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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/03/2025, n. 3728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3728 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 43419/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Antonioni spirati i termini assegnati – fino al 26.3.2025 - ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
in qualità di erede di , Parte_1 Persona_1
elettivamente domiciliata in Roma, viale Parioli 47/a, presso lo studio dell'avv. Giorgio Maria Bosio, che la rappresenta e difende per procura allegata al ricorso
RICORRENTE
CONTRO in persona del suo Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma
Via Ciro il Grande 21, rappresentato e difeso dal funzionario Daniela di
Giorgio in virtù di delega del Direttore della Sede Roma Flaminio, CP_1
1 elettivamente domiciliato in Roma, in via Giulio Romano, 46 presso la sede Roma Flaminio CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: Pagamento ratei accompagno
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato ha convenuto in Parte_1
giudizio l per vederlo condannare al pagamento dei ratei CP_1
dell'indennità di accompagno dovuti al suo defunto padre - dal 24.2.2022 alla data del decesso avvenuto il 26.3.2022 - in forza di decreto di omologa della CTU espletata nel corso del procedimento di a.t.p. iscritto al R.G. 22056/2022, definito, all'esito di CTU, con decreto di omologazione depositato in data 23.1.2023 e notificato all'Istituto, unitamente alla documentazione necessaria alla liquidazione, senza ottenere alcun riscontro, con vittoria di spese da distrarsi.
L costituitosi in giudizio, ha resistito al ricorso. CP_1
All'esito dello spirare dei termini assegnati – fino al 26.3.2025 - ex art. 127 ter c.p.c., la causa, di natura documentale, è stata dunque decisa mediante deposito telematico della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Risulta, infatti, in atti che con decreto di omologa del 23.1.2023 l'intestato
Tribunale ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento, in capo al , delle condizioni sanitarie per Persona_1
usufruire dell'indennità di accompagno ex art. 1 l. 18/80 dalla domanda
2 del 24.2.2022 alla data del decesso, avvenuto il 26.3.2022 (cfr. decreto di omologa notificato all allegato al ricorso) e che la ricorrente ha CP_1
trasmesso all'Istituto tutta la documentazione necessaria per procedere all'erogazione della provvidenza.
Deve pertanto dichiararsi il diritto della ricorrente, in qualità, all'indennità di accompagno riconosciuta al suo defunto padre nei termini suddetti, così come riconosciuto nel decreto di omologa, con condanna dell CP_1
al pagamento dei relativi ratei arretrati, oltre interessi legali sui ratei arretrati dal 121° giorno successivo a quello di riconoscimento del diritto dalle singole scadenze fino al soddisfo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo e da distrarsi, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe:
1. - dichiara che in qualità ha diritto Parte_1
all'indennità di accompagno riconosciuta al suo dante causa dal
24.2.2022 al 26.3.2022;
2. - condanna l al pagamento, in favore della ricorrente, dei CP_1
relativi ratei arretrati dal tempo del riconoscimento del diritto, oltre interessi legali sui ratei arretrati dal 121° giorno successivo a quello del riconoscimento del diritto dalle singole scadenze fino al soddisfo;
3 3. - condanna l alla rifusione delle spese di giudizio – liquidate in CP_1
complessivi € 2.450,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge – in favore della ricorrente e da distrarsi.
Roma, 27.3.2025
Il Giudice
Silvia Antonioni
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Antonioni spirati i termini assegnati – fino al 26.3.2025 - ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
in qualità di erede di , Parte_1 Persona_1
elettivamente domiciliata in Roma, viale Parioli 47/a, presso lo studio dell'avv. Giorgio Maria Bosio, che la rappresenta e difende per procura allegata al ricorso
RICORRENTE
CONTRO in persona del suo Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma
Via Ciro il Grande 21, rappresentato e difeso dal funzionario Daniela di
Giorgio in virtù di delega del Direttore della Sede Roma Flaminio, CP_1
1 elettivamente domiciliato in Roma, in via Giulio Romano, 46 presso la sede Roma Flaminio CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: Pagamento ratei accompagno
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato ha convenuto in Parte_1
giudizio l per vederlo condannare al pagamento dei ratei CP_1
dell'indennità di accompagno dovuti al suo defunto padre - dal 24.2.2022 alla data del decesso avvenuto il 26.3.2022 - in forza di decreto di omologa della CTU espletata nel corso del procedimento di a.t.p. iscritto al R.G. 22056/2022, definito, all'esito di CTU, con decreto di omologazione depositato in data 23.1.2023 e notificato all'Istituto, unitamente alla documentazione necessaria alla liquidazione, senza ottenere alcun riscontro, con vittoria di spese da distrarsi.
L costituitosi in giudizio, ha resistito al ricorso. CP_1
All'esito dello spirare dei termini assegnati – fino al 26.3.2025 - ex art. 127 ter c.p.c., la causa, di natura documentale, è stata dunque decisa mediante deposito telematico della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Risulta, infatti, in atti che con decreto di omologa del 23.1.2023 l'intestato
Tribunale ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento, in capo al , delle condizioni sanitarie per Persona_1
usufruire dell'indennità di accompagno ex art. 1 l. 18/80 dalla domanda
2 del 24.2.2022 alla data del decesso, avvenuto il 26.3.2022 (cfr. decreto di omologa notificato all allegato al ricorso) e che la ricorrente ha CP_1
trasmesso all'Istituto tutta la documentazione necessaria per procedere all'erogazione della provvidenza.
Deve pertanto dichiararsi il diritto della ricorrente, in qualità, all'indennità di accompagno riconosciuta al suo defunto padre nei termini suddetti, così come riconosciuto nel decreto di omologa, con condanna dell CP_1
al pagamento dei relativi ratei arretrati, oltre interessi legali sui ratei arretrati dal 121° giorno successivo a quello di riconoscimento del diritto dalle singole scadenze fino al soddisfo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo e da distrarsi, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe:
1. - dichiara che in qualità ha diritto Parte_1
all'indennità di accompagno riconosciuta al suo dante causa dal
24.2.2022 al 26.3.2022;
2. - condanna l al pagamento, in favore della ricorrente, dei CP_1
relativi ratei arretrati dal tempo del riconoscimento del diritto, oltre interessi legali sui ratei arretrati dal 121° giorno successivo a quello del riconoscimento del diritto dalle singole scadenze fino al soddisfo;
3 3. - condanna l alla rifusione delle spese di giudizio – liquidate in CP_1
complessivi € 2.450,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge – in favore della ricorrente e da distrarsi.
Roma, 27.3.2025
Il Giudice
Silvia Antonioni
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