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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 11/02/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14698/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 14698/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 11 febbraio 2025 ad ore 1300 innanzi al dott. Annelisa Spagnolo, sono comparsi:
Per l'avv. ONETO Parte_1
ALESSANDRO e l'avv. CAROLLO MARCO , oggi sostituita dall'avv.ta Costanza Merelli.
Per 'avv. BRASCHI GABRIELE. Controparte_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti.
I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto danno atto preliminarmente che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
pagina 1 di 5 I procuratori delle parti precisano le conclusioni, discutono oralmente la causa come da rispettive note conclusive autorizzate, cui si riportano.
La difesa di parte opposta rileva che secondo anche la riforma Cartabia l'esperimento obbligatorio del procedimento di mediazione è previsto successivamente alla decisione dell'istanza ex art. 648 c.p.c.
Dichiarano fin d'ora di rinunciare alla lettura del dispositivo.
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente
Ad ore 13.05 il Giudice si ritira in Camera di Consiglio per deliberare.
Ad ore 13:40 il Giudice decide la causa come da separato dispositivo e contestuale motivazione a norma dell'art. 429 c.p.c.
Il Giudice
dott. Annelisa Spagnolo
pagina 2 di 5 N. R.G. 14698/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Annelisa Spagnolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14698/2024 promossa da:
C.F. ), con Parte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. ONETO ALESSANDRO e dell'avv. CAROLLO MARCO
( ) CORSO CARDUCCI 26 GROSSETO;
elettivamente domiciliato in CORSO C.F._1
CARDUCCI 26 GROSSETO, presso il difensore avv. ONETO ALESSANDRO
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRASCHI Controparte_1 P.IVA_2
GABRIELE, elettivamente domiciliato in VIALE VITTORIO VENETO 60 59100 PRATO presso il difensore avv. BRASCHI GABRIELE
OPPOSTO
Oggetto: in punto a opposizione a decreto ingiuntivo n. 3080/2024 emesso in data 12 agosto 2024 all'esito del procedimento monitorio R.G. N. 9092/2024
Conclusioni
pagina 3 di 5 Parte opponente chiede e conclude:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, adversis reiectis, - con ogni e qualsiasi statuizione, per le causali espresse in narrativa e per quanto derivi dal fatto e dalla Legge, revocare il decreto ingiuntivo N.
3080/2024 del 12.08.2024 R.G. n. 9092/2024, per infondatezza della relativa pretesa di merito di controparte, con ogni conseguenza di legge;
Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
Con salvezza di ogni diritto nella più ampia forma”.
Parte opposta chiede e conclude:
“A. In via preliminare di rito, dichiarare inammissibile/improcedibile per inosservanza del termine prescritto dall'art. 641 cod. proc. civ., e dunque tardiva, l'opposizione proposta da
[...]
Parte_2
In via preliminare di merito, concedere la provvisoria esecuzione ex art. 648 C.p.c. al decreto
[...]
ingiuntivo n. 3080/2024 – RG 9092/2024 emesso dal Tribunale di Bologna in data 12/08/2024 e notificato in data 26/08/2024 per le ragioni indicate in narrativa.
C. In via principale nel merito, respingere le domande avanzate da
[...]
poiché infondate in fatto e in diritto per le ragioni espresse in Parte_2
narrativa e confermare il decreto ingiuntivo opposto
D. In ogni caso, condannare al Parte_2
pagamento delle competenze professionali e delle spese del presente giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Va dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione proposta da
[...]
. Parte_3
Deve, infatti, osservarsi che, secondo orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, cui si ritiene aderire, “l'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione e, quindi,
soggetta al rito del lavoro deve essere proposta con ricorso e ove proposta erroneamente con citazione,
questa può produrre gli effetti del ricorso solo se sia depositata in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 cod.proc.civ., non essendo sufficiente che entro tale data sia stata comunque notificata (cfr.
Cass.Sez. 3, Sentenza n. 8014 del 02/04/2009, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 797 del 15/01/2013).
