Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 489
CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Eccezione di decadenza dal diritto alla riscossione del tributo

    Le parti opposte non si sono costituite in giudizio, pertanto l'onere di dimostrare la sussistenza del presupposto impositivo ricade sull'impositore, ai sensi dell'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992. Le altre eccezioni sono assorbite.

  • Accolto
    Eccezione di omessa o invalida notificazione degli atti presupposti

    Le parti opposte non si sono costituite in giudizio, pertanto l'onere di dimostrare la sussistenza del presupposto impositivo ricade sull'impositore, ai sensi dell'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992. Le altre eccezioni sono assorbite.

  • Accolto
    Eccezione di prescrizione del diritto alla riscossione

    Le parti opposte non si sono costituite in giudizio, pertanto l'onere di dimostrare la sussistenza del presupposto impositivo ricade sull'impositore, ai sensi dell'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992. Le altre eccezioni sono assorbite.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 489
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 489
    Data del deposito : 28 gennaio 2026

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