015”, eccependo l'intervenuta decadenza dal diritto alla riscossione del tributo TARI ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 163, L. n. 296/2006, l'omessa e/o invalida notificazione della cartella esattoriale prodromica indicata nel corpo del provvedimento opposto, nonché degli avvisi di accertamento pregressi da parte del
Comune di San Fratello, costituenti indefettibili atti presupposti, essenziali ai fini della legittimità della sequenza procedimentale esattoriale prevista dal D.P.R. n. 602/1973, l'intervenuta ed irrimediabile prescrizione del diritto alla riscossione delle somme intimate, poiché afferenti a “TARI” anni 2014 e 2015.
Le parti opposte non si costituivano.
All'odierna udienza il Giudice pone in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La scelta processuale degli enti opposti, non costituitisi in giudizio benché regolarmente evocati, rende superflua ogni ulteriore considerazione, spettando all'impositore l'onere di dimostrare la sussistenza del presupposto impositivo, ai sensi dell'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992.
Alla luce di ciò, questo giudicante ritiene irrilevanti tutte le altre eccezioni, questioni e richieste della parte ricorrente che vengono assorbite.
In considerazione delle predette valutazioni, pertanto, va accolto il ricorso e annullato l'atto impugnato, le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato e condanna i resistenti, contumaci, in solido alla rifusione, nei confronti del ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 350,00, oltre accessori, se dovuti, e rimborso del CU, se versato, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
Così deciso in Messina, lì 19/12/2025.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 1, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CAPPADONA GAETANO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2505/2025 depositato il 09/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di San Fratello - Via Serpi 98075 San Fratello ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500008462000 TARI 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500008462000 TARI 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7765/2025 depositato il
23/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ricorreva
contro
Agenzia delle Entrate- RI e Comune di San Fratello avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
29580202500008462000, fasc. n. 2024/000052608, notificata il 13/03/2025, di € 692,19 per “TARI anni
2014 - 2015”, eccependo l'intervenuta decadenza dal diritto alla riscossione del tributo TARI ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 163, L. n. 296/2006, l'omessa e/o invalida notificazione della cartella esattoriale prodromica indicata nel corpo del provvedimento opposto, nonché degli avvisi di accertamento pregressi da parte del
Comune di San Fratello, costituenti indefettibili atti presupposti, essenziali ai fini della legittimità della sequenza procedimentale esattoriale prevista dal D.P.R. n. 602/1973, l'intervenuta ed irrimediabile prescrizione del diritto alla riscossione delle somme intimate, poiché afferenti a “TARI” anni 2014 e 2015.
Le parti opposte non si costituivano.
All'odierna udienza il Giudice pone in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La scelta processuale degli enti opposti, non costituitisi in giudizio benché regolarmente evocati, rende superflua ogni ulteriore considerazione, spettando all'impositore l'onere di dimostrare la sussistenza del presupposto impositivo, ai sensi dell'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992.
Alla luce di ciò, questo giudicante ritiene irrilevanti tutte le altre eccezioni, questioni e richieste della parte ricorrente che vengono assorbite.
In considerazione delle predette valutazioni, pertanto, va accolto il ricorso e annullato l'atto impugnato, le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato e condanna i resistenti, contumaci, in solido alla rifusione, nei confronti del ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 350,00, oltre accessori, se dovuti, e rimborso del CU, se versato, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
Così deciso in Messina, lì 19/12/2025.