La giurisprudenza di legittimità ha altresì precisato che “nell'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili urbani, soggetta al rito speciale di cui all'art. 447-bis c.p.c., erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, non opera la disciplina di mutamento pagina 4 di 5 del rito di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 - che è applicabile quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dai modelli regolati dal medesimo decreto -, producendo l'atto gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conversione, se comunque venga depositato in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c.” (vedi in tal senso Cass. Sez. U. Sentenza n. 927 del
13/01/2022).
Deve al riguardo osservarsi che la domanda monitoria azionata era fondata sul contratto di locazione inter partes del 24 aprile 2019 – registrato il 30/04/2013 al n. 3020 serie 3T e codice identificativo
TZ61T003020000GG – avente ad oggetto il bene immobile come meglio descritto in ricorso, come tale assoggettato ex art. 447 bis c.p.c., al rito locatizio, non potendo, quindi, l'ingiunta fare affidamento, ai fini della successiva opposizione, sulla assoggettabilità della controversia al rito ordinario.
La costituzione in giudizio di parte opponente, atto per quanto detto, ritenuto equipollente al deposito del ricorso, è avvenuta in data 21/10/2024 e, quindi, tardivamente oltre il termine di quaranta giorni di cui all'art. 641 c.p.c. essendosi la notifica del decreto ingiuntivo perfezionatasi per il notificato il
26/08/2024.
Va di conseguenza dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione, stante la sua tardività, proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_2
3080/2024 emesso in data 12/08/2024, che per l'effetto va dichiarato esecutivo.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste come da dispositivo a carico di parte opponente
(applicando i parametri minimi ed escludendo la fase istruttoria/trattazione)
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
1) dichiara inammissibile l'opposizione proposta da Parte_2
e per l'effetto,
[...]
2) conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 3080/2024 emesso dal Tribunale di Bologna in data
12/08/2024, dichiarandolo esecutivo.
3) condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 1.700,00 per compensi, oltre rimborso spese generali ex art. 2, D.M. 55/2014, i.v.a., c.p.a. .
Bologna, 11/02/2025
Il Giudice
dott.ssa Annelisa Spagnolo
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 14698/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 11 febbraio 2025 ad ore 1300 innanzi al dott. Annelisa Spagnolo, sono comparsi:
Per l'avv. ONETO Parte_1
ALESSANDRO e l'avv. CAROLLO MARCO , oggi sostituita dall'avv.ta Costanza Merelli.
Per 'avv. BRASCHI GABRIELE. Controparte_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti.
I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto danno atto preliminarmente che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
pagina 1 di 5 I procuratori delle parti precisano le conclusioni, discutono oralmente la causa come da rispettive note conclusive autorizzate, cui si riportano.
La difesa di parte opposta rileva che secondo anche la riforma Cartabia l'esperimento obbligatorio del procedimento di mediazione è previsto successivamente alla decisione dell'istanza ex art. 648 c.p.c.
Dichiarano fin d'ora di rinunciare alla lettura del dispositivo.
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente
Ad ore 13.05 il Giudice si ritira in Camera di Consiglio per deliberare.
Ad ore 13:40 il Giudice decide la causa come da separato dispositivo e contestuale motivazione a norma dell'art. 429 c.p.c.
Il Giudice
dott. Annelisa Spagnolo
pagina 2 di 5 N. R.G. 14698/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Annelisa Spagnolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14698/2024 promossa da:
C.F. ), con Parte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. ONETO ALESSANDRO e dell'avv. CAROLLO MARCO
( ) CORSO CARDUCCI 26 GROSSETO;
elettivamente domiciliato in CORSO C.F._1
CARDUCCI 26 GROSSETO, presso il difensore avv. ONETO ALESSANDRO
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRASCHI Controparte_1 P.IVA_2
GABRIELE, elettivamente domiciliato in VIALE VITTORIO VENETO 60 59100 PRATO presso il difensore avv. BRASCHI GABRIELE
OPPOSTO
Oggetto: in punto a opposizione a decreto ingiuntivo n. 3080/2024 emesso in data 12 agosto 2024 all'esito del procedimento monitorio R.G. N. 9092/2024
Conclusioni
pagina 3 di 5 Parte opponente chiede e conclude:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, adversis reiectis, - con ogni e qualsiasi statuizione, per le causali espresse in narrativa e per quanto derivi dal fatto e dalla Legge, revocare il decreto ingiuntivo N.
3080/2024 del 12.08.2024 R.G. n. 9092/2024, per infondatezza della relativa pretesa di merito di controparte, con ogni conseguenza di legge;
Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
Con salvezza di ogni diritto nella più ampia forma”.
Parte opposta chiede e conclude:
“A. In via preliminare di rito, dichiarare inammissibile/improcedibile per inosservanza del termine prescritto dall'art. 641 cod. proc. civ., e dunque tardiva, l'opposizione proposta da
[...]
Parte_2
In via preliminare di merito, concedere la provvisoria esecuzione ex art. 648 C.p.c. al decreto
[...]
ingiuntivo n. 3080/2024 – RG 9092/2024 emesso dal Tribunale di Bologna in data 12/08/2024 e notificato in data 26/08/2024 per le ragioni indicate in narrativa.
C. In via principale nel merito, respingere le domande avanzate da
[...]
poiché infondate in fatto e in diritto per le ragioni espresse in Parte_2
narrativa e confermare il decreto ingiuntivo opposto
D. In ogni caso, condannare al Parte_2
pagamento delle competenze professionali e delle spese del presente giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Va dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione proposta da
[...]
. Parte_3
Deve, infatti, osservarsi che, secondo orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, cui si ritiene aderire, “l'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione e, quindi,
soggetta al rito del lavoro deve essere proposta con ricorso e ove proposta erroneamente con citazione,
questa può produrre gli effetti del ricorso solo se sia depositata in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 cod.proc.civ., non essendo sufficiente che entro tale data sia stata comunque notificata (cfr.
Cass.Sez. 3, Sentenza n. 8014 del 02/04/2009, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 797 del 15/01/2013).
La giurisprudenza di legittimità ha altresì precisato che “nell'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili urbani, soggetta al rito speciale di cui all'art. 447-bis c.p.c., erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, non opera la disciplina di mutamento pagina 4 di 5 del rito di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 - che è applicabile quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dai modelli regolati dal medesimo decreto -, producendo l'atto gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conversione, se comunque venga depositato in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c.” (vedi in tal senso Cass. Sez. U. Sentenza n. 927 del
13/01/2022).
Deve al riguardo osservarsi che la domanda monitoria azionata era fondata sul contratto di locazione inter partes del 24 aprile 2019 – registrato il 30/04/2013 al n. 3020 serie 3T e codice identificativo
TZ61T003020000GG – avente ad oggetto il bene immobile come meglio descritto in ricorso, come tale assoggettato ex art. 447 bis c.p.c., al rito locatizio, non potendo, quindi, l'ingiunta fare affidamento, ai fini della successiva opposizione, sulla assoggettabilità della controversia al rito ordinario.
La costituzione in giudizio di parte opponente, atto per quanto detto, ritenuto equipollente al deposito del ricorso, è avvenuta in data 21/10/2024 e, quindi, tardivamente oltre il termine di quaranta giorni di cui all'art. 641 c.p.c. essendosi la notifica del decreto ingiuntivo perfezionatasi per il notificato il
26/08/2024.
Va di conseguenza dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione, stante la sua tardività, proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_2
3080/2024 emesso in data 12/08/2024, che per l'effetto va dichiarato esecutivo.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste come da dispositivo a carico di parte opponente
(applicando i parametri minimi ed escludendo la fase istruttoria/trattazione)
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
1) dichiara inammissibile l'opposizione proposta da Parte_2
e per l'effetto,
[...]
2) conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 3080/2024 emesso dal Tribunale di Bologna in data
12/08/2024, dichiarandolo esecutivo.
3) condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 1.700,00 per compensi, oltre rimborso spese generali ex art. 2, D.M. 55/2014, i.v.a., c.p.a. .
Bologna, 11/02/2025
Il Giudice
dott.ssa Annelisa Spagnolo
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